Gazzetta n. 162 del 14 luglio 2001 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE DOGANE
DETERMINAZIONE 11 luglio 2001
Proroga del termine previsto dall'art. 2 della determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane 23 gennaio 2001, recante istruzioni per l'estensione alle nuove ipotesi previste dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche.

IL DIRETTORE

Visto l'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), che ha operato la sostituzione della lettera c) del comma 10 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999), relativa alla concessione di una riduzione di prezzo sul gasolio e sul GPL utilizzati come combustibili per il riscaldamento, in particolari zone geografiche, ampliando il campo di applicazione della suddetta agevolazione;
Visto l'art. 4, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, che ha disposto che la suddetta sostituzione abbia efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo;
Visto l'art. 27, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che ha disposto che, nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 8, comma 13, della legge n. 448 del 1998 per la disciplina delle nuove fattispecie di agevolazioni introdotte dal sopracitato art. 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999, le suddette agevolazioni siano accordate secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, in quanto applicabili e secondo le istruzioni fornite con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze;
Visto il predetto decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361;
Vista la determinazione 23 gennaio 2001 con cui, all'art. 1, sono state dettate le istruzioni per la concessione del beneficio nelle nuove fattispecie di agevolazione previste dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e, all'art. 2, sono state individuate le modalita' per il recupero del beneficio relativo alle forniture effettuate dal 16 gennaio 1999 o dal giorno, se successivo, in cui e' sorto il diritto all'agevolazione fino al giorno in cui ha avuto inizio l'applicazione della riduzione di prezzo, secondo le previsioni dell'art. 1 della determinazione stessa;
Considerate le difficolta' operative che avrebbero comportato l'impossibilita' di rispettare il termine fissato dall'art. 2 della determinazione del 23 gennaio 2001 per la presentazione delle istanze di accredito da parte dei fornitori dei prodotti impiegati nell'uso agevolato al fine di consentire il recupero dell'agevolazione in relazione al sopra ricordato periodo pregresso decorrente dal 16 gennaio 1999 o dal giorno, se successivo, in cui e' sorto il diritto all'agevolazione;

Adotta
la seguente determinazione:
Art. 1.
Proroga dei termini
1. Il termine fissato dall'art. 2, comma 1, della determinazione direttoriale del 23 gennaio 2001, per la presentazione delle istanze di accredito da parte dei fornitori dei prodotti impiegati nell'uso agevolato, e' prorogato di giorni sessanta.
La presente determinazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 luglio 2001
Il direttore: Guaiana
 
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