Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2001 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 4 aprile 2001
Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001. (Deliberazione n. 52/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, che detta una nuova disciplina intesa ad assicurare maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche, in un'ottica integrata del ciclo dell'acqua, e visti in particolare gli articoli 13, 14 e 15 di detta legge;
Visto l'art. 12 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, che modifica l'art 32, comma 3, della citata legge n. 36/1994;
Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, che demanda a questo Comitato di fissare - sino all'elaborazione del metodo normalizzato di cui all'art. 13, comma 3, della citata legge n. 36/1994 - criteri, parametri e limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico, con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, che all'articolo 3, commi 42 - 47, reca disposizioni in materia di fissazione della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, relativo all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, recante disposizioni in materia di contabilita', di equilibrio e di dissesto finanziario di detti enti locali;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che prevede la predisposizione di un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane, poi adottato con decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 luglio 1997, previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale, che, tra l'altro, all'art. 8 vincola i proventi derivanti dall'applicazione dell'art. 14, comma 1, della legge n. 36/1994 alla realizzazione degli interventi inclusi nel piano straordinario di cui sopra;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, all'art. 50, prevede la soppressione degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio ed artigianato (UPICA) ed il trasferimento delle relative competenze alle Camere di commercio, industria ed artigianato a decorrere dal 1o gennaio 1999; trasferimento che, come specificato nella circolare n. 571697 emanata il 28 dicembre 1998 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' poi slittato ad altra data a causa dei ritardi nello stato di attuazione del decreto legislativo in questione;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che, all'art. 31, comma 29, configura i corrispettivi dei servizi di fognatura e di depurazione quali quote di tariffa ai sensi del richiamato art. 13 della legge n. 36/1994 e che fino all'entrata in vigore del suddetto metodo normalizzato - ferma restando l'applicazione del metodo stesso per ambiti successivi, non appena definita a cura degli enti locali competenti la relativa tariffa - demanda a questo Comitato di stabilire criteri, parametri e limiti per le determinazioni tariffarie concernenti tutte le tre componenti del servizio idrico;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, con il quale sono state recepite le direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE, concernenti - rispettivamente - il trattamento delle acque reflue urbane e la protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati, e visto altresi' il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, con il quale sano state apportate modifiche a detto decreto;
Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria 2001-2004 che, tra l'altro, pone l'obiettivo di realizzare nel periodo 2002-2004 investimenti in infrastrutture di interesse pubblico con ricorso al capitale privato mediante procedure di project financing;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), e visti in particolare:
l'art. 57, che - al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal suddetto documento programmatico - dispone che le amministrazioni statali, in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa per la realizzazione d'infrastrutture, acquisiscano le valutazioni dell'Unita' tecnica - Finanza di progetto di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo modalita' e criteri che questo Comitato e' chiamato a definire sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, prevedendo altresi' che le amministrazioni locali e regionali possano ricorrere alle valutazioni di detta unita' secondo le modalita' cosi' stabilite;
l'art. 141, comma 4, che, in adempimento agli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli articoli 27, 31 e 32 del citato decreto legislativo n. 152/1999, demanda alle autorita' d'ambito, ovvero se queste non siano ancora operative, alle province, la predisposizione, entro novanta giorni, e l'attuazione di un programma di interventi urgenti a stralcio e con gli stessi effetti di quello indicato dall'art. 11, comma 3, della legge n. 36/1994, prevedendo altresi', in caso di inerzia delle predette autorita' e province, l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dei presidenti delle giunte regionali, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri;
l'art. 144, comma 17, che reca limiti d'impegno, a decorrere dal 2002, per la realizzazione di un programma finalizzato all'avvio del servizio idrico integrato di cui alla piu' volte menzionata legge n. 36/1994, con specifico riferimento all'ottimizzazione dell'uso idropotabile di invasi artificiali e di reti, e che in particolare si richiama ai progetti inclusi nel programma e relativo piano finanziario previsti all'art. 11 della stessa legge n. 36/1994, approvati dal soggetto d'ambito e per i quali il gestore s'impegni ad ancitipare almeno il 30% dell'investimento necessario;
Viste le delibere con le quali questo Comitato ha formulato, in via transitoria e con riferimento alle singole annualita', direttive per la determinazione delle tariffe dei servizi acquedottistico, di fognatura e - a far data dal 1999 - di depurazione e viste in particolare: la delibera in data 18 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 28/1998), con la quale sono state - tra l'altro - dettate le disposizioni procedurali per il calcolo delle tariffe e delle verifiche relative, la delibera in data 19 febbraio 1999, n. 8 (Gazzetta Ufficiale n. 96/1999), con la quale sono state dettate direttive per la determinazione delle tariffe del servizio acquedottistico, di fognatura e di depurazione per l'anno 1999 e la cui validita' e' stata confermata sino al 30 giugno 2000, nella seduta del 15 febbraio stesso anno, la delibera in data 22 giugno 2000, n. 62 (Gazzetta Ufficiale n. 192/2000), con la quale sono state analogamente dettate direttive per il periodo 1o luglio 2000 - 30 giugno 2001;
Vista la propria delibera in data 24 aprile 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 118/1996), come integrata con delibera in data 17 marzo 2000, n. 30 (Gazzetta Ufficiale n. 104/2000), concernente la definizione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita';
Vista la propria delibera in data 8 maggio 1996 Gazzetta Ufficiale n. 138/1996), relativa all'istituzione del Nucleo di consulenza per l'attuazione di dette linee guida (NARS), e vista la delibera in data 9 luglio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 199/1998) con la quale questo Comitato, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ha proceduto all'aggiornamento del proprio regolamento interno, confermando il NARS quale proprio organo consultivo in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilita';
Vista la propria delibera in data 8 marzo 2001, n. 23 (Gazzetta Ufficiale n. 71/2001), con la quale questo Comitato ha dettato gli indirizzi per l'utilizzo delle risorse da destinare ai programmi stralcio di cui all'art. 41, comma 141, della legge n. 388/2000, condizionando l'eventuale adozione di incrementi tariffari al rilascio di un'attestazione, da parte dell'ATO o della Provincia competente, sui proventi delle tariffe di depurazione ex art. 3, commi 42 - 47, della legge finanziaria n. 549/1995 accantonati per investimenti e sui proventi delle tariffe di fognatura accantonati per il completamento dei relativi impianti;
Viste le indicazioni in materia di politica tariffaria contenute nella relazione previsionale e programmatica per il 2001;
Viste le raccomandazioni formulate dal NARS nella seduta del 30 marzo 2001;
Preso atto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1996 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47/1996) sono state adottate le determinazioni previste dall'art. 4, comma 1, della citata legge n. 36/1994;
Preso atto che con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 1o agosto 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 243/1996), e' stato approvato il metodo normalizzato previsto dall'art. 13 della legge n. 36/1994;
Preso atto che con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 8 gennaio 1997, n. 99 (Gazzetta Ufficiale n. 90/1997), e' stato emanato il regolamento sui criteri e metodi per la valutazione delle perdite degli acquedotti e delle fognature e che con circolare 24 febbraio 1998, n. 105/UPP (Gazzetta Ufficiale n. 52/1998), sono state formulate note esplicative;
Preso atto che con parere formulato nell'adunanza dell'8 aprile 1997 il Consiglio di Stato si e' espresso per l'applicabilita' delle direttive di questo comitato anche alla fattispecie della cessione d'acqua a subdistributori;
Considerato che il NARS ha rilevato come la regolazione tariffaria del settore, impostata negli ultimi anni, abbia consentito un graduale riequilibrio del prezzo relativo del servizio idrico nelle sue tre componenti e l'avvio della realizzazione di un programma d'investimenti in modo da procedere ad un primo recupero del gap infrastrutturale del nostro Paese, incentivando nel contempo l'entrata a regime della nuova normativa prevista dalla legge n. 36/1994;
Considerato che il NARS ha quindi proposto di mantenere una sostanziale continuita' in tale politica di regolazione, limitando le innovazioni a quanto necessario per tener conto delle evoluzioni in corso nel settore anche a seguito dell'attivazione di programmi d'investimento basati sulla finanza di progetto, per imprimere agli investimenti sul trattamento delle acque reflue la spinta di accelerazione presupposta dalla finanziaria 2001 e per offrire un segnale sulla necessita' della revisione delle tariffe di fognatura e di depurazione relative alle utenze industriali, nonche' per avviare, in linea con le indicazioni fornite da questo comitato nella delibera n. 62/2000, il percorso del superamento del minimo impegnato nel settore acquedottistico;
Considerato che il NARS, anche in considerazione delle novita' come sopra proposte per la manovra 2001, ha rappresentato l'opportunita' di semplificare, nella fase di prima attuazione, i problemi di controllo da parte delle Camere di commercio, industria e artigianato circa la corretta applicazione delle direttive di questo comitato ed ha quindi raccomandato di stabilire per tutti e tre i servizi, relativamente all'anno 2001, una X di price-cap (tasso di crescita obiettivo produttivita) pari all'1,7%;
Considerato che il NARS ha altresi' ritenuto opportuno proporre, per l'anno 2001, la sospensione del percorso d'avvicinamento alla copertura dei costi, sottolineando come il riferimento ai costi 1998 risulti attualmente inadeguato sia perche' negli ultimi anni sono intervenute trasformazioni nella natura giuridica delle gestioni sia perche' lo squilibrio maggiore tra tariffe e costi esiste nei servizi di fognatura e depurazione per i quali non sono ancora disponibili i dati relativi ai costi del servizio, ed ha evidenziato al riguardo che e' ormai in corso di costituzione l'Osservatorio sui servizi idrici, cui compete effettuare rilevazioni ed analisi suscettibili di chiarire meglio la struttura dei costi nelle diverse realta' del Paese, e rilevato che un'adeguata valutazione dei costi efficienti, anche tramite forme di concorrenza comparativa, potra' essere effettuata solo dalle Autorita' d'ambito, anch'esse ormai in fase di avanzata costituzione;
Ritenuto di recepire le raccomandazioni del NARS, prevedendo peraltro che specifiche situazioni di sbilancio delle gestioni acquedottistiche siano segnalate a questo comitato per l'eventuale formulazione di proposte di soluzione;
Ritenuto in particolare di condividere le raccomandazioni del NARS in merito all'esigenza di far decollare i piani d'investimento realizzabili con la finanza di progetto, nonche' di prevedere un aumento tariffario per gli adeguamenti impiantistici per fognatura e depurazione attuati in base ai programmi stralcio;
Ritenuto altresi' di condividere le raccomandazioni del NARS circa la X da attribuire alla formula del price-cap per il 2001 sia per le motivazioni addotte dal NARS stesso sia per l'esigenza di contenere la dinamica inflazionistica;
Ritenuto di confermare la previsione di una duplice decorrenza degli incrementi tariffari al fine di evitare onerosi conguagli a carico dell'utenza;
Ritenuto di ribadire l'esigenza di dedicare specifica attenzione all'aspetto della qualita', escludendo aumenti tariffari nei confronti degli enti gestori che non abbiano ancora adottato la carta dei servizi;
Ritenuto inoltre di confermare, anche per i servizi di fognatura e di depurazione, le forme di verifica sulla puntuale attuazione delle proprie direttive, che questo comitato ha introdotto con delibera n. 62/2000, avvalendosi della facolta' di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1965, n. 620, relativo al decentramento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Delibera:
Sino al 30 giugno 2001 restano in vigore le tariffe determinate ai sensi della delibera 22 giugno 2000, n. 62.
Successivamente al 30 giugno e sino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e comunque non oltre il 30 giugno 2002, gli enti interessati e le imprese che gestiscono il servizio nonche', per le attivita' di verifica, le Camere di commercio, industria ed artigianato si atterranno alle disposizioni di cui alla presente delibera. 1. Servizio di acquedotto 1.1 Articolazione tariffaria.
Ai fini della determinazione della tariffa base, nonche' dell'articolazione tariffaria e delle norme afferenti il servizio, continuano ad applicarsi, salvo quanto diversamente stabilito nelle direttive di questo comitato, i provvedimenti CIP nn. 45/1974, 46/1974, 26/1975 e successive modifiche ed integrazioni. 1.2 Sbilanci della gestione.
Per gli enti locali dissestati o in condizioni strutturalmente deficitarie e' previsto l'obbligo di copertura dei costi del servizio acquedottistico in misura non inferiore all'80%.
Gli altri enti e le imprese che si trovino in condizioni di rilevante sbilancio nella gestione acquedottistica e che in particolare nel corso del 2000 abbiano registrato livelli di copertura dei costi inferiori all'80%, segnaleranno, entro il 31 dicembre 2001, tale situazione di squilibrio alla Segreteria di questo Comitato, tra l'altro precisando se si siano avvalsi o meno in passato della facolta' di procedere alla copertura dei costi sino al tetto indicato: il riferimento e' ai costi 1998, incrementati dello 0,5% (percentuale media di aumento prevista dalla delibera 19 febbraio 1999, n. 8) e ulteriormente incrementati dello 0,7% (stessa percentuale indicata dalla delibera 22 giugno 2000, n. 62). Eventuali proposte di soluzione verranno sottoposte a questo comitato. 1.3 Superamento del minimo impegnato negli usi domestici e contatori per singola unita' abitativa.
L'attuale canone per nolo contatore prende il nome di quota fissa e viene applicata ad ogni singola unita' di utenza.
La durata del percorso di eliminazione del minimo impegnato e' fissata in quattro anni. Nel primo anno la relativa quota viene ridotta, per i residenti, di 30 mc annui, mentre puo' essere mantenuta invariata nei confronti dei non residenti: il gestore e' autorizzato ad aumentare la quota fissa fino a concorrenza della perdita di ricavo totale, valutata in base ai consumi e al fatturato dell'anno precedente, e comunque fino ad un massimo di tre volte la quota prevista dal provvedimento CIP n. 45/1974. L'eventuale differenza residua tra ricavo, come sopra determinato, e fatturato, calcolato in base ai volumi dell'anno precedente, viene recuperata con un proporzionale aumento delle tariffe dei diversi scaglioni di consumo.
Qualora, invece, la mera estensione della quota fissa, nel suo ammontare attuale, ad ogni singola unita' di utenza porti al superamento del ricavo totale, determinato come sopra, si procede ad una riduzione proporzionale delle tariffe nei diversi scaglioni di consumo.
In ognuno dei tre anni successivi si procede alla riduzione di 1/3 dell'eventuale minimo impegnato residuo e comunque per non meno di 30 mc per ciascun anno, procedendo, per il rispetto del vincolo dell'isoricavo, ad un aumento proporzionale delle tariffe dei diversi scaglioni di consumo, tenendo conto degli aggiustamenti connessi alle eventuali differenze tra valori preventivati e consuntivati.
La prima tranche del percorso di superamento del minimo impegnato decorrera' dal 1o luglio 2001; peraltro per quei gestori che, stante le modalita' di lettura dei contatori o per altra causa da specificare, attestino di aver incontrato difficolta' in ordine alla individuazione dei reali livelli di consumo la decorrenza potra' essere rinviata, ma non potra' comunque travalicare il 1o luglio 2002. 1.4. Investimenti. 1.4.1. Casistica.
Nell'eventualita' che l'ente o l'impresa che gestisce il servizio acquedottistico effettui investimenti, e' consentito un incremento graduato come appresso in relazione al grado di avvicinamento all'attuazione della legge n. 36/1994 registrato al momento di predisposizione del programma e comunque anteriormente alla data del 1o luglio 2001:
a) nel caso che il programma d'investimenti predisposto dal gestore sia approvato dal rispettivo soggetto d'ambito e' possibile un aumento massimo del 6% per un volume d'investimenti pari almeno al 50% del fatturato previsto per l'anno 2000, in considerazione della prevedibile conformita' del programma stesso all'adottando piano di ambito. Nel caso di rapporti minori si procede per interpolazione lineare. Analoga percentuale d'incremento e' prevista per gli interventi nelle aree comprese nell'obiettivo 1 della U.E. - pur in carenza di approvazione del piano d'ambito - purche' gli interventi stessi siano inseriti in programmi stralcio recepiti nell'accordo di programma quadro "Risorse idriche" previsto nell'intesa istituzionale di programma stipulata fra lo Stato e la regione interessata, e purche' il soggetto d'ambito sia stato costituito, come indicato al punto 3.1.1 lett. a) della delibera n. 62/2000, entro la data del 31 dicembre 2000;
b) nel caso che il programma d'investimenti sia predisposto da un gestore integrato delle tre fasi della filiera sulla base di un programma che non risulta approvato da un soggetto d'ambito, o perche' quest'ultimo non e' stato ancora insediato o perche' il medesimo non ha riscontrato la richiesta di approvazione del programma entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso da parte del gestore, e' possibile un aumento massimo del 4% per un volume d'investimenti pari ad 1/3 del fatturato previsto per l'anno 2000. Nel caso di rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare;
c) nel caso che gli investimenti vengano effettuati da un gestore non integrato in presenza di fattispecie analoga a quella considerata all'alinea precedente - cioe' sulla base di un programma che non risulta approvato da un soggetto d'ambito, o perche' quest'ultimo non e' stato ancora insediato o perche' il medesimo non ha riscontrato la richiesta di approvazione del programma entro sessanta giorni dalla presentazione dello stesso da parte del gestore - e' possibile un aumento massimo del 2,5% per un volume d'investimenti pari a 1/3 del fatturato previsto per il 2000, purche' detti investimenti siano vincolati alle tipologie d'investimenti ammissibili riportati nel prospetto costituente l'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. In caso di rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare.
Resta preclusa qualsiasi possibilita' di disporre aumenti in relazione a programmi d'investimento che siano stati esplicitamente disapprovati dal soggetto d'ambito, entro sessanta giorni dalla presentazione del programma stesso da parte del gestore. 1.4.2. Limiti. 1.4.2.1. Gli aumenti correlati agli investimenti non sono applicabili alle gestioni in economia. 1.4.2.2. Gli aumenti indicati al punto 1.4.1. possono essere applicati solo dopo che il gestore abbia provveduto a soddisfare l'obbligo di referto previsto dal decreto dei Ministro dei lavori pubblici in data 8 gennaio 1997, n. 99, meglio specificato in premessa, e dalla relativa circolare esplicativa. 1.4.3. Riconoscibilita' degli investimenti.
Gli investimenti programmati cui viene fatto riferimento per l'applicazione degli appositi incrementi tariffari previsti dalla presente delibera sono quelli assunti dal gestore a proprio carico diretto e che risultino aggiuntivi rispetto a quelli finanziati da risorse a carico di fondi pubblici, statali o comunitari. 1.4.4. Penalizzazioni per sottorealizzazioni.
Nell'ipotesi che al 31 dicembre 2000 non risulti realizzato il volume d'investimenti considerato in sede di determinazione dell'aumento tariffario ai sensi della delibera 22 giugno 2000, n. 62, all'incremento complessivo per il 2001, come sopra calcolato, viene applicato un fattore correttivo negativo, pari all'incremento tariffario corrispondente alla differenza tra il volume d'investimenti previsto ed il volume d'investimenti effettivamente realizzato.
Nel caso esposto dunque la tariffa si riduce, a seconda dei casi indicati nella precitata delibera, della percentuale:
----> vedere FORMULA a pag. 43 della G.U. <----

1.4.5. Sovradimensionamento.
Nel caso in cui si presentino necessita' d'investimento che superino il limite di fatturato di cui al punto 1.4.1. della presente delibera, viene riconosciuto un corrispondente aumento tariffario nell'anno immediatamente successivo; tale incremento riduce il margine ulteriore d'aumento a disposizione per l'anno successivo medesimo.
L'aumento di cui al punto precedente si applica esclusivamente nel caso in cui il piano d'investimenti sia certificato dall'autorita' d'ambito.
Il piano annuo non puo' comunque superare il limite del 100% di fatturato. 1.4.6. Fornitore d'acqua all'ingrosso.
Il soggetto fornitore acqua all'ingrosso si attiene agli stessi criteri di adeguamento tariffario definiti per il gestore all'utenza finale, compresa la clausola di penalizzazione nel caso di sottorealizzazione del piano d'investimenti.
Il venditore all'ingrosso presenta il proprio piano d'investimenti entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale e definisce le proprie tariffe entro i trenta giorni successivi.
Il gestore del servizio all'utenza trasferisce il suddetto aumento sulla tariffa finale in proporzione all'incidenza percentuale del costo dell'acqua all'ingrosso sui costi totali registrati nell'anno precedente. A tal fine:
calcola l'incremento di costo come prodotto tra il volume di acqua acquistata presso il grossista nell'anno precedente e l'incremento della tariffa a mc praticato dal grossista;
calcola il rapporto percentuale tra tale incremento di costo e il proprio fatturato dell'anno precedente e lo applica come aumento percentuale della tariffa di distribuzione.
L'incremento complessivo della tariffa finale (quale somma dell'aumento conseguente alla traslazione dell'incremento operato dal grossista e di quello praticato dal gestore del servizio all'utenza) non puo' superare il tetto massimo spettante al gestore finale in relazione alle diverse situazioni illustrate al punto 1.4.1.
Nel caso in cui il venditore all'ingrosso non definisca le proprie tariffe entro i predetti novanta giorni, al gestore del servizio di distribuzione competono incrementi tariffari per programmi d'investimento secondo la casistica e nei limiti di cui ai precedenti punti. Qualora il venditore all'ingrosso definisca le tariffe successivamente ai predetti novanta giorni il medesimo potra' utilizzare il margine residuo d'incremento rispetto al tetto spettante al gestore all'utenza finale. 2. Servizio di depurazione e fognatura 2.1. Utenze civili.
Il gestore, qualora non abbia gia' provveduto in tal senso, ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di elevare la tariffa all'importo di lire 500 al metro cubo, stabilito dall'art. 3, commi 42 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per il servizio di fognatura il gestore ha la facolta' d'incrementare la tariffa sino all'importo di 170 lire, aggiornato delle percentuali d'incremento di cui alle delibere di questo Comitato nn. 255/1996, 248/1997, 8/1999 e 62/2000. 2.2. Utenze industriali.
Per le utenze relative agli insediamenti classificati quali insediamenti a complessi produttivi ai sensi dell'articolo 1-quater del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, e successivamente trasfuso nel decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, poi modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, la quota di tariffa del servizio di fognatura e' allineata a quella stabilita per le utenze civili, se superiore, e viene calcolata sulla base della quantita' delle acque reflue scaricate.
Nelle more della completa revisione della formula di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, la quota del servizio di depurazione viene determinata sulla base della suddetta formula, adeguando peraltro i coefficienti tariffari relativi allo stesso servizio di depurazione sulla base del 50% dell'incremento fatto registrare dall'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dalla data dell'ultimo aggiornamento realizzato: i relativi valori vengono riportati nell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera, mentre nell'allegato 3 viene riportato un esempio d'applicazione. Al fine di contenere l'impatto sui costi delle imprese utilizzatrici, l'adeguamento stesso e' possibile fino a concorrenza di un limite massimo del 10%. La quota di tariffa viene computata sulla base della quantita' delle acque scaricate. 2.3. Programmi stralcio di cui all'art. 141 della legge n. 388/2000.
Per il parziale finanziamento dei programmi stralcio di cui all'art. 141 della legge n. 388/2000 e' previsto, nell'arco del quinquennio 2001-2005, un aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione nella misura massima del 20%.
In ogni anno del quinquennio l'aumento non potra' comunque eccedere la misura del 5%.
Tali incrementi si applicano sulla quantita' d'acque scaricate in fognatura da parte delle utenze civili ed industriali e saranno determinati tenendo conto, pur nelle more dell'applicazione del metodo normalizzato, dei principi di carattere generale previsti dagli articoli 13 e 14 della legge n. 36/1994. Gli incrementi stessi sono destinati al finanziamento del programma stralcio in concorrenza con le altre risorse finalizzate alla realizzazione d'interventi inseriti nel programma stesso.
L'aumento decorre dal 1o luglio 2001, ma, nel caso in cui la misura dell'aumento stesso non venga comunque determinata entro il 30 novembre 2001, il gestore dell'impianto potra' prevedere aumenti per investimenti da lui programmati secondo criteri e modalita' analoghi a quelli indicati al punto 1.4.1 della presente delibera e nell'ambito delle tipologie specificate nel citato allegato 1 .
L'aumento finalizzato all'attuazione dei programmi stralcio viene riscosso, secondo la procedura vigente, dal gestore che pone le somme riscosse a disposizione degli enti attuatori dei programmi stessi.
L'aumento tariffario di cui ai punti precedenti si applica anche alle gestioni in economia.
L'adozione degli incrementi tariffari di cui al presente punto resta condizionata al rilascio, da parte dell'ATO o della Provincia competente, dell'attestazione prevista al punto 7 della deliberazione n. 23/2001 sull'entita' dei proventi ex art. 3, commi 42 - 47, della legge n. 549/1995 accantonati per investimenti e sull'entita' dei proventi delle tariffe di fognatura riscossi per il completamento dei relativi impianti.
Resta inoltre confermato che, in fase di predisposizione ed attuazione dei programmi stralcio, dovra' comunque essere favorito al massimo, in linea con le indicazioni del documento di programmazione economico-finanziaria 2001-2004 richiamate in premessa, il ricorso al metodo del project financing. 3. Norme comuni 3.1. Price-cap per il 2001.
Per i motivi esposti in premessa, la X (tasso di crescita obiettivo di produttivita), nella formula di price-cap, viene stabilita nella misura dell'1,7% per tutti e tre i servizi. 3.2. Base di computo degli aumenti.
Gli incrementi tariffari previsti ai punti 1 e 2 sono applicati sulle tariffe vigenti, purche' le stesse non siano superiori ai valori risultanti dall'attuazione delle direttive di cui alla delibera n. 62/2000. 3.3. Decorrenza aumenti.
Gli incrementi tariffari conseguenti all'attuazione delle direttive di cui ai citati punti 1 e 2, se pubblicati dai soggetti interessati sul F.A.L. o sul B.U.R. entro il 31 dicembre 2001, o comunque agli stessi trasmessi entro tale data, saranno applicati a decorrere dal 1o luglio 2001; quelli pubblicati successivamente a tale data decorreranno dal 1o gennaio dell'anno successivo. I nuovi valori tariffari, contestualmente all'invio in pubblicazione, verranno trasmessi alle Camere di commercio, industria ed artigianato competenti per la relativa attivita' di verifica.
Relativamente al servizio di distribuzione d'acqua potabile, nell'ipotesi in cui gli enti gestori non abbiano adottato entro il 30 giugno 2001 la carta del servizio idrico, non si applicano gli aumenti e gli adeguamenti tariffari di cui al punto 1.4. Se la carta medesima sia adottata successivamente, ma comunque entro il 31 dicembre 2001, detti incrementi potranno essere adottati dal 1o gennaio 2002. 3.4. Rapporti con l'utenza.
Gli enti ed imprese che gestiscono i servizi considerati nella presente delibera debbono improntare i rapporti con l'utenza a criteri di massima trasparenza, in particolare indicando la percentuale d'incremento applicata ai sensi dei punti precedenti e gli estremi del relativo provvedimento. 3.5. Procedure.
Ai fini delle verifiche sulla corretta applicazione delle presenti direttive si applicano le disposizioni procedurali stabilite al punto 1.1.4 della delibera 18 dicembre 1997, richiamata in premessa, con la specificazione che i compili dalla delibera stessa demandati agli UU.PP.I.C.A. vengono ora espletati dalle Camere di commercio, industria ed artigianato. 3.6. Clausola di rinvio.
Resta ferma l'applicazione delle altre direttive previste nella delibera 22 giugno 2000, n. 62, che non siano modificate dalla presente delibera.
Roma, 4 aprile 2001
Il Presidente delegato: Visco
 
Allegato 1
INVESTIMENTI ELEGIBILI

1. Investimenti comuni alle tre componenti del servizio idrico
1.1. Interventi di ripristino e manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti, finalizzati ad evitare il loro degrado ed a mantenere i livelli di esercizio esistenti.
1.2. Adeguamento delle strutture e degli impianti agli standard di qualita' e sicurezza secondo norma.
1.3. Interventi per la fornitura a nuovi utilizzatori (estensioni rete, allacciamenti, misuratori, ampliamento impianti, etc.).
1.4. Interventi volti a raggiungere i livelli minimi di servizio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 e/o comunque finalizzati al miglioramento della qualita' percepita dall'utente, comprensivi delle procedure e sistemi a supporto della bollettazione e del rapporto contrattuale con la clientela.
1.5. Analisi rete, cartografia numerica, rilevazione e documentazione della rete e degli impianti e formazione dei relativi data-base.
2. Investimenti specifici per i singoli servizi.
2.1. Servizio acquedottistico.
2.1.1. Interventi per il ripristino di allacciamenti idrici ed il contenimento delle perdite nelle reti e negli impianti esistenti.
2.1.2. Potabilizzazione dell'acqua secondo norma.
2.1.3. Interventi per la fornitura a nuovi utilizzatori (estensioni rete, allacciamenti, misuratori, ampliamento impianti, etc).
2.1.4. Interventi destinati ad incrementare e/o ottimizzare l'utilizzazione delle risorse idriche.
2.1.5. Interventi di ripristino e manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti, finalizzati ad evitare il loro degrado ed a mantenere i livelli di esercizio esistenti.
2.1.6. Adeguamento delle strutture e degli impianti agli standard di qualita' e sicurezza secondo norma.
2.1.7. Analisi, studi ed interventi relativi alla trasformazione degli esistenti sistemi di fornitura idrica per consentire l'installazione di contatori di ogni singola unita' abitativa nonche' contatori differenziati per le attivita' produttive e del settore terziario.
2.2. Servizio fognatura.
2.2.1. Interventi per il ripristino di allacciamenti fognari ed il contenimento delle perdite nelle reti e negli impianti esistenti.
2.2.2. Interventi per l'allaccio a nuovi utilizzatori (estensioni rete fognaria, allacciamenti, misuratori, etc.).
2.2.3. Interventi destinati a migliorare e/o ottimizzare il sistema di collettamento delle acque.
2.3. Servizio di depurazione.
2.3.1. Trattamento degli scarichi fino ai limiti previsti dal decreto legislativo n. 152/1999.
2.3.2. Adeguamenti impiantistici per fra fronte a nuovi utenti.
2.3.3. Interventi destinati a migliorare e/o ottimizzare il sistema di depurazione delle acque.
1. L'indicazione degli investimenti eligibili per i servizi di fognatura o depurazione di cui ai precedenti punti 1, 2.2. e 2.3 e' riferita esclusivamente all'ipotesi prevista al punto 3.2, comma 3, del testo (mancata determinazione della misura dell'aumento, entro il 30 novembre 2001, da parte del soggetto abilitato a predisporre il piano stralcio).
2. Dagli interventi di cui ai punti 1 e 2 vanno esclusi, ai fini della maggiorazione tariffaria prevista per investimenti, quelli relativi alla manutenzione ordinaria, in conformita' a quanto previsto dalla delibera in data 18 dicembre 1997.
 
Allegato 2
ADEGUAMENTO PARAMETRI
PER LA TARIFFA DI DEPURAZIONE 2001

=====================================================================
| Prezzi alla | |
| produzione dei | |
Anno ultimo | prodotti | Incremento % | Incremento %
adeguamento | industriali | ISTAT | parametro =====================================================================
1985 | 0,00 | 57,52 | 28,76 ---------------------------------------------------------------------
1986 | 0,20 | 57,21 | 28,60 ---------------------------------------------------------------------
1987 | 3,00 | 52,63 | 26,31 ---------------------------------------------------------------------
1988 | 3,60 | 47,32 | 23,66 ---------------------------------------------------------------------
1989 | 5,90 | 39,12 | 19,56 ---------------------------------------------------------------------
1990 | 4,10 | 33,64 | 16,82 ---------------------------------------------------------------------
1991 | 3,30 | 29,37 | 14,68 ---------------------------------------------------------------------
1992 | 1,90 | 26,96 | 13,48 ---------------------------------------------------------------------
1993 | 3,80 | 22,31 | 11,15 ---------------------------------------------------------------------
1994 | 3,70 | 17,94 | 8,97 ---------------------------------------------------------------------
1995 | 7,90 | 9,31 | 4,65 ---------------------------------------------------------------------
1996 | 1,90 | 7,27 | 3,64 ---------------------------------------------------------------------
1997 | 1,30 | 5,89 | 2,95 ---------------------------------------------------------------------
1998 | 0,10 | 5,79 | 2,89 ---------------------------------------------------------------------
1999 | - 0,20 | 6,00 | 3,00 ---------------------------------------------------------------------
2000 | 6,00 | 0,00 | 0,00
 
Allegato 3
ADEGUAMENTO TARIFFA SCARICHI PRODUTTIVI
(D.P.R. 24 maggio 1977)

Q = F2 + (f2 + dv +K2 (db Oi/Of + df Si/Sf) + da) V. ove:
Q = Introito tariffario complessivo [Lire].
F2 = Termine fisso per servizi allacciamento alla fognatura [Lire].
f2 = Coefficiente servizio fognatura [Lire/mc].
dv = Coefficiente di costo trattamenti primari e sollevamenti [Lire/mc].
K2 = Coefficiente di costo per maggiori oneri di trattamento [numero/puro].
db = Coefficiente di costo trattamento secondario [Lire/mc].
df = Coefficiente di costo trattamento e smaltimento fanghi [Lire/mc].
da = Coefficiente di costo trattamento sostanze diverse [Lire/mc].
Oi = COD (chemical oxigen demand) dell'effluente industriale considerato [mg/litro].
Of = COD (chemical oxigen demand) del liquame affluente all'impianto [mg/litro].
Si = Solidi sospesi totali dell'effluente industriale considerato [mg/litro].
Sf = Solidi sospesi totali del liquame affluente all'impianto [mg/litro].
V = Volume dell'effluente scaricato in fognatura [mc].
Si consideri la situazione seguente:
coefficiente f2 al 30 giugno 2001 = 120 L/mc;
ultimo anno adeguamento coefficienti formula = 1995;
tariffa fognatura civile definita per l'anno 2001 (dal 1o luglio 2001) = 180 L/mc.

DETERMINAZIONE TARIFFARIA ANNO 2001

Quota fognatura scarico industriale:
coefficiente f2 1o luglio 2001 (qualora il valore di f2 al 30 giugno 2001 fosse superiore alla tariffa civile 2001 permane il valore precedente di f2) = 180 L/mc.
Quota depurazione scarico industriale:
in base alla tabella 2 di adeguamento dei coefficienti della formula: coefficiente tabella 2 = 4,65%;
Tale valore e' al netto di eventuali incrementi connessi alle precedenti deliberazioni C.I.P.E. in materia nonche' degli incrementi connessi al punto 4 della presente delibera.
I valori dei coefficienti "dv, db, df, da" della formula vanno incrementati del 4,65%.
Questi valori vanno ulteriormente incrementati degli aumenti relativi al punto 4 della presente delibera.
I restanti coefficienti restano invariati.
 
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