Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI |
DECRETO 14 marzo 2001, n. 292 |
Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, in attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge n. 241/1990. |
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IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352; Udito il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, trasmesso con nota 25 gennaio 2000, n. 763; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 giugno 2000; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento individua, in conformita' con l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati dal Ministero dei lavori pubblici e dai dipendenti organi di amministrazione decentrata o comunque rientranti nella relativa disponibilita', sottratti all'accesso di cui all'articolo 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 ed all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): "Art. 24. - 1. Il diritto di accesso e' escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, per quelli relativi ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni nonche' nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento. 2. Il Governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le modalita' di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare: a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; b) la politica monetaria e valutaria; c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalita'; d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. 3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresi' stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2. 4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2. 5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9, legge 1o aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26, legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonche' ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi. 6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge.". - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari (7/a); b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (2), recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): "Art. 8 (Disciplina dei casi di esclusione). - 1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo. 2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. 3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento. 4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneita' indipendentemente dalla loro denominazione specifica. 5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso: a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonche' all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita' e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione; b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalita' con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonche' all'attivita' di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici". - Si riporta il testo dell'art. 27 della citata legge n. 241/1990: "Art. 27. - 1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. 2. La Commissione e' nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. 3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio. 4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 5. La Commissione vigila affinche' venga attuato il principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art. 22. 6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato. 7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo". Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 24 della legge n. 241/1990 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992 si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 2. Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della sicurezza, difesa nazionale e relazioni internazionali
1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 8, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti, compresi quelli ad essi direttamente connessi, relativi alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonche' alla costruzione e collaudazione di: a) opere la cui realizzazione derivi da accordi internazionali; b) opere la cui realizzazione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza; c) opere classificate.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 24 della legge n. 241/1990 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992 si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 3. Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese
1. Ai sensi della lettera d) del comma 5 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, garantendo, peraltro, la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta, sono sottratte all'accesso, fatte salve le richieste del titolare dell'interesse, le seguenti categorie di documenti, compresi quelli ad essi direttamente connessi: a) rapporti informativi sul personale dipendente, nonche' note caratteristiche a qualsiasi titolo compilate sul predetto personale; b) accertamenti medico-legali e relativa documentazione; c) documenti ed atti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psico-fisiche delle medesime; d) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private del personale; e) documentazione relativa alla situazione familiare, finanziaria, economica e patrimoniale di persone ivi compresi i dipendenti, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attivita' amministrativa; f) documenti relativi all'anagrafe delle prestazioni rese dal personale dipendente, limitatamente a quelli contenenti dati personali protetti dalla legge n. 675/1996; g) atti e documenti relativi alla concessione dei benefici assistenziali (sussidi, indennizzi, prestiti e mutui) limitatamente agli aspetti che concernono la situazione economica, sanitaria e familiare dei beneficiari; h) nominativi del personale delegante e versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali, ferma restando la piena accessibilita' sia riguardo al numero anonimo dei deleganti, sia riguardo all'ammontare dei versamenti; i) pareri espressi dall'Avvocatura generale dello Stato o da consulenti giuridici o tecnici, interni a procedimenti di contenzioso, fino alla conclusione del procedimento medesimo.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992 si veda nelle note alle premesse. - La legge 31 dicembre 1996, n. 675 recante: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1997, n. 5, supplemento ordinario.
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| Art. 4. Categorie di documenti soggette a differimento
1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e' differito l'accesso ai sottoelencati documenti sino a quando la conoscenza degli stessi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa: a) documentazione attinente ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso e a procedimenti di selezione e reclutamento del personale fino alla conclusione delle procedure concorsuali; b) documentazione concernente i ricorsi amministrativi fino al completamento della fase istruttoria; c) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio, destituzione o decadenza dall'impiego fino al perfezionamento degli stessi; d) atti e documenti attinenti a procedimenti disciplinari ed azioni di responsabilita' dirigenziale, amministrativa, contabile e penale, nonche' rapporti e denunce agli organi giudiziari ed agli uffici di procura presso la Corte dei conti fino alla conclusione dei procedimenti pendenti; e) documentazione riguardante inchieste ispettive ovvero indagini sull'attivita' degli uffici, dei singoli dipendenti o sull'attivita' di enti pubblici e privati su cui questa amministrazione esercita la vigilanza fino alla conclusione delle stesse; f) segnalazioni, atti o esposti informali di privati, di organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni fino a quando, in ordine ad essi, non sia stata conclusa l'istruttoria del relativo procedimento; g) documenti relativi a procedure concorsuali per l'aggiudicazione di lavori e forniture di beni e servizi, nonche' atti che possano pregiudicare la sfera di riservatezza dell'impresa o ente in ordine ai propri interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali. Per una adeguata tutela degli interessi richiamati, l'accesso e' consentito mediante estratto esclusivamente per le notizie riguardanti la stessa impresa o ente richiedente, fino alla conclusione delle procedure di scelta del contraente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 14 marzo 2001 Il Ministro: Nesi Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 219
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 24 della legge n. 241/1990 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992 si veda nelle note alle premesse.
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