Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 23 maggio 2001, n. 278
Regolamento di attuazione dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, per l'indicazione delle notizie riguardanti gli esercenti attivita' agricola da iscrivere nel REA e per la definizione delle modalita' semplificate per la loro acquisizione ed il loro aggiornamento.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativo all'istituzione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, di attuazione del predetto articolo 8, concernente l'istituzione del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), ed in particolare i commi 3 e 4 che prevedono che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, siano indicate le notizie da inserire nel REA da acquisire direttamente dagli archivi delle PP.AA., e dei concessionari pubblici, siano stabilite le modalita' semplificate per la denuncia delle notizie da parte di privati e sia approvato il modello per detta denuncia;
Visto l'articolo 32 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 581 relativo all'interconnessione telematica tra i sistemi informativi delle camere di commercio, il Ministero delle finanze, l'INPS e l'INAIL;
Visto l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che prevede l'interconnessione del SIAN con il sistema informativo delle camere di commercio al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese gli elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento del REA;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503, recante: "Norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole" ed, in particolare, gli articoli 5, 9 e 10 che disciplinano le modalita' dell'interconnessione dell'anagrafe medesima con il sistema informativo delle camere di commercio;
Visto l'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante disposizioni volte ad evitare duplicazioni di adempimenti a carico dei soggetti interessati;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernente il Sistema statistico nazionale cosi' come modificato dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 18 giugno 1999;
Visto il parere espresso dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione in data 29 dicembre 1999;
Visto il parere espresso dall'Autorita' garante per la protezione dei dati personali in data 20 marzo 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 giugno 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 13802 del 16 febbraio 2001 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "ufficio": l'ufficio del registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) "modello": il modello anche informatico di conferma o variazione dei dati dell'impresa agricola da iscrivere nel REA;
c) "REA": il repertorio delle notizie economiche e amministrative, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
d) "esercenti attivita' agricola": gli imprenditori agricoli che esercitano le attivita' agricole a norma dell'articolo 2135 del codice civile e delle leggi speciali, i coltivatori diretti di cui all'articolo 2083 del codice civile, le societa' esercenti attivita' agricola soggette all'obbligo d'iscrizione nel registro delle imprese, nonche' gli Enti, le associazioni e gli organismi operanti in agricoltura, ancorche' non in modo esclusivo o prevalente, soggetti all'obbligo di iscrizione nel REA;
e) "SIAN": il Sistema informativo agricolo na-zionale.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 9, commi 3 e 4 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 581 del 7 dicembre 1995 e'
riportato in note alle premesse.

Note alle premesse:
- Il testo vigente dell'art. 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura), e' il seguente:
"Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito
presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle
imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle
imprese in conformita' agli articoli 2188 e seguenti del
codice civile, nonche' alle disposizioni della presente
legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente
articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal
presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
giunta nella persona del segretario generale ovvero di un
dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del
conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. (Abrogato).
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di
certificazione anagrafica e di pubblicita' notizia, oltre
agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita'
per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la
tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio
nazionale.
7. Il sistema di pubblicita' di cui al presente
articolo deve trovare piena attuazione entro il termine
massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Fino a tale data le camere di commercio
continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di
cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011, e successive modificazioni.
8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del
presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
a) il coordinamento della pubblicita' realizzata
attraverso il registro delle imprese con il bollettino
ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita'
limitata e con il bollettino ufficiale delle societa'
cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e
successive modificazioni;
b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via
telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati
di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati
attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di
certificati che attestino la mancanza di iscrizione,
nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto per il
quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel
registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti;
c) particolari procedure agevolative e semplificative
per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del
registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi
di oneri a carico delle imprese;
d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle
camere di commercio di ogni altra notizia di carattere
economico, statistico ed amministrativo non prevista ai
fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue
sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti
a carico delle imprese.
9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori
diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro,
l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1,
lettera b), e' determinato, in sede di prima applicazione
della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo
previsto per le ditte individuali.
10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo
unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n.
2011, e successive modificazioni.
11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro
delle imprese, le camere di commercio provvedono, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti
comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro
delle imprese.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10
entrano in vigore alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 8.
13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla
banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle
imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro
delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia
integrale o parziale di ogni atto per il quale siano
previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalita'
disposte dal regolamento di cui al comma 8".
- Il testo degli articoli 9 e 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581
(Regolamento di attuazione dell'art. 8 della lgge
29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del
registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice
civile), e' il seguente:
"Art. 9 (Repertorio delle notizie economiche e
amministrative). - 1. In attuazione dell'art. 8, comma 8,
lettera d), della legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio
e' istituito il repertorio delle notizie economiche ed
amministrative (REA).
2. Sono obbligati alla denuncia al REA:
a) gli esercenti tutte le attivita' economiche e
professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia
prevista dalle norme vigenti, purche' non obbligati
all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi
professionali;
b) gli imprenditori con sede principale all'estero
che aprono nel territorio nazionale unita' locali.
3. Il REA contiene le notizie economiche ed
amministrative per le quali e' prevista la denuncia alla
camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio decreto
4 gennaio 1925, n. 29, dall'art. 29 del decreto-legge
28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con
esclusione di quelle gia' iscritte o annotate nel registro
delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del
Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese
agricole, sono indicate le notizie di carattere economico,
statistico, amministrativo che l'ufficio puo' acquisire,
invece che dai privati, direttamente dagli archivi di
pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici
servizi secondo le norme vigenti, nonche' dall'archivio
statistico delle imprese attive costituito a norma del
regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purche' non
coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono
stabilite modalita' semplificate per la denuncia delle
notizie di carattere economico ed amministrativo da parte
dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.
4. L'esercente attivita' agricole deve altresi'
indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al
comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei
terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli
allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con
decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il REA e' gestito secondo tecniche informatiche nel
rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede
all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati
contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello
approvato dal Ministro".
"Art. 32 (Interconnessione del sistema informativo
dell'ufficio con i sistemi informativi del Ministero delle
finanze, dell'INPS e dell'INAIL). - 1. Al fine di agevolare
i rispettivi adempimenti istituzionali, e' attivata
l'interconnessione telematica tra il sistema informativo
dell'ufficio e quelli del Ministero delle finanze,
dell'INPS e dell'INAIL.
2. Con apposita convenzione vengono determinati
l'oggetto dell'interconnessione, le relative modalita' e
gli eventuali costi che non devono eccedere quelli
diretti".
- Il testo dell'art. 15, comma 3, del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia
di contenimento dei costi di produzione e per il
rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma
dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449), e' il seguente:
"3. Il SIAN e' interconnesso con i sistemi
informativi delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, al fine di fornire all'ufficio
del registro delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
gli elementi informativi necessari alla costituzione ed
aggiornamento del Repertorio economico amministrativo
(REA). Con i medesimi regolamenti, di cui all'art. 14,
comma 3, sono altresi' definite le modalita' di fornitura
al SIAN da parte delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, delle informazioni relative alle
imprese del comparto agroalimentare".
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
1o dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per
l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore
e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione
dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile
1998, n. 173) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305
del 30 dicembre 1999.
- Il testo degli articoli 5, 9 e 10 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503 e'
il seguente:
"Art. 5 (Interconnessione con il sistema delle camere
di commercio). - l. Il SIAN, ai sensi dell'art. 9, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, e dell'art. 15, comma 3, del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, comunica al sistema
informativo delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura gli elementi informativi
necessari all'aggiornamento del repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA); per tali fini, il
protocollo di interscambio dati tra il SIAN ed il sistema
informativo delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, di cui al comma 4 del citato
art. 15 del decreto legislativo n. 173 del 1998, e' basato
sul CUAA, di cui all'art. 1.
2. L'iscrizione di una impresa, esercente le attivita'
di cui all'art. 1, comma 1, nel registro delle imprese, di
cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, viene
comunicata al SIAN dal sistema informativo delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le
modalita' di cui al comma 1, ai fini dell'iscrizione
nell'anagrafe e del rilascio della Carta di cui all'art.
7".
"Art. 9 (Fascicolo aziendale). - 1. Per i fini di
semplificazione ed armonizzazione, di cui all'art. 14,
comma 3, del decreto legislativo n. 173 del 1998, e'
istituito, nell'ambito dell'anagrafe, a decorrere dal
30 giugno 2000, il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed
elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato
all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni
di cui all'art. 3.
2. Anteriormente alla data di cui al comma 1,
attraverso le procedure progressivamente rese disponibili
dai SIAN, ciascun soggetto iscritto all'anagrafe verifica
le informazioni relative al titolo di conduzione ed alla
consistenza aziendale, con l'obbligo di confermarne
l'attualita' ovvero di comunicare le eventuali variazioni o
integrazioni. Nell'ambito delle predette procedure sono
indicati tempi e modalita' per le conferme, le variazioni o
le integrazioni, In caso di mancata conferma entro i
termini indicati dalle procedure, valgono i dati risultanti
nel fascicolo aziendale. Qualora ai fini della verifica
delle consistenze aziendali sia necessario rendere
disponibile all'azienda, attraverso i servizi del SIAN, la
riproduzione dei dati catastali, la stessa e' tenuta al
pagamento degli oneri di cui al decreto del Ministero delle
finanze del 27 giugno 1996 e successive modificazioni e
integrazioni, con le facilitazioni previste per gli enti
statali e territoriali, nonche' dal protocollo d'intesa tra
il Ministero delle finanze e il Ministero delle politiche
agricole e forestali del 30 giugno 1998.
3. Le variazioni ed integrazioni comunicate ai sensi
del comma 2 sono valide anche ai fini dell'aggiornamento
del repertorio delle notizie economiche e amministrative
(REA) e vengono trasmesse dal SIAN al sistema informativo
delle camere di commercio con le modalita' di cui all'art.
5.
4. A partire dal 1o luglio 2000, le aziende che
eventualmente non risultano iscritte all'anagrafe sono
tenute, nel momento in cui si manifestano
all'amministrazione, ai fini dell'ammissione a qualsiasi
beneficio comunitario, nazionale o regionale, a comunicare
le informazioni relative al beneficio richiesto che saranno
inserite nel fascicolo aziendale".
"Art. 10 (Modello di variazione). - 1. Successivamente
al 30 giugno 2000, le eventuali variazioni rispetto ai dati
di cui all'art. 3, consolidate nel fascicolo aziendale,
debbono essere comunicate dalle aziende, attraverso il
modello di variazione, adottato dal Ministero delle
politiche agricole e forestali.
2. Le aziende sono tenute alla presentazione del
modello di variazione qualora siano intervenute variazioni
rispetto ai dati contenuti nel fascicolo aziendale. In
mancanza del modello di variazione, per ciascuna azienda
vengono automaticamente confermati i dati contenuti nel
fascicolo aziendale.
3. Le aziende iscritte all'anagrafe successivamente
alla data del 30 giugno 2000, sono tenute a comunicare le
informazioni necessarie alla costituzione del fascicolo
aziendale attraverso il modello di variazione.
4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 3 sono valide
anche ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle
notizie economiche e amministrative (REA) e vengono
trasmesse dal SIAN al sistema informativo delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, con le
modalita' di cui all'art. 5. Con le stesse modalita' le
camere di commercio comunicano al SIAN le variazioni
intervenute rispetto ai dati anagrafici ed a quelli
inerenti il legale rappresentante e la sede legale di cui
alle lettere a) e c) dell'art. 3, comma 1.
5. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi
quelli relativi alle consistenze aziendali ed al titolo di
conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale,
costituiscono la base di riferimento e di calcolo valida ai
fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la
pubblica amministrazione centrale o locale in materia
agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque
salva la facolta' di verifica e controllo
dell'amministrazione stessa".
- Il testo dell'art. l8 della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' il
seguente:
"Art. 18. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge le amministrazioni interessate
adottano le misure organizzative idonee a garantire
l'applicazione delle disposizioni in materia di
autocertificazione e di presentazione di atti e documenti
da parte di cittadini a pubbliche amniinistrazioni di cui
alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le
amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui
all'art. 27.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e
qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della
stessa amministrazione procedente o di altra pubblica
amministrazione, il responsabile del procedimento provvede
d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia
di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile
del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la
stessa amministrazione procedente o altra pubblica
amministrazione e' tenuta a certificare"
- Il testo della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 5 dell'8 gennaio 1997, supplemento ordinario.
- Il testo del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre
1989.
- Il testo decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281
(Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali
per finalita' storiche, statistiche e di ricerca
scientifica) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191
del 16 agosto 1999.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si veda nelle
note alle premesse.
- Il testo degli articoli 2135 e 2083 del codice civile
e' il seguente:
"Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
agricolo chi esercita un'attivita' diretta alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento
del bestiame e attivita' connesse.
Si reputano connesse le attivita' dirette alla
trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli,
quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".
"Art. 2083 (Piccoli imprenditori). - Sono piccoli
imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli
artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano
un'attivita' professionale organizzata prevalentemente con
il lavoro proprio e dei componenti della famiglia".



 
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto indica le notizie di carattere economico, statistico e amministrativo, riguardanti gli esercenti attivita' agricola, da iscrivere nel REA a norma dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e definisce le modalita' con le quali gli uffici le acquisiscono e le aggiornano direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e di concessionari di pubblici servizi o su denuncia degli interessati.
2. Con successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno indicate ulteriori notizie di carattere economico, statistico e amministrativo da denunciare al REA, oltre a quelle gia' contenute in detto repertorio ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, con riferimento agli esercenti attivita' non agricole.



Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 9, commi 3 e 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si
veda nelle note alle premesse.



 
Art. 3. Procedimento di acquisizione e di aggiornamento di dati e notizie nel
REA
1. Le notizie di cui all'articolo 2 riguardano gli addetti, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi riferimenti catastali, la tipologia e consistenza degli allevamenti, nonche' l'identificazione degli imprenditori a titolo principale e sono indicate nell'allegato AG annesso al presente decreto. Per l'acquisizione di tali notizie, non coperte da segreto statistico ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, gli uffici accedono alle banche dati gestite dall'AGEA e dagli organismi pagatori, all'Archivio statistico delle imprese attive (ASIA) previsto dal regolamento CEE n. 2186 del 1993, ai sistemi informativi del Ministero delle finanze, a norma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, dell'INPS e dell'INAIL, nonche' al SIAN e ai sistemi informativi delle regioni. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano nelle quali siano operanti organi con analoghe finalita' e' dato incarico a queste ultime di fornire tutti i dati richiesti all'anagrafe centrale. La valutazione dell'esistenza del segreto statistico ovvero di obblighi o divieti ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, compete alle amministrazioni titolari delle predette banche dati.
2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503, il SIAN comunica all'ufficio, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati e le notizie di cui al comma 1 relativamente agli esercenti attivita' agricola che alla predetta data risultano iscritti nel registro delle imprese e nel REA.
3. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'ufficio richiede, a norma dell'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, le medesime informazioni di cui al comma 1 agli esercenti attivita' agricola, per i quali non abbia avuto comunicazione dal SIAN ma che risultino iscritti nel registro delle imprese e nel REA, per il tramite di un modello recante i dati e le notizie di cui all'allegato AG.
4. Gli esercenti attivita' agricola di cui al comma 3, anche avvalendosi dell'assistenza delle associazioni agricole, comunicano all'ufficio anche in via telematica, entro il 30 novembre di ciascun anno e comunque quando ne abbiano interesse, le notizie di cui al comma 1 con riferimento al modello di cui all'allegato AG. In caso di mancata comunicazione i dati s'intendono confermati.
5. Con comunicato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato indirizzato alle associazioni di categoria degli imprenditori agricoli, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e da diffondere anche a cura delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, saranno rese note le scadenze di cui ai commi 2, 3 e 4 per il primo anno di avvio del procedimento di cui al presente articolo.
6. Il responsabile del trattamento dei dati adotta le misure di sicurezza previste dall'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, e' il seguente:
"Art. 9 (Disposizioni per la tutela del segreto
statistico). - 1. I dati raccolti nell'ambito di
rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico
nazionale da parte degli uffici di statistica non possono
essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non
se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a
persone identificabili, e possono essere utilizzati solo
per scopi statistici.
2. I dati di cui al comma 1 non possono essere
comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo
modalita' che rendano non identificabili gli interessati ad
alcun soggetto esterno, pubblico o privato, ne' ad alcun
ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i
dati non possono essere utilizzati al fine di identificare
nuovamente gli interessati.
3. In casi eccezionali, l'organo responsabile
dell'amministrazione nella quale e' inserito lo ufficio di
statistica puo', sentito il comitato di cui all'art. 17,
chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri
l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a
dati aggregati.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non
rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli
estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti
certificativi di rapporti, provenienti da pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque.
- Il testo del regolamento CEE n. 2186/93 del 22 luglio
1993 (Regolamento del Consiglio relativo al coordinamento
comunitario dello sviluppo dei registri di imprese
utilizzati a fini statistici) e' pubblicato nella G.U.C.E.
5 agosto 1993, n. 196.
- Per il testo dell'art. 32 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si veda nelle
note alle premesse.
- Per il titolo della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503, si
veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 9, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si
veda nella note alle premesse.
- Il testo dell'art. 15, commi 1 e 2, della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e' il seguente:
"1. I dati personali oggetto di trattamento devono
essere custoditi e controllati, anche in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla
natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del
trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante
l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i
rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei
dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento
non consentito o non conforme alle finalita' della
raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via
preventiva sono individuate con regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art.
17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro della
giustizia, sentiti l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione e il Garante".



 
Art. 4.
Certificazioni
1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, le certificazioni e le attestazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 8, comma 8, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed ogni altra risultanza tratta dal registro delle imprese e dal REA relativa ad ogni stato, fatto e qualita' riguardante l'esercente attivita' agricola sono sostitutive di ogni altra dichiarazione o attestazione riguardante i medesimi stati, fatti e qualita' dell'esercente attivita' agricola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 maggio 2001
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Letta

Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Pecoraro Scanio

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, Industria, commercio e artigianato, foglio n. 300



Note all'art. 4:
- Si riporta la rubrica degli articoli 2 e 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di
firme), facendo tuttavia presente che la legge medesima e'
stata, nelle more dell'emanazione del presente regolamento,
abrogata ad opera dell'art. 77 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa), il cui testo e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001, supplemento ordinario; si fa altresi' presente che il
testo dei citati articoli 2 e 4 e' stato in parte trasfuso
negli articoli 46 e 47 del richiamato decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:
"Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
"Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva di notorieta).
- Per il testo dell'art. 8, comma 8, lettera b), della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, si veda nelle note alle
premesse.



 
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