Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 26 giugno 2001
Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Bardolino".

II DIRETTORE GENERALE REGGENTE del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei
servizi

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 1968, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Bardolino";
Visti i decreti dell'11 settembre 1976 e 1o ottobre 1987 che hanno modificato il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Bardolino";
Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini a denominazione di origine controllata "Bardolino" in data 15 luglio 2000, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Bardolino";
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Bardolino" formulati dal Comitato stesso nella seduta del 15 febbraio 2001 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 87 del 13 aprile 2001;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in merito al disciplinare di che trattasi;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Bardolino", ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:
Art. 1.
Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Bardolino", riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968, e successive modifiche e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2001.
 
Art. 2.
Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Bardolino", in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'Albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purche' non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.
Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura, ai fini dell'effettuazione degli accertamenti tecnici di idoneita'.
 
Art. 3.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con denominazione di origine controllata "Bardolino" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 2001
Il direttore generale reggente: Rigillo
 
Allegato

Disciplinare di produzione dei vini della Denominazione di origine controllata "Bardolino"

Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Bardolino" e' riservata ai vini "Bardolino", "Bardolino" classico, "Bardolino" chiaretto, "Bardolino" chiaretto classico, "Bardolino" chiaretto spumante, "Bardolino" novello e "Bardolino" novello classico che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
I vini a denominazione di origine controllata "Bardolino" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vitigni presenti nei vigneti in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:
1. Corvina Veronese (cruina o corvina) 35-65% e' tuttavia ammesso nella misura massima del 10% la presenza della varieta' Corvinone in sostituzione di una pari percentuale di Corvina, purche' il Corvinone sia coltivato in terreni ricchi di scheletro;
2. Rondinella 10-40%;
3. Molinara, Rossignola (Rossetta), Barbera, Sangiovese, Marzemino, Merlot, Cabernet Sauvignon da soli o congiuntamente per un massimo del 20% con il limite massimo del 10% per singolo vitigno.
I vigneti gia' iscritti al relativo albo alla data di approvazione del presente disciplinare, sono idonei alla produzione dei vini "Bardolino".

Art. 3.
a) La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Bardolino" comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano, Cavaion, Torri del Benaco, Caprino, Rivoli Veronese, Pastrengo, Bussolengo, Sona, Sommacampagna, Castelnuovo, Peschiera, Valeggio.
Tale zona e' cosi' delimitata:
partendo a nord di Bussolengo dal ponte sul canale della societa' Sima, nelle immediate vicinanze della centrale elettrica, segue per breve tratto la strada provinciale Verona-Lago, percorre la strada detta del "Gabanet" toccando le localita' Casetta, Colombare sino all'incrocio della strada che scende dalla localita' Pigno. Segue il tracciato di detta strada sino a localita' Lughetto a quota 167, incontra e attraversa il limite di confine territoriale Bussolengo-Sona e prosegue in direzione di Palazzolo toccando localita' S. Giustina, segue la strada denominata della Rotonda toccando localita' Pozzo del Ghetto sino a giungere al ponte sul canale del consorzio Alto Veronese. Segue detto canale sino alla strada statale n. 11, risale a destra per breve tratto detta statale, imbocca la strada che porta a localita' Case Nuove, percorre la carrareccia della Rugola seguendo la unghia di collina del monte Corno sino alla localita' scuole comunali di Sona. Si inserisce nella strada comunale della Lova che segue sino a intersecare il primo canale secondario del consorzio Alto Veronese; percorre detto canale toccando localita' Rainera e proseguendo fino alla stazione FF.SS. di Sommacampagna. Dalla stazione segue la strada che porta al capoluogo di Sommacampagna, che attraversa per inserirsi nella viabile che porta a Custoza, percorrendola sino alla localita' Staffalo, per deviare a sinistra lungo la strada che porta alla localita' Boscone sino al punto di intersecare il canale principale del consorzio Alto Veronese.
Seguendo il percorso del canale, passa nelle vicinanze delle localita' Fiozza e Ca' del Magro sino a giungere a localita' Campanella. In prossimita' di localita' Campanella abbandona il canale consorziale per seguire la carrareccia che porta alle localita' Colombara e Fenili. Da localita' Fenili dirotta a destra seguendo la strada che attraversa localita' Gardoni e successivamente si inserisce sulla strada Valeggio-Santa Lucia, che segue sino al capoluogo di Valeggio da dove prosegue seguendo la viabile che porta verso Monzambano. Percorre, verso Monzambano, la succitata strada sino a incontrare il primo passaggio a livello in prossimita' di quota 64. Da questo imbocca la viabile che porta alla localita' Fornelletti e attraversando detta localita' prosegue sino a intersecare la strada Valeggio-Salionze (quota 99), che percorre sino alla localita' Salionze e proseguendo oltre arriva in prossimita' di Peschiera sino a toccare la sponda orientale del lago di Garda nel punto in cui inizia il corso dell'estuario Mincio.
Dall'estuario Mincio risale seguendo la sponda orientale del lago di Garda toccando Lazise, Cisano, Bardolino, Garda, Punta S. Virgilio, sino ad arrivare al centro abitato di Torri del Benaco. Dirotta a destra imboccando la strada comunale panoramica che da detta localita' toccando le borgate di Costa e Albisano sale sinuosamente con tornanti sino a inserirsi sulla strada provinciale di San Zeno di Montagna. Da questo punto la delimitazione nord della zona del Bardolino segue la curva di livello quota 500, lungo le pendici montuose in comune di Costermano, Caprino e Rivoli.
Piu' specificatamente il percorso della linea di quota 500 e' il seguente: segue per breve tratto il confine comunale di Costermano a nord di monte Pozzol, prosegue attraversando Vaio Boione e in prossimita' della localita' Roncola raggiunge la linea di confine di Caprino. Seguendo le pendici del monte di Pesina passa a nord della localita' Pianezze, Le Banche e Ordenei, sino a incontrare il vaio dei Lumini; attraversa detto vaio e passa a sud delle localita' Peagne, ca' Zerman, Casette delle Pozze per giungere a nord della frazione Vilmezzano sino a incontrare il vaio delle Giare. Attraversato il vaio della Giare, percorre la strada che conduce alle localita' Renzone e Vezzane, attraversa il torrente Tasso e giunge in prossimita' di Pozza Galletto, sino a toccare la linea di confine del comune di Rivoli a sud del monte Cordespino. Da qui segue la linea di confine del comune di Rivoli sino alla localita' Canal.
Segue quindi la strada che da detta borgata porta alla localita' Dogana sulla riva destra dell'Adige e prosegue lungo la stessa riva sino al ponte sul canale della soc. Sima a nord-ovest di Bussolengo;
b) La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Bardolino" designabili con la specificazione aggiuntiva "Classico", gia' riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968, comprende, in tutto o in parte, i comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano, Cavaion.
Tale zona e' cosi' delimitata:
a nord dal confine comunale dal comune di Garda, fino a Val Tesina toccando quota 153 in prossimita' di Monte Berti. Segue l'ex confine di Castione lungo il monte Carpene a quota 277 a nord di localita' Tavernole, sino a toccare localita' Baia; risale per breve tratto la strada comunale che da detta localita' porta alla strada provinciale incrociandola a quota 234.
Da questo punto ha inizio il limite est. La linea di confine discende lungo la strada prima detta e il terrapieno della ferrovia Affi-Caprino fino ai piedi del monte Moscal (q. 200). Continua poi a discendere, per un breve tratto con la detta ferrovia, poi con il torrente Tasso (o Ri), fino sotto casa Ragano (non lungi da Ponton) dove incontra il confine tra Rivoli e Cavaion. Lascia poi subito questo confine, sale a monte Pincio e sempre per linea di cresta incontra Ca' del Biso (q. 181) e, subito dopo il confine tra Pastrengo e Cavaion presso casa Faino. Segue allora questo confine e in seguito quello tra Pastrengo-Bardolino e quello che il comune di Lazise ha in comune con Pastrengo; Bussolengo e Castelnuovo fin sotto quota 121, presso Sarnighe.
Abbandonato qui il confine comunale, tocca Sarnighe, q. 113 e 118, correndo lungo una carrareccia, fino a casa alle Croci alle porte di Cola'.
Per altra carrareccia discende alla localita' Le Tende e prosegue a quota fino a incontrare la strada comunale di Pacengo a case Fontanafredda.
Segue per breve tratto questa strada, poi la carrareccia che, toccando quota 107, passa sotto il paese di Pacengo e giunge al lago subito sotto il porto.

Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Bardolino" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
Per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare sono ammesse solo le forme di allevamento a spalliera semplice e doppia e la tradizionale pergolotta inclinata unilaterale aperta.
La densita' minima di impianto per ettaro non deve essere inferiore a 3.300 ceppi.
Per vigneti piantati prima dell'approvazione del presente disciplinare e allevati con le pergole veronesi a tetto piano e' fatto obbligo della tradizionale potatura a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di 80 mila gemme per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura e tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.
La resa masima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a t. 13 per ettaro di vigneto a coltura specializzata.
In annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata a detto limite purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
Fermo restando il limite sopraindicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata rapportando la effettiva superficie coperta dalla vite.
La regione Veneto con proprio decreto, su proposta del comitato vitivinicolo regionale, istituito con legge regionale n. 55 dell'8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di utilizzazione di uva per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Bardolino" inferiore a quello fissato dal presente disciplinare dandone comunicazione immediata al Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
La facolta' di cui al comma precedente si esercita in aggiunta al disposto dell'art. 10, lettera c), della legge n. 164/1992 e senza eccedere il limite massimo previsto.
Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata "Bardolino" devono assicurare un titolo alcolico volumico naturale minimo di 9,50% vol.
I vigneti iscritti agli albi della denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino" superiore sono idonei anche per produrre vini a denominazione di origine controllata "Bardolino", alle condizioni stabilite dal presente disciplinare di produzione.
Le unita' vitate omogenee coltivate con la varieta' Corvina, Marzemino, Barbera, Merlot e Cabernet Sauvigon, iscritti all'albo del vini a denominazione di origine controllata "Bardolino" e "Bardolino" classico, sono utilizzabili anche per produrre i corrispondenti vini designati con la denominazione di origine controllata "Garda" alle condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione.
Entro i termini previsti dalla normativa vigente successivi alle operazioni di scelta vendemmiale di cui sopra, si deve provvedere ad annotare nei registri ufficiali di cantina le partite di uve e la collocazione dei mosti ottenuti e darne comunicazione all'Ispettorato repressione frodi competente per territorio e alla Camera di commercio di Verona.

Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona delimitata nel precedente art. 3, lettera a).
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Verona.
E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, previa istruttoria della regione Veneto, qualora la situazione di produzione o di mercato lo richieda, di consentire, stabilendo le opportune modalita' di controllo, che le operazioni di vinificazione siano effettuate nei comumi limitrofi, alla zona delimitata nel precedente art. 3, lettera a).
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Qualora, le uve di cui all'art. 2, vengano vinificate con la metodologia tradizionale a parziale contatto con la buccia, e' concesso al vino, ottenuto, in considerazione del suo colore, l'uso in etichetta della specificazione "Chiaretto".
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino" superiore prima dell'immissione al consumo puo' essere designato come vino a denominazione di origine controllata "Bardolino" sempreche' il vino abbia i requisiti previsti per detta denominazione di origine controllata.
Entro i termini previsti dalla normativa vigente successivi alla variazione di designazione di cui sopra, si deve provvedere ad annotare nei registri ufficiali di cantina le partite dei mosti e dei vini di che trattasi e la loro collocazione e darne comunicazione all'Ispettorato repressione frodi competente per territorio e alla Camera di commercio di Verona.
L'uso della specificazione "classico" in aggiunta della denominazione di origine controllata "Bardolino", e' riservato al prodotto ottenuto da uve raccolte e vinificate all'interno del territorio della zona di origine piu' antica, indicata al precedente art. 3, lettera b).
Tuttavia tali operazioni sono consentite se autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta degli interessati e previa istruttoria della regione Veneto, anche in cantine situate al di fuori della predetta zona ma comunque all'interno della zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Bardolino", a condizione che:
1. dette cantine siano di pertinenza delle rispettive aziende agricole e, come tali, al servizio delle stesse;
2. in dette cantine le aziende interessate vinifichino, per quanto riguarda la denominazione di cui al presente disciplinare, soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati, debitamemte iscritti all'albo dei vigneti.
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata.
La denominazione di origine controllata "Bardolino" puo' essere utilizzata per designare il vino spumante "chiaretto" ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare ed utilizzando metodi di spumantizzazione a fermentazione naturale atti a produrre il tipo brut.
Le operazioni di spumantizzazione debbono avvenire nell'ambito del territorio delle province di Verona, Treviso, Asti e Brescia.
Il vino a denominazione di origine controllata "Bardolino", imbottigliato entro il 31 dicembre dell'annata di produzione delle uve, puo' essere designato in etichetta con il termine "novello" purche' prodotto con l'85% di uva a macerazione carbonica.
E' ammesa la correzione con mosti concentrati ottenuti, da uve provenienti dalla zona di produzione o con mosti concentrati rettificati.

Art. 6.
I vini della denominazione di origine controllata, di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Bardolino" e "Bardolino" classico:
colore: rosso rubino tendente a volte al cerasuolo che si trasforma in granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico con leggero profumo delicato;
sapore: asciutto, sapido, leggermente amarognolo, armonico, sottile, talvolta leggermente frizzante vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17 g/l;
zuccheri riduttori residui: massimo 6 g/l;
"Bardolino" chiaretto e "Bardolino" chiaretto classico:
colore: rosa tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico fruttato con leggero profumo delicato;
sapore: morbido, sapido, leggermente amarognolo, talvolta leggermente vivace;
titolo alcolometrico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l;
zuccheri riduttori residui: massimo 9 g/l;
"Bardolino" chiaretto spumante:
spuma: sottile con grana fine e persistente;
colore: rosa tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico con leggero profumo delicato;
sapore: morbido, sapido, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidita' totale minima: 6 g/l;
estratto secco netto minimo: 17 g/l;
zuccheri riduttori residui: massimo 15 g/l;
"Bardolino" novello e "Bardolino" novello classico:
colore: rosso rubino chiaro;
odore: caratteristico intenso fruttato;
sapore: asciutto morbido, sapido, leggermente acidulo fresco, talvolta leggermente frizzante vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17 g/l;
zuccheri riduttori residui: massimo 2 g/l.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.
Alla denominazione di origine controllata dei vini "Bardolino" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi "extra" "fine" "scelto" e "selezionato" e simili.
Sulle bottiglie, fiaschi e altri recipienti contenenti vino a denominazione di origine controllata "Bardolino" puo' figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purche' veritiera e documentabile.
Per il vino denominazione di origine controllata "Bardolino", designato in etichetta con una delle seguenti menzioni aggiuntive previste dal presente disciplinare di produzione: "classico", "chiaretto", "chiaretto classico", "novello" e "novello classico", deve essere obbligatoriamente indicata l'annata di produzione delle uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ai nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
I vini a denominazione di origine controllata "Bardolino" immessi al consumo fino a litri 5, devono utilizzare unicamente contenitori di vetro tradizionali con abbigliamento consono al loro carattere di pregio.
Per il vino a denominazione di origine controllata "Bardolino" designato in etichetta con una delle seguenti menzioni aggiuntive previste dal presente disciplinare di produzione: "classico", "chiaretto classico", "novello" e "novello classico" e' obbligatorio l'uso delle tradizionali bottiglie e fiaschi fino a litri 5 chiuse con tappo raso, bocca in sughero o altri materiali consentiti; tuttavia per le bottiglie fino a litri 0,375 e' consentito anche l'uso del tappo a vite.
Per i vini a denominazione di origine controllata "Bardolino" immessi al consumo in bottiglie chiuse con tappo in sughero raso bocca o altri materiali consentiti, e' autorizzato l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, in conformita' a quanto disposto dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
 
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