Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 3 luglio 2001 |
Autorizzazione all'organismo di controllo "OCPA - Organismo di controllo dei formaggi Pecorino romano D.O.P., Pecorino sardo D.O.P. e Fiore sardo D.O.P.", ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Fiore sardo" registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) 2081/92. |
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IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, della denominazione di origine protetta "Fiore sardo" nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni; Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Vista l'indicazione espressa dalla regione autonoma della Sardegna - Assessorato dell'agricoltura e della riforma agro-pastorale di "OCPA - Organismo di controllo dei formaggi Pecorino romano D.O.P., Pecorino sardo D.O.P. e Fiore sardo D.O.P." quale organismo privato per svolgere attivita' di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Considerato che gli organismi privati proposti per l'attivita' di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Considerata la necessita', espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare; Considerato che "OCPA - Organismo di controllo dei formaggi Pecorino romano D.O.P., Pecorino sardo D.O.P. e Fiore sardo D.O.P.", risulta gia' iscritta nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificita' (S.T.G.), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Decreta: Art. 1. L'organismo di controllo "OCPA - Organismo di controllo dei formaggi Pecorino romano D.O.P., Pecorino sardo D.O.P. e Fiore sardo D.O.P.", con sede in localita' Bonassai - 07040 Olmedo (Sassari), iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificita' (S.T.G.) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, e' autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta "Fiore sardo", registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1107/96. |
| Art. 2. L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per "OCPA - Organismo di controllo dei formaggi Pecorino romano D.O.P., Pecorino sardo D.O.P. e Fiore sardo D.O.P." del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali. |
| Art. 3. L'organismo privato autorizzato "OCPA - Organismo di controllo dei formaggi Pecorino romano D.O.P., Pecorino sardo D.O.P. e Fiore sardo D.O.P.", non puo' modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualita', le procedure di controllo cosi' come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorita' nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorita' nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorita' nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantita' di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta "Fiore sardo". |
| Art. 4. L'organismo autorizzato "OCPA - Organismo di controllo dei formaggi Pecorino romano D.O.P., Pecorino sardo D.O.P. e Fiore sardo D.O.P." dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione di origine protetta "Fiore sardo", venga apposta la dicitura: "Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92". |
| Art. 5. L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed e' rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo "OCPA - Organismo di controllo dei formaggi Pecorino romano D.O.P., Pecorino sardo D.O.P. e Fiore sardo D.O.P." e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire. |
| Art. 6. L'organismo autorizzato "OCPA - Organismo di controllo dei formaggi Pecorino romano D.O.P., Pecorino sardo D.O.P. e Fiore sardo D.O.P." comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta "Fiore sardo" mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 7. L'organismo autorizzato "OCPA - Organismo di controllo dei formaggi Pecorino romano D.O.P., Pecorino sardo D.O.P. e Fiore sardo D.O.P." immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione di origine protetta "Fiore sardo" rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta "Fiore sardo". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 luglio 2001 Il direttore generale reggente: Rigillo |
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