Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 8 giugno 2001, n. 282
Regolamento concernente l'applicazione, ai sensi dell'articolo 22 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dell'imposta sostitutiva sul fondo di copertura di rischi su crediti di cui all'articolo 71, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 22, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, ai sensi del quale gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, possono trasferire, in tutto o in parte, l'ammontare del fondo di copertura di rischi su crediti di cui all'articolo 71, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1o gennaio 1999, al fondo per rischi bancari generali di cui all'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 87 del 1992;
Visto l'articolo 22, comma 2, della citata legge n. 342 del 2000, ai sensi del quale l'ammontare trasferito e' assoggettato ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in misura pari al 19 per cento;
Visto l'articolo 22, comma 4, della legge n. 342 del 2000, in base al quale l'applicazione della suddetta imposta sostitutiva va richiesta con apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge e tenuto conto che per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni nonche' per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi;
Visto l'articolo 22, comma 5, della legge n. 342 del 2000, in base al quale le disposizioni occorrenti per l'applicazione del medesimo articolo 22 della legge n. 342 del 2000 sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-5220/UCL del 30 aprile 2001;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Soggetti e oggetto
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22 della legge 21 novembre 2000, n. 342, gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, possono trasferire, in tutto o in parte, l'ammontare del fondo di copertura di rischi su crediti di cui all'articolo 71, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1o gennaio 1999, al fondo per rischi bancari generali di cui all' articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 87 del 1992. L'ammontare trasferito e' assoggettato ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge n. 342 del 2000.
2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle societa' e agli enti finanziari che rientrano nei gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nonche' alle societa' esercenti altre attivita' finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), del predetto testo unico. Tali soggetti possono trasferire l'ammontare del fondo di copertura di rischi su crediti al fondo per rischi finanziari generali.
3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 puo' essere applicata anche ai fondi di cui all'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 87 del 1992, per la parte trasferita ai sensi dell'articolo 42, comma 2, dello stesso decreto legislativo.



Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui tascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 22 della legge 21 novembre 2000, n. 342,
recante "Misure in materia fiscale", cosi' recita:
"Art. 22 (Fondo di copertura di rischi su crediti). -
1. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive
modificazioni, l'ammontare del fondo di copertura di rischi
su crediti di cui all'art. 71, comma 3, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in
materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per
rischi su crediti, iscritto nel bilancio relativo
all'esercizio in corso al 1o gennaio 1999, puo' essere
trasferito, in tutto o in parte, al fondo per rischi
bancari generali di cui all'art. 11, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 87 del 1992.
2. L'ammontare trasferito ai sensi del comma 1 e'
assoggettato ad imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive in misura pari al 19 per cento.
L'ammontare trasferito non va computato ai fini della
determinazione del 5 per cento del valore dei crediti
risultanti in bilancio alla fine di ogni esercizio di cui
all'art. 71, comma 3, quinto periodo, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di
svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su
crediti.
3. L'imposta di cui al comma 2 e' indeducibile e puo'
essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle
riserve iscritte in bilancio.
4. L'applicazione dell'imposta di cui al commna 2 va
richiesta con apposito modello, approvato con decreto del
Ministero delle finanze, da allegare alla dichiarazione dei
redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge. L'imposta deve
essere versata in tre rate annuali di pari importo: la
prima con scadenza entro il termine previsto per il
versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge; le altre con scadenza entro il
termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo
delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta
successivi. Sull'importo delle rate successive alla prima
si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento
annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna
rata successiva alla prima. Per la liquidazione,
l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi
dell'imposta nonche' per il contenzioso si applicano le
disposizioni per le imposte sui redditi.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni
occorrenti per l'applicazione del presente articolo".
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio
1992, reca: "Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE
relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle
banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva
n. 89/117/CEE relativa agli obblighi in materia di
pubblicita' dei documenti contabili delle succursali,
stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed
istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato
membro.".
- L'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, cosi' recita:
"Art. 71 (Svalutazione dei crediti e accantonamenti per
rischi su crediti). - 1. Le svalutazioni dei crediti
risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da
garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni
e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1
dell'art. 53, sono deducibili in ciascun esercizio nel
limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di
acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si
tiene conto anche degli eventuali accantonamenti ad
apposito fondo di copertura di rischi su crediti effettuati
in conformita' a disposizioni di legge. La deduzione non e'
piu' ammessa quando l'ammontare complessivo delle
svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per
cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti
risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1,
determinate con riferimento al valore nominale o di
acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma
dell'art. 66, limitatamente alla parte che eccede
l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli
accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un
esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e
degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del
valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza
concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.
3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni
dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non
coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle
operazioni di erogazione del credito alla clientela,
compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche
centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento
delle esportazioni italiane o delle attivita' ad esse
collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite
dello 0,60 per cento del valore dei crediti risultanti in
bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni
dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni
che supera lo 0,60 per cento e' deducibile in quote
costanti nei nove esercizi successivi. Ai fini del presente
comma le svalutazioni si assumono al netto delle
rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un
esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e'
inferiore al limite dello 0,60 per cento, sono ammessi in
deduzione, fino al predetto limite, gli accantonamenti ad
apposito fondo di copertura dei rischi su crediti in
conformita' a disposizioni di legge. Gli accantonamenti non
sono piu' deducibili quando il loro ammontare complessivo
ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti
risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
4. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare
dei crediti si comprendono anche quelli impliciti nei
contratti di locazione finanziaria nonche' la rivalutazione
delle operazioni "fuori bilancio" iscritte nell'attivo in
applicazione dei criteri di cui all'art. 103-bis.
5. Le perdite sui crediti di cui al comma 3,
determinate con riferimento al valore di bilancio dei
crediti, sono deducibili, ai sensi dell'art. 66,
limitatamente alla parte che eccede l'ammontare
dell'accantonamento al fondo per rischi su crediti dedotto
nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare del
predetto fondo eccede il 5 per cento del valore dei crediti
risultanti in bilancio, l'eccedenza concorre a formare il
reddito dell'esercizio stesso.
6. Per i crediti per interessi di mora, le svalutazioni
e gli accantonamenti di cui ai precedenti commi sono
deducibili fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti
stessi maturato nell'esercizio. Si applicano le
disposizioni di cui al comma 2, calcolando l'eccedenza con
riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale
dei crediti per interessi di mora; per gli enti creditizi
finanziari si applicano le disposizioni del comma 5,
calcolando l'eccedenza del fondo con riferimento al valore
dei crediti per interessi di mora risultanti in bilancio".
"Art. 11 (Riserve di rivalutazione e fondo per rischi
bancari generali (art. 38 della direttiva n. 86/635). - 1.
Le riserve di rivalutazione costituite prima
dell'applicazione del presente decreto possono essere
indicate come sottovoci della voce riserva di
rivalutazione.
2. E' ammessa la costituzione di un fondo per rischi
bancari generali destinato alla copertura dei rischi propri
delle operazioni bancarie. Il saldo delle dotazioni e dei
prelievi riguardanti tale fondo e' iscritto in apposita
voce del conto economico.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano in ogni
caso alle societa' e agli enti finanziari che rientrano nei
gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'art. 64 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina
dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri":
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 22 della legge 21 novembre
200, n. 342, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 71 del decreto del Presidente
delle Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si veda nelle
note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 59 del decreto
legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia):
"Art. 59 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente capo:
a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'art.
2359, commi primo e secondo, del codice civile. Si applica
l'art. 23, comma 2;
b) per "societa' finanziarie" si intendono le
societa' che esercitano, in via esclusiva o prevalente:
l'attivita' di assunzione di partecipazioni aventi le
caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in
conformita' alle delibere del CICR; una o piu' delle
attivita' previste dall'art. 1, comma 2, lettera f), numeri
da 2 a 12; altre attivita' finanziarie previste ai sensi
del numero 15 della medesima lettera;
c) per "societa' strumentali" si intendono le
societa' che esercitano, in via esclusiva o prevalente,
attivita' che hanno carattere ausiliario dell'attivita'
delle societa' del gruppo, comprese quelle di gestione di
immobili e di servizi anche informatici".
- Si riporta il testo dell'art. 42 del decreto
legislativo n. 87 del 1992:
"Art. 42 (Trattamento dei fondi preesistenti). - 1. I
fondi in precedenza iscritti a fronte di elementi
dell'attivo sono portati in diretta riduzione del valore
degli elementi stessi per la parte corrispondente alla
perdita di valore calcolata secondo i criteri di
valutazione stabiliti dal presente decreto.
2. L'attribuzione ai fondi di cui all'art. 20, comma 6,
oppure al fondo per rischi bancari generali di cui all'art.
11, comma 2, della parte dei fondi rischi su crediti
eccedente le svalutazioni di cui al comma 1 del presente
articolo non modifica il regime fiscale proprio dei fondi
di provenienza".



 
Art. 2.
Effetti fiscali
1. L'ammontare assoggettato ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 1 non deve essere computato nel limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio alla fine di ogni esercizio, ai sensi dell'articolo 71, comma 3, quinto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 342 del 2000 o, se successivo, a partire dall'esercizio nel cui bilancio e' effettuato il trasferimento.
2. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta con riferimento al quale e' stato effettuato il trasferimento. La regolare presentazione della dichiarazione dei redditi, contenente la richiesta di applicazione dell'imposta sostitutiva, determina gli effetti di cui al comma 1. In caso di omesso o insufficiente versamento delle imposte sostitutive dovute sulla base degli importi indicati nel modello si applicano le disposizioni per la liquidazione e riscossione in materia di imposte sui redditi.



Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 71 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si veda nelle
note alle premesse.
- Per i riferimenti della legge 21 novembre 2000, n.
342, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 3.
Approvazione del modello e relative istruzioni
1. Il prospetto, con le relative istruzioni, per la richiesta della applicazione dell'imposta sostitutiva da allegare alla dichiarazione dei redditi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 della legge n. 342 del 2000, sara' approvato unitamente all'approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi per il relativo periodo d'imposta.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 giugno 2001
Il Ministro: Del Turco

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri, economico finanziari, registro n. 2 Finanze, foglio n. 365



Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 22 della legge 21 novembre
2000, n. 342, si veda nelle note alle premesse.



 
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