Gazzetta n. 162 del 14 luglio 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2001, n. 283
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di processo penale e di processo civile, nonche' in materia di assegnazioni di sedi notarili, e in materia di redazione in doppia lingua delle etichette e degli stampati illustrativi dei farmaci.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 febbraio 2001, del 2 maggio 2001 e del 24 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia, della sanita' e per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. - 1. In caso di arresto in flagranza, di fermo o di esecuzione di una misura cautelare personale ovvero di un altro atto posto in essere nei confronti di una persona presente, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedenti, oltre ad uniformarsi ai doveri indicati rispettivamente negli articoli 386 e 293 del codice di procedura penale, devono chiedere alla persona sottoposta alla misura cautelare personale ovvero destinataria di altro atto quale sia la sua lingua materna.
2. Qualora detta persona effettui la richiesta dichiarazione, gli atti sono redatti nella lingua materna indicata. Ove l'interessato si rifiuti di rispondere, si procede o si continua a procedere nella presunta lingua materna da determinarsi in base alla notoria appartenenza della persona stessa ad un gruppo linguistico ovvero in base ad altri elementi eventualmente gia' acquisiti.
3. Tutti gli atti gia' formati in sede di indagini preliminari che fanno parte del fascicolo del pubblico ministero redatti in una lingua diversa da quella dichiarata al comma 2 sono tradotti nella lingua materna indicata se devono essere messi a disposizione dell'indagato.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale
per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della
lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei
cittadini con la pubblica amministrazione e nei
procedimenti giudiziari), e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1988, n. 105.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di
leggi e regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- Per i riferimenti del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, si veda nella nota al
titolo.
- Il testo del secondo comma dell'art. 107 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, e' il seguente:
"In seno alla commissione di cui al precedente comma
e' istituita una speciale commissione per le norme di
attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve
appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo
linguistico italiano".
Nota all'art. 1:
- Il testo degli articoli 293 e 386 del codice di
procedura penale e' il seguente:
"Art. 293 (Adempimenti esecutivi). - 1. Salvo quanto
previsto dall'art. 156, l'ufficiale o l'agente incaricato
di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia
cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento e
lo avverte della facolta' di nominare un difensore di
fiducia, informa immediatamente il difensore di fiducia
eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a
norma dell'art. 97 e redige verbale di tutte le operazioni
compiute. Il verbale e' immediatamente trasmesso al giudice
che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.
2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla
custodia cautelare sono notificate all'imputato.
3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro
notificazione o esecuzione, sono depositate nella
cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla
richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con
la stessa. Avviso del deposito e' notificato al difensore.
4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura
interdittiva e' trasmessa all'organo eventualmente
competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.".
(Omissis).
"Art. 386 (Doveri della polizia giudiziaria in caso di
arresto o di fermo). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo
o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata
notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il
fermo e' stato eseguito. Avvertono inoltre l'arrestato o il
fermato della facolta' di nominare un difensore di fiducia.
2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il
difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello
di ufficio designato dal pubblico ministero a norma
dell'art. 97.
3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'art.
389, comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione
del pubblico ministero al piu' presto e comunque non oltre
ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il
medesimo termine trasmettono il relativo verbale, salvo che
il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il
verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di
fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in
cui l'arresto o il fermo e' stato eseguito e l'enunciazione
delle ragioni che lo hanno determinato.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del
pubblico ministero mediante la conduzione nella casa
circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il
fermo e' stato eseguito.
5. Il pubblico ministero puo' disporre che l'arrestato
o il fermato sia custodito, in uno dei luoghi indicati nel
comma 1 dell'art. 284 ovvero, se ne possa derivare grave
pregiudizio per le indagini, presso altra casa
circondariale o mandamentale.
6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero
che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel
comma 1.
7. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono
osservati i termini previsti dal comma 3.".



 
Art. 2.
1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' sostituito dal seguente:
"Art. 15. - 1. Il pubblico ministero dopo aver iscritto il nome della persona alla quale il reato e' attribuito nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale, forma gli atti nella presunta lingua materna della persona sottoposta alle indagini, da determinare in base ai criteri di cui al comma 2 dell'articolo 14.
2. Quando la persona sottoposta alle indagini a seguito di notificazione dell'informazione di garanzia o in virtu' della notificazione o comunicazione di altri atti formali equipollenti abbia avuto conoscenza dell'avvio delle indagini e della lingua in cui esse sono state fino a quel momento condotte, ha facolta' di richiedere, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla notificazione o comunicazione, con dichiarazione resa al pubblico ministero personalmente o mediante atto scritto con firma autenticata dal difensore, che il procedimento prosegua nell'altra lingua.
3. Il pubblico ministero, quando procede all'interrogatorio di una persona sottoposta a misura cautelare ovvero ad altro atto al quale la predetta interviene personalmente e la medesima non abbia avuto la possibilita' di effettuare la dichiarazione prevista dal comma 2, deve chiedere all'interessato quale sia la sua lingua materna. Qualora la persona interessata effettui la richiesta dichiarazione, la lingua indicata dovra' essere usata nell'ulteriore corso del procedimento. Ove la persona si rifiuti di rispondere, si procede con la lingua nella quale sono stati formati gli atti precedenti.
4. Quando le indagini proseguono in lingua diversa da quella precedentemente usata, il pubblico ministero dispone la traduzione degli atti posti in essere fino a quel momento.".



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 335 del codice di
procedura penale:
"Art. 335 (Registro delle notizie di reato). - 1. Il
pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito
registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato
che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa
nonche', contestualmente o dal momento in cui risulta, il
nome della persona alla quale il reato stesso e'
attribuito.
2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la
qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta
diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura
l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza
procedere a nuove iscrizioni.
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei
delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), le
iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla
persona alla quale il reato e' attribuito, alla persona
offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano
richiesta.
3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti
all'attivita' di indagine, il pubblico ministero, nel
decidere sulla richiesta, puo' disporre, con decreto
motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non
superiore a tre mesi e non rinnovabili.".



 
Art. 3.
1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' sostituito dal seguente:
"Art. 16. - 1. L'udienza preliminare ed il giudizio, anche abbreviato, si svolgono nella lingua individuata secondo la disciplina dettata dagli articoli 14 e 15.
2. Gli interventi orali con i quali si sollevano questioni preliminari o si svolgono le difese, se svolti da difensori di fiducia di madrelingua diversa dalla lingua del processo, possono essere pronunciati nella predetta madrelingua e sono verbalizzati nella lingua del processo.
3. L'interrogatorio o l'esame dell'imputato si svolge a sua richiesta, nella propria lingua materna, se diversa dalla lingua del processo, ed e' immediatamente verbalizzato nella sola lingua del processo.
4. L'audizione dei testimoni, svolta nella loro lingua materna, e' immediatamente tradotta e verbalizzata nella sola lingua del processo.
5. La persona offesa e le parti diverse dall'imputato e dalla parte civile non rilevano ai fini della determinazione della lingua del processo. Esse vengono sentite nella loro lingua, con verbalizzazione nella lingua del processo.".
 
Art. 4.
1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' sostituito dal seguente:
"Art. 17. - 1. La persona sottoposta alle indagini o l'imputato puo' chiedere, con dichiarazione resa personalmente all'autorita' procedente o fatta alla medesima pervenire per atto scritto anche tramite il difensore, che la prosecuzione del procedimento abbia luogo nell'altra lingua. Tale dichiarazione non puo' intervenire prima del decorso di 24 ore dalla conclusione dell'interrogatorio.
2. Tale dichiarazione e' ammessa una sola volta nel corso del procedimento di primo grado e deve intervenire non oltre l'apertura del dibattimento ovvero, in caso di richiesta di giudizio abbreviato, non oltre la formulazione di tale richiesta.
3. La variazione della lingua del processo non richiede la traduzione degli atti formati precedentemente.".
 
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono inseriti i seguenti:
"Art. 17-bis. - 1. La lingua del processo osservata nella fase conclusiva del giudizio di primo grado si estende al giudizio di appello. All'imputato e', tuttavia, data facolta' di richiedere, per una sola volta, la prosecuzione del giudizio di secondo grado nell'altra lingua. Ove appellante sia l'imputato, la relativa facolta' deve essere esercitata, a pena di decadenza, con dichiarazione esplicita sottoscritta personalmente dall'imputato nell'atto di appello o stesa in calce al medesimo; in tal caso lo stesso atto di appello dovra' essere redatto nella nuova lingua scelta. In caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero, la medesima facolta' deve essere esercitata dall'imputato, a pena di decadenza, non oltre l'apertura del dibattimento di appello, con dichiarazione esplicita resa alla Corte personalmente o mediante atto scritto con firma autenticata dal difensore. Non sono ammessi atti equipollenti.
2. L'ottenuta variazione della lingua del processo non richiede la traduzione degli atti gia' formati.
3. L'esame dell'imputato si svolge, a sua richiesta, nella lingua materna, se diversa dalla lingua del processo, con verbalizzazione nella lingua del processo.
Art. 17-ter. - 1. Le disposizioni degli articoli 14 e seguenti si osservano, in quanto applicabili, anche nei casi di rimessione disciplinati dagli articoli 45 e seguenti del codice di procedura penale.
Art. 17-quater. - 1. Il procedimento di esecuzione si svolge nell'ultima lingua del processo di merito conclusosi con sentenza, passata in giudicato. Nei procedimenti di esecuzione che si svolgono nella provincia di Bolzano, anche se a seguito di sentenze passate in giudicato emesse da autorita' giudiziarie fuori dalla regione Trentino-Alto Adige, si applicano gli articoli 14 e seguenti in quanto applicabili.
2. Il condannato puo' chiedere di essere sentito, nei casi previsti dalla legge, nella lingua materna, se diversa da quella del processo, con verbalizzazione nella lingua del processo.
3. Al condannato cui siano stati consegnati l'ordine di esecuzione ed il decreto di sospensione di cui all'articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale nella lingua di cui al comma 1 e che si professi di madrelingua diversa e' in ogni caso riconosciuta la facolta' di richiedere al pubblico ministero, senza formalita', la traduzione degli atti in tal ultima lingua, senza che cio' comporti la sospensione del termine utile per la presentazione dell'istanza volta ad ottenere la concessione di una misura alternativa alla detenzione.".



Note all'art. 5:
- Gli articoli da 45 a 49 del codice di procedura
penale concernono la "Rimessione del processo".
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 656 del
codice di procedura penale:
"5. Se la pena detentiva, anche se costituente
residuo di maggiore pena, non e' superiore a tre anni
ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94
del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto
dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di
esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al
condannato e al difensore nominato per la fase
dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha
assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro
trenta giorni puo' essere presentata istanza, corredata
dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta
ad ottenere la concessione di una delle misure alternative
alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50,
comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, e di cui all'art. 94 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero
la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art.
90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresi' che,
ove non sia presentata l'istanza, nonche' la certificazione
da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94,
comma 1, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
l'esecuzione della pena avra' corso immediato.".



 
Art. 6.
1. Dopo l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono inseriti i seguenti:
"Art. 18-bis. - 1. L'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 17-bis, 17-ter, 17-quater, 18 e 18-ter e' prescritta a pena di nullita' assoluta ai sensi dell'articolo 179 del codice di procedura penale.
2. L'errata individuazione, ad opera dell'autorita' procedente, della lingua presunta nelle ipotesi previste dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 1, non comporta alcuna nullita'.
Art. 18-ter. - 1. Nei casi previsti dall'articolo 109, comma 2, del codice di procedura penale, per assicurare l'effettivita' della difesa, l'autorita' giudiziaria, nell'individuare il difensore di ufficio o nel designare il sostituto del difensore a norma dell'articolo 97, comma 4, del codice di procedura penale, assegna il difensore d'ufficio conformemente all'appartenenza linguistica dell'imputato.".



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 97, comma 4, dell'art.
109, comma 2, e dell'art. 179, del codice di procedura
penale:
"Art. 97. - 1. - 3. (Omissis).
4. Quando e' richiesta la presenza del difensore e
quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2
e 3 non e' stato reperito, non e' comparso o ha abbandonato
la difesa, il giudice designa come sostituto un altro
difensore immediatamente reperibile per il quale si
applicano le disposizioni di cui all'art. 102. Il pubblico
ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime
circostanze, richiedono un altro nominativo all'ufficio di
cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione
di un altro difensore immediatamente reperibile, previa
adozione di un provvedimento motivato che indichi le
ragioni dell'urgenza. Nel corso del giudizio puo' essere
nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco
di cui al comma 2".
"Art. 109. - 1. (Omissis).
2. Davanti all'autorita' giudiziaria avente competenza
di primo grado o di appello su un territorio dove e'
insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il
cittadino italiano che appartiene a questa minoranza e', a
sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua e
il relativo verbale e' redatto anche in tale lingua. Nella
stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui
indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano
salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da
convenzioni internazionali.".
"Art. 179 (Nullita' assolute). - 1. Sono insanabili e
sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del
procedimento le nullita' previste dall'art. 178, comma 1,
lettera a), quelle concernenti l'iniziativa del pubblico
ministero nell'esercizio dell'azione penale e quelle
derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o
dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne e'
obbligatoria la presenza.
2. Sono altresi' insanabili e sono rilevate di ufficio
in ogni stato e grado del procedimento le nullita' definite
assolute da specifiche disposizioni di legge.".



 
Art. 7.
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. L'osservanza delle disposizioni dettate nei precedenti commi e' prescritta a pena di nullita' ai sensi dell'articolo 178, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale.".



Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 178 del codice di procedura penale
e' il seguente:
"Art. 178 (Nullita' di ordine generale). - 1. E' sempre
prescritta a pena di nullita' l'osservanza delle
disposizioni concernenti:
a) le condizioni di capacita' del giudice e il numero
dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito
dalle leggi di ordinamento giudiziario;
b) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio
dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento;
c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza
dell'imputato e delle altre parti private nonche' la
citazione in guidizio della persona offesa dal reato e del
querelante.".



 
Art. 8.
1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' sostituito dal seguente:
"Art. 20. - 1. Nel processo civile ciascuna parte ha facolta' di scegliere la lingua per la redazione dei propri atti processuali. La scelta avviene per effetto della redazione nell'una o nell'altra lingua dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta o degli atti aventi funzione equipollente.
2. Quando l'atto introduttivo di un giudizio e la comparsa di risposta ovvero gli atti equipollenti sono redatti nella stessa lingua il processo e' monolingue. In caso contrario il processo e' bilingue.
3. Il processo bilingue prosegue monolingue nelle seguenti ipotesi:
a) se l'attore aderisce alla lingua scelta dalle altre parti, se ad esse comune;
b) se, essendosi costituiti, anche in momenti diversi, piu' convenuti o terzi interventori in lingua diversa, l'attore e i convenuti o terzi interventori che hanno scelto la medesima lingua aderiscono alla lingua scelta dalle altre parti.
4. La dichiarazione di adesione e' fatta dalla parte o dal suo procuratore speciale, a pena di decadenza:
a) verbalmente fino alla prima udienza di trattazione ovvero, in caso di costituzione successiva, fino alla prima udienza dopo la costituzione;
b) mediante atto sottoscritto e notificato alle altre parti prima dell'udienza di cui alla lettera a).
5. In caso di riunione di piu' processi anteriormente svoltisi come processi monolingue ma in lingue diverse, le parti costituite in uno dei processi possono aderire alla scelta della lingua dell'altro processo. La dichiarazione di adesione e' fatta dalla parte o dal suo procuratore speciale, a pena di decadenza:
a) verbalmente alla prima udienza successiva al provvedimento di riunione dei processi;
b) mediante atto sottoscritto e notificato alle altre parti prima dell'udienza di cui alla lettera a).
6. Nel processo divenuto monolingue per adesione, le parti possono chiedere al giudice che a cura e spese dell'ufficio siano tradotti gli atti e i documenti anteriormente redatti o depositati in lingua diversa da quella in cui prosegue il processo; il giudice puo' escludere in tutto o in parte la traduzione di documenti depositati dalle parti, ove ritenuti manifestamente irrilevanti.
7. Nel processo divenuto bilingue gli atti redatti in una lingua devono essere tradotti a cura e spese dell'ufficio nell'altra lingua, salva la rinuncia fatta dalle parti o da un loro procuratore speciale; inoltre ciascuna parte puo' chiedere la traduzione dei documenti depositati; il giudice puo' escludere in tutto o in parte la traduzione di documenti depositati dalle parti, ove ritenuti manifestamente irrilevanti.
8. I verbali nel processo bilingue sono redatti contestualmente nelle due lingue.
9. Gli atti ed i documenti notificati ad istanza di parte debbono essere tradotti nella lingua italiana o tedesca ove il destinatario, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della notificazione, richieda la traduzione con atto da notificare alla parte istante a mezzo ufficiale giudiziario; la traduzione degli atti e dei documenti a cura di parte e' notificata entro i successivi quindici giorni, nei modi e nelle forme prescritti per l'originale. La traduzione e' esente da bollo. La richiesta di traduzione interrompe i termini che ricominciano a decorrere dalla notifica della traduzione.
10. Gli atti e documenti in lingua tedesca notificati fuori del territorio della provincia di Bolzano devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana.
11. I testimoni vengono interrogati e rispondono nella lingua da essi prescelta, con verbalizzazione nella sola lingua del processo in quello monolingue e nella lingua prescelta nel processo bilingue, con successiva traduzione del relativo verbale a cura e spese dell'ufficio, salva la rinuncia fatta dalle parti o da un loro procuratore speciale.
12. Nel processo monolingue il consulente tecnico usa la lingua del processo, salvo che ricorrano le esigenze previste dal comma 2 e dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 22 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile; nel processo bilingue redige le sue relazioni e risponde oralmente ai quesiti nella propria madrelingua.
13. Nel processo monolingue le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice vengono redatti nella lingua del processo. Nel processo bilingue vengono redatti contestualmente nelle due lingue.".



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dei commi secondo e terzo
dell'art. 22, delle disposizioni di attuazione del codice
di procedura civile:
"Art. 22. - (Omissis).
Il giudice istruttore che conferisce un incarico ad un
consulente tecnico iscritto in albo di altro tribunale o a
persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il
presidente e indicare nel provvedimento i motivi della
scelta.
Le funzioni di consulente presso la corte d'appello
sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei
tribunali del distretto. Se l'incarico e' conferito ad
iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun
albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono
essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.".



 
Art. 9.
1. Dopo l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come sostituito dal presente decreto, e' inserito il seguente:
"Art. 20-bis. - 1. Nei procedimenti di volontaria giurisdizione dinanzi al tribunale per i minorenni avviati d'ufficio, l'atto iniziale del procedimento e' redatto nella lingua presunta del soggetto destinatario del provvedimento.
2. Il processo prosegue monolingue se i genitori del minore scelgono la medesima lingua, in caso contrario il processo e' bilingue.
3. In ogni caso il minore deve essere sempre ascoltato nella lingua materna.".
 
Art. 10.
1. L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' sostituito dal seguente:
"Art. 22. - 1. Le disposizioni degli articoli 13 e seguenti del presente capo si osservano anche quando la competenza sia devoluta in applicazione dell'articolo 25 del codice di procedura civile.".



Note all'art. 10:
- Gli articoli da 13 a 28 del capo IV, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574,
riguardano i "Rapporti con gli uffici giudiziari e con gli
organi giurisdizionali".
- Si riporta il testo dell'art. 25 del codice di
procedura civile:
"Art. 25 (Foro della pubblica amministrazione). - Per
le cause nelle quali e' parte un'amministrazione dello
Stato e' competente, a norma delle leggi speciali sulla
rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi
ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio
dell'avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il
giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.
Quando l'amministrazione e' convenuta, tale distretto si
determina con riguardo al giudice del luogo in cui e' sorta
o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa
mobile o immobile oggetto della domanda.".



 
Art. 11.
1. Dopo l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' inserito il seguente:
"Art. 23-bis. - 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20-bis, relative e consequenziali alla scelta della lingua, produce la nullita' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio di tutti gli atti successivi redatti nella lingua diversa.".
 
Art. 12.
1. L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' sostituito dal seguente:
"Art. 25. - 1. Gli atti processuali ed i documenti in lingua tedesca contenuti nel fascicolo d'ufficio nonche' le sentenze ed i provvedimenti del giudice, che devono essere trasmessi ad organi giurisdizionali situati fuori della regione Trentino-Alto Adige o depositati presso gli stessi per lo svolgimento di procedimenti di impugnazione o di altri procedimenti nei casi previsti dalla legge, devono essere tradotti in lingua italiana a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione. Gli obblighi procedurali a carico delle parti sono assolti mediante deposito della sentenza o del provvedimento del giudice redatti in lingua tedesca.".
 
Art. 13.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Le sedi notarili in provincia di Bolzano sono assegnate ai candidati risultati vincitori nei concorsi nazionali e in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui al comma 1. In caso di permanenza di sedi vacanti, i posti sono coperti con trasferimenti di notai in esercizio ovvero, in subordine, con nomina di candidati risultati idonei in detti concorsi nazionali e in possesso del predetto attestato di bilinguismo.
1-ter. Qualora i posti vacanti non vengano coperti con le procedure di cui al comma 2, sono banditi dal Ministero della giustizia appositi concorsi cui possono partecipare candidati in possesso del medesimo attestato di bilinguismo. La commissione d'esame di cui agli articoli 13 e 14 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e' composta da cinque membri che conoscano adeguatamente la lingua italiana e la lingua tedesca, scelti da un elenco predisposto dal Ministero della giustizia, sentito il Consiglio nazionale del notariato. Le prove si svolgono a Roma con i medesimi criteri e procedure previsti per i concorsi nazionali e devono tenere conto delle particolari discipline in materia di diritto civile e amministrativo vigenti nella provincia di Bolzano. I notai nominati a seguito di concorsi nazionali nei quali sono risultati idonei e i notai nominati a seguito dell'apposito concorso di cui al presente comma, assegnati ad una sede nella provincia di Bolzano, possono essere trasferiti ad altra sede sita nella medesima provincia solo dopo tre anni dall'assegnazione e ad altra sede sita fuori dalla provincia solo dopo dieci anni dalla assegnazione stessa.".



Note all'art. 13:
- L'art. 31 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 31. - 1. Per ottenere l'assegnazione di una sede
nella provincia di Bolzano al notaio e' richiesta la
conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca,
accertata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, e successive modifiche.
1-bis. Le sedi notarili in provincia di Bolzano sono
assegnate ai candidati risultati vincitori nei concorsi
nazionali e in possesso dell'attestato di bilinguismo di
cui al comma 1. In caso di permanenza di sedi vacanti, i
posti sono coperti con trasferimenti di notai in esercizio
ovvero, in subordine, con nomina di candidati risultati
idonei in detti concorsi nazionali e in possesso del
predetto attestato di bilinguismo.
1-ter. Qualora i posti vacanti non vengano coperti con
le procedure di cui al comma 2, sono banditi dal Ministero
della giustizia appositi concorsi cui possono partecipare
candidati in possesso del medesimo attestato di
bilinguismo. La commissione d'esame di cui agli articoli 13
e 14 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e'
composta da cinque membri che conoscano adeguatamente la
lingua italiana e la lingua tedesca, scelti da un elenco
predisposto dal Ministero della giustizia, sentito il
Consiglio nazionale del notariato. Le prove si svolgono a
Roma con i medesimi criteri e procedure previsti per i
concorsi nazionali e devono tenere conto delle particolari
discipline in materia di diritto civile e amministrativo
vigenti nella provincia di Bolzano. I notai nominati a
seguito di concorsi nazionali nei quali sono risultati
idonei e i notai nominati a seguito dell'apposito concorso
di cui al presente comma, assegnati ad una sede nella
provincia di Bolzano, possono essere trasferiti ad altra
sede sita nella medesima provincia solo dopo tre anni
dall'assegnazione, e ad altra sede sita fuori dalla
provincia solo dopo dieci anni dalla assegnazione stessa".
- Si riporta il testo degli articoli 13 e 14 del regio
decreto 14 novembre 1926, n. 1953 (Disposizioni sul
conferimento dei posti di notaro):
"Art. 18. - La commissione esaminatrice, da nominarsi
con decreto del Ministro per la giustizia, e' composta:
a) di un magistrato, anche se trattenuto al
Ministero, avente grado non inferiore a consigliere di
cassazione o equiparato, il quale la presiede;
b) di un professore di materie giuridiche in una
universita' o istituto superiore di grado universitario;
c) di un consigliere, di Corte d'appello o equiparato
trattenuto al Ministero della giustizia con funzioni di
direttore capo di ufficio o di ispettore superiore;
d) di due notai anche se cessati dall'esercizio
notarile.
La commissione esaminatrice sovrintende anche allo
svolgimento della prova di preselezione di cui agli
articoli 5-bis e 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
e successive modificazioni.".
"Art. 14. - Il Ministro nomina pure un magistrato
avente grado non inferiore a consigliere di cassazione o
equiparato, anche se trattenuto al Ministero di grazia e
giustizia, per supplire il presidente in caso di assenza o
di impedimento, e un commissario supplente per ciascun
commissario effettivo fra gli appartenenti alle
corrispondenti categorie.
Il Ministro designa inoltre per le funzioni di
segreteria nel numero necessario magistrati trattenuti al
Ministero. L'ufficio di segreteria sara' coadiuvato da quel
numero di impiegati che le necessita' del concorso
richiederanno.".



 
Art. 14.
1. L'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' sostituito dal seguente:
"Art. 36. - 1. Le etichette e gli stampati illustrativi delle specialita' medicinali e dei preparati galenici erogabili dal Servizio sanitario nazionale, posti o mantenuti in commercio in provincia di Bolzano, devono essere redatti congiuntamente nelle due lingue italiana e tedesca. A tal fine, per ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio di detti farmaci le etichette e gli stampati illustrativi devono essere redatti nelle due lingue.
2. Qualora i farmaci di cui al comma 1 siano posti o mantenuti in commercio in provincia di Bolzano con etichettatura o foglio illustrativo difformi da quelli approvati dal Ministero della sanita' ai sensi del medesimo comma, il Ministro della sanita', con provvedimento motivato, intima al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio l'adeguamento dell'etichettatura o del foglio illustrativo, stabilendo un termine per l'adempimento non superiore a sei mesi. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato, il Ministro della sanita' sospende l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale fino all'adempimento. Restano ferme le sanzioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540.".
2. L'adeguamento dell'etichettatura e del foglio illustrativo delle specialita' medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 1 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come modificato dal presente articolo, gia' in commercio alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve realizzarsi entro sei mesi a decorrere dalla medesima data. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui al comma 2 del citato articolo 36, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 maggio 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Fassino, Ministro della giustizia
Veronesi, Ministro della sanita'
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli



Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 (Attuazione della
direttiva 92/27/CEE concernente l'etichettatura ed il
foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano):
"Art. 8 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca
reato, qualora un medicinale sia posto o mantenuto in
commercio con etichettatura o foglio illustrativo difformi
da quelli approvati dal Ministero della sanita', ovvero con
etichetta o foglio illustrativo non modificati secondo le
disposizioni impartite dallo stesso Ministero, il titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e' soggetto
alla sanzione amministrativa da L. 10.000.000 a
L. 60.000.000.
2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, il Ministro della
sanita', con provvedimento motivato, intima al titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio
l'adeguamento dell'etichettatura o del foglio illustrativo
stabilendo un termine per l'adempimento. In caso di mancata
ottemperanza entro il termine indicato, il Ministro della
sanita' puo' sospendere l'autorizzazione all'immissione in
commercio del medicinale fino all'adempimento. La
sospensione e' notificata all'interessato con l'indicazione
dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione vigente e
del termine entro cui essi devono essere proposti.".



 
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