Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 1 giugno 2001
Modalita' relative alle certificazioni concernenti il conto di bilancio 2000 delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunita' montane.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il comma 1 dell'art. 161 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale prevede che gli enti locali redigano apposita certificazione sui principali dati del conto di bilancio, con modalita' da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno;
Visto il comma 2 del citato articolo 161 il quale prevede che le modalita' della certificazione siano stabilite tre mesi prima della scadenza di ogni adempimento, con decreto del Ministro dell'interno;
Rilevata la necessita' di emanare le modalita' della certificazione relativa al conto di bilancio 2000, nonche' di individuare i termini e le modalita' di presentazione;
Visto il comma 5 dell'art. 228 del testo unico il quale prevede che al conto di bilancio venga annessa la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarieta';
Visto il comma 1 dell'art. 243 del testo unico il quale stabilisce che gli enti locali strutturalmente deficitari' sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali;
Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1999 n. 227 il quale determina le modalita' per la definizione dei parametri obiettivi ai fini dell'individuazione degli enti strutturalmente deficitari;
Ritenuta la necessita' di predisporre, come per gli anni precedenti, un sistema automatizzato di certificazione che tenga conto delle modalita' di certificazione relativa al conto di bilancio 2000;
Visto l'art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, secondo il quale spetta alla regione Friuli Venezia Giulia disciplinare la finanza locale negli enti locali e finanziare gli stessi con oneri a carico del proprio bilancio, ad eccezione dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite a comuni e province, per i quali lo Stato provvede separatamente al finanziamento, nella misura determinata dalla normativa statale;
Ritenuto di dover fissare i termini e le modalita' di presentazione della certificazione del conto di bilancio;
Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle: province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna;

DECRETA
Art. 1
Sono approvati gli allegati modelli che fanno parte integrante del presente decreto concernente la certificazione del conto di bilancio dei comuni, delle province e delle comunita' montane per l'anno 2000. Ai suddetti certificati deve essere allegata la tabella di rilevazione dei parametri di individuazione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie per il triennio 19982000.
I comuni, le province e le comunita' montane sono tenuti a presentare il certificato del conto di bilancio 2000, in originale e quattro copie autenticate, non oltre il 31 ottobre 2001, alle prefetture competenti per territorio. Gli enti locali delle regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige sono tenute a presentare il solo certificato del conto di bilancio 2000 con le modalita' e nel termine predetti, rispettivamente, alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, ed ai commissariati del Governo di Trento e Bolzano, competenti per territorio.
Le prefetture devono apporre sul frontespizio del certificato il timbro indicante la data di arrivo del medesimo.
Le prefetture, la presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta ed i commissariati dei Governo delle province di Trento e Bolzano, invieranno l'originale dei certificati al Ministero dell'interno, nonche', una copia alla Corte dei Conti Sezione enti locali -, una all'I.S.T.A.T. ed una all'A.N.C.I., all'U.P.I. ed all'U.N.C.E.M. a seconda della tipologia di ente locale.
L'ente certifcante, inoltre, trasmette copia del certificato alla regione ed al Comitato regionale di controllo.
 
Art. 2
I certificati sono firmati dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario, ove esista.
I certificati devono essere redatti nel formato di cm. 21 x 29,7 e scritti a macchina in ogni loro parte senza aggiunte od omissioni. Tutti i dati finanziari debbono essere espressi in migliaia di lire.
 
Art. 3
In alternativa alle modalita' di presentazione del certificato concernente il conto di bilancio 2000 e della tabella allegata, i comuni e le province possono predisporre e presentare i certificati stessi nella versione informatizzata, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.
I comuni e le province che optano per la predisposizione dei certificati in versione informatizzata, sono tenuti a trasmetterli entro il 31 ottobre 2001, in originale e ristampe autenticate, con le stesse modalita' fissate per la compilazione dei certificati in versione manuale.
Le prefetture devono apporre sul frontespizio del certificato il timbro indicante la data di arrivo del medesimo.
All'originale dei certificati, da far pervenire a questo Ministero, dovra' essere allegato il floppy disk contenente la copia degli archivi da cui e' stata originata la stampa degli originali stessi, con l'indicazione in etichetta del nome del comune, della provincia, del certificato del conto di bilancio, della tabella allegata e del relativo anno.
 
Art. 4
Con l'apposizione in calce alle certificazioni informatizzate del conto di bilancio e tabella allegata, il segretario ed il responsabile del servizio finanziario attestano inoltre che gli archivi contenuti nel floppy disk, contengono gli stessi dati da cui e' stata prodotta la stampa su modulo continuo.
Il certificato e la tabella dovranno essere compilati in ogni loro parte senza aggiunte od omissioni. Tutti i dati finanziari stampati debbono essere espressi in migliaia di lire.
 
Art. 5
L'opzione per la certificazione informatizzata, impone ai comuni ed alle province il rispetto delle seguenti prescrizioni:
1) la predisposizione e la stampa del certificato del conto di bilancio e della tabella dei parametri allegata, puo' essere effettuata solo con l'utilizzo di una procedura software espressamente autorizzata da questo Ministero;
2) il software deve poter essere utilizzabile su PC compatibili IBM, sistetua operativo MSDOS 3.3 e successivi, dotato di una memoria RAM di almeno 640 KBYTES, oppure sistema operativo Windows 95 o 98;
3) l'ultima riga di ogni pagina e della pagina finale del certificato nonche' le pagine della tabella allegata devono riportare in stampa la dicitura "CERTIFICATO PRODOTTO CON PROCEDURA SOFTWARE AUTORIZZATA DAL MINISTERO DELL'INTERNO - AUTORIZZAZIONE N. ................. RICHIESTA DA........................... ",
4) il certificato e la tabella allegata devono essere stampati su modello UNIA4 non prcfincato (cm. 21) di larghezza e (cm. 29,7) di lunghezza;
5) ogni foglio di stampa deve riprodurre sostanzialmente il contenuto dell'equivalente pagina del certificato nel formato a redazione manuale;
6) gli archivi magnetici devono essere riprodotti su unico floppy disk da 3 pollici e mezzo formattati a 1,44 Mbytes, mediante l'utilizzo dell'apposita funzione prevista dal software autorizzato, nel formato ASCII;
7) il floppy disk deve essere strutturato su due files separati contenenti gli archivi relativi alla certificazione del conto di bilancio ed alla tabella di rilevazione dei parametri di che trattasi.
 
Art. 6
I soggetti interessati ad ottenere l'omologazione del proprio software, necessario per la predisposizione delle certificazioni informatizzate, dovranno preventivamente richiedere entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, al Ministero dell'interno - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari - Piazza del Viminale - Roma, l'apposita copia del tracciato record. La richiesta puo' essere anche inoltrata via e-mail al seguente indirizzo "finloc(c)finloc.mininterno.it". Gli interessati, successivamente, devono presentare il pacchetto applicativo entro e non oltre: il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.
L'omologazione ministeriale verra' rilasciata previa visione del software sviluppato, degli archivi e delle stampe del certificato e della tabella in versione informatizzata che gli interessati dovranno inviare all'indirizzo sopra citato.
La suddetta omologazione non verra' concessa alle ditte che dopo aver consegnato un software non conforme ai dettati ed alle modalita' tecniche richieste dal Ministero presenteranno per la terza volta un software ritenuto ancora non idoneo.
 
Art. 7
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 1o giugno 2001
p. Il Ministro: LAVAGNINI
 
----> Vedere ALLEGATO da pag. 10 a pag. 106 del S.O. <----
----> Vedere ALLEGATO da pag. 107 a pag. 150 del S.O. <----
 
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