Gazzetta n. 155 del 6 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 giugno 2001
Misura e modalita' di versamento all'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private del contributo dovuto per l'anno 2000 dalle imprese esercenti attivita' di assicurazione e riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme sull'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 26, che ha sostituito il secondo comma dell'art. 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576, ed ha previsto che il contributo e' versato direttamente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, che e' autorizzato ad adeguare il contributo in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento dell'ISVAP;
Visto il decreto del Ministro delle finanze, 11 giugno 1999, ed, in particolare, l'art. 2, comma 2, concernente le modalita' di versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza a decorrere dall'anno 2000;
Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2001 nella misura e con le modalita' di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'ISVAP;
Visto il provvedimento del presidente dell'ISVAP, datato 22 dicembre 1999, con il quale e' stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione, nella misura dell'otto per cento dei premi, escluse le tasse e le imposte, incassati nell'esercizio del 2000 dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai fini della determinazione dei contributi e degli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico delle stesse imprese;
Visto il verbale del consiglio dell'ISVAP, reso nella seduta del 28 settembre 2000, con il quale e' stato approvato il bilancio di previsione della spesa per il 2001, pari a lire 86,4 miliardi;
Vista la comunicazione dell'ISVAP del 7 maggio 2001, con la quale viene indicato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2001 in lire 74,4 miliardi, al netto dell'avanzo di amministrazione e viene reso noto l'ammontare dei premi incassati nell'anno 2000, rispettivamente dalle imprese che esercitano i rami dell'assicurazione diretta e del ramo riassicurazione;
Decreta:
Art. 1.
1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2001 dovuto dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, e' stabilito nella misura dello 0,63 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2000, per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni.
2. Il contributo di vigilanza per l'anno 2001 dovuto dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese estere operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano la sola riassicurazione, e' stabilito nella misura dello 0,18 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2000.
3. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2000 dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'ISVAP del 22 dicembre 1999, in misura pari al 8% dei predetti premi.
 
Art. 2.
1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2001, di cui all'art. 1, dovra' essere versato dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione entro il 31 luglio 2001, al netto della rata di acconto versata entro il 31 gennaio 2001, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1999.
 
Art. 3.
1. L'ISVAP provvedera' a comunicare alle singole imprese l'importo dovuto e la banca incaricata della riscossione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 giugno 2001
Il Ministro: Tremonti
 
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