Gazzetta n. 156 del 7 luglio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2001, n. 270
Regolamento di semplificazione delle procedure di reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti (n. 36, allegato 1, legge n. 50/1999).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, articolo 1, allegato 1, n. 36;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000;
Acquisito il parere preliminare reso dalla Corte dei conti a sezioni riunite nell'adunanza del 13 dicembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 12 febbraio 2001;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per il pagamento, su richiesta degli aventi diritto, di somme relative a residui passivi perenti di parte corrente ed in conto capitale da reiscrivere nel bilancio dello Stato.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".
- La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56, reca:
"Delegificazione e testi unici di norme concernenti
procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione
1998.".
- Si trascrive il testo del punto n. 36, dell'allegato
1, della legge 8 marzo 1999, n. 50:
"36) Procedimento di reiscrizione dei residui passivi
perenti, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 36".
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n.
275, e successive modificazioni, reca: "Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato".
- Si trascrive l'art. 36 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440:
"Art. 36. - I residui delle spese correnti non pagati
entro il secondo esercizio successivo a quello in cui e'
stato iscritto il relativo stanziamento si intendono
perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti
spese per lavori, forniture e servizi possono essere
mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a
quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento.
Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con
riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi
successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale non
impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere
mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il terzo
esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione,
salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza
di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo
quadrimestre dell'esercizio precedente. In tal caso, il
periodo di conservazione e' protratto di un anno, Per le
spese in annualita' il periodo di conservazione decorre
dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in
bilancio di ciascun limite di impegno.
I residui delle spese in conto capitale, derivanti da
importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per
contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di
forniture eseguiti, non pagati entro il settimo esercizio
successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo
stanziamento, si intendono perenti agli effetti
amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in
bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli
esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale negli
esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non
risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono
economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto
dell'esercizio 1982.
(Omissis);
I conti dei residui, distinti per Ministeri, al
31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso,
con distinta indicazione dei residui di cui al secondo
comma del presente articolo, sono allegati oltre che al
rendiconto generale anche al bilancio di previsione.
Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello della
competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui
possa essere imputata sui fondi della competenza e
viceversa.".
- La legge 5 agosto 1978, n. 468, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233, e successive
modificazioni, reca: "Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, e successive
modificazioni, reca: "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30,
S.O., e successive modificazioni, reca: "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego,
a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10, reca:
"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei conti".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno
1994, n. 136, S.O., reca: "Regolamento recante
semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e
contabili".
- La legge 3 aprile 1997, n. 94, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1997, n. 81, reca: "Modifiche
alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al
Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di
base del bilancio dello Stato".
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, S.O., reca:
"Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo".
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195,
S.O., reca: "Individuazione delle unita' previsionali di
base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di
tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale
dello Stato.".



 
Art. 2.
Richiesta di pagamento
1. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento attinente a residui passivi perenti, l'amministrazione competente comunica agli interessati il nominativo del responsabile del procedimento medesimo. Entro i successivi quindici giorni il responsabile comunica l'accertamento di infondatezza sostanziale o la necessita' di integrazioni formali della richiesta, nonche' il termine per provvedervi.
2. Per i residui passivi perenti in conto capitale la competente amministrazione accerta l'effettiva assunzione da parte dello Stato dell'obbligo di pagare l'importo richiesto per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti.
 
Art. 3.
P r o c e d u r a
1. Accertata la fondatezza della richiesta di cui all'articolo 2, il responsabile del competente ufficio di livello dirigenziale generale richiede all'amministrazione del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la reiscrizione in bilancio delle risorse occorrenti mediante trasferimento di somme dai fondi di riserva generale, di cui all'articolo 7 ed all'articolo 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468, al capitolo di provenienza dell'amministrazione competente, da effettuarsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. In caso di soppressione del capitolo di provenienza, le somme trasferite dai fondi di riserva generale sono assegnate, in termini di competenza e cassa, ad apposito capitolo del competente centro di responsabilita'.
3. Nell'ambito delle dotazioni complessivamente determinate dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi del primo comma dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, una quota e' specificamente utilizzabile, secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, a fini di riassegnazione di risorse per il pagamento delle somme relative a residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa.



Note all'art. 3:
- Per il riferimento alla legge 5 agosto 1978, n. 468,
si vedano le note alle premesse.
- Si trascrive il testo dell'art. 7 della legge
5 agosto 1978, n. 468, come modificato dal presente
regolamento:
"Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
"Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa (parole soppresse dal presente
regolamento);
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.".
- Si trascrive il testo dell'art. 8, della legge
5 agosto 1978, n. 468, come modificato dal presente
regolamento:
"Art. 8 (Fondo speciale per la riassegnazione di
residui perenti delle spese in conto capitale). - Nello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e'
istituito, nella parte in conto capitale, un "Fondo
speciale per la riassegnazione dei residui passivi della
spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi
precedenti per perenzione amministrativa". (Secondo comma
soppresso dal presente regolamento).
- Per il riferimento al decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 4.
Disposizione transitoria
1. Nelle more dell'istituzione di apposita unita' previsionale di base, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulla base delle richieste e degli elementi informativi disponibili, e' individuata per l'esercizio finanziario in corso, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, la dotazione specifica di risorse utilizzabili a fini di riassegnazione per il pagamento delle somme relative a residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa.



Note all'art. 4:
- Per il riferimento al decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, si vedano le note alle premesse.
- Si trascrive il testo dell'art. 3, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279:
"Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente
all'entrata in vigore della legge di approvazione del
bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le
unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della
gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, assegnano, in conformita'
dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa
definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende
perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli
interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente
ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo
dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita'
amministrativa e' il responsabile della gestione e dei
risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di
acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su
proposta del dirigente generale responsabile, con decreti
del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della
medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti.".



 
Art. 5.
Informazione
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, decorsi infruttuosamente novanta giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento, l'amministrazione informa il richiedente in ordine allo stato del procedimento, indicando eventuali elementi ostativi emersi, ed all'ufficio competente per i pagamenti.
 
Art. 6.
Abrogazioni
1. Sono abrogati l'articolo 7, secondo comma, punto 1), della legge 5 agosto 1978, n. 468, limitatamente alle parole: ",in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso", e l'articolo 8, secondo comma, della legge citata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001 Ministeri istituzionali registro n. 8, Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 30



Nota all'art. 6:
- Per il riferimento agli articoli 7 e 8 della legge
5 agosto 1978, n. 468, come modificati dal presente
regolamento, si vedano le note all'art. 3.



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone