Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 16 maggio 2001, n. 260
Schema di norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante disposizioni riguardanti i Commissariati del governo per le province autonome di Trento e di Bolzano. Si riporta il titolo a seguito della modifica introdotta dall'errata- corrige: (( Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante disposizioni riguardanti i Commissariati del governo per le province autonome di Trento e di Bolzano. ))

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, commi primo e secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Uffici dei commissari di governo
per le province di Trento e di Bolzano
1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, i compiti svolti dagli uffici dei commissari del governo per le province di Trento e di Bolzano, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le modalita' da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo concerto con il Ministro dell'interno, ferma restando la dipendenza funzionale del prefetto, titolare delle funzioni commissariali, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dell'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di
leggi e regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 novembre 1972, n. 301. - Il testo dei commi primo e
secondo dell'art. 107 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' il seguente:
"Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
norme di attuazione del presente statuto, sentita una
commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale,
due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo
linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma e'
istituita una speciale commissione per le norme di
attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve
appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo
linguistico italiano".
Note all'art. 1:
- Il testo del comma 3 dell'art. 10, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' il seguente: "3.
A decorrere dalla data di inizio della legislatura
successiva a quella in cui il presente decreto entra in
vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le
inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti
svolti dagli uffici dei commissari di governo nelle
regioni".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, e' citato nelle note alle premesse.



 
Art. 2.
Ufficio del commissario del governo
per la provincia di Trento
1. A decorrere dalla stessa data indicata nell'articolo 1, il personale appartenene ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in servizio presso l'ufficio del commissario del governo per la provincia di Trento, transita nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.
2. Il personale di cui al comma 1 puo' optare per rimanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La relativa procedura dovra' essere espletata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il personale appartenente al ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri che transita in quello dell'Amministrazione civile dell'interno e' avviato alle procedure di riqualificazione previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successivamente inquadrato nei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, fatta eccezione per il ruolo della carriera prefettizia. I predetti inquadramenti comportano un corrispondente incremento delle dotazioni organiche delle aree funzionali dell'Amministrazione civile dell'interno ed una contestuale riduzione delle dotazioni organiche degli analoghi ruoli dell'Amministrazione di provenienza.



Nota all'art. 2:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), e' stata pubblicata nel
supplemento ordinario n. 86 del 12 settembre 1988 alla
Gazzetta Ufficiale n. 214.



 
Art. 3.
Ufficio del commissario del governo
per la provincia di Bolzano
1. Nella provincia di Bolzano per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui all'articolo 1, attribuite dallo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige al commissario del governo, nonche' per lo svolgimento dell'attivita' di supporto agli uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e' istituito il ruolo locale, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, dell'Amministrazione civile dell'interno, con la dotazione organica di cui alle tabelle A e B allegate al presente decreto, per la quale non trova applicazione l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327.
2. Il comma 1 non si applica per il personale della carriera prefettizia e per il personale dei ruoli della Polizia di Stato.
3. Nei confronti del personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti in servizio presso l'ufficio del commissario del governo di Bolzano ovvero presso gli uffici periferici della pubblica sicurezza della provincia di Bolzano, trova applicazione l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.
4. A decorrere dalla data di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il personale del ruolo locale della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310, transita nella dotazione organica indicata nella tabella A del ruolo locale del Ministero dell'interno di cui al comma 1.
5. A decorrere dalla stessa data indicata al comma 4, il personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in servizio presso l'ufficio del commissario del governo per la provincia di Bolzano, transita nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, e nei confronti dello stesso trova applicazione l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.
6. Il personale di cui ai commi 3 e 5, in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al titolo di studio richiesto quale requisito di ammissione per accedere alla qualifica e' inquadrato, a domanda, nel ruolo locale di cui al comma 1.
7. Il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri indicato nei commi 4 e 5, puo' optare per rimanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La relativa procedura dovra' essere espletata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Alla copertura dei posti vacanti del ruolo del Ministero dell'interno, di cui al comma 1, si provvede con le modalita' di cui all'articolo 9, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. In caso di mancata copertura con le procedure di cui alla citata norma, si provvede ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, ovvero il commissario del governo provvede al distacco di personale appartenente agli altri ruoli locali o, fatte salve le norme sulla mobilita', al passaggio di ruolo anche da altre amministrazioni, di personale ugualmente appartenente agli altri ruoli locali.
9. Il personale appartenente al ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri che transita in quello dell'Amministrazione civile dell'interno e' avviato alle procedure di riqualificazione previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successivamente inquadrato nei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, fatta eccezione per il ruolo della carriera prefettizia. I predetti inquadramenti comportano un corrispondente incremento delle dotazioni organiche delle aree funzionali dell'Amministrazione civile dell'interno ed una contestuale riduzione delle dotazioni organiche degli analoghi ruoli dell'Amministrazione di provenienza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
Bianco, Ministro dell'interno
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752:
"Art. 8. - Nella provincia di Bolzano sono istituiti i
ruoli locali del personale civile delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, aventi uffici
nella provincia, stabiliti nelle tabelle contrassegnate con
i numeri da 1 a 20 allegate al presente decreto.
I posti dei ruoli, di cui al precedente comma,
considerati per amministrazione nonche' per gruppi di
qualifiche funzionali o per categorie, secondo il titolo di
studio prescritto per accedervi, sono riservati ai
cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi
linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi
quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese
nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
I costi riservati ad uno dei gruppi linguistici che
restano vacanti, per mancanza di concorrenti o perche' i
concorrenti non sono stati dichiarati idonei, sono coperti
da aspiranti degli altri gruppi linguistici che, avendo
partecipato al concorso o alla selezione, siano risultati
idonei, purche' non venga superato il numero massimo dei
posti spettanti a ciascun gruppo linguistico nel gruppo di
calcolo delle quote proprozionali. Per fronteggiare
inderogabili esigenze di servizio, debitamente motivate,
detto limite puo' essere superato per un numero di
assunzioni non superiore ai tre decimi dei posti non
ricoperti nel profilo professionale e di cio' si tiene
gradualmente conto nel riparto di successive assunzioni.
I commi precedenti non si applicano per le carriere
direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il
personale della pubblica sicurezza e per quello
amministrativo del Ministero della difesa".
"Art. 9. - Il personale che in data 20 gennaio 1972 era
gia' in servizio in provincia di Bolzano continuera' a
svolgere le proprie attribuzioni, ad esaurimento,
mantenendo l'inquadramento, nei ruoli generali e
conservando lo stato giuridico ad essi relativo.
Detto personale, qualora consegua qualifiche funzionali
o categorie per l'accesso alle quali sia prescritto un
titolo di studio superiore, e' utilizzato nei posti di cui
al comma successivo fin tanto che detti posti non vengano
coperti con personale dei ruoli locali e ha diritto
comunque di essere utilizzato, anche successivamente, negli
uffici statali siti nella provincia di Bolzano.
I posti vacanti al 20 gennaio 1972 e quelli che, per
qualsiasi causa, si sono resi vacanti dopo tale data sono
coperti attraverso concorsi pubblici ai posti di profili
professionali delle qualifiche funzionali o delle categorie
per le quali e' ammesso l'accesso dall'esterno. Ad essi
puo' partecipare anche il personale di cui al primo comma,
con qualifica immediatamente inferiore, avente i requisiti
previsti dalle norme del rispettivo stato giuridico purche'
in possesso dell'attestato di bilinguismo prescritto per la
qualifica cui aspira.
Le riserve previste a favore del personale in servizio
nei pubblici concorsi, nonche' per gli accertamenti
professionali, sono ridotte secondo l'effettiva consistenza
del personale in servizio nei ruoli locali in possesso dei
prescritti requisiti.
Conseguentemente vengono ridotti di altrettanti posti i
corrispondenti ruoli generali delle amministrazioni
interessate.
Le vacanze nella prima attuazione delle seguenti norme,
risultano dalla differenza tra i posti previsti dalle
tabelle di cui al precedente art. 8 e quelli di fatto
coperti dal personale di cui al primo comma del presente
articolo".
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327:
"Art. 21. - In attesa dell'emanazione della legge
istitutiva dei ruoli dei commissari del governo e fermo
quanto disposto dall'art. 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 1o febbraio 1973, n. 49, sono istituiti i
ruoli del commissariato del governo per la provincia di
Bolzano, di cui all'allegata tabella 6. La copertura dei
relativi posti comporta la corrispondente riduzione dei
ruoli dell'amministrazione civile del Ministero
dell'interno.
Fatto salvo il disposto del secondo comma dell'art. 89
dello statuto di autonomia, al contingente stabilito dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
15 marzo 1974, a termini del citato art. 35 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 49 del 1973, per il
commissariato del governo per la provincia di Bolzano si
applica il principio del terzo comma dello stesso art. 89:
nel limite del citato contingente puo' essere comandato,
presso il predetto commissariato del governo, personale in
servizio negli uffici statali siti nella provincia di
Bolzano".
- Il comma 3 dell'art. 10 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, e' riportato nelle note all'art. 1.
- Il decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310, e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 1991,
n. 232. - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752:
Art. 4. - La presidenza di ciascuna commissione e'
assunta, con alternanza per sessione d'esame, da un
commissario di madre lingua italiana e da un commissario di
madre lingua tedesca.
Per superare l'esame il candidato deve ottenere
la maggioranza dei voti dei componenti della commissione.
Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle
due lingue riferiti ai titoli di studio prescritti per
l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche
funzionali o categorie comunque denominate e cioe':
1) licenza di scuola elementare;
2) diploma di istituto di istruzione secondaria di
primo grado;
3) diploma di istituto di istruzione secondaria di
secondo grado;
4) diploma di laurea.
Il candidato, indipendentemente dal possesso del
corrispondente titolo di studio, puo' sostenere l'esame per
il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due
lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e
2) del precedente comma dopo il compimento del
quattordicesimo anno di eta' e l'esame per il conseguimento
dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai
numeri 3) e 4) dopo il compimento del diciassettesimo anno
di eta'.
Gli attestati hanno validita' di sei anni.
La destinazione ad una funzione superiore comunque
denominata per l'accesso alla quale sia prescritto un
titolo di studio superiore e' subordinato al possesso
dell'attestato di conoscenza delle due lingue
corrispondente al predetto titolo di studio.
Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il
possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue
italiana, tedesca e ladina, di livello corrispondente o
superiore al titolo di studio richiesto per l'accesso
dall'esterno alla qualifica o profilo professionale cui si
aspira, costituisce titolo valutabile ai fini dei concorsi
interni o di procedure analoghe ovvero dei passaggi a
qualifiche superiori derivanti da provvedimenti del
commissario del governo. Il punteggio minimo da attribuire
a tale titolo e' pari al quindici per cento del punteggio
attribuibile complessivamente".
- Il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' il seguente:
"Art. 14. Nelle more dell'espletamento dei concorsi,
per inderogabili esigenze di servizio, su proposta del
consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 le
amministrazioni interessate possono comandare in servizio
in provincia di Bolzano, personale dei ruoli generali,
dando la preferenza a chi e' a conoscenza della lingua
tedesca.
Il personale comandato viene restituito alle sedi di
origine appena i posti messi a concorso vengono coperti e
comunque non oltre dodici mesi. Tale termine puo' essere
derogato per il personale dirigente".



 
Tabella A

COMMISSARIATO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO =====================================================================
|Qualifica funzionale|Dotazione organica ===================================================================== Direttore amministrativo | C3 (IX) | 1 --------------------------------------------------------------------- Direttore amministrativo | | contabile | C3 (IX) | 1 --------------------------------------------------------------------- Direttore traduttore | | interprete | C3 (IX) | 1 --------------------------------------------------------------------- Funzionario amministrativo | C2 (VIII) | 6 --------------------------------------------------------------------- Funzionario amministrativo | | contabile | C2 (VIII) | 3 --------------------------------------------------------------------- Revisore traduttore | | interprete | C2 (VIII) | 3 --------------------------------------------------------------------- Funzionario informatico | C2 (VIII) | 1 --------------------------------------------------------------------- Collaboratore amministrativo | C1 (VII) | 16 --------------------------------------------------------------------- Collaboratore amministrativo | | contabile | C1 (VII) | 8 --------------------------------------------------------------------- Traduttore interprete | C1 (VII) | 4 --------------------------------------------------------------------- Assistente sociale | | coordinatore | C1 (VII) | 2 --------------------------------------------------------------------- Collaboratore informatico | C1 (VII) | 4 --------------------------------------------------------------------- Assistente biblioteca | B3 (VI) | 1 --------------------------------------------------------------------- Assistente linguistico | B3 (VI) | 3 --------------------------------------------------------------------- Assistente informatico | B3 (VI) | 4 --------------------------------------------------------------------- Assistente amministrativo | B3 (VI) | 13 --------------------------------------------------------------------- Assistente amministrativo | | contabile | B3 (VI) | 8 --------------------------------------------------------------------- Operatore amministrativo | | contabile | B2 (V) | 23 --------------------------------------------------------------------- Coadiutore amministrativo | | contabile | B1 (IV) | 9
| A1 | 6 --------------------------------------------------------------------- Settore tecnico | | --------------------------------------------------------------------- Ausiliario | | --------------------------------------------------------------------- Manutentore | B1 (IV) | 1 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . | | 118
 
Tabella B

UFFICI PERIFERICI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA
PUBBLICA SICUREZZA NELLA PROVINCIA DI BOLZANO =====================================================================
|Qualifica funzionale|Dotazione organica ===================================================================== Direttore amministrativo | | contabile | IX | 1 --------------------------------------------------------------------- Direttore traduttore | | interprete | IX | 1 --------------------------------------------------------------------- Funzionario amministrativo | VIII | 2 --------------------------------------------------------------------- Funzionario amministrativo | | contabile | VIII | 1 --------------------------------------------------------------------- Revisore traduttore | | interprete | VIII | 1 --------------------------------------------------------------------- Collaboratore amministrativo | VII | 9 --------------------------------------------------------------------- Collaboratore amministrativo | | contabile | VII | 9 --------------------------------------------------------------------- Traduttore interprete | VII | 4 --------------------------------------------------------------------- Assistente amministrativo | VI | 7 --------------------------------------------------------------------- Assistente amministrativo | | contabile | VI | 7 --------------------------------------------------------------------- Assistente linguistico | VI | 2 --------------------------------------------------------------------- Operatore amministrativo | | contabile | V | 17 --------------------------------------------------------------------- Coadiutore amministrativo | | contabile | IV | 18
| V | 2 --------------------------------------------------------------------- Settore tecnico | | --------------------------------------------------------------------- Qualifica funzionale | | --------------------------------------------------------------------- Qualifica funzionale | IV | 4 --------------------------------------------------------------------- Qualifica funzionale | III | 15 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . | | 100
 
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