Gazzetta n. 158 del 10 luglio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 8 giugno 2001 |
Indicazione sulle etichette dell'acqua minerale "Suio" prodotta in Castelforte. |
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IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione
Visto il proprio decreto 24 novembre 2000, n. 3323, di riconoscimento dell'acqua minerale naturale Suio in comune di Castelforte (Latina) ai fini dell'imbottigliamento, della vendita e della bibita in situ; Vista la domanda in data 23 gennaio 2001 con la quale la societa' Proves S.r.l. con sede in Castelforte (Latina), via Risorgimento n. 31, nell'inviare ulteriore documentazione, ha chiesto di poter riportare in etichetta le indicazioni "stimola la digestione; puo' favorire le funzioni epatobiliari" e di avere le stesse indicazioni per l'utilizzazione dell'acqua minerale Suio nella bibita in situ; Esaminata la documentazione allegata alla domanda; Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visto il parera' della III sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 16 maggio 2001; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Decreta: Art. 1. Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale Suio di Castelforte (Latina), oltre a quelle gia' autorizzate, sono le seguenti: "Stimola la digestione; puo' favorire le funzioni epatobiliari". |
| Art. 2. L'acqua minerale "Suio" puo' essere utilizzata per la bibita in situ, oltre che per gli effetti sulla diuresi, anche per gli effetti favorenti la digestione e le funzioni epatobiliari. |
| Art. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 4. Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio. Roma, 8 giugno 2001 p. Il direttore generale: Scriva |
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