Gazzetta n. 157 del 9 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 25 maggio 2001
Recepimento della direttiva 1999/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e che modifica la direttiva 88/77/CEE del Consiglio.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
di concerto con
Il Ministro dell'Ambiente
e
Il Ministro della Sanita'

Visto l'articolo 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'articolo 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanita' in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1989, di recepimento della direttiva 88/77/CEE concernente le emissioni dei gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli;
Visto il decreto 27 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1997, che recepisce la direttiva 96/1/CE che da ultimo ha modificato la direttiva 88/77/CEE sopra richiamata;
Visto il decreto 5 agosto 1974 di recepimento della direttiva 72/306/CEE pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974 concernente l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli (opacita' dei fumi);
Visto il decreto 14 novembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1998, che recepisce la direttiva 97/20/CE che da ultimo ha modificato la direttiva 72/306/CEE sopra richiamata;
Visto il decreto 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, come da ultimo modificato dal decreto 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva 98/91/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999 e che di seguito verra' indicato come "decreto sulla omologazione CE";
Vista la direttiva 1999/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. L 44 del 16 febbraio 2000, relativa ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e che modifica la direttiva 88/77/CEE del Consiglio;

A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- "veicolo" ogni veicolo come definito nell'allegato II, parte A del "decreto sulla omologazione CE", azionato da un motore ad accensione spontanea o a gas, ad eccezione dei veicoli della categoria M1 aventi massa massima a carico tecnicamente ammissibile inferiore o pari a 3,5 tonnellate;
- "motore ad accensione spontanea o a gas", la fonte di propulsione motrice di un veicolo che puo' essere omologata in quanto entita' tecnica ai sensi dell'articolo 2 del "decreto sulla omologazione CE",
- "EEV", veicolo ecologico migliorato, il veicolo azionato da un motore conforme ai valori di emissione limite facoltativi indicati nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I.
2. Gli allegati al decreto ministeriale 5 giugno 1989 come da ultimo modificati dal decreto 27 marzo 1997, sono sostituiti dagli allegati da I a VII di cui all'allegato del presente decreto.
 
Art. 2.

1. A decorrere dal 1o luglio 2000 non e' consentito, per motivi attinenti agli inquinanti gassosi ed al particolato emessi da un motore e all'opacita' del fumo prodotto:
- rifiutare l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 70/156/CEE ovvero l'omologazione di portata nazionale per un tipo di veicolo azionato da un motore ad accensione spontanea o a gas, ovvero,
- vietare l'immatricolazione, la vendita, l'immissione in circolazione o l'utilizzazione di veicoli nuovi di tale tipo, ovvero,
- rifiutare l'omologazione CE per un tipo di motore ad accensione spontanea o a gas, ovvero,
- vietare la vendita o l'utilizzazione di nuovi motori ad accensione spontanea o a gas,
qualora siano soddisfatti i requisiti di cui agli allegati al decreto ministeriale 5 giugno 1989 come modificato dal presente decreto, in particolare se le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e l'opacita' del fumo prodotte dal motore siano conformi ai valori fissati nella riga A o nelle righe B1 o B2 ovvero ai limiti di emissione fissati nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I del decreto ministeriale 5 giugno 1989 come modificato dal presente decreto.
2. A decorrere dal 1o ottobre 2000 non e' consentito:
- rilasciare un'omologazione CE o emettere il documento di cui all'articolo 4, comma 3, del "decreto sulla omologazione CE" e,
- rilasciare l'omologazione di portata nazionale, per i tipi di motore ad accensione spontanea o a gas e per i tipi di veicoli azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas nel caso in cui le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e l'opacita' del fumo prodotte dal motore non siano conformi ai valori limite fissati nella riga A delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I del decreto ministeriale 5 giugno 1989 come modificato dal presente decreto.
3. A decorrere dal 1o ottobre 2001, ad eccezione dei veicoli e dei motori destinati all'esportazione in paesi terzi e dei motori di sostituzione per i veicoli in circolazione:
- non sono considerati validi i certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi o i motori nuovi conformi al "decreto sulla omologazione CE" ai fini dell'articolo 7, comma 1 del medesimo, e,
- non e' consentita l'immatricolazione, la vendita, l'immissione in circolazione o l'utilizzazione di veicoli nuovi azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas e la vendita e l'utilizzazione di motori nuovi ad accensione spontanea o a gas,
qualora le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e l'opacita' del fumo prodotte dal motore non siano conformi ai valori limite fissati nella riga A delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I del decreto ministeriale 5 giugno 1989 come modificato dal presente decreto.
4. A decorrere dal 1o ottobre 2005 non e' consentito:
- rilasciare un'omologazione CE o emettere il documento di cui all'articolo 4, comma 3, del "decreto sulla omologazione CE" e,
- rilasciare l'omologazione di portata nazionale,
per i tipi di motore ad accensione spontanea o a gas e per i tipi di veicoli azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas nel caso in cui le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e l'opacita' del fumo prodotte dal motore non siano conformi ai valori limite fissati nella riga B1 delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I del decreto ministeriale 5 giugno 1989 come modificato dal presente decreto.
5. A decorrere dal 1o ottobre 2006, ad eccezione dei veicoli e dei motori destinati all'esportazione in paesi terzi e dei motori di sostituzione per i veicoli in circolazione:
- non sono considerati validi i certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi o i motori nuovi conformi al "decreto sulla omologazione CE" ai fini dell'articolo 7, comma 1 del medesimo, e,
- non e' consentita l'immatricolazione, la vendita, l'immissione in circolazione o l'utilizzazione di veicoli nuovi azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas e la vendita e l'utilizzazione di motori nuovi ad accensione spontanea o a gas,
qualora le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e l'opacita' del fumo prodotte dal motore non siano conformi ai valori limite fissati nella riga B1 delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I del decreto ministeriale 5 giugno 1989 come modificato dal presente decreto.
6. A decorrere dal 1o ottobre 2008 non e' consentito:
- rilasciare un'omologazione CE o emettere il documento di cui all'articolo 4, comma 3, del "decreto sulla omologazione CE" e,
- rilasciare l'omologazione di portata nazionale,
per i tipi di motore ad accensione spontanea o a gas e per i tipi di veicoli azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas nel caso in cui le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e l'opacita' del fumo prodotte dal motore non siano conformi ai valori limite fissati nella riga B2 delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I del decreto ministeriale 5 giugno 1989 come modificato dal presente decreto.
7. A decorrere dal 1o ottobre 2009, ad eccezione dei veicoli e dei motori destinati all'esportazione in paesi terzi e dei motori di sostituzione per i veicoli in circolazione:
- non sono considerati validi i certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi o i motori nuovi conformi al "decreto sulla omologazione CE" ai fini dell'articolo 7, comma 1 del medesimo, e,
- non e' consentita l'immatricolazione, la vendita, l'immissione in circolazione o l'utilizzazione di veicoli nuovi azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas e la vendita e l'utilizzazione di motori nuovi ad accensione spontanea o a gas,
qualora le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e l'opacita' del fumo prodotte dal motore non siano conformi ai valori limite fissati nella riga B2 delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I del decreto ministeriale 5 giugno 1989 come modificato dal presente decreto.
8. A norma del comma 1, il motore che soddisfa i requisiti pertinenti degli allegati del decreto ministeriale 5 giugno 1989, come modificato dal presente decreto, e rispetta i valori limite fissati nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1. dell'allegato I del decreto ministeriale 5 giugno 1989, come modificato dal presente decreto, e' considerato conforme ai requisiti dei commi da 2 a 7.
 
Art. 3.

1. A decorrere dal 1o ottobre 2005 i nuovi tipi di veicoli e dal 1o ottobre 2006 tutti i tipi di veicoli vengono dotati di un sistema diagnostico di bordo (OBD) o di un sistema di misurazione di bordo (OBM) per il controllo delle emissioni gassose in condizioni di esercizio, secondo le modalita' stabilite in recepimento della specifica normativa comunitaria.
 
Art. 4.

1. A decorrere dal 1o ottobre 2005 per i nuovi tipi e a decorrere dal 1o ottobre 2006 per tutti i tipi, i certificati di omologazione rilasciati ai veicoli e ai motori dovranno confermare anche la funzionalita' dei dispositivi antinquinamento per tutta la normale durata di vita del veicolo o del motore.
 
Art. 5.

1. A decorrere dal 1o ottobre 2005 per i nuovi tipi e a decorrere dal 1o ottobre 2006 per tutti i tipi, i certificati di omologazione rilasciati ai veicoli saranno condizionati anche alla conferma della funzionalita' dei dispositivi antinquinamento per tutta la normale durata di vita del veicolo in condizioni di esercizio normali (conformita' dei veicoli in circolazione sottoposti a corretta manutenzione e correttamente utilizzati).
 
Art. 6.

1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 25 maggio 2001

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
Bersani

Il Ministro dell'ambiente
Bordon

Il Ministro della sanita'
Veronesi
 
Allegato I - Ambito di applicazione, definizioni e abbreviazioni, domanda di omologazione CE, specifiche e prove e conformita' della produzione
1. Ambito di applicazione
2. Definizioni e abbreviazioni
3. Domanda di omologazione CE
4. Omologazione CE
5. Marcature del motore
6. Specifiche e prove
7. Installazione sul veicolo
8. Famiglia di motori
9. Conformita' della produzione
Appendice 1 - Procedimento per la prova di conformita' della produzione quando la deviazione standard e' soddisfacente
Appendice 2 - Procedimento per la prova di conformita' della produzione quando la deviazione standard e' insoddisfacente o non disponibile
Appendice 3 - Procedimento per la prova di conformita' della produzione su richiesta del costruttore
----> Vedere allegato nel formato PDF <----
 
Allegato II - Scheda informativa n.

Appendice 1 - Caratteristiche fondamentali del motore (capostipite) e informazioni relative alla conduzione della prova
1. Descrizione del motore
2. Misure contro l'inquinamento atmosferico
3. Alimentazione del combustibile
4. Distribuzione
5. Sistema di accensione (solo motori con accensione a scintilla)
6. Dispositivi azionati dal motore
7. Informazioni addizionali sulle condizioni di prova
8. Prestazioni del motore
Appendice 2 - Caratteristiche fondamentali della famiglia dei motori
1. Parametri comuni
2. Elenco della famiglia di motori
Appendice 3 - Caratteristiche fondamentali dei tipi di motore appartenenti ad una famiglia
1. Descrizione del motore
2. Misure contro l'inquinamento atmosferico
3. Alimentazione del combustibile
4. Distribuzione
5. Sistema di accensione (solo motori con accensione a scintilla)
Appendice 4 - Caratteristiche delle parti del veicolo correlate al motore
----> Vedere allegato nel formato PDF <----
 
Allegato III - Procedimento di prova

1. Introduzione
2. Condizioni di prova
Appendice 1 - Cicli di prova ESC e ELR
1. Regolazione del motore e del banco dinamometrico
2. Esecuzione della prova ESC
3. Esecuzione della prova ELR
4. Calcolo delle emissioni gassose
5. Calcolo dell'emissione di particolato
6. Calcolo dei valori di fumo
Appendice 2 - Ciclo di prova ETC
1. Procedimento di mappatura del motore
2. Generazione del ciclo di prova di riferimento
3. Esecuzione della prova delle emissioni
4. Calcolo delle emissioni gassose
5. Calcolo delle emissioni di particolato (solo motori Diesel)
Appendice 3 - Tabella dinamometro motore ETC
Appendice 4 - Procedure di misurazione e campionamento
1. Introduzione
2. Banco dinamometrico e apparecchiature della sala di prova
3. Determinazione dei componenti gassosi
4. Determinazione del particolato
5. Determinazione del fumo
Appendice 5 - Procedimento di taratura
1. Taratura degli strumenti analitici
2. Taratura del sistema CVS
3. Taratura del sistema per la determinazione del particolato
4. Taratura dell'apparecchiatura di misura del fumo
----> Vedere allegato nel formato PDF <----
 
Allegato IV - Caratteristiche tecniche del combustibile di riferimento prescritto per prove di omologazione e per verificare la conformita' della produzione

1. Combustibile Diesel
2. Gas naturale (GN)
3. Gas di petrolio liquefatto (GPL)
----> Vedere allegato nel formato PDF <----
 
Allegato V - Sistemi analitici di campionamento

1. Determinazione delle emissioni gassose
2. Diluizione del gas di scarico e determinazione del particolato
3. Determinazione del fumo
----> Vedere allegato nel formato PDF <----
 
Allegato VI - Certificato di omologazione CE
----> Vedere allegato nel formato PDF <----
 
Allegato VII - Esempio di procedimento di calcolo
----> Vedere allegato nel formato PDF <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone