Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2001 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 21 giugno 2001
Integrazioni della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, in materia di tariffe per l'attivita' di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato. (Deliberazione n. 134/01).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 giugno 2001;
Premesso che:
con deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2 (di seguito: deliberazione n. 237/00), l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe per le attivita' di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato;
ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 3, della deliberazione n. 237/00, la tariffa di fornitura ai clienti del mercato vincolato e' composta da una quota fissa e da una quota variabile; quest'ultima e' a sua volta costituita da quote che coprono i costi di approvvigionamento all'ingrosso della materia prima energetica utilizzata (di seguito: QE), di commercializzazione all'ingrosso per la vendita a clienti del mercato vincolato (di seguito: QVI), di trasporto e dispacciamento (di seguito: QT), di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione (di seguito: QS) e di utilizzo dei terminali di gas naturale liquefatto (di seguito: QL);
ai sensi dell'art. 9, comma 5, della deliberazione n. 237/00, fino alla determinazione delle predette quote QE, QVI, QT, QS e QL, queste sono sostituite dalla componente transitoria CMP calcolata per ogni bacino tariffario, ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993 n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993 (di seguito: provvedimento Cip n. 16/93) e successive modifiche e integrazioni, e della deliberazione dell'Autorita' 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99);
le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato, che entrano in vigore dal 1o luglio 2001, sono determinate per ambito tariffario, cosi' come definito dalla deliberazione n. 237/00; quest'ultimo, differenziandosi dal bacino tariffario definito dall'esercente del servizio di distribuzione, aggrega localita' non necessariamente rispondenti al criterio di uniformita' dei costi;
ai sensi dell'art. 17, comma 1, della deliberazione n. 237/00, dal 1o luglio 2001, le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato sono trasformate in quote tariffarie rapportate ai volumi misurati mediante una formula che tramite un coefficiente M tiene conto della quota altimetrica e della zona climatica di ciascuna localita';
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
Visti:
il provvedimento Cip n. 16/93, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;
la deliberazione dell'Autorita' n. 52/99;
la deliberazione dell'Autorita' n. 237/00;
la deliberazione dell'Autorita' 24 gennaio 2001, n. 4/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2001, recante la rettifica di errori materiali nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00;
la deliberazione dell'Autorita' 13 marzo 2001, n. 58/01 (di seguito: deliberazione n. 58/01) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2001, recante disposizioni in materia di determinazione del costo medio annuo di distribuzione per cliente e del fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione del gas ai sensi degli articoli 4, comma 11 e 5, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00 e per l'adozione di disposizioni recanti modificazioni e integrazioni della medesima deliberazione;
Considerato che dal 1o luglio 2001 le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato si applicano con riferimento all'ambito tariffario in luogo del bacino tariffario;
Ritenuto che sia opportuno:
definire la formula per il calcolo della componente transitoria CMP, relativa all'ambito tariffario, tenendo conto dei criteri di misurazione del gas non contabilizzato definiti dalla deliberazione n. 237/00;

Delibera:
Di approvare le seguenti integrazioni della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2:
----> Vedere formule nel formato PDF <----
dove:
cnc e' il coefficiente del gas non contabilizzato del bacino tariffario di appartenenza della localita', desunto dalla scheda tariffaria di cui al decreto del Ministro dell'industria 19 novembre
1996;
Qm e' il valore della quota materia prima in L/MJ in vigore al 30 giugno 2001, definito secondo il bacino tariffario di appartenenza della localita', come determinato nella scheda tariffaria di cui al decreto del Ministro dell'industria 19 novembre 1996 e successivi
adeguamenti.
La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in
vigore a far data dal 1o luglio 2001.
Milano, 21 giugno 2001
Il presidente: Ranci
 
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