Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 17 maggio 2001, n. 281
Regolamento recante norme in materia di agevolazioni relativamente all'attribuzione del codice fiscale ed alle modalita' di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte per i contribuenti residenti all'estero, ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
Visto in particolare l'articolo 14 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che rinvia all'emanazione di apposito regolamento l'attuazione della disciplina relativa ai contribuenti non residenti in Italia;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, recante disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici;
Visto l'articolo 62, comma 3, dell'allegato tecnico al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, che fa salve, ai fini delle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici, le disposizioni del decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, con il quale e' stato approvato il regolamento recante le modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
Visto in particolare l'articolo 3, comma 2-ter, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, secondo cui la dichiarazione puo' essere presentata in via telematica direttamente da contribuenti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-bis;
Visto il decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
Visto l'articolo 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi del quale il pagamento dei tributi e delle altre entrate puo' essere effettuato anche con sistemi diversi dal contante;
Visto il comma 40 del predetto articolo 24 della legge n. 449 del 1997, secondo il quale le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 39 sono stabilite con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1976, n. 13814, recante modalita' per l'attribuzione e comunicazione del numero del codice fiscale, per la richiesta dei duplicati e per la cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti;
Considerato che occorre stabilire le modalita' di attuazione della trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei relativi pagamenti da parte dei contribuenti non residenti in Italia;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-5393/UCL del 7 maggio 2001;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1. Attribuzione del codice fiscale ai contribuenti residenti all'estero
1. Il codice fiscale richiesto dai contribuenti residenti all'estero e' attribuito dall'Agenzia delle entrate anche per il tramite dell'autorita' consolare territorialmente competente.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- La legge 27 luglio 2000, n. 212, recante
"Disposizioni in materia di diritti del contribuente" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio
2000.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge
27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di
diritti del contribuente", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000:
"Art. 14 (Contribuenti non residenti). - 1. Al
contribuente residente all'estero sono assicurate le
informazioni sulle modalita' di applicazione delle imposte,
la utilizzazione di moduli semplificati nonche'
agevolazioni relativamente all'attribuzione del codice
fiscale e alle modalita' di presentazione delle
dichiarazioni e di pagamento delle imposte.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle
materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di
attuazione del presente articolo".
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante
"Disposizioni per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio
1997.
- Il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, il
quale reca "Disposizioni in materia di trattamento dei dati
particolari da parte di soggetti pubblici", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 1998.
- Si riporta il testo dell'art. 62 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1999.
"Art. 62 (Certificazione da parte delle pubbliche
amministrazioni). - 1. Secondo quanto previsto dall'art. 17
del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513, le pubbliche amministrazioni provvedono
autonomamente alla certificazione delle chiavi pubbliche
dei propri organi ed uffici, nell'attivita' amministrativa
di loro competenza, osservando le regole tecniche e di
sicurezza previste dagli articoli precedenti. A tal fine
possono avvalersi dei servizi offerti da certificatori
inclusi nell'elenco pubblico di cui all'art. 8 dello stesso
decreto, nel rispetto delle norme vigenti per
l'aggiudicazione dei contratti pubblici.
2. Restano salve le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522, con
riferimento ai compiti di certificazione e di validazione
temporale del Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti
che utilizzano la rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni, in conformita' alle disposizioni dei
regolamenti previsti dall'art. 15, comma 2, della legge
15 marzo 1997, n. 59.
3. Restano salve le disposizioni contenute nel decreto
del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998,
concernente le modalita' tecniche di trasmissione
telematica delle dichiarazioni, e le successive
modificazioni ed integrazioni".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, recante le modalita' per la presentazione
delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, e' pubblicato, nella
versione originaria, nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del
17 settembre 1998.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1999, n. 542, il quale ha introdotto alcune modifiche al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del
17 febbraio 2000".
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 2, 2-bis,
2-ter, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 7 settembre 1998, n. 208:
"2. La dichiarazione e' presentata in via telematica
all'amministrazione finanziaria, direttamente o tramite un
incaricato indicato al comma 3, dalle societa' di cui
all'art. 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale
sociale superiore a 5 miliardi di lire al termine del
periodo di imposta conclusosi nell'anno solare precedente a
quello in cui deve essere effettuata la trasmissione
telematica, dagli enti di cui al comma 1, lettera b), dello
stesso art. 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi
di lire al termine del menzionato periodo di imposta. I
soggetti incaricati di cui al comma 3 trasmettono in via
telematica le dichiarazioni. La disposizione di cui al
primo periodo si applica anche ai soggetti con un numero di
dipendenti non inferiore a cinquanta. Il collegamento
telematico con l'amministrazione finanziaria e' gratuito.
2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una
societa' o ente possiede i requisiti di cui al comma
precedente, la trasmissione telematica delle dichiarazioni
di soggetti appartenenti al gruppo puo' essere effettuata
da uno o piu' soggetti dello stesso gruppo, anche non in
possesso dei menzionati requisiti. Si considerano
appartenenti al gruppo l'ente o la societa' controllante e
le societa' da questi controllate come definite dall'art.
43-ter, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2-ter. La dichiarazione puo' essere presentata in via
telematica direttamente da contribuenti diversi da quelli
indicati nei commi 2 e 2-bis".
- Il decreto ministeriale del 31 luglio 1998, che
disciplina le modalita' tecniche di trasmissione telematica
delle dichiarazioni e dei contratti d'affitto da sottoporre
a registrazione nonche' di esecuzione telematica dei
pagamenti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187
del 12 agosto 1998.
- Si riporta il testo dell'art. 24, commi 39 e 40,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1997, n. 302.
"39. Il pagamento dei tributi e delle altre entrate
puo' essere effettuato anche con sistemi di pagamento
diversi dal contante; in caso di pagamento con assegno, se
l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile,
il versamento si considera omesso.
40. Le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante i
sistemi di cui al comma 39 sono stabilite con uno o piu'
decreti del Ministro delle finanze".
- Il decreto ministeriale 23 dicembre 1976, n. 13814,
recante: "Disposizioni in materia di attribuzione e
comunicazione del numero di codice fiscale, per la
richiesta di duplicati e per la cancellazione dall'anagrafe
tributaria di soggetti estinti", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 345 del 29 dicembre 1976.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreto interministeriale, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge.



 
Art. 2. Presentazione delle dichiarazioni e pagamento delle imposte da parte
dei contribuenti residenti all'estero
1. I contribuenti residenti all'estero possono presentare le dichiarazioni ed effettuare i pagamenti delle imposte avvalendosi del servizio telematico Internet.
2. Per l'utilizzazione del servizio di cui al comma 1, ai contribuenti residenti all'estero deve essere attribuito, a seguito di apposita richiesta inoltrata via Internet all'Agenzia delle entrate, un pincode composto di due parti da integrarsi reciprocamente, che consente all'Agenzia medesima di verificare l'identita' del soggetto e di garantire l'integrita' delle informazioni trasmesse. Una parte del pincode e' trasmessa via Internet al richiedente stesso, la rimanente parte e' a questi inoltrata dall'Autorita' consolare territorialmente competente.
3. Per effettuare i versamenti mediante il servizio telematico Internet, i contribuenti residenti all'estero devono essere titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle entrate.
4. Salvo il disposto del comma 3, i contribuenti residenti all'estero possono effettuare i versamenti tramite bonifico a favore dell'Agenzia delle entrate, utilizzando la procedura dei bonifici transfrontalieri denominati "Target".
5. Per quanto non espressamente previsto dai commi precedenti, si applica il decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 maggio 2001
Il Ministro: Del Turco Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Finanze, foglio n. 299



Note all'art. 2:
- Il decreto ministeriale 31 luglio 1998, concernente
le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle
dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da
sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione
telematica dei pagamenti, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998.
- Il decreto ministeriale del 24 dicembre 1999,
recante: "Modifiche al decreto ministeriale 31 luglio
1998", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del
31 dicembre 1999.
- Il decreto ministeriale 29 marzo 2000, recante:
"Ulteriori modifiche al decreto ministeriale 31 luglio
1998", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del
3 aprile 2000.



 
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