Gazzetta n. 156 del 7 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 23 aprile 2001
Disciplina per il riconoscimento dei distillatori assimilati al distillatore e al produttore.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 gennaio 1991, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1989, n. 451, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1990, recante le modalita' per ottenere il riconoscimento di assimilato al produttore;
Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 1989 e successive modifiche, con il quale sono state dettate le modalita' e le condizioni per ottenere il riconoscimento di distillatore e di assimilato al distillatore;
Considerato che i riconoscimenti di "distillatore", di "assimilato al distillatore" e di "assimilato al produttore", sono attualmente rilasciati dal Ministero delle politiche agricole e forestali al fine dell'iscrizione nell'apposito elenco nazionale;
Considerato che l'iscrizione nell'apposito elenco nazionale costituisce il presupposto per poter accedere agli aiuti comunitari in materia di distillazioni comunitarie;
Considerata l'opportunita' di prevedere che il rilascio dei riconoscimenti sia effettuato da parte delle amministrazioni regionali nel cui territorio e' ubicato lo stabilimento dove avviene l'attivita' di distillazione anche al fine di semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti interessati;
Considerata la necessita' che l'elenco nazionale in cui vengono iscritti gli operatori riconosciuti dall'autorita' regionale sia tenuto dall'amministrazione centrale al fine di garantire la funzione di coordinamento nel settore delle distillazioni comunitarie ed un uniforme sistema di comunicazione all'Unione europea dei provvedimenti emanati;
Considerata l'opportunita' che i "riconoscimenti" siano concessi in conformita' delle leggi comunitarie, nazionali e regionali in materia di sicurezza igienico-sanitaria ed ambientale;
Visto il parere favorevole formulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 22 marzo 2001;

Decreta:
Art. 1.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominate "Regioni", a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, conferiscono ai soggetti richiedenti, i cui stabilimenti sono ubicati nel loro territorio, i riconoscimenti di "distillatore", di "assimilato al distillatore" e di "assimilato al produttore" di seguito denominati riconoscimenti.
 
Art. 2.
1. Per ottenere il riconoscimento ad operare nel settore delle distillazioni comunitarie, il distillatore presenta domanda all'organo regionale competente. A tal fine il distillatore dimostra di possedere:
licenza di esercizio rilasciata dall'U.T.F. competente per territorio, dalla quale risultino le materie prime che possono essere distillate;
certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura rilasciato dall'ufficio competente per territorio;
certificato di prevenzione incendi o nulla osta provvisorio, ove previsto, rilasciato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco;
autorizzazione allo smaltimento delle acque reflue derivanti dal processo di distillazione;
autorizzazione sanitaria.
2. Per ottenere il riconoscimento di "assimilato al distillatore" la persona fisica o giuridica o associazione di persone che soddisfi alle condizioni previste dall'art. 41 del regolamento (CE) n. 1623/2000, presenta una domanda in tal senso alla "Regione" dimostrando che l'attivita' indicata e' svolta a carattere professionale.
3. Le "Regioni" pubblicano sul proprio bollettino ufficiale le modalita' e gli eventuali ulteriori requisiti, oltre quelli indicati al comma 2, cui i soggetti interessati si attengono per richiedere i relativi riconoscimenti.
 
Art. 3.
1. Per ottenere il riconoscimento di "assimilato al produttore" ai sensi dell'art. 41, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1623/2000, le associazioni di cantine cooperative che soddisfano le condizioni previste dal medesimo articolo e che intendono avviare alla distillazione vino prodotto e conferito dalle cantine cooperative aderenti, presentano apposita domanda alla regione competente in base alla sede dell'associazione interessata.
 
Art. 4.
1. Le "Regioni" procedono alla revoca temporanea o definitiva dei riconoscimenti concessi se il titolare non soddisfa gli obblighi che derivano dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.
 
Art. 5.
1. Le disposizioni adottate dalle "Regioni" sono comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento dei mercati - Direzione generale delle politiche agroalimentari - ufficio vitivinicolo - via XX Settembre n. 20 - Roma, di seguito denominato "Ministero".
2. Le "Regioni" comunicano tempestivamente l'avvenuto riconoscimento al "Ministero" il quale iscrivera' nell'apposito elenco nazionale il soggetto riconosciuto. L'iscrizione da' diritto ai benefici comunitari.
3. Il "Ministero" compila l'elenco nazionale dei "distillatori", degli "assimilati al distillatore" e degli "assimilati al produttore" previsti dalla regolamentazione comunitaria.
4. Le "Regioni" comunicano tempestivamente le eventuali revoche dei riconoscimenti al "Ministero" il quale automaticamente cancella il soggetto dall'elenco in caso di revoche definitive.
5. La cancellazione esclude il soggetto dall'accesso ai benefici comunitari.
6. I riconoscimenti concessi dal "Ministero" in conformita' delle disposizioni richiamate nelle premesse, sono validi fino al 31 luglio 2002.
 
Art. 6.
1. Sono abrogati i decreti ministeriali del 26 giugno 1989 e del 26 ottobre 1989.
Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione.
Roma, 23 aprile 2001
Il Ministro: Pecoraro Scanio

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Ministero delle politiche agricole e forestali, foglio n. 144
 
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