Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 5 aprile 2001
Provvedimento concernente la sostanza attiva "Permetrin".

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alla "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari";
Visto l'art. 6, commi l e 7, lettera b), del citato decreto legislativo;
Vista la decisione della Commissione CE n. C(2000)4140 del 27 dicembre 2000, relativa alla non iscrizione del "Permetrin" come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva a conclusione delle procedure attivate dal regolamento (CEE) 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 ed in particolare l'art. 7, paragrafo 3-bis, lettera b);
Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti di prodotti fitosanitari contenenti "Permetrin", alla data di entrata in vigore del presente decreto;
Visto l'art. 23, commi 1 e 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Decreta:
Art. 1.
1. Il PERMETRIN non e' iscritto come sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
2. Le autorizzazioni per tutti gli usi dei prodotti fitosanitari riportati in allegato, contenenti "Permetrin", sono revocate entro il 27 giugno 2001.
3. Le autorizzazioni per usi di prodotti fitosanitari contenenti "Permetrin" in piantine da silvicoltura sono revocate entro il 25 luglio 2003.
4. A decorrere dalla data del presente decreto non sono concesse o rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti "Permetrin", salvo per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 1.
 
Art. 2.
1. Per lo smaltimento delle scorte giacenti in commercio, e' consentita fino al 31 marzo 2002 la vendita dei prodotti di cui all'art. 1, comma 2, e fino al 31 ottobre 2003 la vendita dei prodotti di cui all'art. 1, comma 3.
2. E' consentito fino al 31 maggio 2002 l'uso in campo dei prodotti di cui all'art. 1, comma 2, e fino al 31 dicembre 2003 l'uso in campo dei prodotti di cui all'art. 1, comma 3, da parte degli operatori, per lo smaltimento delle scorte giacenti in commercio.
 
Art. 3.
1. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti "Permetrin" sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 aprile 2001
Il Ministro: Veronesi

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 103
 
Allegato 1
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