Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 2001 |
Determinazione delle maggiori entrate riservate all'erario per il periodo 1992-1996 e della quota per il riequilibrio dei conti pubblici a carico della regione Trentino-Alto Adige. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 69 dello statuto per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, concernente la finanza regionale e provinciale; Visto in particolare l'art. 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 432/1996, il quale prevede un'intesa fra il Governo e il presidente della giunta regionale per determinare: a) l'ammontare delle riserve all'erario gia' disposte da leggi in vigore, spettanti allo Stato fino al 31 dicembre 1995; b) la quota di partecipazione, limitatamente all'anno 1995, al processo di contenimento del fabbisogno del settore statale di cui all'art. 34, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724; Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 10-bis comma 1, lettera a), del decreto legisativo 16 marzo 1992, n. 268, introdotto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 432/1996 occorre determinare, a partire dall'anno 1996, la quota da destinare al bilancio dello Stato del gettito tributario derivante da maggiorazioni di aliquote di tributi o dall'istituzione di nuovi tributi se destinato per legge alla copertura delle spese di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 268/1992, qualora il predetto gettito non risulti distintamente contabilizzato nel bilancio dello Stato, ovvero temporalmente delimitato; Vista la nota n. 25364 del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.Ge.S.P.A. datata 27 febbraio 1997 nella quale si propone di assumere come base di calcolo la stima delle maggiori entrate previste dalle singole manovre finanziarie, al netto delle eventuali riduzioni di gettito conseguenti a norme connesse all'incremento derivante dall'evoluzione territoriale dei tributi oggetto della riserva e segnatamente: per l'anno 1995, il decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243; la legge 24 dicembre 1993, n. 537; il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41; convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; e per l'anno 1996, la legge 28 dicembre 1995, n. 549; il decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 565, decaduto per decorrenza dei termini e sanato dall'art. 2-164 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; il decreto-legge 29 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; Considerato che il gettito indicato sopra e' stato poi rapportato per ogni singolo tributo alle somme accertate, risultanti dai rendiconti generali dello Stato negli anni dal 1993 al 1996; Considerato che le incidenze percentuali cosi' determinate sono state poi applicate, rispettivamente, per ciascun anno, al gettito regionale delle singole entrate accertate cosi' come risultanti dal Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato; Considerato che, applicando la metodologia sopra descritta, l'ammontare complessivo delle entrate riservate all'erario derivanti dai provvedimenti di risanamento della finanza pubblica per i singoli anni dal 1992 al 1995 e' di lire 45.200 milioni per l'anno 1996 e' di lire 15.100 milioni come si evince dalle tabelle da 1 a 4 allegate al presente decreto; Considerato che per la quantificazione della partecipazione della regione al processo di contenimento dei conti pubblici, per l'anno 1995, e' stato concordato di parametrare tale partecipazione a quella stabilita per ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione alle quote di gettito dei tributi erariali spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nell'anno 1995; Considerato che la percentuale a cui si e' pervenuti, applicando la predetta metodologia e' pari al 4 per cento, che, applicata al gettito dell'anno 1995 della regione, pari a lire 390 miliardi, determina un ammontare pari a lire 15.600 milioni, quale partecipazione alla manovra 1995, come si evince dall'allegata tabella 5; Considerato che per quanto attiene alla definizione dei rapporti finanziari tra l'Ente regione e il Ministero della giustizia per il rimborso delle spese di funzionamento degli Uffici dei giudici di pace di cui all'art. 6, comma 9, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, si provvede in separata sede; Considerato, pertanto, che la somma da recuperare ammonta complessivamente a lire 75.900 milioni (tabella n. 6); Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii) della legge 12 gennaio 1991, n. 13, che determina gli atti amministrativi da adottarsi nella forma di decreto del Presidente della Repubblica; Visto l'assenso del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica espresso prima con nota n. 36962 del 3 novembre 1999 ed in via definitiva con nota n. 2638/E del 14 settembre 2000; Visto l'assenso del Ministero delle finanze espresso con nota n. FR122422 del 24 luglio 2000 e con nota n. FR216507 del 20 ottobre 2000; Vista l'intesa del Presidente della regione espressa con nota n. 104RV2 del 3 marzo 2000; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 febbraio 2001. Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Decreta: Art. 1. 1. Le maggiori entrate riservate all'erario dal 1992 al 1996 relative alla regione Trentino-Alto Adige sono quantificate in lire 60.300 milioni. |
| Art. 2. 1. La quota di partecipazione della regione Trentino-Alto Adige alla manovra dell'anno 1995 di cui all'art. 34, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all'art. 8, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432, e' pari a lire 15.600 milioni. |
| Art. 3. 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a recuperare le somme di cui ai precedenti articoli, per complessive lire 75.900 milioni, sulle spettanze da devolvere alla regione Trentino-Alto Adige a titolo di quote fisse per l'anno 2000. |
| Art. 4. 1. Per quanto attiene alla definizione dei rapporti finanziari tra la regione Trentino-Alto Adige e il Ministero della giustizia concernente il rimborso delle spese di funzionamento degli uffici dei giudici di pace di cui all'art. 6, comma 9, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, si provvede con apposita intesa tra i due soggetti. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 16 marzo 2001
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione Mancino
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Amato
Il Ministro per gli affari regionali Loiero
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco
Il Ministro delle finanze Del Turco
Registrato alla Corte dei conti 1o giugno 2001 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6 foglio n. 397 |
| TABELLE ----> vedere tabelle alle pagg. 23-24 della G.U. <---- |
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