Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2001, n. 259
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, in materia di contributi obbligatori per la copertura di oneri sanitari e assistenziali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita' e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifica del decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 1975, n. 469 (Norme di attuazione
dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige
in materia di assistenza e beneficenza pubblica).
1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. Le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia di assicurazioni sociali e dei limiti posti alla potesta' legislativa delle province medesime dagli articoli 8 e 9 dello statuto speciale di autonomia in materia di assistenza sanitaria e di integrazione socio-sanitaria, possono disciplinare con legge l'istituzione di contributi, anche obbligatori, a carico dei cittadini residenti nel territorio provinciale, destinati alla costituzione di fondi assicurativi con finalita' assistenziale volti a garantire ai cittadini l'erogazione di specifiche prestazioni sanitarie e socio-assistenziali previste dalla legge medesima.
2. La legge provinciale disciplina le modalita' di accertamento e riscossione dei contributi nonche' di gestione dei fondi di cui al comma 1 anche mediante affidamento a terzi nel rispetto della normativa comunitaria.
3. Le province possono altresi' avvalersi, con oneri a loro carico, di enti nazionali operanti nel settore della previdenza e delle assicurazioni sociali o delle agenzie di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla base di apposite convenzioni.
4. Ove vengano istituiti con norma statale contributi corrispondenti a quelli istituiti ai sensi del comma 1, nel territorio della provincia interessata si applica quanto previsto dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Del Turco, Ministro delle finanze
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Veronesi, Ministro della sanita'
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dell'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
1975, n. 469 (Norme di attuazione dello statuto per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e
beneficenza pubblica), e' stato pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 settembre 1975, n.
252.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di
leggi e regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 novembre 1972, n. 301. - Il decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, e' citato nella
nota al titolo. - Il testo del primo comma dell'art.
107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, e' il seguente: "Con decreti legislativi
saranno emanate le norme di attuazione del presente
statuto, sentita una commissione paritetica composta di
dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due
del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di
Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono
appartenere al gruppo linguistico tedesco".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 dello
statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto
Adige:
"Art. 8. - Le province hanno la potesta' di emanare
norme legislative, entro i limiti indicati dall'art. 4,
nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli uffici provinciali e del
personale ad essi addetto;
2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della
bilinguita' nel territorio della provincia di Bolzano;
3) tutela e conservazione del patrimonio storico,
artistico e popolare;
4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali
(biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere
provinciale; manifestazioni ed attivita' artistiche,
culturali ed educative locali, e, per la provincia di
Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la
facolta' di impiantare stazioni rediotelevisive;
5) urbanistica e piani regolatori;
6) tutela del paesaggio;
7) usi civici;
8) ordinamento delle minime proprieta' colturali,
anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile;
ordinamento, dei "masi chiusi e delle comunita' familiari
rette da antichi statuti o consuetudini;
9) artigianato;
10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o
parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico,
comprese le agevolazioni per la costruzione di case
popolari in localita' colpite da calamita' e le attivita'
che enti a carattere extra provinciale esercitano nelle
province con finanziamenti pubblici;
11) porti lacuali;
12) fiere e mercati;
13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per
calamita' pubbliche;
14) miniere, comprese le acque minerali e termali,
cave e torbiere;
15) caccia e pesca;
16) alpicoltura e parchi per la protezione della
flora e della fauna;
17) viabilita', acquedotti e lavori pubblici di
interesse provinciale;
18) comunicazioni e trasporti di interesse
provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e
l'esercizio degli impianti di funivia;
19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro
gestione a mezzo di aziende speciali;
20) turismo e industria alberghiera, compresi le
guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;
21) agricoltura, foreste e Corpo forestale,
patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici,
consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi
antigrandine, bonifica;
22) espropriazione per pubblica utilita' per tutte le
materie di competenza provinciale;
23) costituzione e funzionamento di commissioni
comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento
dei lavoratori nel collocamento;
24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta
categoria;
25) assistenza e beneficenza pubblica;
26) scuola materna;
27) assistenza scolastica per i settori di istruzione
in cui le province hanno competenza legislativa;
28) edilizia scolastica;
29) addestramento e formazione professionale".
"Art. 9. - Le province emanano norme legislative nelle
seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5:
1) polizia locale urbana e rurale;
2) istruzione elementare e secondaria (media,
classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e
artistica);
3) commercio;
4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e
qualifiche dei lavoratori;
5) costituzione e funzionamento di commissioni
comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla
pubblica sicurezza;
7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti
soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere
le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini
della pubblica sicurezza, la facolta' del Ministero
dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della
legislazione statale, i provvedimenti adottati nella
materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi
ordinari avverso i provvedimenti stessi e' attuata
nell'ambito dell'autonomia provinciale;
8) incremento della produzione industriale;
9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le
grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
10) igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza
sanitaria e ospedaliera;
11) attivita' sportive e ricreative con i relativi
impianti ed attrezzature".
- Si riporta il testo dell'art. 73 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 73 (Gestione e fasi
del cambiamento). - 1. Con decreto ministeriale puo' essere
costituita, alle dirette dipendenze del Ministro delle
finanze, un'apposita struttura interdisciplinare di elevata
qualificazione scientifica e professionale. La struttura
collabora con il Ministro al fine di curare la transizione
durante le fasi del cambiamento e fino al pieno
funzionamento del regime di gestione previsto dal presente
decreto legislativo. Alle relative spese si provvede con
gli stanziamenti ordinari dello stato di previsione della
spesa del Ministero delle finanze e dello stato di
previsione della spesa dell'Amministrazione Autonoma dei
monopoli di Stato.
2. Il Ministro delle finanze provvede con propri
decreti a definire e rendere esecutive le fasi della
trasformazione.
3. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto letislativo, vengono
nominati il direttore e i comitati direttivi di ciascuna
agenzia. Con propri decreti il Ministro delle finanze
approva gli statuti provvisori e le disposizioni necessarie
al primo funzionamento di ciascuna agenzia.
4. Il Ministto delle finanze stabilisce le date a
decorrere dalle quali le funzioni svolte dal Ministero,
secondo l'ordinamento vigente, vengono esercitate dalle
agenzie. Da tale data le funzioni cessano di essere
esercitate dai dipartimenti del Ministero.
5. Il Ministro delle finanze dispone con decreto in
ordine alle assegnazioni di beni e personale afferenti alle
attivita' di ciascuna agenzia.
6. I termini di cui al presente articolo possono essere
modificati con decreto del Ministro delle finanze.
7. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui
all'art. 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla
organiazione e sulla disciplina degli uffici
dell'Amministrazione finanziaria incompatibili con le
disposizioni del presente decreto legislativo e, in
particolare quelle del regio decreto-legge 8 dicembre 1927,
n. 2258, e successive integrazioni e modifiche, del decreto
legislativo 26 aprile 1990, n. 105, e successive
integrazioni e modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n.
358, e successive integrazioni e modifiche, degli articoli
da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146 e successive
integrazioni e modifiche".
- Il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 2, del decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266, e' il seguente:
"Salvo quanto disposto nel comma 4, la legislazione
regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e
norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5
dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello
Stato entro i sei mesi successivi alla pubblicazione
dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale o nel piu'
ampio termine da esso stabilito. Restano nel frattempo
applicabili le disposizioni legislative regionali e
provinciali preesistenti.
Decorso il termine di cui al comma 1, le disposizioni
legislative regionali e provinciali non adeguate in
ottemperanza al comma medesimo possono essere impugnate
davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 97
dello statuto speciale per violazione di esso; si applicano
altresi' la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e
l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
L'impugnazione di cui al comma 2 ai sensi del predetto
art. 97 e' proposta entro novanta giorni, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, dal Presidente
del Consiglio ed e' depositata nella cancelleria della
Corte costituzionale entro venti giorni dalla notificazione
al presidente della giunta regionale o provinciale".



 
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