Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 3 luglio 2001
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione "Farina di Neccio della Garfagnana", per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei
servizi

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
Vista la domanda presentata dall'Associazione castanicoltori della Garfagnana intesa ad ottenere la registrazione della denominazione "Farina di Neccio della Garfagnana" ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92 come Denominazione di origine protetta che, tra l'altro prevede espressamente che i produttori devono assoggettarsi al controllo di un organismo privato autorizzato ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CEE 2081/92);
Vista la nota prot. 62117 dell'8 maggio 2001 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l'istanza dell'11 giugno 2001, con la quale l'Associazione ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della Denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione "Farina di Neccio della Garfagnana", in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della Denominazione di origine protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione "Farina di Neccio della Garfagnana", secondo il disciplinare di produzione che si allega in copia, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione "Farina di Neccio della Garfagnana".
 
Art. 2.
La denominazione "Farina di Neccio della Garfagnana" e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione, allegato A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.
 
Art. 3.
Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato autorizzato ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento CEE 2081/92 che sara' specificamente autorizzato con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La certificazione di conformita' rilasciata da detto organismo ai sensi del primo comma dovra' contenere gli estremi del presente decreto.
La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione "Farina di Neccio della Garfagnana" come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 luglio 2001
Il direttore generale reggente: Rigillo
 
Allegato A

DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE "FARINA
DI NECCIO DELLA GARFAGNANA"

Art. 1.
Denominazione del prodotto
La Denominazione di origine protetta "Farina di Neccio della Garfagnana" e' riservata alla farina dolce di castagne ottenute da alberi di castagno (Castanea Sativa Mill.) delle varieta' descritte al successivo articolo 2, le cui caratteristiche sono da attribuirsi esclusivamente a fattori naturali e all'opera dell'uomo, conformemente agli elementi e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Descrizione del prodotto
La farina di Neccio della Garfagnana e' prodotta con metodi e tecnologie tradizionali tipiche locali, utilizzando castagne, seccatoi (in seguito denominati metati) e mulini tradizionali situati nell'area delimitata al successivo art. 3, e ottenuta mediante la trasformazione di castagne derivate dalle seguenti varieta':
Carpinese;
Pontecosi;
Mazzangaia;
Pelosora;
Rossola: rossolina, rossarda, rossale, rosetta, rosellina;
Verdola: verdarella, verdona;
Nerona: gragnanello, bocca storta, morona.
Capannaccia: capannaccina, insetina.
Piu' quelle varieta' di castagne sempre delle stesse zone di origine di cui all'art. 3, ma con denominazione puramente locali.

Art. 3.
Delimitazione area di produzione
L'area di provenienza delle castagne dove altresi' insistono i metati e i mulini per la trasformazione in farina di Neccio della Garfagnana, nonche' gli impianti di confezionamento, e' individuabile nella seguente zona della provincia di Lucca:
Comune di Castelnuovo di Garfagnana;
Comune di Castiglione Garfagnana;
Comune di Pieve Fosciana;
Comune di San Romano di Garfagnana;
Comune di Sillano;
Comune di Piazza al Serchio;
Comune di Minucciano;
Comune di Camporgiano;
Comune di Careggine;
Comune di Fosciandora;
Comune di Giuncugnano;
Comune di Molazzana;
Comune di Vergemoli;
Comune di Vagli;
Comune di Villa Collemandina;
Comune di Gallicano;
Comune di Borgo a Mozzano;
Comune di Barga;
Comune di Coreglia Antelminelli;
Comune di Bagni di Lucca;
Comune di Fabbriche di Vallico.
Tale area in un unico corpo si estende per circa ha 90.657, cosi' come da cartografia allegata.

Art. 4.
Origine del prodotto
La farina di Neccio, attualmente destinata quasi esclusivamente alla produzione dolciaria, ha rappresentato nel corso di molti secoli uno degli alimenti base per il sostentamento delle popolazioni rurali della Garfagnana. Per questo l'uso del prodotto e' fortemente radicato nella cultura locale avendo acquisito grossi spazi nella cucina tradizionale della zona. Proprio salvaguardando gli aspetti culturale e tradizionale si assicurera' un futuro a questo prodotto visto che i redditi modesti che garantisce ne potrebbero causare la scomparsa nel giro di qualche decennio.
Pertanto, dovra' essere assicurato il mantenimento di elementi tradizionali anche nel processo di produzione in modo che contribuiscano a perpetuare le caratteristiche di pregio del prodotto e a mantenere inalterato l'ambiente nel quale si opera. Si dovra' pertanto prestare cura anche alla realizzazione o ristrutturazione dei metati, caratteristici essiccatoi delle castagne a due piani, realizzati con pietrame, calce e sabbia e dei mulini che dovranno avere macine di pietra e strutture conformi alle tipologie architettoniche locali.

Art. 5.
Metodo di ottenimento del prodotto
I castagneti da frutto destinati alla produzione di castagne per la "Farina di Neccio della Garfagnana" D.O.P. devono avere una densita' di piante in produzione non superiore alle 150 per ettaro.
I metati tradizionali conformi a quanto riportato nel precedente articolo devono essere situati nella zona delimitata ed iscritti nell'apposito elenco di cui al successivo art. 6.
I mulini destinati alla macinatura delle castagne secche da trasformare in "Farina di Neccio della Garfagnana" D.O.P., localizzati nella zona delimitata, devono essere di tipo tradizionale a macine di pietra e devono essere iscritti nell'apposito elenco di cui al successivo art. 6.
Le castagne prodotte nella zona delimitata di cui all'art. 3 e riconducibili alle varieta' di cui all'elenco dell'art. 2 devono essere essiccate nei metati tradizionali. L'essiccazione deve avvenire a fuoco lento con l'utilizzo esclusivo di legna di castagno. Le castagne devono essere immesse nel metato in quantita' tali da formare uno strato compreso tra un minimo di 20 e un massimo di 90 centimetri, in modo che l'umidita' possa evaporare onde non creare ristagni all'interno di esso con sobbollimenti tali da lasciare alle castagne sapori sgradevoli.
Dopo un periodo di essiccazione, non inferiore a 40 giorni, le castagne dovranno essere pulite dalla loro buccia esterna, con le tradizionali macchine a battitori, ventilate a macchina o con tecniche tradizionali e ripassate a mano per levare le parti impure. La resa massima delle castagne secche pelate, rispetto alle castagne crude non puo' superare il 30% in peso.
Il mulino non potra' macinare piu' di cinque quintali di castagne secche al giorno per macina onde evitare che il riscaldamento dovuto alla elevata velocita' di lavorazione delle macine stesse conferisca al prodotto cattivi sapori oltre che una grana grossolana.
La "Farina di Neccio della Garfagnana" D.O.P. prima di essere posta in commercio deve rispondere alle seguenti caratteristiche: fine sia al tatto che al palato, umidita' massima del 13%, colore che puo' variare dal bianco all'avorio scuro, sapore dolce con un leggero retrogusto amarognolo, profumo di castagne.
I produttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto con la D.O.P. "Farina di Neccio della Garfagnana" sono tenuti ad iscrivere i loro castagneti in un elenco gestito dall'organismo di controllo accreditato dalla norma EN 45011.
Le domande di iscrizione dei castagneti nell'elenco devono contenere gli estremi atti ad individuare la proprieta' e/o il possesso, gli estremi catastali desunti dagli estratti: il comune, il numero di foglio, mappa e la partita catastale, le superfici a castagneto, il numero di piante ad ettaro e le varieta' presenti. Tali domande devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno a decorrere dal quale si intende commercializzare il prodotto "Farina di Neccio della Garfagnana" D.O.P. Entro la stessa data devono essere presentate le domande intese ad approvare eventuali modifiche alle iscrizioni stesse.
La raccolta delle castagne deve avvenire tra il 1o ottobre e il 30 novembre di ogni anno.
I produttori aventi i castagneti iscritti nell'elenco di cui al presente articolo devono dichiarare al soggetto gestore dell'elenco:
il metato presso il quale avverra' l'essiccazione, la quantita' di castagne fresche poste ad essiccare, il giorno di inizio dell'essiccazione e la resa finale in castagne secche e il mulino presso il quale avverra' la molitura.
Il mugnaio avente il mulino iscritto nell'apposito elenco deve dichiarare al soggetto gestore dell'albo, per ogni partita:
il produttore, il periodo di molitura e il quantitativo di farina prodotta.
Il metato e il mulino dovranno essere scelti tra quelli iscritti nell'apposito elenco di cui al successivo comma.
La domanda di iscrizione deve contenere l'indicazione del titolo di proprieta' e/o di possesso, il comune e la localita' di ubicazione degli immobili, il foglio catastale, il numero/i di particella/e.
I mulini che si intende abilitare alla trasformazione di castagne in "Farina di Neccio della Garfagnana" D.O.P. devono essere adibiti esclusivamente alla molitura delle castagne.
La domanda di richiesta di iscrizione per i metati ed i mulini deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno a decorrere dal quale si intende adibire le strutture alla trasformazione del prodotto da commercializzare con il marchio "Farina di Neccio della Garfagnana" D.O.P.

Art. 6.
Legame con l'ambiente
I produttori di castagne nonche' i gestori di metati e mulini dovranno essere iscritti in un apposito elenco gestito dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7. Entro 10 giorni dalla fine della raccolta deve essere presentata, all'organismo di controllo la denuncia di produzione di castagne fresche raccolte relativa all'annata in corso. La denuncia di produzione da parte di un produttore puo' essere fatta in piu' volte, e l'organismo di controllo rilascera', di volta in volta, attestazione del prodotto denunciato dopo avere verificato la corrispondenza all'elenco.

Art. 7.
Organismo di controllo
Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto dall'A.I.A.B. ente certificatore privato, sulla base di quanto stabilito dall'art. 10 del registro CEE 2081/92.

Art. 8.
Etichettatura
Ogni anno la nuova "Farina di Neccio della Garfagnana" D.O.P., potra' essere commercializzata soltanto dopo il primo giorno di dicembre.
I prodotti trasformati possono menzionare in etichetta che il prodotto stesso e' ottenuto con "Farina di Neccio della Garfagnana" D.O.P. purche' il trasformatore si sottoponga ai controlli da parte dell'organismo di cui all'art. 6 e rispetti le prescrizioni impartite da detto organismo per l'identificabilita' delle partite del prodotto.
La "Farina di Neccio della Garfagnana" D.O.P. puo' essere venduta dal produttore solo confezionata in sacchetti trasparenti inseriti in una fascia di protezione di cartone. Le confezioni, saranno da 500 grammi e da 1 chilogrammo. Per forniture a ristoranti, pasticcerie ed altri trasformatori e' consentito commercializzare la confezione di 12 chilogrammi in due sacchi trasparenti e sigillati da 6 kg cadauno sempre inscatolati.
Detti contenitori devono essere chiusi e sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo. Il sigillo e' costituito da una etichetta inamovibile che deve riportare le seguenti indicazioni:
A) "Farina di Neccio della Garfagnana", seguita immediatamente al di sotto dalla dicitura "Denominazione origine protetta" (D.O.P.) come dall'allegato che fa parte integrante del disciplinare;
B) nome cognome o ragione sociale del produttore, nonche' la ditta e la sede di chi ha effettuato il confezionamento del prodotto (sia esso il produttore o terzi);
C) quantita' di prodotto contenuta all'origine nei contenitori, espressa in conformita' delle norme metrologiche vigenti.
L'etichetta deve altresi' contenere il logo europeo della D.O.P. cosi' come definito dal registro CE n. 1726/98.
In etichetta e' vietata l'indicazione di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "superiore", "fine", "scelta", "selezionata" e similari.
E' vietato inoltre l'uso di indicazioni aventi significato laudativo ed atte a trarre in inganno il consumatore.
E' consentito l'uso di indicazioni relative al produttore e al luogo di confezionamento.
 
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