Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2001 (vai al sommario) |
|
DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 280 |
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, in materia di catasto terreni e urbano. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569; Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 maggio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;
E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Disposizioni in materia di catasto terreni e urbano
1. Le funzioni amministrative statali in materia di catasto terreni e urbano, nell'ambito delle province di Trento e di Bolzano sono esercitate, per delega dello Stato, dalle province autonome, con decorrenza dalla data prevista dal comma 4. 2. Le funzioni amministrative delegate vengono esercitate dagli organi provinciali in conformita' alle direttive emanate dal Ministero delle finanze. In caso di difformita' dalle direttive emanate dal Ministero delle finanze o di persistenti inattivita' degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attivita' relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge e termini risultanti dalla natura degli interventi, il Ministro delle finanze puo' disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione provinciale. Alle riunioni del comitato direttivo dell'organismo tecnico di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti questioni di diretto interesse delle due province autonome, partecipano anche i rappresentanti delle province stesse. Il predetto comitato direttivo assicura il coordinamento tecnico delle funzioni amministrative in materia di catasto terreni e urbano delegate con il presente decreto. 3. Le province sono, altresi', delegate a fissare le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e a provvedere alla loro riscossione. Gli introiti relativi confluiscono nei rispettivi bilanci provinciali secondo le modalita' di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, inserito con il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275. 4. La delega delle funzioni amministrative statali in materia di catasto, terreni e urbano alle province autonome di Trento e di Bolzano decorre dalla data prevista con legge regionale per l'operativita' della delega da parte della regione stessa alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di libri fondiari. Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, e' abrogato con effetto dalla stessa data. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale la regione, previa intesa con ciascuna provincia autonoma competente per territorio, con uno o piu' provvedimenti trasferisce alle province medesime i beni immobili utilizzati dalla regione come sede degli uffici del catasto terreni ed urbano, ivi compresi quelli gia' trasferiti dallo Stato alla regione per l'esercizio delle medesime funzioni, i beni mobili relativi nonche' il personale addetto agli uffici medesimi. Al personale trasferito e' assicurato il rispetto della posizione giuridica e del trattamento economico in godimento presso la regione. 5. I provvedimenti regionali di trasferimento dei beni immobili costituiscono titolo per la intavolazione e la voltura catastale, a favore delle province, dei beni immobili alle stesse trasferiti ai sensi del comma precedente. Alle relative operazioni nonche' a quelle relative ai beni mobili si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115. 6. Le somme dovute dallo Stato per il rimborso alle province autonome di Trento e di Bolzano degli oneri conseguenti allo svolgimento delle funzioni delegate sono determinate, al netto dei tributi speciali introitati nei bilanci provinciali, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 78 dello statuto e dall'articolo 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 maggio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Loiero, Ministro per gli affari regionali Del Turco, Ministro delle finanze Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fme di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo: - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di coordinamento fra catasto e libri fondiari e delega alla regione delle funzioni amministrative in materia di catasto), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 27 settembre 1978.
Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti io statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1972, n. 301. - Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, si veda nella nota al titolo. - Il testo del primo comma dell'art. 107 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' il seguente: "Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco".
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 67, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 67 (Organismo tecnico). - 1. Allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere d), g) e h) del comma 1 dell'art. 65, e al coordinamento delle funzioni, mantenute allo Stato e di quelle attribuite ai comuni, si provvede attraverso l'istituzione, con i decreti legislativi di cui all'art. 9 del presente decreto legislativo, di un apposito organismo tecnico, assicurando la partecipazione delle amministrazioni statali e dei comuni. 2. Alla formazione di mappe e di cartografia catastale e speciale, al rilevamento e aggiornamento topografico, all'elaborazione di osservazioni geodetiche e all'esecuzione delle compensazioni di reti trigonometriche e di livellazione, provvedono, per quanto di rispettivo interesse, lo Stato, le regioni, le province e i comuni, anche attraverso alle comunita' montane, avvalendosi di norma dell'organismo tecnico di cui al comma 1. 3. Allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, i comuni possono, al fine di contenere le spese, provvedere anche mediante convenzioni con l'organismo tecnico di cui allo stesso comma 1 e le amministrazioni che svolgono corrispondenti funzioni a livello centrale". - Si riporta il testo dell'art. 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, introdotto con il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275: "Art. 5-bis. - 1. Salvo quanto diversamente disposto dalle notte di attuazione dello statuto che disciplinano la delega, per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato, la regione e le province autonome osservano il rispettivo ordinanento organizzativo e contabile. 2. Nel caso in cui l'esercizio delle predette funzioni delegate comporti l'acquisizione di diritti, la regione ovvero le province provvedono ad acquisire al proprio bilancia le entrate conseguenti. Di tali entrate si tiene conto ai fini della determinazione dei rimborsi spettanti alla regione ovvero alle provincie autonome ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e successive modifiche ed integrazioni". - Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, si veda nella nota al titolo. - Il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della regione), e' il seguente: "Art. 14. - Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo". - Si riporta il testo dell'art. 78 dello statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige: "Art. 78. - Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalita' e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, e' devoluta alle stesse una quota non superiore a quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 47 per cento alla provincia di Trento e del 53 per cento alla provincia di Bolzano. La devoluzione avviene senza vincolo di destinazione a scopi determinati, fermo restando il disposto dell'art. 15 dello statuto e relativa norma di attuazione. Nella determinazione di detta quota sara' tenuto conto, in base ai parametri della popolazione e del territorio, anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. La quota sara' stabilita annualmente d'accordo tra il Governo e il presidente della giunta provinciale". - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432: "Art. 10. - 1. Per la definizione dell'accordo relativo alla determinazione della quota variabile di cui all'art. 78 dello statuto si tiene conto del complesso delle spese per interventi generali dello Stato, disposti negli stessi settori di competenza della provincia, mediante l'applicazione della media aritmetica dei parametri della popolazione e del territorio di ciascuna provincia, nonche' della quota dell'incremento di gettito tributario da destinare allo Stato per le finalita' e secondo i criteri di determinazione di cui ai commi 6 e 7. 2. L'accordo per la determinazione della quota variabile di ciascun esercizio e' definito annualmente, d'intesa tra Governo e presidenti delle giunte provinciali, entro il mese di febbraio con riferimento alla quota relativa all'esercizio in corso. In relazione ad esigenze di certezza nella programmazione delle risorse da parte delle province, l'accordo puo' essere definito anche nell'esercizio precedente a quello di riferimento, su richiesta delle stesse, tenendo conto, qualora recessario, del disegno di legge finanziaria e dei disegni di legge collegati. 3. Le spese di cui al comma 1, sono desunte dagli stanziamenti del bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio precedente, considerati tenendo conto delle variazioni successivamente apportate, incluse comunque quelle disposte dall'assestamento del bilancio ovvero, qualora ancora non approvato, dal relativo disegno di legge presentato dal Governo al Parlamento. Il limite dei quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 78, primo comma, dello statuto e' stimato in base al corrispondente valore definito per la quota variabile relativa all'esercizio precedente, corretto tenendo conto della evoluzione del gettito intervenuta, nonche' delle indicazioni quantitative circa l'evoluzione del gettito stesso previste dal docunento di programmazione economico finanziaria approvato dal Governo, relativo all'esercizio cui si riferisce la quota variabile. 4. Devono considerarsi generali gli interventi disposti dallo Stato sul territorio nazionale, sia in esso compreso o meno quello delle due province, purche' non specificatamente localizzati in particolari zone del territorio medesimo. 5. Non sono comunque da considerare, ai fini della determinazione della quota variabile, le seguenti fattispecie: a) le spese relative al personale statale in attivita' o quiscenza; b) i fondi speciali destinati alla copertura di provvedimenti legislativi da adottare; c) le spese icritte nel bilancio dello Stato per la devoluzione o regolazione contabile di tributi o quote di tributi statali attribuiti alle regioni a statuto ordinario e speciale; d) le spese riferite ad interventi statali relativi alle leggi di cui all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, nel caso in cui le province siano ammesse ai relativi riparti; e) gli interventi statali per la finanza locale. 6. Una quota del previsto incremento del gettito tributario, ecludendo comunque gli incrementi derivanti dall'evoluzione tendenziale, spettante alle province autonome e derivante dalle manovre correttive di finanza pubblica previste dalla legge finanziaria e dai relativi provvedimenti collegati, nonche' dagli altri provvedimenti legislativi aventi le medesime finalita' e non considerati ai fini della determinazione dell'accordo relativo all'esercizio finanziario precedente, da valutarsi al netto delle eventuali previsioni di riduzione di gettito conseguenti all'applicazione di norme connese, puo' essere destinata, limitatamente agli esercizi previsti dall'accordo al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica previsti dai predetti provvedimenti. 7. Nella determinazione della quota di cui al comma 6, si tiene conto altresi': a) dei gettiti derivanti da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi se destinati per legge alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, delle spese di cui all'art. 9, nel caso in cui i predetti gettiti non risultino contabilizzati distintamente nel bilancio dello Stato, o non risultino temporalmente delimitati; b) delle spese relative a nuove competenze trasferite o delegate dallo Stato alle province. 8. L'accordo di cui al comma 2, definisce i criteri e le modalita' per la regolazione dei rapporti finanziari conseguenti. Nell'ambito della definizione dell'accordo medesimo si provvede altresi' alla ricognizione congiunta delle modalita' di applicazione dell'art. 9. 9. Il versamento della quota variabile spettante alle province e' eseguito, con periodicita' trimestrale, secondo le modalita' di cui all'art. 8, comma 1. I relativi fondi sono resi disponibili alle scadenze secondo le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4-bis. 10. Nel caso in cui non si perfezioni nel termine previsto l'accordo di cui al comma 2, la quota variabile viene versata a cascuna provincia nella misura dell'80 per cento di quella spettante per l'esercizio immediatamente precedente, salvo conguaglio sulla base dell'intesa successivamente intervenuta".
|
|
|
|