Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 280
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, in materia di catasto terreni e urbano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disposizioni in materia di catasto terreni e urbano

1. Le funzioni amministrative statali in materia di catasto terreni e urbano, nell'ambito delle province di Trento e di Bolzano sono esercitate, per delega dello Stato, dalle province autonome, con decorrenza dalla data prevista dal comma 4.
2. Le funzioni amministrative delegate vengono esercitate dagli organi provinciali in conformita' alle direttive emanate dal Ministero delle finanze. In caso di difformita' dalle direttive emanate dal Ministero delle finanze o di persistenti inattivita' degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attivita' relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge e termini risultanti dalla natura degli interventi, il Ministro delle finanze puo' disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione provinciale. Alle riunioni del comitato direttivo dell'organismo tecnico di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti questioni di diretto interesse delle due province autonome, partecipano anche i rappresentanti delle province stesse. Il predetto comitato direttivo assicura il coordinamento tecnico delle funzioni amministrative in materia di catasto terreni e urbano delegate con il presente decreto.
3. Le province sono, altresi', delegate a fissare le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e a provvedere alla loro riscossione. Gli introiti relativi confluiscono nei rispettivi bilanci provinciali secondo le modalita' di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, inserito con il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275.
4. La delega delle funzioni amministrative statali in materia di catasto, terreni e urbano alle province autonome di Trento e di Bolzano decorre dalla data prevista con legge regionale per l'operativita' della delega da parte della regione stessa alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di libri fondiari. Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, e' abrogato con effetto dalla stessa data. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale la regione, previa intesa con ciascuna provincia autonoma competente per territorio, con uno o piu' provvedimenti trasferisce alle province medesime i beni immobili utilizzati dalla regione come sede degli uffici del catasto terreni ed urbano, ivi compresi quelli gia' trasferiti dallo Stato alla regione per l'esercizio delle medesime funzioni, i beni mobili relativi nonche' il personale addetto agli uffici medesimi. Al personale trasferito e' assicurato il rispetto della posizione giuridica e del trattamento economico in godimento presso la regione.
5. I provvedimenti regionali di trasferimento dei beni immobili costituiscono titolo per la intavolazione e la voltura catastale, a favore delle province, dei beni immobili alle stesse trasferiti ai sensi del comma precedente. Alle relative operazioni nonche' a quelle relative ai beni mobili si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.
6. Le somme dovute dallo Stato per il rimborso alle province autonome di Trento e di Bolzano degli oneri conseguenti allo svolgimento delle funzioni delegate sono determinate, al netto dei tributi speciali introitati nei bilanci provinciali, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 78 dello statuto e dall'articolo 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
Del Turco, Ministro delle finanze
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fme
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1978, n. 569 (Norme di attuazione dello statuto speciale
della regione Trentino-Alto Adige in materia di
coordinamento fra catasto e libri fondiari e delega alla
regione delle funzioni amministrative in materia di
catasto), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
270 del 27 settembre 1978.

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di
leggi e regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti io statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige) e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 20 novembre 1972, n. 301.
- Per i riferimenti del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, si veda nella nota al
titolo.
- Il testo del primo comma dell'art. 107 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, e' il seguente:
"Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
norme di attuazione del presente statuto, sentita una
commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale,
due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo
linguistico tedesco".

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 67, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59):
"Art. 67 (Organismo tecnico). - 1. Allo svolgimento dei
compiti di cui alle lettere d), g) e h) del comma 1
dell'art. 65, e al coordinamento delle funzioni, mantenute
allo Stato e di quelle attribuite ai comuni, si provvede
attraverso l'istituzione, con i decreti legislativi di cui
all'art. 9 del presente decreto legislativo, di un apposito
organismo tecnico, assicurando la partecipazione delle
amministrazioni statali e dei comuni.
2. Alla formazione di mappe e di cartografia catastale
e speciale, al rilevamento e aggiornamento topografico,
all'elaborazione di osservazioni geodetiche e
all'esecuzione delle compensazioni di reti trigonometriche
e di livellazione, provvedono, per quanto di rispettivo
interesse, lo Stato, le regioni, le province e i comuni,
anche attraverso alle comunita' montane, avvalendosi di
norma dell'organismo tecnico di cui al comma 1.
3. Allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, i
comuni possono, al fine di contenere le spese, provvedere
anche mediante convenzioni con l'organismo tecnico di cui
allo stesso comma 1 e le amministrazioni che svolgono
corrispondenti funzioni a livello centrale".
- Si riporta il testo dell'art. 5-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526,
introdotto con il decreto legislativo 28 luglio 1997, n.
275:
"Art. 5-bis. - 1. Salvo quanto diversamente disposto
dalle notte di attuazione dello statuto che disciplinano la
delega, per l'esercizio delle funzioni delegate dallo
Stato, la regione e le province autonome osservano il
rispettivo ordinanento organizzativo e contabile.
2. Nel caso in cui l'esercizio delle predette funzioni
delegate comporti l'acquisizione di diritti, la regione
ovvero le province provvedono ad acquisire al proprio
bilancia le entrate conseguenti. Di tali entrate si tiene
conto ai fini della determinazione dei rimborsi spettanti
alla regione ovvero alle provincie autonome ai sensi
dell'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268,
e successive modifiche ed integrazioni".
- Per i riferimenti del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, si veda nella nota al
titolo.
- Il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige in materia di trasferimento alle province autonome di
Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello
Stato e della regione), e' il seguente:
"Art. 14. - Tutti gli atti, contratti, formalita' ed
adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto
sono esenti da ogni diritto e tributo".
- Si riporta il testo dell'art. 78 dello statuto di
autonomia della regione Trentino-Alto Adige:
"Art. 78. - Allo scopo di adeguare le finanze delle
province autonome al raggiungimento delle finalita' e
all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, e'
devoluta alle stesse una quota non superiore a quattro
decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto
relativa all'importazione riscossa nel territorio
regionale, da ripartire nella proporzione del 47 per cento
alla provincia di Trento e del 53 per cento alla provincia
di Bolzano. La devoluzione avviene senza vincolo di
destinazione a scopi determinati, fermo restando il
disposto dell'art. 15 dello statuto e relativa norma di
attuazione.
Nella determinazione di detta quota sara' tenuto conto,
in base ai parametri della popolazione e del territorio,
anche delle spese per gli interventi generali dello Stato
disposti nella restante parte del territorio nazionale
negli stessi settori di competenza delle province. La quota
sara' stabilita annualmente d'accordo tra il Governo e il
presidente della giunta provinciale".
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione
dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in
materia di finanza regionale e provinciale), come
modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 24 luglio
1996, n. 432:
"Art. 10. - 1. Per la definizione dell'accordo relativo
alla determinazione della quota variabile di cui all'art.
78 dello statuto si tiene conto del complesso delle spese
per interventi generali dello Stato, disposti negli stessi
settori di competenza della provincia, mediante
l'applicazione della media aritmetica dei parametri della
popolazione e del territorio di ciascuna provincia, nonche'
della quota dell'incremento di gettito tributario da
destinare allo Stato per le finalita' e secondo i criteri
di determinazione di cui ai commi 6 e 7.
2. L'accordo per la determinazione della quota
variabile di ciascun esercizio e' definito annualmente,
d'intesa tra Governo e presidenti delle giunte provinciali,
entro il mese di febbraio con riferimento alla quota
relativa all'esercizio in corso. In relazione ad esigenze
di certezza nella programmazione delle risorse da parte
delle province, l'accordo puo' essere definito anche
nell'esercizio precedente a quello di riferimento, su
richiesta delle stesse, tenendo conto, qualora recessario,
del disegno di legge finanziaria e dei disegni di legge
collegati.
3. Le spese di cui al comma 1, sono desunte dagli
stanziamenti del bilancio di previsione dello Stato per
l'esercizio precedente, considerati tenendo conto delle
variazioni successivamente apportate, incluse comunque
quelle disposte dall'assestamento del bilancio ovvero,
qualora ancora non approvato, dal relativo disegno di legge
presentato dal Governo al Parlamento. Il limite dei quattro
decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui
all'art. 78, primo comma, dello statuto e' stimato in base
al corrispondente valore definito per la quota variabile
relativa all'esercizio precedente, corretto tenendo conto
della evoluzione del gettito intervenuta, nonche' delle
indicazioni quantitative circa l'evoluzione del gettito
stesso previste dal docunento di programmazione economico
finanziaria approvato dal Governo, relativo all'esercizio
cui si riferisce la quota variabile.
4. Devono considerarsi generali gli interventi disposti
dallo Stato sul territorio nazionale, sia in esso compreso
o meno quello delle due province, purche' non
specificatamente localizzati in particolari zone del
territorio medesimo.
5. Non sono comunque da considerare, ai fini della
determinazione della quota variabile, le seguenti
fattispecie:
a) le spese relative al personale statale in
attivita' o quiscenza;
b) i fondi speciali destinati alla copertura di
provvedimenti legislativi da adottare;
c) le spese icritte nel bilancio dello Stato per la
devoluzione o regolazione contabile di tributi o quote di
tributi statali attribuiti alle regioni a statuto ordinario
e speciale;
d) le spese riferite ad interventi statali relativi
alle leggi di cui all'art. 5 della legge 30 novembre 1989,
n. 386, nel caso in cui le province siano ammesse ai
relativi riparti;
e) gli interventi statali per la finanza locale.
6. Una quota del previsto incremento del gettito
tributario, ecludendo comunque gli incrementi derivanti
dall'evoluzione tendenziale, spettante alle province
autonome e derivante dalle manovre correttive di finanza
pubblica previste dalla legge finanziaria e dai relativi
provvedimenti collegati, nonche' dagli altri provvedimenti
legislativi aventi le medesime finalita' e non considerati
ai fini della determinazione dell'accordo relativo
all'esercizio finanziario precedente, da valutarsi al netto
delle eventuali previsioni di riduzione di gettito
conseguenti all'applicazione di norme connese, puo' essere
destinata, limitatamente agli esercizi previsti
dall'accordo al raggiungimento degli obiettivi di
riequilibrio della finanza pubblica previsti dai predetti
provvedimenti.
7. Nella determinazione della quota di cui al comma 6,
si tiene conto altresi':
a) dei gettiti derivanti da maggiorazioni di aliquote
o dall'istituzione di nuovi tributi se destinati per legge
alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione,
delle spese di cui all'art. 9, nel caso in cui i predetti
gettiti non risultino contabilizzati distintamente nel
bilancio dello Stato, o non risultino temporalmente
delimitati;
b) delle spese relative a nuove competenze trasferite
o delegate dallo Stato alle province.
8. L'accordo di cui al comma 2, definisce i criteri e
le modalita' per la regolazione dei rapporti finanziari
conseguenti. Nell'ambito della definizione dell'accordo
medesimo si provvede altresi' alla ricognizione congiunta
delle modalita' di applicazione dell'art. 9.
9. Il versamento della quota variabile spettante alle
province e' eseguito, con periodicita' trimestrale, secondo
le modalita' di cui all'art. 8, comma 1. I relativi fondi
sono resi disponibili alle scadenze secondo le disposizioni
di cui all'art. 8, comma 4-bis.
10. Nel caso in cui non si perfezioni nel termine
previsto l'accordo di cui al comma 2, la quota variabile
viene versata a cascuna provincia nella misura dell'80 per
cento di quella spettante per l'esercizio immediatamente
precedente, salvo conguaglio sulla base dell'intesa
successivamente intervenuta".



 
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