IL RETTORE Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, con la quale e' stata istituita, tra l'altro, l'Universita' degli studi del Molise; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi del Molise; Visto il decreto rettorale n. 342 del 7 novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 1991, relativo all'istituzione della facolta' di giurisprudenza; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 113 e 114; Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed in particolare l'art. 16, recante, tra l'altro, norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, recante la disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto M.U.R.S.T. 3 novembre 1999, n. 509, relativo al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; Visto il decreto del M.U.R.S.T. 21 dicembre 1999, n. 537, relativo al regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali; Viste le delibere dei competenti organi accademici relative alla proposta di modifica al regolamento didattico dell'Universita' del Molise concernenti l'istituzione e l'attivazione della scuola di specializzazione per le professioni legali a decorrere dall'anno accademico 2001/2002; Visto il parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'8 marzo 2001; Nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi del Molise, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, e' ulteriormente modificato come di seguito riportato: Art. 1. Dopo l'art. 137 del vigente statuto, relativo alla Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti nella scuola secondaria, sono aggiunti, con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli inerenti l'istituzione e l'attivazione della scuola di specializzazione per le professioni legali, a far data dall'anno accademico 2001/2002. "Art. 138 (Istituzione). - 1. E' istituita, presso la facolta' di giurisprudenza dell'Universita' degli studi del Molise, la Scuola di specializzazione per le professioni legali la quale rilascia il diploma previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. Art. 139 (Finalita' della scuola). - 1. La scuola provvede alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza mediante l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato e di notaio. Art. 140 (Ammissione alla scuola). - 1. L'accesso alla scuola e' consentito ai laureati in giurisprudenza che superino il concorso annuale, per titoli ed esami, per il numero di posti determinato annualmente con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministero della giustizia, ai sensi delle vigenti normative. 2. Le tasse e i contributi universitari per l'iscrizione alla scuola sono determinati annualmente dal consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi del Molise, sede amministrativa della scuola su proposta del senato accademico. 3. E' facolta' dell'Universita' prevedere sostegni economici a favore degli iscritti, purche' capaci, meritevoli e privi di sufficienti mezzi, mediante esoneri, anche parziali, dalle tasse di iscrizione e dai contributi universitari o mediante concessione di borse di studio, in applicazione della vigente normativa. 4. La prova di esame e la valutazione dei titoli avviene secondo i criteri e le modalita' stabilite dalla vigente normativa. 5. La commissione giudicatrice, composta e nominata nei modi stabiliti dalla legge, e' presieduta da un professore universitario di ruolo. Art. 141 (Funzionamento della scuola). - 1. La scuola e' struttura didattica dell'Universita' degli studi del Molise, cui contribuiscono la facolta' di giurisprudenza e i dipartimenti interessati. 2. L'Universita' garantisce il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie, di personale, di materiale bibliografico, di strumentazione informatica e di quant'altro necessario al corretto funzionamento della scuola. Art. 142 (Organi della scuola) - 1. Sono organi della scuola: a) il consiglio direttivo; b) il direttore. 2. E' previsto un segretario organizzativo. Art. 143 (Consiglio direttivo) - 1. Il consiglio direttivo e' composto ed e' nominato nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni. 2. In caso di cessazione di uno o piu' componenti, la sostituzione avviene con decreto rettorale su designazione, rispettivamente, del consiglio della facolta' di giurisprudenza, del Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio nazionale forense e del Consiglio nazionale del notariato, nel rispetto della composizione stabilita dalla disciplina vigente. 3. Il consiglio direttivo e' convocato dal direttore, ogni volta che egli ne ravvisi la necessita' o ne facciano richiesta almeno tre suoi componenti. 4. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti, quando siano intervenuti alla seduta almeno cinque membri. In caso di parita' di voti, prevale il voto del direttore. Della riunione e' redatto apposito verbale, sottoscritto dal direttore e dal segretario organizzativo che vi partecipa senza diritto di voto ove non componente del consiglio. 5. Il consiglio direttivo: a) cura la gestione organizzativa della scuola; b) definisce la programmazione delle attivita' didattiche ed il piano di studi; c) vigila sull'attuazione dei programmi, sul rispetto dell'ordinamento didattico e sul generale funzionamento della scuola: d) designa i soggetti titolari degli incarichi e dei contratti di insegnamento; e) definisce, con gli organi delle sedi giudiziarie e con gli organi professionali, programmi e convenzioni per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio; f) propone la stipula di convenzioni con enti o soggetti esterni, volti a favorire il funzionamento della scuola; g) nomina i componenti della commissione giudicatrice del concorso di ammissione alla scuola; h) formula i giudizi per il passaggio degli studenti dal primo al secondo anno di corso e per l'ammissione all'esame finale, sulla base della valutazione complessiva dell'esito delle verifiche intermedie relative alle diverse attivita' didattiche; i) nomina la commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione; j) delibera su ogni argomento che il direttore ritenga di sottoporgli; k) assolve ad ogni altro compito attribuitogli dalla legge o dai regolamenti o comunque non assegnato ad altri organi. Art. 144 (Il direttore). - 1. Il direttore viene eletto tra i professori universitari di ruolo in seno al consiglio direttivo. 2. Il direttore dura in carica per l'intero periodo di durata del consiglio e, in caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal professore universitario di prima fascia, se presente, piu' anziano di ruolo, componente del consiglio direttivo. 3. Il direttore: a) rappresenta la scuola e ne promuove l'attivita'; b) convoca e presiede il consiglio direttivo; c) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo; d) istruisce le decisioni da sottoporre alle deliberazioni del consiglio direttivo; e) cura i rapporti con tutti gli organismi ed enti che collaborano con le attivita' della scuola; f) esercita ogni altro compito che gli sia demandato dalla legge e dai regolamenti; g) assume, in via d'urgenza, le deliberazioni di competenza del consiglio direttivo, salvo ratifica da parte dello stesso nella successiva adunanza. Art. 145 (Segretario organizzativo). - 1. Nello svolgimento dei suoi compiti il direttore della scuola si avvale di un segretario organizzativo, che funge anche da collegamento con gli uffici amministrativi di supporto. Il segretario organizzativo e' nominato dal direttore tra i docenti della scuola. Art. 146 (Durata degli insegnamenti ed indirizzi). - 1. La scuola ha la durata di due anni, non suscettibili di abbreviazioni, articolata in due indirizzi: a) giuridico-forense; b) notarile. 2. Il primo anno e' comune ai due indirizzi. 3. L'attivita' didattica e' finalizzata agli approfondimenti teorici e giurisprudenziali ed alle attivita' pratiche sulle materie individuate nel piano di studi definito dal consiglio direttivo in conformita' con le disposizioni ministeriali concernenti gli obiettivi formativi e i contenuti minimi qualificanti, comuni e specifici dei due indirizzi. 4. Ogni anno del corso corrisponde a sessanta crediti. Art. 147 (Attivita' didattica). - 1. Il consiglio direttivo fissa il calendario e le modalita' di svolgimento delle attivita' didattiche nel rispetto delle disposizioni vigenti. Art. 148 (Attuazione attivita' didattiche). - 1. All'attuazione delle attivita' didattiche ed al conferimento degli incarichi di insegnamento e di tutorato provvede il consiglio direttivo. 2. Possono, inoltre, essere attribuiti incarichi e contratti per un numero limitato di ore per l'espletamento di seminari, esercitazioni, stages, prove pratiche ed ogni altra attivita' utile per le finalita' della scuola. 3. Il consiglio direttivo, attraverso opportuni accordi, puo' programmare lo svolgimento di attivita' didattiche presso studi professionali, scuole di notariato riconosciute dal Consiglio nazionale del notariato e sedi giudiziarie. Art. 149 (Iscrizione al secondo anno). - 1. Gli studenti possono iscriversi al secondo anno, qualora abbiano conseguito il giudizio favorevole del consiglio direttivo sulla base della valutazione complessiva dell'esito delle verifiche intermedie relative alle diverse attivita' didattiche. 2. All'atto dell'iscrizione al secondo anno, lo studente indica l'indirizzo che intende frequentare. 3. Il passaggio da uno all'altro indirizzo in corso d'anno puo' essere ammesso in relazione allo stato in cui sono giunti i corsi. In ogni caso, non e' ammesso il passaggio, qualora l'indirizzo, al quale si intenda transitare, abbia superato le cento ore di attivita' didattiche. Lo studente puo', pero', iscriversi all'altro indirizzo l'anno successivo. Art. 150 (Verifiche intermedie). - 1. Lo studente, alla stregua degli indirizzi stabiliti dal consiglio direttivo, e nel rispetto dell'autonomia didattica di ciascun docente, puo' essere chiamato a sostenere colloqui individuali, prove scritte e pratiche. Al termine del corso lo studente deve sottoporsi ad una prova, teorica e pratica, che puo' essere anche scritta, sulla quale il docente esprime un giudizio in decimi tenuto conto anche della partecipazione nella frequenza del corso. 2. Il consiglio direttivo, sulla base della valutazione complessiva dei giudizi espressi dai docenti e della frequenza, ammette lo studente al secondo anno di corso nonche' all'esito di questo e previa analoga prova, all'esame di diploma. 3. Nel caso di giudizio sfavorevole lo studente puo' ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 151 (Frequenza). - 1. La frequenza alle attivita' didattiche e' obbligatoria. 2. Le assenze ingiustificate superiori alle sessanta ore di attivita' didattiche comportano la decadenza dall'iscrizione al corso. 3. In caso di assenza per servizio militare di leva, gravidanza o malattia ovvero per altre cause obbiettivamente giustificabili, secondo valutazione del consiglio direttivo, sempre che l'assenza non superi le centotrenta ore, il consiglio medesimo dispone le modalita' per assicurare il completamento della formazione nell'ambito dei due anni di corso ovvero dispone la ripetizione di un anno. Art. 152 (Conferimento del diploma). - 1. Il diploma di specializzazione e' conferito dopo il superamento di una prova finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento assegnato dal consiglio direttivo il quale, contestualmente, nominera' il relatore. 2. La dissertazione verra' discussa davanti ad apposita commissione all'uopo nominata dal consiglio direttivo. La commissione e' composta da sette membri, di cui quatto professori universitari, un magistrato ordinario, un avvocato e un notaio. Supereranno l'esame i candidati che conseguiranno la votazione di almeno 42/70. 3. All'esame finale verranno ammessi coloro i quali avranno ottenuto un punteggio di almeno quarantadue settantesimi. 4. In caso di giudizio negativo, il candidato potra' ripetere l'esame finale una sola volta nell'anno successivo. 5. La commissione esaminatrice esprime il suo giudizio a maggioranza assoluta dei componenti. Dello svolgimento dell'esame e dei giudizi formulati dalla commissione viene redatto apposito verbale. Art. 153 (Sedi distaccate). - 1. Possono essere istituite sedi distaccate presso altre citta'. 2. La loro istituzione e' deliberata dagli organi accademici; il funzionamento e' regolato dalle norme contenute nel presente regolamento. 3. Esse possono essere costituite anche mediante convenzioni con enti od organismi locali. In ciascuna sede associata e' insidiato un coordinatore con funzioni di organo esecutivo in sede locale delle deliberazioni del consiglio direttivo e del direttore della scuola. Il coordinatore e' designato dal consiglio direttivo tra persone con curriculum particolarmente qualificato sul piano professionale e culturale e puo' essere assistito da un comitato di coordinamento, nominato dal consiglio direttivo.". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Campobasso, 6 giugno 2001 Il rettore: Cannata |