Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 2001, n. 291
Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio con l'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2 e 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 3 e 14;
Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero del 24 febbraio 1997, n. 95, come modificato dal decreto del 21 luglio 1999, n. 316, concernente il regolamento sull'istituzione del servizio di controllo interno nell'ambito del Ministero;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione, ed in particolare gli articoli 12, 13 e 19;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare l'articolo 7;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolte dalle amministrazioni pubbliche;
Ravvisata l'esigenza di riorganizzare gli uffici che svolgono compiti di collaborazione per l'espletamento delle attivita' indicate nell'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espressa dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 luglio 2000;
Acquisito i pareri della I Commissione della Camera dei deputati dell'11 ottobre 2000 e della X Commissione del Senato del 10 ottobre 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;
Visti i rilievi formulati dalla Corte dei conti in data 18 aprile 2001;
Considerata l'opportunita' di accogliere i suddetti rilievi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro e con il Sottosegretario di Stato presso il Ministero, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) Ministro: il Ministro del commercio con l'estero;
c) Ministero: il Ministero del commercio con l'estero;
d) decreto legislativo n. 29/1993: il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) Sottosegretario di Stato: il Sottosegretario di Stato presso il Ministero del commercio con l'estero;
f) ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e' applicato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- I commi 2 e 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
cosi' recitano:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".
"4-bis "L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n, 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
riordino degli uffici di diretta collaborazione con i
Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali
uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo
di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione;
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati; indicazione e
revisione periodica della consistenza delle piante
organiche;
previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Gli articoli 3 e 14 del citato decreto legislativo n.
29 del 1993, cosi' recitano:
"Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilita). - 1. Gli organi di Governo esercitano le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli
altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia
di ausili finanziari a terzi e di determinazione di
tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2,
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di
vertice non siano direttamente o indirettamente espressione
di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti
al principio della distinzione tra indirizzo e controllo,
da un lato, e attuazione e gestione dall'altro".
"Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A
tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di
cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi
da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il
funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle
variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal
medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo
altresi' conto dei procedimenti e subprocedimenti
attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni, con incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, Per i dipendenti pubblici si
applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle Segreterie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al presente comma sono
abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924,
n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed
ogni altra norma riguardante la costituzione e la
disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie
particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
o avocare a si o altrimenti adottare provvedimenti o atti
di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il
quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di
grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente competente, che determinino pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera p) della legge
23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto
previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'."
- Il decreto del Ministro del commercio con l'estero
del 24 febbraio 1997, n. 95, concernente il regolamento
recante norme sull'istituzione del servizio di controllo
interno nell'ambito del Ministero del commercio con
l'estero, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
10 aprile 1997, n. 83.
- Il decreto ministeriale 21 luglio 1999, n. 316,
concernente il regolamento recante modificazioni al
regolamento concernente norme sull'istituzione del servizio
di controllo interno nell'ambito del Ministero del
commercio con l'estero, approvato con decreto ministeriale
24 febbraio 1999, n. 95 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 settembre 1999, n. 215.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1997, n.
63 S.O.
- Gli articoli 12, 13 e 19 della suddetta legge n. 59
del 1997, cosi' recitano:
"Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'art. 11, il Governo si
atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla
legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) assicurare il collegamento funzionale e operativo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le
amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi
dell'art. 95 della Costituzione, le autonome funzioni di
impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del
Consiglio dei Ministri, con eliminazione, riallocazione e
trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti
compiti operativi o gestionali in determinati settori,
anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli
articoli 3 e seguenti;
b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi
autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle
predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del
Presidente del Consiglio dei Ministri secondo criteri di
omogeneita' e di efficienza gestionale, ed anche ai fini
della riduzione dei costi amministrativi;
c) garantire al personale inquadrato ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il
permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui
saranno trasferite le competenze;
d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilita'
dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a
questi ultimi direttamente dalla legge;
e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri autonomia organizzativa, regolamentare e
finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed
approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno
in corso;
f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione
della competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle
esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione
europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti
e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'art. 4
e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il
numero, anche con decorrenza differita all'inizio della
nuova legislatura;
g) eliminare le duplicazioni organizzative e
funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione,
sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi
tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o
unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e
ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante
istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad
ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche
risultanti dall'aggregazione di uffici di diverse
amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneita', di
complementarieta' e di organicita';
h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei
medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo
I della presente legge, gli organi di rappresentanza
periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e
collaborazione con le regioni e gli enti locali;
i) procedere, d'intesa con le regioni interessate,
all'articolazione delle attivita' decentrate e dei servizi
pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o
sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello
Stato, in modo che, se organizzati a livello
sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilita' alle
comunita', considerate unitariamente dal punto di vista
regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di
standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni
amministrative statali con riferimento a dimensioni
sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unita'
di ciascuna regione;
l) riordinare le residue strutture periferiche dei
Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da
realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il
profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte
quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o
pratiche di versamento di debiti o di riscossione di
crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato;
m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della
struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione
dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, un piu' razionale
collegamento tra gestione finanziaria ed azione
amministrativa, organizzando le strutture per funzioni
omogenee e per centri di imputazione delle responsabilita';
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il
personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale,
il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici
di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a
fronte delle responsabilita' e degli obblighi di
reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, un
unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro
straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei
compensi di incentivazione o similari;
o) diversificare le funzioni di staff e di line, e
fornire criteri generali e principi uniformi per la
disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del
Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo
di direzione politica e amministrazione e della necessita'
di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il
Ministro, lo svolgimento di attivita' amministrative
rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa
e il superamento della frammentazione delle procedure,
anche attraverso opportune modalita' e idonei strumenti di
coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri
interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione,
sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli
organi collegiali esistenti anche mediante soppressione,
accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
q) istituire servizi centrali per la cura delle
funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati
servizi di supporto ed operino in collegamento con gli
uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi
sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che
non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo
interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo;
r) organizzare le strutture secondo criteri di
flessibilita', per consentire sia lo svolgimento dei
compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici
obiettivi e missioni;
s) realizzare gli eventuali processi di mobilita'
ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su
base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, prevedendo anche per tutte le
amministrazioni centrali interessate dai processi di
trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge,
nonche' di razionalizzazione, riordino e fusione di cui
all'art. 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate
alla riqualificazione professionale per il personale di
tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti
disponibili a seguito della definizione delle piante
organiche e con le modalita' previste dall'art. 3, commi
205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo
restando che le singole amministrazioni provvedono alla
copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di
gestione sui propri capitoli di bilancio;
t) prevedere che i processi di riordinamento e
razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da
adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione,
all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione
della Scuola superiore della pubblica amministrazione e
delle altre scuole delle amministrazioni centrali.
2. Nell'ambito dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente alle
rubriche non affidate alla responsabilita' di Ministri, il
Presidente del Consiglio dei Ministri pur disporre
variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.
3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla
data di entrata in vigore della presente legge presso altre
amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed
autorita' indipendenti, h, a domanda, inquadrato nei ruoli
delle amministrazioni, autorita' ed enti pubblici presso i
quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le
dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate
alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente
ridotte."
"Art. 13. - 1. (omissis). 2. Gli schemi di regolamento
di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia entro
trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso
il termine senza che i pareri siano stati espressi, il
Governo adotta comunque i regolamenti.
3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1
del presente articolo, sostituiscono, per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
i decreti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.
546, fermo restando il comma 4 del predetto articolo 6. I
regolamenti gia' emanati o adottati restano in vigore fino
alla emanazione dei regolamenti di cui al citato art. 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
dal comma 1 del presente articolo.".
"Art. 19. - 1. Sui provvedimenti di attuazione delle
norme previste dal presente capo aventi riflessi
sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei
pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.".
- La legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo) e' pubblicata nel
S.O. alla Gazzetta n. 113 del 17 maggio 1997.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
26 febbraio 1999, n. 150 concernente "Regolamento recante
disciplina delle modalita' di costituzione e tenuta del
ruolo unica della dirigenza delle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati
informatica della dirigenza, nonche' delle modalita' di
elezione del componente del comitato di garanti" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 1999, n. 121.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 7:
"Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il
Ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro, per
l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni ed integrazioni,
l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo
trattamento economico, il riordino delle segreterie
particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati
dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale
svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di
elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione
della relativa attuazione e delle connesse attivita' di
comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione
tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per
l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in
funzione della verifica della gestione effettuata dagli
appositi uffici, nonche' del compito di promozione e
sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo
interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
le disposizioni del decreto legislativo di riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in
modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e
personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo
in modo da assicurare: il raccordo permanente con
l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di
testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei
costi della regolazione, la qualita' del linguaggio
normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo
snellimento e la semplificazione della normativa, la cura
dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le
autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di capo degli uffici di
cui al comma 1 ad esperti, anche estranei
all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 recante
"Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l8 agosto 1999, n. 193.
Note all'art. 1:
- Il testo del comma 2, dell'art. 14 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e' citato nelle note
alle premesse.
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 e' citato nelle premesse.



 
Art. 2.
Ministro ed uffici di diretta collaborazione
1. Fino all'attuazione dell'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio l999, n. 300, l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione e' disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Il Ministro si avvale, per l'espletamento delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29/1993, degli uffici di diretta collaborazione che esercitano le funzioni di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione ed alle connesse attivita' di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici, ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.
3. Sono uffici di diretta collaborazione:
a) la Segreteria del Ministro;
b) la Segreteria del Sottosegretario di Stato;
c) l'Ufficio di Gabinetto;
d) la Segreteria tecnica del Ministro;
e) l'Ufficio legislativo;
f) l'Ufficio del consigliere diplomatico;
g) l'Ufficio stampa;
h) il Servizio di controllo interno.



Note all'art. 2:
- Si riporta qui di seguito il testo del comma 1,
dell'art. 55 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300:
"Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in
vigore). - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina
del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni
politiche successive all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo e salvo che non sia diversamente
disposto dalle norme del presente decreto:
a) sono istituiti:
il Ministero dell'economia e delle finanze;
il Ministero delle attivita' produttive;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
b) sono soppressi:
il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
il Ministero delle finanze;
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
il Ministero del commercio con l'estero;
il Ministero delle comunicazioni;
il Dipartimento per il turismo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
il Ministero dell'ambiente;
il Ministero dei lavori pubblici;
il Ministero dei trasporti e della navigazione;
il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
il Ministero della sanita';
il Dipartimento per le politiche sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero della pubblica istruzione;
il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica.".
- Gli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 29 del
1993 sono riportati nelle premesse.



 
Art. 3.
Funzioni degli uffici di diretta collaborazione
1. La Segreteria del Ministro, che opera alle dirette dipendenze del Ministro, assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro e cura i rapporti tra il Ministro ed altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.
2. La Segreteria del Sottosegretario di Stato, che opera alle dirette dipendenze del medesimo, svolge attivita' di supporto all'espletamento dei compiti del Sottosegretario.
3. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attivita' di studio e di supporto tecnico allo stesso nonche' al Sottosegretario di Stato per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche riguardanti il commercio con l'estero.
4. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per l'esercizio delle competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro; coordina la cura dei rapporti con gli altri organi istituzionali e cura, altresi', l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e del Sottosegretario di Stato.
5. L'Ufficio legislativo cura l'attivita' di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilita' della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura, in particolare, il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi e svolge attivita' di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro ed il Sottosegretario, anche nei confronti degli uffici dirigenziali generali del Ministero.
6. L'Ufficio del consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le direzioni generali ed i servizi competenti, attivita' di supporto al Ministro ed al Sottosegretario di Stato nel campo delle relazioni internazionali.
7. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua, fra l'altro, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera, curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale. Il capo dell'ufficio stampa, ove autorizzato, svolge le funzioni di portavoce del Ministro.
 
Art. 4.
Servizio di controllo interno
1. Il Servizio di controllo interno svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
2. Le attivita' di controllo interno sono svolte da dirigenti appartenenti a ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, ovvero, tra esperti in materie di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo, particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione. Il Presidente e' scelto tra dirigenti di prima fascia del ruolo unico.
4. Il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata all'organo di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalita' dell'amministrazione.
5. Il Servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del sistema informativo statistico unitario del Ministero di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e coordina la propria attivita' con il comitato tecnico scientifico e con l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' con le altre unita' o strutture del controllo interno ai fini indicati dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilita' dell'amministrazione.
6. Al Servizio e' assegnato un apposito contingente di personale costituito fino ad un massimo di 12 unita', delle quali 2 possono essere di qualifica dirigenziale di seconda fascia. Si applica al personale del servizio l'articolo 5, comma 1, secondo periodo, e comma 4.



Note all'art. 4:
- Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 6 del
citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286:
"Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). -
1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a
verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di
indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva
attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri
atti di indirizzo politico.
L'attivita' stessa consiste nell'analisi, preventiva e
successiva, della congruenza e/o degli eventuali
scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli
obiettivi operativi prescelti, le scelte operative
effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali
assegnate, nonche' nella identificazione degli eventuali
fattori ostativi, delle eventuali responsabilita' per la
mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attivita' di
valutazione e controllo strategico riferiscono in via
riservata agli organi di indirizzo politico, con le
relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi
effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo
politico anche per la valutazione dei dirigenti che
rispondono direttamente all'organo medesimo per il
conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.
3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui
ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante
nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2,
del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno
e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione
dell'ufficio puo' essere dal Ministro affidata anche ad un
organo collegiale, ferma restando la possibilita' di
ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti
estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del
predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di
controllo interno operano in collegamento con gli uffici di
statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente
una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con
proposte di miglioramento della funzionalita' delle
amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del
Ministro, analisi su politiche e programmi specifici
dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni
e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni
nell'amministrazione.".
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
recante "Norme su Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 1989,
n. 222.
- Si riportano qui di seguito il testo degli articoli,
7 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286:
"Art. 7 (Compiti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e' costituita una banca dati, accessibile in via
telematica e pienamente integrata nella rete unitaria della
pubblica amministrazione, alimentata dalle amministrazioni
dello Stato, alla quale affluiscono, in ogni caso, le
direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di
efficacia, efficienza, economicita' relativi ai centri di
responsabilita' e alle funzioni obiettivo del bilancio
dello Stato.
2. Per il coordinamento in materia di valutazione e
controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di un
apposito comitato tecnico scientifico e dell'osservatorio
di cui al comma 3. Il comitato e' composto da non piu' di
sei membri, scelti tra esperti di chiara fama, anche
stranieri, uno in materia di metodologia della ricerca
valutativa, gli altri nelle discipline economiche,
giuridiche, politologiche, sociologiche e statistiche. Si
applica, ai membri del comitato, l'art. 31 della legge
23 agosto 1988, n. 400, e ciascun membro non puo' durare
complessivamente in carica per piu' di sei anni. Il
comitato formula, anche a richiesta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di politiche
pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.
3. L'osservatorio e' istituito nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' organizzato con
decreto del Presidente del Consiglio. L'osservatorio,
tenuto anche conto delle esperienze in materia maturate
presso Stati esteri e presso organi costituzionali, ivi
compreso il CNEL, fornisce indicazioni e suggerimenti per
l'aggiornamento e la standardizzazione dei sistemi di
controllo interno, con riferimento anche, ove da queste
richiesto, alle amministrazioni pubbliche non statali.".
"Art. 9 (Sistemi informativi). - 1. Ai sensi dell'art.
17, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
il sistema di controllo di gestione e il sistema di
valutazione e controllo strategico delle amministrazioni
statali si avvalgono di un sistema informativo-statistico
unitario, idoneo alla rilevazione di grandezze quantitative
a carattere economico-finanziario. La struttura del sistema
informativo statistico basata su una banca dati delle
informazioni rilevanti, ai fini del controllo, ivi comprese
quelle di cui agli articoli 63 e 64 del decreto n. 29, e
sulla predisposizione periodica di una serie di prospetti
numerici e grafici (sintesi statistiche) di corredo alle
analisi periodiche elaborate dalle singole amministrazioni.
Il sistema informativo-statistico e' organizzato in modo da
costituire una struttura di servizio per tutte le
articolazioni organizzative del Ministero.
2. I sistemi automatizzati e le procedure manuali
rilevanti ai fini del sistema di controllo, qualora
disponibili, sono i seguenti:
a) sistemi e procedure relativi alla rendicontazione
contabile della singola amministrazione;
b) sistemi e procedure relativi alla gestione del
personale (di tipo economico, finanziario e di attivita' -
presenze, assenze, attribuzione a centro di disponibilita);
c) sistemi e procedure relativi al fabbisogno ed al
dimensionamento del personale;
d) sistemi e procedure relativi alla rilevazione
delle attivita' svolte per la realizzazione degli scopi
istituzionali (erogazione prodotti/servizi, sviluppo
procedure amministrative) e dei relativi effetti;
e) sistemi e procedure relativi alla analisi delle
spese di funzionamento (personale, beni e servizi)
dell'amministrazione;
f) sistemi e procedure di contabilita' analitica.".



 
Art. 5.
Personale degli uffici di diretta collaborazione
1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera h), e' stabilito complessivamente in 68 unita', comprensive delle unita' addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero, previo loro assenso, ovvero, nel limite del 30 per cento del predetto contingente complessivo, altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonche', nel limite del venti per cento del predetto contingente, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993.
2. Nell'ambito del contingente di 68 unita' stabilito al comma 1, sono individuati, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a 4, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 29/1993. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione a norma dell'articolo 5, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150 e sono attribuiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 29/1993.
3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato, dal capo dell'Ufficio stampa e dal consigliere diplomatico si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, qualora siano dirigenti appartenenti al ruolo unico, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29/1993.
4. Per il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al 25 per cento del contingente complessivo.



Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e' citato nelle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto
legislativo n. 29 del 1993:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni
dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle
caratteristiche dei programmi da realizzare, delle
attitudini e della capacita' professionale del singolo
dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in
precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al
passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103,
del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni
del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non
inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con
facolta' di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per
ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire,
la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui
all'art. 21, nonche' il corrispondente trattamento
economico. Quest'ultimo e' regolato ai sensi dell'art. 24
ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale generale sono conferiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del
ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore
ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono
essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con
le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e
del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori
della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da
una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata del contratto, i dipendenti di pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle
direttive generali e per i risultati negativi
dell'attivita' amministrativa e della gestione,
disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione
consensuale del contratto individuale di cui al comma 2,
dell'art. 24.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati,
modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per
i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino
alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4, e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, Le modalita' per l'utilizzazione dei
predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui
all'art. 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore.".
- Si riporta il testo del comma 6, dell'art. 5 del
citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 150 del
1999:
"6. Ogni amministrazione conferisce gli incarichi ai
dirigenti inseriti nel ruolo unico nel limite delle
dotazioni organiche dei due livelli dirigenziali definite
alla data di entrata in vigore del presente regolamento
incrementate da un numero di unita' corrispondente agli
altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti
dall'ordinamento.".
- Si riporta il testo del comma 14, dell'art. 17 della
citata legge n. 127 del 1997:
"14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta".



 
Art. 6.
Responsabili degli uffici di diretta collaborazione
1. Il Capo di Gabinetto e' nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.
2. Il Capo dell'Ufficio legislativo e' nominato fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni nonche' fra docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.
3. Il Capo della Segreteria tecnica e' nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.
4. Il Capo dell'Ufficio stampa e' nominato tra operatori del settore dell'informazione o tra persone, anche appartenenti alla pubblica amministrazione, in possesso di specifica esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di informazione, iscritti negli appositi albi.
5. Il Capo della Segreteria del Ministro ed il Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato sono scelti fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro o con il Sottosegretario.
6. Il consigliere diplomatico e' nominato dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, fra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, aventi il grado di consigliere di legazione o superiore.
7. I capi degli uffici di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g) sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 4 e' allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
8. I componenti del collegio di direzione del servizio di controllo interno, di cui all'articolo 4, comma 2, sono nominati con decreto del Ministro ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e possono essere confermati entro 60 giorni dal giuramento del Governo o dalla nomina del nuovo Ministro.



Nota all'art. 6:
- Si riporta qui di seguito il testo del comma 2,
dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 286 del 1999:
"2. Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema dei
controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale di
cui all'art. 16, comma 1, del decreto n. 29. Le
amministrazioni medesime stabiliscono le modalita'
operative per l'attuazione del controllo di gestione entro
tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce
in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui
deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione.".



 
Art. 7.
Trattamento economico
1. Al Capo di Gabinetto spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, articolato in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993, e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali del Ministero aumentata fino al trenta per cento. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.
2. Al Capo dell'Ufficio legislativo spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, articolato in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993, e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.
3. Al Capo della Segreteria del Ministro ed al capo della segreteria del Sottosegretario di Stato, qualora nominati tra estranei alla pubblica amministrazione, spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con apposito contratto individuale, articolato in una voce retributiva rapportata alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.
4. Al Capo dell'Ufficio stampa e' corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.
5. Ai capi degli uffici di cui ai commi 1 e 2, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali del Ministero.
6. Ai capi degli uffici di cui ai commi 3 e 4, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti degli uffici dirigenziali non generali del Ministero.
7. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione. e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in attesa di una specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al venticinque per cento della retribuzione di posizione, a fronte di specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale.
8. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita' previsionale di base "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero.
9. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, su proposta dei responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 3, spetta, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai predetti responsabili, un'indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennita' e' determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993.
10. La determinazione dei trattamenti economici di cui al presente articolo avviene entro i limiti delle dotazioni di bilancio dell'unita' previsionale di base "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero.



Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo
29 febbraio 1993, n. 29 e' citato nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo
29 febbraio 1993, n. 29, e' citato nelle note all'art. 5.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 302, recante "Regolamento concernente
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del
Ministero del commercio con l'estero e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1994, n. 118.



 
Art. 8.
Disposizioni transitorie e finali
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione e' confermato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento stesso, con atto del Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici.
2. Continuano ad applicarsi, per il personale interno al Ministero, le disposizioni derivanti dai contratti collettivi nazionali vigenti.
3. Sono abrogati l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302 e il regolamento adottato con decreto del Ministro del commercio con l'estero 24 febbraio 1997, n. 95, modificato con decreto del Ministro del commercio con l'estero del 21 luglio 1999, n. 316.
4. L'attuazione del presente regolamento non comporta, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 maggio 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Commercio con l'estero, foglio n. 167
 
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