Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2001 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 2 luglio 2001
Modificazioni allo statuto sociale della Net Insurance S.p.a., in Roma. (Provvedimento n. 1900).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI
INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalita' e onorabilita' dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
Visto il provvedimento ISVAP del 18 dicembre 2000 di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla Net Insurance S.p.a., con sede in Roma;
Vista la delibera assunta in data 23 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Net Insurance S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 2, 5, 6, 11, 16, 17 e 20 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Net Insurance S.p.a., con sede in Roma, con le modifiche apportate agli articoli:
"Art. 2 (Sede). - Nuova sede legale dell'impresa: Roma, via Barberini n. 29 (trasferimento dalla precedente sede sita in Roma, salita S. Nicola da Tolentino n. 1/b);";
"Art. 5 (Capitale Azioni - Obbligazioni). - a) Nuova determinazione del capitale sociale in euro 2.500.000 (in luogo del precedente ammontare pari a L. 5.000.000.000) diviso in n. 2.500.000 azioni da 1 euro ciascuna (a seguito di conversione in euro del valore nominale delle azioni da L. 1.000 cadauna applicando il tasso di conversione ed arrotondamento il risultato per difetto ai decimi, cioe' a 0,50 euro per ciascuna di esse, con conseguente riduzione del valore nominale di ogni azione e del capitale sociale; accredito a riserva legale dell'eccedenza derivante dalla riduzione del valore nominale delle azioni; determinazione del valore nominale di ogni azione in 0,50 euro e dell'ammontare del capitale sociale in complessivi 2.500.000 euro; elevazione contestuale del valore nominale delle azioni da euro 0,50 cadauna a euro 1 cadauna con sostituzione delle n. 5.000.000 preesistenti azioni da euro 0,50 ciascuna con 2.500.000 azioni da euro 1 ciascuna; esecuzione del predetto aumento del valore nominale mediante raggruppamento e sostituzione con una nuova azione da nominali 1 euro ogni gruppo di n. 2 vecchie azioni da nominali 0,50 euro, con conseguente suddivisione del capitale come sopra rappresentata);
b) aumento del capitale sociale per complessivi euro 1.200.000 (e pertanto da euro 2.500.000 a Euro 3.700.000), giusta delibera dell'assemblea straordinaria del 23 aprile 2001, mediante emissione di 1.200.000 nuove azioni del valore nominale di 1 euro ciascuna da offrirsi in opzione agli azionisti e con sottoscrizione da effettuarsi entro il termine del 31 dicembre 2001. Allo scadere del predetto termine il capitale si intendera' aumentato dell'importo pari alle sottoscrizioni raccolte e le medesime avranno effetto immediato con legittimazione all'esercizio dei diritti sociali al momento del perfezionarsi di ciascuna di esse".
"Art. 6 (Assemblea). - Introduzione della possibilita', per il collegio sindacale o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione".
"Art. 11 (Riunioni del consiglio di amministrazione). - Introduzione della possibilita', per il collegio sindacale o almeno due suoi membri, di convocare il consiglio di amministrazione e conseguente soppressione delle parole "o di due sindaci effettivi in relazione alle ulteriori modalita' di convocazione del consiglio, su richiesta dei predetti soggetti.
Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di informativa al collegio sindacale: "... il consiglio, anche attraverso il presidente e, ove nominati, l'amministratore delegato ed il comitato esecutivo riferisce tempestivamente al collegio sindacale con tutti i mezzi piu' idonei e comunque con periodicita' almeno trimestrale sull'attivita' svolta dalla societa' e dalle sue eventuali controllate e sulle operazioni ..., con particolare riguardo, ove esistano, ... L'informativa viene resa normalmente in occasione delle riunioni consiliari o, quando particolari circostanze lo richiedano, puo' essere resa anche per iscritto al presidente del collegio sindacale (in luogo della precedente previsione statutaria: "Il consiglio di amministrazione si riunisce con periodicita' almeno trimestrale e in tale occasione riferisce, anche oralmente, al collegio sindacale sulla attivita' svolta dalla societa' e sulle operazioni ..., con particolare riguardo, ove insistano, ... );".
"Art. 16 (Collegio sindacale). - Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:
a) criteri di nomina del presidente del collegio sindacale: "i sindaci sono nominati dall'assemblea che a maggioranza qualificata designa anche il presidente del collegio sindacale (in luogo della precedente previsione statutaria: "i sindaci sono nominati dall'assemblea che designa anche il presidente del collegio sindacale avente i requisiti previsti dalla normativa primaria e regolamentare in materia di societa' esercenti l'attivita' assicurativa);
b) limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci: "... coloro che ricoprano la carica di sindaco effettivo in piu' di cinque societa' quotate nei mercati regolamentati o di societa' di assicurazione (in luogo della precedente previsione statutaria: "... coloro che ricoprano la carica di sindaco effettivo in piu' di cinque societa' di assicurazione ).
Nuova disciplina in materia di:
a) possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita', di cui alla vigente normativa, in capo ai sindaci;
b) decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162: individuazione delle materie e dei settori di attivita' strettamente attinenti all'attivita' dell'impresa, di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) e c) del citato decreto;".
"Art. 17 (Attribuzioni e doveri e durata del collegio sindacale). - Soppressione del periodo relativo all'informativa trimestrale al collegio sindacale da parte del consiglio di amministrazione, in quanto trasposto, con integrazioni, nell'attuale art. 11, comma finale. Invariato il resto dell'articolo;".
"Art. 20 (Ripartizione degli utili). - Sostituzione della parola "riserva (in luogo della precedente "riserve ) in materia di ripartizione dell'utile netto di bilancio, dopo le assegnazioni alla riserva legale, nella misura stabilita dalla legge".
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 2001
Il presidente: Manghetti
 
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