Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 4 luglio 2001
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione "Miele della Lunigiana", trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come Denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti
agroalimentari e la tutela del consumatore

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
Vista la domanda presentata dal Comitato promotore per la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata "Miele della Lunigiana", con sede in Fivizzano (Massa Carrara), presso la comunita' montana della Lunigiana, piazza della Liberta', intesa ad ottenere la registrazione della denominazione "Miele della Lunigiana", ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92, come denominazione di origine protetta;
Vista la nota prot. n. 62116 dell'8 maggio 2001, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'Organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista la domanda presentata dal Comitato promotore per la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata "Miele della Lunigiana", intesa ad ottenere la protezione a titolo transitorio della denominazione "Miele della Lunigiana", ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, indicando quale organismo privato autorizzato al controllo il "Bioagricoop S.c.r.l.", con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Fucini n. 10, ed espressamente esonerando lo Stato italiano e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di registrazione della denominazione "Miele della Lunigiana", come denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo transitorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione "Miele della Lunigiana", come denominazione di origine protetta, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto, che in accoglimento della domanda avanzata dai soggetti sopra citati assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione "Miele della Lunigiana" secondo il disciplinare di produzione che si allega in copia, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione "Miele della Lunigiana".
 
Art. 2.
La denominazione "Miele della Lunigiana" e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2001.
 
Art. 3.
Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato "Bioagricoop S.c.r.l.", con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Fucini n. 10, che sara' specificatamente autorizzato al controllo con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La certificazione di conformita' rilasciata da detto organismo ai sensi del primo comma dovra' contenere gli estremi del presente decreto.
La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione "Miele della Lunigiana" come denominazione di origine protetta, ricade esclusivamente sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui e' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 luglio 2001
Il direttore generale reggente: Rigillo
 
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