Gazzetta n. 155 del 6 luglio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 2001, n. 266
Regolamento relativo alla gestione delle spese ed al rendiconto dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, con la quale, tra l'altro, e' stata istituita l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici;
Visto il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici;
Vista la legge 18 novembre 1998, n. 415, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, ed ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1988, n. 190;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1999, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 5, della legge n. 109/1994, come modificata dalle citate leggi n. 216/1995 e n. 415/1998, recante disposizioni concernenti l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici ed, in particolare, il comma 6, che dispone che l'Autorita' stessa provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento con apposito regolamento emanato, su proposta dell'Autorita', dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Vista la deliberazione assunta dall'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici nella seduta del 17 marzo 1999, con la quale e' stato deliberato lo schema di regolamento per la gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento;
Visto il parere n. 252/99 emesso dalla Sezione consultiva sugli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 6 dicembre 1999;
Vista la deliberazione assunta dall'Autorita' nella seduta del 21 dicembre 1999 con la quale vengono esplicitate le motivazioni che hanno fatto ritenere di non accogliere, in tutto o in parte, il parere del Consiglio di Stato, per quanto riguarda gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21 e 22;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Finalita' ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina la gestione delle spese occorrenti per il funzionamento dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici e detta norme sulle procedure amministrative, contrattuali e finanziarie, sull'amministrazione dei beni, sulla programmazione dell'attivita' amministrativa, sulla predisposizione e gestione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Autorita' stessa.
2. Ai fini del presente regolamento le deliberazioni adottate dall'Autorita' in sede collegiale, sono indicate come adottate dal "Consiglio".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 5, comma 6, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e' riportato in nota alle premesse.
Note alle premesse:
- Legge 11 febbraio 1994, n. 109, reca: "Legge quadro
in materia di lavori pubblici".
- Il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito
con modificazioni dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, reca:
"Norme urgenti in materia di lavori pubblici".
- La legge 18 novembre 1998, n. 415, reca: "Modifiche
alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori
disposizioni in materia di lavori pubblici".
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, reca:
"Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e
sulla contabilita' generale dello Stato".
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, reca:
"Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato".
- La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca: "Riforma di
alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio
1988, n. 190, reca: "Modificazioni ed integrazioni al
regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da
eseguirsi in economia da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359".
- La legge 3 aprile 1997, n. 94, reca: "Modifiche alla
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per
l'individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato".
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, reca:
"Individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 dicembre 1999, concerne la disciplina dell'autonomia
finanziaria e contabilita' della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 6, della legge
n. 109 dell'11 febbraio 1994:
"6. L'Autorita' provvede alla gestione delle spese
necessarie al proprio funzionamento con un unico capitolo
iscritto nello stato di previsione della spesa della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Su proposta
dell'Autorita', il Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina con
apposito regolamento i criteri di gestione e le modalita'
di rendicontazione".



 
Art. 2.
Principi fondamentali
1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalita' nel rispetto dei principi fondamentali vigenti in tema di ordinamento finanziario pubblico:
a) legalita', pubblicita' e trasparenza degli atti e delle procedure;
b) individuazione delle competenze e delle responsabilita';
c) autonomia di gestione dei centri di responsabilita' gestionale;
d) quadro di riferimento pluriennale per la gestione;
e) annualita', unita', universalita', integrita', pubblicita', veridicita' e specificazione dei bilanci;
f) equilibrio tra le entrate e le spese;
g) autonomia negoziale nel rispetto dei fini istituzionali;
h) controllo sull'efficienza e sui risultati della gestione;
2. I principi suddetti costituiscono, anche in assenza di specifico richiamo nel presente regolamento, le linee guida alle quali e' costantemente ispirata l'attivita' amministrativa dell'Autorita'.
 
Art. 3.
Gestione dei fondi
1. Alle spese di funzionamento dell'Autorita' si provvede mediante apertura di contabilita' speciale presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata all'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici.
2. La contabilita' speciale e' alimentata mediante mandati informatici, commutabili in quietanze di entrata della stessa contabilita' speciale, tratti sul fondo iscritto nell'apposito capitolo istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 7, della legge
11 febbraio 1994, n. 109:
"7. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato in lire 14.040 milioni per l'anno
1995 e in lire 13.680 milioni per l'anno 1996 e in lire
13.320 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".



 
Art. 4.
Conservazione delle somme impegnate
1. Le somme versate sulla contabilita' speciale, che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono essere conservate per effettuare i pagamenti delle somme gia' impegnate fino al termine dell'esercizio successivo.
 
Art. 5.
Limiti di spesa e programmazione finanziaria
1. Le spese da effettuarsi nei limiti degli stanziamenti iscritti nei rispettivi capitoli, sono disposte sulla base di un documento programmatico che fissa, prima dell'inizio di ogni esercizio, gli obiettivi da raggiungere e i criteri di massima da seguire nello svolgimento dell'attivita' istituzionale.
 
Art. 6.
Attribuzioni
1. I pagamenti da imputarsi alla contabilita' speciale sono disposti dal Presidente dell'Autorita' o, per sua delega, dai dirigenti generali, nell'ambito della competenza dei rispettivi servizi.
2. Sugli ordini di pagamento emessi sia dal presidente che dal direttore generale e' apposto, prima dell'esecuzione, il visto del responsabile del servizio amministrazione e contabilita'.
 
Art. 7.
Esercizio finanziario e bilancio di previsione
1. L'esercizio finanziario dell'Autorita' ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione finanziaria si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione.
3. Fatto salvo il principio dell'unita' del bilancio, la relativa gestione si attua attraverso i centri di responsabilita' amministrativa, per la cui individuazione si richiama, in quanto applicabile, il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.



Nota all'art. 7:
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, reca:
"Individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato".



 
Art. 8.
Requisiti e criteri di formazione del bilancio di previsione
1. Le spese sono iscritte nel bilancio di previsione integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.
2. Non e' consentita alcuna gestione di fondi al di fuori del bilancio.
3. Le spese iscritte nella competenza non possono superare, nel loro complessivo importo, il limite delle entrate corrispondentemente iscritte, ivi compreso l'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione.
4. Le entrate e le spese dell'Autorita', suddivise per centri di responsabilita' amministrativa, sono ripartite secondo la classificazione prevista dall'articolo 6 della legge 5 agosto 1978, n. 468.



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 5 agosto
1978, n. 468:
"Art. 6 (Classificazione delle entrate e delle spese).
- Le entrate dello Stato sono ripartite in:
a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria,
extratributaria o che provengano dall'alienazione e
dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione
di crediti o dall'accensione di prestiti;
b) unita' previsionali di base, ai fini
dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei
cespiti;
c) categorie, secondo la natura dei cespiti;
d) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini
della rendicontazione.
Le spese dello Stato sono ripartite in:
a) funzioni-obiettivo, individuate con riguardo
all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore
e di misurare il prodotto delle attivita' amministrative,
ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai
cittadini;
b) unita' previsionali di base. Ai fini
dell'approvazione parlamentare le unita' previsionali di
base sono suddivise in unita' relative alla spesa corrente
e unita' relative alla spesa in conto capitale. Le unita'
relative alla spesa corrente sono suddivise in unita'
relative alle spese di funzionamento e unita' per
interventi. In autonome previsioni sono esposti il rimborso
di prestiti e gli oneri di ammortamenti. A fini conoscitivi
le unita' relative alla spesa di conto capitale comprendono
le partite che attengono agli investimenti diretti e
indiretti, alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti
nonche' ad operazioni per concessioni di crediti; le unita'
di parte corrente per spese di funzionamento, con
enucleazione degli oneri di personale, nonche' quelle per
interventi comprendono tutte le altre spese;
c) capitoli, secondo l'oggetto, il contenuto
economico e funzionale della spesa riferito alle categorie
e funzioni di cui al terzo comma, nonche' secondo il
carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della
spesa medesima. I capitoli costituiscono le unita'
elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.
In allegato allo stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro viene presentato un quadro contabile
da cui risultino:
a) le categorie in cui viene classificata la spesa di
bilancio secondo l'analisi economica;
b) le funzioni-obiettivo di primo e secondo livello
in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi
funzionale. Le classificazioni economica e funzionale si
conformano ai criteri adottati in contabilita' nazionale
per i conti del settore della pubblica amministrazione.
In appendice a tale quadro contabile appositi prospetti
danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi
criteri di ripartizione.
La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle unita'
previsionali di base, delle categorie e dei capitoli puo'
essere anche discontinua in relazione alle necessita' della
codificazione meccanografica.
In appositi allegati agli stati di previsione della
spesa i capitoli sono analiticamente ripartiti in articoli,
secondo le finalita', e sono adeguatamente motivate le
variazioni annuali delle somme proposte per ciascun
articolo.
Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia
alle dotazioni di competenza che a quelle di cassa, e' data
distinta indicazione:
1) del risultato differenziale tra il totale delle
entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle
spese correnti (risparmio pubblico);
2) del risultato differenziale tra tutte le entrate e
le spese, escluse le operazioni riguardanti le
partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonche' la
concessione e riscossione di crediti e l'accensione e
rimborso di prestiti (indebitamento o accrescimento netto);
3) del risultato differenziale delle operazioni
finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese,
escluse le operazioni di accensione e di rimborso di
prestiti (saldo netto da finanziare o da impiegare);
4) del risultato differenziale fra il totale delle
entrate finali e il totale delle spese (ricorso al
mercato)".



 
Art. 9.
Presentazione e approvazione del bilancio di previsione
1. Il documento di programmazione annuale ed il progetto di bilancio di previsione con i relativi allegati sono sottoposti, su proposta del dirigente generale della segreteria tecnica, entro il 30 novembre all'esame del Consiglio che, con propria deliberazione, li approva entro il 31 dicembre.
 
Art. 10.
Variazioni di bilancio
1. Le variazioni al bilancio di previsione, compresi gli storni da uno ad altro capitolo, sono deliberate dal Consiglio che delibera, altresi', le variazioni occorrenti con prelevamento dal fondo di riserva.
2. Sono vietati gli storni tra residui e quelli tra i residui e la competenza e viceversa.
 
Art. 11.
Spese per rappresentanza, congressi, convegni, missioni
1. L'Autorita' puo' porre a carico del proprio bilancio:
a) le spese di rappresentanza, intendendosi per tali quelle fondate sull'esigenza di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, in rapporto ai propri fini istituzionali;
b) le spese connesse alla organizzazione di congressi, convegni, simposi, tavole rotonde, seminari ed altre consimili manifestazioni, nonche' alla partecipazione ai medesimi riferibile ai fini istituzionali dell'Autorita'.
2. Le missioni in Italia e all'estero dei componenti l'Autorita' sono deliberate dal Consiglio, quelle del personale e degli esperti sono autorizzate dal presidente.
 
Art. 12.
Spese per compensi a personale estraneo
1. Il Consiglio delibera la liquidazione dei compensi a favore del personale estraneo:
a) nei casi previsti dall'articolo 4, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche;
b) per l'effettuazione dei compiti di studio, consulenze e relativo supporto strumentale che richiedano specifiche competenze non riscontrabili nelle figure professionali esistenti in organico, o non disponibili all'interno dell'Autorita' al momento del conferimento dell'incarico.
2. I compensi per gli esperti iscritti ad albi professionali saranno corrisposti sulla base delle tariffe minime stabilite per le relative categorie professionali, mentre per gli altri professionisti o per i dipendenti pubblici sono stabiliti di volta in volta dal consiglio dell'Autorita'. Il parere di congruita' di cui all'articolo 20 non e' richiesto.
3. I compensi in questione vengono liquidati previa dichiarazione del Presidente circa la regolarita' dello svolgimento dell'incarico e sulla base di una relazione scritta presentata dall'esperto.



Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 6, della legge
11 febbraio 1978, n. 109:
"6. Nell'ambito della propria attivita' l'autorita'
puo' richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli
altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonche' ad ogni
altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche
regionale, impresa o persona che ne sia in possesso,
documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai
lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di
incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori;
anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse,
puo disporre ispezioni, avvalendosi del servizio ispettivo
di cui al comma 10 e della collaborazione di altri organi
dello Stato; puo' disporre perizie ed analisi economiche e
statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a
qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le
imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' sono
tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima,
dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni. I funzionari dell'Autorita',
nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici
ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio".



 
Art. 13.
Piccole spese
1. Il Presidente puo' autorizzare anticipazioni di fondi di importo non superiore a dieci milioni di lire a favore dell'economo cassiere per il pagamento di piccole spese di funzionamento.
2. Il fondo e' reintegrato dietro presentazione del relativo rendiconto che e' trasmesso al servizio amministrativo non oltre il termine di ciascun trimestre.
3. Il Consiglio disciplina le modalita' di rimborso di spese, escluse quelle di cui all'articolo 11, sostenute dai componenti e direttamente connesse allo svolgimento dei lavori del Consiglio stesso.
 
Art. 14.
Liquidazione delle spese
1. La liquidazione delle spese impegnate e' effettuata dal servizio amministrativo previo accertamento della regolarita' delle forniture, dei lavori eseguiti o dei servizi prestati, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
2. La liquidazione delle indennita' e di ogni altra competenza ai componenti dell'Autorita', al personale ed agli esperti e' effettuata mediante note di pagamento individuali o collettive. Con deliberazioni del Consiglio sono stabilite le regole per la liquidazione delle indennita' stesse.
 
Art. 15.
Rendiconto e controllo della gestione
1. Entro novanta giorni dal termine dell'esercizio, il servizio amministrazione e contabilita' predispone il rendiconto delle spese impegnate e di quelle pagate, distinte per unita' previsionali di base, anche adottando un sistema di contabilita' economica fondata su rilevazioni analitiche per centri di costo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio.
2. Il rendiconto e' articolato funzionalmente sulla base dei programmi e degli obiettivi in modo da consentire un adeguato controllo di gestione ed una corretta programmazione finanziaria dell'azione dell'Autorita', occorrendo, anche in corso di esercizio.
3. Nei successivi trenta giorni, il rendiconto approvato, accompagnato da una relazione illustrativa del Presidente e' trasmesso, per il tramite dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla Corte dei conti.
4. La relazione illustrativa di cui al comma 3 contiene, in particolare, valutazioni in ordine alla regolarita', economicita', efficienza ed efficacia della gestione, agli obiettivi perseguiti e ai risultati raggiunti.
 
Art. 16.
Spese per i servizi in economia
1. Per le spese occorrenti per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



Nota all'art. 16:
- L'argomento del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 23 dicembre 1999, e' riportato in note alle
premesse.



 
Art. 17.
Servizio di cassa interno
1. Il Presidente puo' autorizzare, previa determinazione del Consiglio, l'istituzione di un servizio di cassa interno. L'incarico di economo-cassiere e' conferito dal Presidente ad un dipendente in servizio presso l'Autorita' per un periodo non superiore a due anni ed e' rinnovabile.
2. L'economo-cassiere, inquadrato nella segreteria tecnica, gestisce il fondo di cui all'articolo 13 con il quale provvede, di norma, al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e locali, delle spese postali, per l'acquisto di giornali, e di pubblicazioni periodiche, nonche' al noleggio delle vetture necessarie per i compiti istituzionali dell'Autorita'.
 
Art. 18.
Responsabilita' dell'economo-cassiere
1. L'economo-cassiere e' responsabile delle operazioni di cassa e accerta la regolarita' delle relative determinazioni di pagamento. Egli e' altresi' responsabile del numerario e di ogni altro valore affidatogli.
 
Art. 19.
Manutenzione dei beni
1. L'economo-cassiere svolge le funzioni del consegnatario. Provvede direttamente alla manutenzione dei beni, arredamenti e materiali in dotazione agli uffici e vigila sulla regolare esecuzione dei servizi appaltati.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'economo-cassiere tiene:
a) un registro d'inventario per i mobili e le attrezzature in dotazione agli uffici;
b) un registro di carico e scarico per il materiale di facile consumo.
 
Art. 20.
Norme contrattuali di carattere generale
1. Le disposizioni del presente regolamento in materia contrattuale si applicano limitatamente ai casi non disciplinati dalla normativa comunitaria e da quella nazionale di recepimento.
2. Nell'ambito degli indirizzi e dei programmi definiti dal Consiglio, il provvedimento di addivenire al contratto, la scelta della forma di contrattazione e degli elementi essenziali del contratto sono di competenza del direttore generale e, nei limiti di valore fissati da quest'ultimo, dei dirigenti, in conformita' dei principi generali stabiliti per l'attivita' contrattuale della pubblica amministrazione.
3. I contratti hanno termine e durata certi e non possono comunque superare, anche con successive proroghe, i nove anni, salvi casi di assoluta necessita' o convenienza da indicare nella relativa delibera di autorizzazione della spesa.
4. Sempre che non sia diversamente disposto dalla legge, la valutazione della congruita' dei prezzi e' compiuta dal Consiglio, previa acquisizione del parere di una commissione costituita con provvedimento del Consiglio stesso e composta da tre membri. Per i lavori di particolare complessita' tecnica potra' essere altresi' acquisito il parere di organi tecnici di amministrazioni dello Stato.
5. Nei contratti sono previste adeguate penalita' per inadempienze e ritardi nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni convenute. Nei contratti a durata pluriennale o ad esecuzione continuata o periodica, e salvo che nei casi espressamente disciplinati dalla legge, l'Autorita' puo' avvalersi della facolta' di rinegoziare i costi a proprio favore, al verificarsi di condizioni od eventi contrattualmente predeterminati. Tale clausola e' comunque prevista per l'ipotesi in cui l'originaria congruita' dei prezzi, per qualsiasi motivo, venga meno.
 
Art. 21.
Collaudi e verifiche
1. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo secondo le norme stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1999, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal contratto, il quale puo' prevedere collaudi parziali ed in corso d'opera.
2. Il collaudo e' effettuato in forma individuale o collegiale, dal personale dell'Autorita' in possesso della competenza tecnica necessaria, ovvero, qualora se ne ravvisi la necessita', da esperti esterni appositamente incaricati. La nomina dei collaudatori e' effettuata dal presidente dell'Autorita'.
3. Il collaudo non puo' comunque essere effettuato da chi ha progettato, diretto o sorvegliato i lavori, ovvero da chi ha partecipato all'aggiudicazione ovvero stipulato il contratto.
4. Nel caso in cui l'importo dei lavori o delle forniture non superi i 150.000.000 di lire l'atto formale di collaudo puo' essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile del servizio o da altro dipendente appositamente incaricato.
5. Per l'acquisizione di beni e servizi diversi dai lavori e dalle forniture di cui ai commi precedenti, sempreche' non sia possibile o conveniente procedere al collaudo secondo le modalita' e i criteri ivi previsti, il funzionario cui viene effettuata la consegna deve procedere ad una verifica della regolarita' e della corrispondenza dei beni e dei servizi acquistati con quelli ordinati. Di tale corrispondenza e regolarita' e' redatta apposita attestazione.



Nota all'art. 21:
- L'argomento del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 23 dicembre 1999, e' riportato in note alle
premesse.



 
Art. 22.
Controllo interno
1. La corretta ed economica gestione dei beni e dei servizi acquistati viene verificata a cura del servizio di controllo interno istituito ai sensi del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 286, che effettua le valutazioni determinate dal Consiglio in conformita' ai principi stabiliti dal decreto legislativo stesso.



Nota all'art. 22:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca:
"Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59".



 
Art. 23.
Adeguamento limiti di somma
1. I limiti di somma indicati nel precedente articolo 13, comma 1, possono essere aggiornati annualmente, con delibera del Consiglio, tenuto conto delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
 
Art. 24.
Norme di rinvio
1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio, in quanto compatibili, alle seguenti norme in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilita' generale dello Stato:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359;
decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1988, n. 190;
legge 3 aprile 1997, n. 94;
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 aprile 2001
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Amato
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 7 Giustizia, foglio n. 225



Note all'art. 24:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
1985, n. 359, reca: "Regolamento per i lavori, le provviste
e i servizi da eseguire in economia da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri".
- Per gli altri riferimenti normativi contenuti nel
presente articolo, si veda in note alle premesse".



 
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