Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2001 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 26 giugno 2001
Modificazioni allo statuto sociale della UCA - Assicurazione spese legali e peritali S.p.a., in Torino. (Provvedimento n. 1892).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI
INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11, che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4, concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalita' e onorabilita' dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa gia' rilasciate alla UCA - Assicurazione spese legali e peritali - S.p.a., con sede in Torino, ed i successivi provvedimenti autorizzativi e di decadenza;
Vista la delibera assunta in data 10 maggio 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della UCA - Assicurazione spese legali e peritali - S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 2, 5, 6 e 11 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della UCA - Assicurazione spese legali e peritali - S.p.a., con sede in Torino, con le modifiche apportate agli articoli:
"Art. 2 (Sede). - Nuova sede legale dell'impresa: Torino, via San Francesco da Paola n. 22 (trasferimento dalla precedente sede sita in Torino, via San Francesco da Paola n. 20, conseguente la nuova ubicazione dell'ingresso principale della sede sociale).
Soppressione dell'espressione "con delibera del Consiglio di amministrazione in merito alla possibilita', per la societa', di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie con rappresentanza in Italia ed all'estero;".
"Art. 5 (Capitale sociale). - Nuovo ammontare del capitale sociale con conversione in euro 2.700.000 (in luogo del precedente importo di L. 3.000.000.000) suddiviso in n. 2.700.000 azioni del valore nominale di euro 1 cadauna [a seguito di aumento del capitale per L. 2.227.929.000 a titolo gratuito, mediante utilizzo e passaggio a capitale, per pari importo, delle riserve di rivalutazione monetaria e della riserva straordinaria e contestuale conversione del capitale, cosi' aumentato, da lire in euro].".
"Art. 6 (Assemblee). - Introduzione dell'inciso "purche' in Italia in relazione ai luoghi di tenuta delle riunioni assembleari qualora diversi dalla sede sociale.
Soppressione del periodo relativo alla possibilita' di convocazione dell'assemblea straordinaria da parte del consiglio di amministrazione.
Riformulazione dell'articolo in materia di convocazione dell'assemblea ordinaria:
"L'assemblea ordinaria, ai fini dell'approvazione del bilancio, deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano (in luogo della precedente previsione statutaria;
"L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale; qualora particolari esigenze lo richiedano, essa puo' essere convocata entro un termine maggiore dei quattro mesi e comunque non superiore ai sei mesi dalla chiusura dell'esercizio ).
Sostituzione della parola "interessati (in luogo della precedente "intervenuti ) in materia di presidenza dell'assemblea, in mancanza del soggetto all'uopo preposto.".
"Art. 11 (Collegio sindacale). - Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di nomina, composizione, funzionamento e durata in carica del collegio sindacale: "L'Assemblea ordinaria nomina il collegio sindacale, formato da tre sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni e doveri sono stabiliti dalla legge. I sindaci restano in carica per un triennio, ... (in luogo della precedente previsione statutaria : L'assemblea provvedera' ogni triennio alla nomina del collegio sindacale, composto e funzionante a mente di legge ). Nuova disciplina in materia di:
a) retribuzione dei sindaci;
b) requisiti di professionalita' ed onorabilita' dei sindaci: rinvio agli articoli 1 e 2 del decreto-ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;
c) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di attivita' strettamente attinenti a quello dell'impresa;
d) nomina del presidente del collegio sindacale: criteri e modalita';
e) limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci: effetti;
f) obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori a cui siano state conferite cariche o poteri, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalita'".
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 2001 Il presidente: Manghetti
 
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