Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 2 luglio 2001
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il superamento dell'emergenza nelle regioni colpite dagli eventi idrogeologici dell'autunno 2000 e dell'evento sismico del 9 settembre 1998 e modifiche all'ordinanza 20 maggio 2001, n. 3133. (Ordinanza n. 3141).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visti gli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;
Visto l'art. 144, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto l'art. 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 677;
Visto l'art. 4 della legge 13 luglio 1999, n. 226;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, 18 ottobre 2000, 27 ottobre 2000, 10 novembre 2000, 17 novembre 2000, 23 novembre 2000 e 30 novembre 2000, con i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Puglia e nelle province autonome di Trento e Bolzano, in conseguenza dei gravissimi eventi alluvionali e conseguenti dissesti idrogeologici ripetutamente verificatisi nei rispettivi territori nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000;
Viste le proprie ordinanze n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000, n. 3092 del 27 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre 2000, n. 3093 dell'8 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 2000, n. 3096 del 30 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2000, n. 3098 del 14 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre 2000, n. 3110 del 1o marzo 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2001, n. 3135 del 10 maggio 2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001;
Viste le note prot. n. APC/432/2001/dir del 3 aprile 2001, n. APC/496/2001/dir del 18 aprile 2001 e n. APC/552/2001/dir del 9 maggio 2001 del direttore dell'Agenzia di protezione civile, con le quali e' stato delineato il percorso tecnico-amministrativo per il riparto delle risorse finanziarie stanziate dalla legge n. 388/2000 a favore delle aree colpite dagli eventi idrogeologici dell'autunno 2000 e la conseguente intesa manifestata dalle regioni e dalle province autonome interessate;
Viste le note prot. n. APC/659/2001/dir del 1o giugno 2001 e n. APC/674/2001/dir del 12 giugno 2001 del direttore dell'Agenzia di protezione civile, con le quali e' stata avviata la raccolta dei dati relativi ai fabbisogni residui necessari per l'erogazione dei contributi a favore dei soggetti privati e delle attivita' produttive danneggiate dagli eventi idrogeologici dell'autunno 2000, previsti in applicazione della legge n. 365/2000;
Viste le note prot. n. 22487/5/gec del 18 giugno 2001 della regione autonoma Valle d'Aosta, prot. n. 17197/S.1/1.45 del 13 giugno 2001 della regione Piemonte, prot. n. 936/Segr. del 21 giugno 2001 della regione Liguria, prot. n. AMB/PTC/01/11893 del 20 giugno 2001 della regione Emilia-Romagna, prot. n. 101/9378/10.3 del 15 giugno 2001 della regione Toscana, prot. n. U1.2001.0033971 del 25 giugno 2001 della regione Lombardia, prot. n. 1189/Emer del 19 giugno 2001 della regione del Veneto, prot. n. DRPC/4781/RDC del 18 giugno 2001 della regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, prot. n. 0974/PC del 10 aprile 2001 della regione Puglia, prot. n. 2208/01/D309/EA del 14 giugno 2001 della provincia autonoma di Trento e prot. n. 26.0.4689 del 15 giugno 2001 della provincia autonoma di Bolzano con le quali le regioni e province autonome interessate hanno rappresentato i fabbisogni relativi al completamento delle erogazioni dei contributi destinati ai soggetti privati e alle attivita' produttive danneggiate previsti dalla legge n. 365/2000;
Considerato che occorre procedere nell'attivita' di superamento dell'emergenza assegnando ulteriori risorse finanziarie per il proseguimento delle erogazioni dei contributi destinati ai soggetti privati e dalle attivita' produttive danneggiate previsti dalla legge n. 365/2000;
Considerato che allo stato attuale e' possibile porre a disposizione delle amministrazioni interessate le seguenti risorse mediante la concessione di finanziamenti diretti ed il ricorso alla contrazione di mutui quindicennali: regione autonoma Valle d'Aosta: lire 39 miliardi; regione Piemonte: lire 450 miliardi; regione Liguria: lire 92 miliardi; regione Veneto: lire 14,5 miliardi; regione Emilia-Romagna: lire 32,5 miliardi; regione Toscana: lire 22 miliardi; regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: lire 6,8 miliardi; regione Puglia: lire 0,8 miliardi; provincia autonoma di Trento: lire 10 miliardi; provincia autonoma di Bolzano: lire 7,9 miliardi;
Vista la nota prot. n. APC/762/2001/dir del 28 giugno 2001, con la quale il direttore dell'Agenzia di protezione civile, anche tenendo conto del contenuto della nota prot. n. 0037155 del 23 maggio 2001 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ha proposto i criteri per procedere al riparto delle risorse disponibili per fronteggiare gli eventi idrogeologici dell'autunno 2000;
Acquisite le intese delle regioni e delle province autonome sulla proposta di riparto trasmessa il 28 giugno 2001;
Visto l'art. 5 della propria ordinanza n. 3133 del 10 maggio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2001, la cui copertura finanziaria e' erroneamente posta a carico delle disponibilita' di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 228/1997, anziche' dell'art. 2, comma 1, della medesima legge;
Considerato che il nuovo accordo di programma quadro tra il Dipartimento della protezione civile e l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sottoscritto il 16 maggio 2001 e che stabilisce le procedure per il proseguimento della gestione sperimentale del sistema di sorveglianza sismica e vulcanica denominato Poseidon e' attualmente in corso di registrazione e che permane l'urgenza, da parte del predetto istituto, di provvedere alle spese relative alla gestione del sistema;
Ritenuta per le ragioni suesposte, l'esigenza di correggere il dispositivo dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3133/2001;
Vista la richiesta della regione Basilicata di prorogare fino al 31 dicembre 2001, la concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati dalle proprie abitazioni danneggiate dall'evento sismico del 9 settembre 1998 e di estendere ai comuni danneggiati dallo stesso evento, le disposizioni gia' adottate per le regioni Marche ed Umbria per lo stoccaggio e trattamento per il recupero degli inerti derivanti dagli interventi di ricostruzione post-terremoto;
Viste le ordinanze n. 3028 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 24 dicembre 1999 e n. 3061 del 30 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2000;
Su proposta dei direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:
Art. 1.
1. Per la prosecuzione degli interventi volti al superamento dell'emergenza nei territori delle regioni e delle province autonome colpite dagli eventi idrogeologici dell'autunno 2000 e, in particolare, per l'erogazione di primi acconti sui contributi spettanti ai soggetti privati ed alle attivita' produttive danneggiate ai sensi degli articoli 4 e 4-bis della legge n. 365/2000, la regione Piemonte e' autorizzata, in deroga ai limiti di indebitamento consentiti dalle norme vigenti, a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti o con istituti di credito nazionali ed esteri per i quali il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concedere contributi annui a valere sugli stanziamenti previsti dall'art. 144, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con imputazione all'unita' previsionale di base 20.2.1.2 (cap. 9332) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nei seguenti limiti: lire 12 miliardi a decorrere dal 2001 e lire 33 miliardi a decorrere dal 2002.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, le sottoelencate regioni e province autonome sono autorizzate, in deroga ai limiti di indebitamento consentiti dalle norme vigenti, a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti o con istituti di credito nazionali ed esteri per i quali il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concedere contributi annui a decorrere dal 2001 a valere sugli stanziamenti previsti dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, con imputazione all'unita' previsionale di base 20.2.1.3 (cap. 9353) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2001: regione Liguria: lire 9,2 miliardi; regione Lombardia: lire 5,4 miliardi; regione Toscana: lire 2,2 miliardi; regione autonoma Valle d'Aosta: lire 3,9 miliardi; regione Veneto: lire 1,45 miliardi; regione Emilia-Romagna: lire 3,25 miliardi; regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: lire 0,68 miliardi; provincia autonoma Trento: lire 1 miliardo; provincia autonoma Bolzano: lire 0,79 miliardi.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, e' assegnata alla regione Puglia la somma di lire 800 milioni, con imputazione all'unita' previsionale di base 20.2.1.3 (cap. 9353) del centro di responsabilita' n. 20 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Al fine di velocizzare gli interventi di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome interessate sono autorizzate ad anticipare le risorse assegnate dal presente articolo a carico dei propri bilanci o delle disponibilita' gia' assegnate con le ordinanze citate in premessa, ove necessario e nella misura ritenuta congrua nei limiti delle assegnazioni complessive.
5. Ove le regioni e le province autonome facciano ricorso al finanziamento tramite la Cassa depositi e prestiti, la stessa e' autorizzata a far decorrere i mutui quindicennali dal 1o luglio 2001, per quanto riguarda i mutui con decorrenza 2001 e dal 1o gennaio 2002, per quanto riguarda i mutui con decorrenza 2002.
 
Art. 2.
1. All'ultimo periodo dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3133/2001 le parole "le risorse di cui all'art. 3, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "le risorse di cui all'art. 2, comma 1".
 
Art. 3.
1. Il termine del 30 giugno 2001, di cui all'art. 19 dell'ordinanza n. 3061/2000 e' prorogato al 31 dicembre 2001. L'onere e' posto a carico delle disponibilita' di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 226/1999.
2. Le disposizioni di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 3028/1999 si applicano anche ai comuni danneggiati dall'evento sismico del 9 settembre 1998, di cui alla legge n. 226/1999.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 2001
Il Ministro: Scajola
 
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