Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Bardolino Superiore".

Visto il proprio parere inerente la domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Bardolino Superiore" e "Bardolino Classico Superiore" e la proposta del relativo disciplinare di produzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 113 del 17 maggio 2001;
Viste le osservazioni formulate dal Comitato stesso, nel corso della riunione tenutasi in data 13 e 14 giugno 2001, relativamente al parere di cui sopra;
Viste le considerazioni formulate dal rappresentante della regione Veneto tese al ripristino della dizione "Bardolino Superiore" nel riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita medesima; Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini
Ha deliberato di dover, nella designazione e presentazione dei vini in argomento, fa riferimento alla sola tipologia "Bardolino Superiore" e pertanto la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita ed il relativo disciplinare di produzione vengono proposti nei termini di cui al testo annesso; PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "BARDOLINO SUPERIORE".
Art. 1.
La denoinazione di origine controllata e garantita "Bardolino Superiore" anche con l'indicazione "classico", e' riservata ai vini gia' riconosciuti a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968 e che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti da questo disciplinare.
 
Art. 2.
I vini a denominazione di origine contollata e garantita "Bardolino Superiore" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:
1) Corvina Veronese (cruina o corvina) 35-65%;
e' tuttavia ammesso nella misura massima del 10% la presenza della varita' Corvinone in sostituzione di una pari percentuale di Corvina, purche' il Corvinone sia coltivato in terreni ricchi di scheletro;
2) Rondinella 10-40%;
3) Molinara, Rossignola (Rossetta), Barbera, Sangiovese, Marzemino, Merlot, Cabernet Savignon da soli o congiuntamente per un max del 20% con il limite massino del 10% per singolo vitigno.
I vigneti gia' iscritti all'albo della denominazione di origine controllata "Bardolino" alla data di approvazione del presente disciplinare sono idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1.
 
Art. 3.
A) La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino Superiore" comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano Cavaion, Torri del Benaco, Caprino, Rivoli, Veronese, Pastrengo, Bussolengo, Sona, Sommacampagna, Castelnuovo, Peschiera, Valeggio.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo a nord di Bussolengo dal ponte sul canale della societa' Sima, nelle immediate vicinanze della centrale elettrica; segue per breve tratto la strada provinciale Verona-Lago, percorre la strada detta del "Gabanel" toccando le localita' Casetta, Colombare sino all'incrocio della strada che scende dalla localita' Pigno. Segue il tracciato di detta strada sino a localita' Lughetto a quota 167, incontra e attraversa il limite di confine territoriale Bussolengo-Sona e prosegue in direzione di Palazzolo toccando localita' S. Giustina, segue la strada denominata della Rotonda toccando localita' Pozzo del Ghetto sino a giungere al ponte sul canale del consorzio Alto Veronese. Segue detto canale sino alla strada statale n. 11, risale a destra per breve tratto detta statale, imbocca la strada che porta a localita' Case Nuove, percorre la carrareccia della Rugola seguendo la unghia di collina del monte Corno sino alla localita' Scuole comunali di Sona. Si inserisce nella strada comunale della Lova che segue sino a intersecare il primo canale secondario del consorzio Alto Veronese; percorre detto canale toccando localita' Rainera; e proseguendo fino alla stazione FF.SS. di Sommacampagna. Dalla stazione segue la strada che porta al capoluogo di Sommacampagna, che attraversa per inserirsi nella viabile che porta a Custoza, percorrendola alla localita' Staffalo, per deviare a sinistra lungo la strada che porta alla localita' Boscone sino al punto di intersecare il canale principale del consorzio Alto Veronese.
Seguendo il percorso del canale, passa nelle vicinanze delle localita' Fiozza e Ca' del Magro sino a giungere a localita' Campanella. In prossimita' di localita' Campanella abbandona il canale consorziale per seguire la carrareccia che porta alle localita' Colombara e Fenili. Da localita' Fenili dirotta a destra seguendo la strada che attraversa localita' Gardoni e successivamente si inserisce sulla strada Valeggio Santa Lucia, che segue sino al capoluogo di Valeggio da dove prosegue seguendo la viabile che porta verso Monzambano. Percorre, verso Monzambano, la succitata strada sino a incontrare il primo passaggio a livello in prossimita' di quota 64. Da questo imbocca la viabile che porta alla localita' Fornelletti e attraversando detta localita' sino a intersecare la strada Valeggio-Salionze (quota 99), che percorre sino alla localita' Salionze e proseguendo oltre arriva in prossimita' di Peschiera sino a toccare la sponda orientale del lago di Garda nel punto in cui inizia il corso dell'estuario Mincio.
Dall'estuario Mincio risale seguendo la sponda orientale del lago di Garda toccando Lazise, Cisano, Bardolino, Garda, Punta S. Virgilio, sino ad arrivare al centro abitato di Torri del Benaco. Dirotta a destra imboccando la strada comunale panoramica che da detta localita' toccando le borgate di Costa e Albisano sale sinuosamente con tornanti sino a inserirsi sulla strada provinciale di S. Zeno di Montagna. Da questo punto la delimitazione nord della zona del Badolino segue la curva di livello quota 500, lungo le pendici montuose in comune di Costermano, Caprino e Rivoli.
Piu' specificamente il percorso della linea di quota 500 e' il seguente: segue per breve tratto il confine comunale di Costermano a nord di monte Pozzol, prosegue attraversando Vaio Boione e in prossimta' della localita' Roncola raggiunge la linea di confine di Caprino. Seguendo le pedici del monte di Pesina passa a nord della localita' Pianezze, Le Banche e Ordenei, sino a incontrare il vaio dei Lumini; attraversa detto vaio e passa a sud delle localita' Peagne, ca' Zerman, Casette delle Pozze per pungere a nord della frazione Vilmezzano sino a incontrare il vaio delle Giare. Attraversato il vaio della Giare, percorre la strada che conduce alle localita' Renzone e Vezzane, attraversa il torrente Tasso e giunge inprossimita' di Pozza Galletto sino a toccare la linea di confine del comune di Rivoli a sud del monte Cordespino. Da qui segue la linea di confine del comune di Rivoli, sino alla localita' Canal.
Segue quindi la strada che da detta borgata porta alla localita' Dogana sulla riva destra dell'Adige e prosegue lungo la stessa riva sino al ponte sul canale della soc. Sima a nord-ovest di Bussolengo.
B) La zona di produzione di origine piu' antica delle uve atte a produrre il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino Superiore" a cui e' riservato l'uso della tradizionale specificazione aggiuntiva "classico", comprende, in tutto o in parte, i comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano, Cavaion.
Tale zona e' cosi' delimitata: a nord dal confine comunale dal comune di Garda, fino a Val Tesina toccando quota 153 in prossimita' di Monte Berti. Segue l'ex confine di Castione lungo il monte Carpene a quota 277 a nord di localita' Tavernole, sino a toccare localita' Baia; risale per breve tratto la strada comunale che da detta localita' porta alla strada provinciale incrociandola a quota 234.
Da questo punto ha inizio il limite est. La linea di confine discende lungo la strada prima detta e il terrapieno della ferrovia Affi-Caprino fino ai piedi del monte Moscal (quota 200). Continua poi a discendere, per un breve tratto con la detta ferrovia, poi con il torrente Tasso (o Ri); fino sotto casa Ragano (non lungi da Ponton) dove incontra il confine tra Rivoli e Cavaion. Lascia poi subito questo confine, sale a monte Pincio e sempre per linea di cresta incontra Ca' del Biso (quota 181) e, subito dopo il confine Pastrengo e Cavaion presso casa Faino. Segue allora questo confine e in seguito quello tra Pastrengo-Bardolino e quello che il comune di Lazise ha in comune con Pastrengo; Bussolengo e Castelnuovo fin sotto quota 121, presso Sarnighe.
Abbandonato qui il confine comunale, tocca Sarnighe, quota 113 e 118, correndo lungo una carrareccia, fino a casa alle Croci alle porte di Cola'.
Per altra carrareccia dicende alla localita' Le Tende e prosegue a quota fino a incontrare la strada comunale di Pacengo a case Fontanafredda.
Segue per breve tratto questa strada, poi la carrareccia che, toccando quota 107, passa sotto il paese di Pacengo e giunge al lago subito sotto il porto.
 
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino Superiore" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono esclusi i terreni umidi di fondo valle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
Per gli impianti realizzati dopo l'approvazione del presente disciplinare sono ammesse esclusivamente le spalliere semplici e doppie.
Il numero minimo di ceppi di vite a ettaro e' di 3.300.
Per vigneti gia' iscritti all'albo della denominazione "Bardolino" alla data di approvazione del presente disciplinare e che non presentano i requisiti di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo, e' tuttavia consentito di utilizzare la presente denominazione per un ulteriore periodo massimo di 15 anni, alle condizioni indicate al comma successivo.
Nel caso in cui i vigneti siano allevati con le pergole veronesi a tetto piano e' fatto obbligo della tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di 60 mila gemme per ettaro.
Le uve possono essere derivate a produrre i vini della presente denominazione solo a partire dal quarto anno dell'impianto.
E' vietata ogni pratica di forzatura, e' tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva ad ettaro non deve essere superiore a 9 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini di cui all'art. 2, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino Superiore" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol.
I conduttori dei vigneti iscritti agli albi ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche di maturazione delle uve e sulla base anche dell'evoluzione dei mercati, possono al momento, della vendemmia optare di rivendicare per dette uve la denominazione di origine controllata "Bardolino".
La regione Veneto con proprio decreto, su proposta del Comitato vitivinicolo regionale istituito con legge regionale n. 55 dell'8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino Superiore" inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
La facolta' di cui al comma precedente si esercita in aggiunta al disposto di cui all'art. 10, lettera c), della legge n. 164/1992, e senza, eccedere il limite massimo previsto.
 
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione e di affinamento secondo i metodi tradizionali devono essere effettuate all'interno della zona delimitata nel precedente art. 3, lettera A).
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Verona.
Le operazioni di vinificazione di affinamento dei prodotti destinati ad essere designati con la specificazione aggiuntiva "classico", devono essere effettuate all'interno della zona delimitata nel precedente art. 3, lettera B).
Tuttavia, tali operazioni sono consentite se autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta degli interessati e previa istruttoria della regione Veneto, anche nelle proprie cantine aziendali oppure nelle cantine cooperative di cui sono soci, situate al di fuori della predetta zona ma comunque all'interno della zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Bardolino", a condizione che:
1) dette cantine siano di pertinenza delle rispettive aziende agricole e, come tali, al servizio delle stesse;
2) in dette cantine le aziende interessate vinifichino, per quanto riguarda la denominazione di cui al presente disciplinare, soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati, debitamente iscritti all'albo dei vigneti.
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Il periodo di affinamento obbligatorio per i vini oggetto del presente disciplinare e' di almeno un anno e decorrere dal 1o novembre dell'annata di produzione.
E' ammessa la correzione con mosti concentrati ottenuti a partire da uve della zona di origine o con mosti concentrati rettificati.
E' consentito che i vini atti a essere designati con la denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino Superiore" siano posti in commercio per il consumo, prima del termine del periodo obbligatorio di affinamento, con la denominazione di origine controllata "Bardolino", purche' corrispondano ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione di quest'ultima denominazione e previa comunicazione del detentore alla camera di commercio ed all'ispettorato centrale repressione delle frodi, competenti per territorio.
 
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino Superiore" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico con profumo delicato;
sapore: asciutto, sapido, leggermente amarognolo, armonico; a volte caratterizzato da leggero sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22 g/l;
zuccheri riduttori: massimo 6 g/l.
E' in facolta' de Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare con proprio provvedimento i limiti sopra indicati dell'acidita' totale e dell'estratto secco.
 
Art. 7.
Alla denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino Superiore" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili.
E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alla "vigna" dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto a condizione che:
vengano indicate all'atto della denuncia all'albo dei vigneti in modo che possano essere evidenziate separatamente;
siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve e che le uve siano vinificate separatamente e i relativi vini siano presi in carico separatamente nei registri obbligatori di cantina nel rispetto della normativa vigente.
In ottemperanza all'art. 23 della legge n. 164 del 1992, l'uso della denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino Superiore" e' consentita, all'atto dell'immissione al consumo, per i vini ontenuti in recipienti di volume nominale pari a litri 0,75 e 1,50.
Le bottiglie contenenti i vini "Bardolino Superiore", devono presentare un abbigliamento consono ai tradizionali caratteri di un vino di pregio e chiuse con tappi raso bocca in sughero, tuttavia per le bottiglie fino a 0,375 litri e' consentito anche l'uso del tappo a vite.
Per i vini "Bardolino Superiore" e' obbligatorio indicare l'annata di produzione e delle uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonche' l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 dalle quali effettivamente provengono le uve di cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto; secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
 
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