Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Romagna centrale".

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dall'Ente tutela vini di Romagna in data 31 marzo 1999, intesa ad ottenere il riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Romagna centrale";
Viste le risultanze favorevoli della pubblica audizione concernente la domanda predetta, tenutasi a Forli' il giorno 4 maggio 2001, alla quale hanno partecipato rappresentanti di enti, organizzazioni, societa' ed aziende vitivinicole interessate al predetto riconoscimento;
Ha espresso, nella riunione del 23 e 24 maggio 2001, parere favorevole all'accoglimento della domanda di riconoscimento sopracitata inerente il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Romagna centrale" proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il testo del disciplinare di produzione come di seguito riportato.
Le eventuali istanze e controdeduzioni ai suddetti parere e proposta dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo", e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche de vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Proposta di disciplinare di produzione dei vini
a denominazione di origine controllata

"Colli Romagna centrale"

Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Colli Romagna centrale" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
"Colli Romagna centrale bianco";
"Colli Romagna centrale rosso" (anche nella tipologia "riserva");
"Colli Romagna centrale chardonnay" (anche nella tipologia "riserva");
"Colli Romagna centrale chardonnay sauvignon" (anche nella tipologia "riserva");
"Colli Romagna centrale sangiovese" (anche nella tipologia "riserva");
"Colli Romagna centrale trebbiano".
Art. 2.
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: "Colli Romagna centrale bianco".
Vitigno chardonnay: dal 50% al 60%; per il complessivo rimanente concorrono i seguenti vitigni, presenti nell'ambito aziendale, da soli o congiuntamente: bombino, sauvignon bianco, trebbiano e pinot bianco dal 50% al 40%. "Colli Romagna centrale rosso".
Vitigno cabernet sauvignon: dal 50% al 60%; per il complessivo rimanente concorrono i seguenti vitigni, presenti nell'ambito aziendale, da soli o congiuntamente: sangiovese, barbera, merlot, montepulciano dal 50% al 40%. "Colli Romagna centrale chardonnay".
Vitigno chardonnay: 100%. "Colli Romagna centrale cabernet sauvignon".
Vitigno cabernet sauvignon: 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa presenti nell'ambito aziendale raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Forli-Cesena fino ad un massimo del 15%. "Colli Romagna centrale sangiovese".
Vitigno sangiovese: 100%. "Colli Romagna centrale trebbiano".
Vitigno trebbiano romagnolo: 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici presenti nell'ambito aziendale raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Forli-Cesena fino ad un massimo del 15%.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Romagna centrale", ricade nella provincia di Forli-Cesena e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Borghi, Castrocaro-Terra del Sole, Civitella, Dovadola, Galeata, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Roncofreddo, Rocca San Casciano, S. Sofia, Sarsina, Sogliano, Tredozio e la parte a sud della ss. n. 9 via Emilia del territorio amministrativo dei comuni di Bertinoro, Cesena, Forli', Forlimpopoli, Longiano e Savignano sul Rubicone.
Art. 4.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Romagna centrale" devono rispettare le migliori giaciture ed esposizioni relativamente ad ogni singolo vitigno. Sono da evitare i siti di fondo valle ed i terrazzi alluvionali di piu' recente formazione.
I nuovi impianti relativi a tutte le tipologie della denominazione di origine controllata "Colli Romagna centrale" la densita' minima di piante non dovra' essere inferiore a 3000 ceppi/Ha.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere atti a non modificare le caratteristiche delle uve, tenuto comunque conto dell'evoluzione tecnico-agronomica. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva a ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono le seguenti:

=====================================================================
| | Titolo alcoolimetrico
| Produzione uva | volumico naturale
| tonn/ettaro | minimo %vol. ===================================================================== Colli Romagna centrale| |
bianco | 9,5 | 11 --------------------------------------------------------------------- Colli Romagna centrale| |
rosso | 9,0 | 12 --------------------------------------------------------------------- Colli Romagna centrale| |
chardonnay | 9,0 | 11,5 --------------------------------------------------------------------- Colli Romagna centrale| |
caber-net sauvignon | 9,0 | 12 --------------------------------------------------------------------- Colli Romagna centrale| |
sangiovese | 9,5 | 12 --------------------------------------------------------------------- Colli Romagna centrale| |
trebbiano | 11,5 | 11,5

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Romagna centrale" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi purche' la produzione globale non superi del 10% i limiti medesimi.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'affinamento e l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'intero territorio dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione di cui all'art. 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro rispettive caratteristiche.
Non sono ammesse pratiche di arricchimento.
La vinificazione puo' essere effettuata singolarmente per uve provenienti dai diversi vitigni. Nel caso della vinificazione disgiunta l'assemblaggio deve avvenire nella cantina del vinificatore entro il periodo di completo affinamento.
Nella vinificazione e nell'affinamento e' consentito l'utilizzo anche di contenitori in legno di tutte le tipologie.
La resa massima delle uve in vino finito, per tutte le tipologie di vino, non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al disotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
Per i vini "Colli Romagna centrale rosso, sangiovese e cabernet sauvignon", l'immissione al consumo e' consentita soltanto dal 30 aprile dell'anno successivo alla vendemmia.
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata "Colli Romagna centrale" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Colli Romagna centrale bianco".
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: intenso, delicato, fruttato;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l; "Colli Romagna centrale rosso".
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, talvolta leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol (12,5% vol nella tipologia riserva);
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 23 g/l; "Colli Romagna centrale chardonnay".
colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol (12% vol nella tipologia riserva);
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l; "Colli Romagna centrale cabernet sauvignon".
colore: rosso rubino talvolta con sfumature violacee;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol (12,50% vol nella tipologia riserva);
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 23 g/l (25 per il tipo "riserva"); "Colli Romagna centrale sangiovese".
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico, che ricorda la viola mammola;
sapore: asciutto, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol (12,50% vol nella tipologia riserva);
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22 g/l (24 per il tipo "riserva"); "Colli Romagna centrale trebbiano".
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l;
Per tutte le tipologie sopra indicate, le caratteristiche tipiche dell'affinamento in legno possono evidenziarsi al momento della degustazione.
E' facolta' del Ministero per le politiche agricole, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto, con proprio decreto.
Art. 7.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Romagna centrale" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a qualificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore - tenuta - podere - cascina" ed altri termini similari sono consentiti in osservanza delle disposizioni U.E. e nazionali in materia.
E' consentito, altresi', in conformita' al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unita' amministrative, frazioni, aree, zone e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
I vini a denominazione di origine controllata "Colli Romagna centrale rosso", "Sangiovese" e "Cabernet sauvignon" che hanno subito un periodo di invecchiamento non inferiore a ventiquattro mesi anche in contenitori di legno possono portare in etichetta la qualifica "Riserva".
I vini a denominazione di origine controllata "Colli romagna centrale chardonnay" che hanno subito un periodo di invecchiamento non inferiore a quindici mesi possono portare in etichetta la qualifica "Riserva".
L'invecchiamento, per il quale e' consentito anche l'utilizzo di botti di legno, decorre dal 1o novembre dell'anno della vendemmia. In tal caso possono presentare un sentore di legno.
Art. 8.
I vini a denominazione di origine controllata "Colli Romagna centrale" devono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro o di ceramica di volume nominale di lt. 0,375, 0,500, 0,750, 1,500, 3,000 con tappatura secondo la normativa vigente.
Sui contenitori e sulle bottiglie contenenti i vini con la denominazione di origine controllata "Colli Romagna centrale" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
 
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