Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE |
DECRETO 16 maggio 2001, n. 293 |
Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE e IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con il quale e' stata recepita la direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose; Visto in particolare l'articolo 4, comma 3, del citato decreto legislativo n. 334/1999, che prevede l'emanazione di un regolamento interministeriale per la definizione degli adattamenti necessari per applicare la normativa del citato decreto legislativo nei porti industriali e petroliferi - considerata la peculiarita' delle attivita' portuali - in modo tale da garantire livelli di sicurezza equivalenti a quelli stabiliti; Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il "Riordino della legislazione in materia portuale"; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 marzo 2001; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. UL/200l/2880 del 2 maggio 2001;
A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento detta la normativa applicabile ai porti industriali e petroliferi ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e ai fini della limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, in adempimento al disposto dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. 2. Restano fermi gli obblighi di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, per i gestori degli stabilimenti ubicati nei porti industriali e petroliferi ed in cui sono presenti sostanze pericolose in quantita' uguali o superiori a quelli indicate nell'allegato I al citato decreto legislativo.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 344, recante "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n. 288, supplemento ordinario. - La direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e' pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 14 gennaio 1997. - L'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 344 del 17 agosto 1999, e' il seguente: "3. Nei porti industriali e petroliferi si applica la normativa del presente decreto con gli adattamenti richiesti dalla peculiarita' delle attivita' portuali, definiti in un regolamento interministeriale da adottarsi di concerto tra il Ministro dell'ambiente, quello dei trasporti e della navigazione e quello della sanita', entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il regolamento dovra' garantire livelli di sicurezza equivalenti a quelli stabiliti, in particolare specificando le modalita' del rapporto di sicurezza, del piano di emergenza e dei sistemi di controllo. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi, per i porti industriali e petroliferi, le normative vigenti in materia di rischi industriali e di sicurezza.". - La legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante "Riordino della legislazione in materia portuale" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, supplemento ordinario. - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.". Nota all'art. 1: - Il comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e' riportato nelle note alle premesse.
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| Art. 2. Definizioni 1. Ferme restando le definizioni di cui l'articolo 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai fini del presente regolamento, s'intende per: a) porto industriale e petrolifero: le aree demaniali marittime a terra e le altre infrastrutture portuali - individuate nel Piano regolatore portuale, o delimitate con provvedimento dell'autorita' competente - nelle quali si effettuano, con la presenza in quantitativi non inferiori a quelli della colonna 2 dell'allegato I al citato decreto legislativo n. 334 del 1999, attivita' di carico, scarico, trasbordo e deposito di sostanze pericolose, destinate a stabilimenti industriali, impianti produttivi o depositi, ovvero dagli stessi inviate al porto per l'imbarco. b) "autorita' competente": l'autorita' portuale nei porti in cui essa e' istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'autorita' marittima negli altri porti.
Nota all'art. 2: - L'art. 3 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e' il seguente: "Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "stabilimento , tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o piu' impianti, comprese le infrastrutture o le attivita' comuni o connesse; b) "impianto , un'unita' tecnica all'interno di uno stabilimento, in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate o depositate sostanze pericolose. Comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie particolari, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento dell'impianto; c) "deposito , la presenza di una certa quantita' di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio; d) "gestore , la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l'impianto; e) "sostanze pericolose , le sostanze, miscele o preparati elencati nell'allegato I, parte 1, o rispondenti ai criteri fissati nell'allegato I, parte 2, che sono presenti come materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente; f) "incidente rilevante , un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entita', dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attivita' di uno stabilimento di cui all'art. 2, comma 1, e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o piu' sostanze pericolose; g) "pericolo , la proprieta' intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica esistente in uno stabilimento di provocare danni per la salute umana o per l'ambiente; h) "rischio , la probabilita' che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche.". - L'art. 6 della legge 20 gennaio 1994, n. 84, recante "Riordino della regolazione della materia portuale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, supplemento ordinario e' il seguente: "Art. 6 (Autorita' portuale). - 1. Nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia e' istituita l'autorita' portuale con i seguenti compiti, in conformita' agli obiettivi di cui all'art. 1: a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, e delle altre attivita' commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attivita' ed alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell'art. 24; b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima amministrazione; c) affidamento e controllo delle attivita' dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti ne' strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. L'autorita' portuale ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia amministrativa salvo quanto disposto dall'art. 12, nonche' di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni, nonche' le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per quanto specificamente previsto dal comma 2 dell'art. 23 della presente legge. 3. La gestione patrimoniale e finanziaria dell'autorita' portuale e' disciplinata da un regolamento di contabilita' approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro. Il conto consuntivo delle autorita' portuali e' allegato allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'esercizio successivo a quello nel quale il medesimo e' approvato. 4. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'autorita' portuale e' soggetto al controllo della Corte dei conti. 5. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, lettere b) e c), e' affidato in concessione dall'autorita' portuale mediante gara pubblica. 6. Le autorita' portuali non possono esercitare, ne' direttamente ne' tramite la partecipazione di societa', operazioni portuali ed attivita' ad esse strettamente connesse. Le autorita' portuali possono costituire ovvero partecipare a societa' esercenti attivita' accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorita' medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalita', della logistica e delle reti trasportistiche. 7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, individua entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorita' portuale. 8. Nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui all'art. 13, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere istituite ulteriori autorita' in porti di categoria II, classi I e II, non compresi tra quelli di cui al comma 1, che nell'ultimo triennio abbiano registrato un volume di traffico di merci non inferiore a tre milioni di tonnellate annue al netto del 90 per cento delle rinfuse liquide o a 200.000 Twenty Feet Equivalent Unit (TEU). A decorrere dal 1o gennaio 1995 puo' essere disposta l'istituzione, previa verifica dei requisiti, di autorita' portuali nei porti di Olbia, Piombino e Salerno. 9. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' formulare la proposta di cui al comma 8 anche su richiesta di regioni, comuni o camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 10. Le autorita' portuali di cui al comma 8 sono soppresse, con la procedura di cui al medesimo comma, quando, in relazione al mutato andamento dei traffici, vengano meno i requisiti previsti nel suddetto comma. Con la medesima procedura, decorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le autorita' portuali di cui al comma 1 quando risulti che le stesse non corrispondono ai requisiti di cui al comma 8. 11. In sede di prima applicazione della presente legge, le autorita' sprovviste di sede propria possono essere ubicate presso le sedi delle locali autorita' marittime. 12. E' fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita l'autorita' portuale di Trieste, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti franchi.".
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| Art. 3. Oggetto e ambito d'applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di redazione del rapporto integrato di sicurezza portuale, del piano di emergenza portuale e dei sistemi di controllo relativi ai porti industriali e petroliferi. 2. Alle navi che trasportano sostanze pericolose si applica la normativa internazionale, comunitaria e nazionale in materia di sicurezza della navigazione e di trasporto delle merci pericolose, nonche' le ordinanze emesse dalle autorita' competenti in materia di navigazione, manovra e sosta negli specchi acquei portuali. |
| Art. 4. Rapporto integrato di sicurezza portuale 1. Per ogni porto industriale e petrolifero deve essere predisposto un rapporto integrato di sicurezza portuale, di seguito denominato rapporto, contenente le informazioni e gli elementi di cui all'allegato 1. Il rapporto evidenzia: a) i pericoli e i rischi di incidenti rilevanti derivanti dalle attivita' svolte nell'area portuale; b) gli scenari incidentali per ciascuna sequenza incidentale individuata; c) le procedure e le condotte operative finalizzate alla riduzione di rischi di incidenti rilevanti; d) le eventuali misure tecniche atte a garantire la sicurezza dell'area considerata. 2. L'autorita' competente, ai fini della predisposizione del rapporto, richiede le informazioni e gli elementi indicati nell'allegato 1, a: a) i gestori degli stabilimenti di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ubicati nei porti industriali e petroliferi; b) le imprese autorizzate ad effettuare operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazioni di sostanze pericolose; c) le amministrazioni e i gestori dei servizi pubblici e privati rilevanti per la sicurezza delle attivita' portuali. 3. Le informazioni e gli elementi di cui al comma 2 sono inviati all'autorita' competente entro i seguenti termini: a) per i gestori di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), entro sei mesi dalla richiesta; b) per le imprese ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere b) e c), entro dodici mesi dalla richiesta. 4. Sulla base delle informazioni raccolte e secondo le modalita' stabilite dall'autorita' competente, il rapporto viene predisposto a cura dei soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), entro il termine di dodici mesi dal ricevimento, da parte dell'autorita' competente, delle predette informazioni ed elementi di cui all'allegato 1. 5. Il rapporto integrato di sicurezza portuale deve essere aggiornato almeno quinquennalmente dalla data di prima redazione, con il coordinamento dell'autorita' competente. Fatto salvo il potere del Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero dei trasporti e della navigazione, di richiederne un aggiornamento in qualsiasi momento, eventualmente su segnalazione della regione interessata, qualora fatti nuovi lo giustifichino.
Nota all'art. 4: - Per i riferimenti del decreto legislativo n. 334/1999, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 5. Conferenza dei servizi 1. Fino all'attuazione dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini dello svolgimento delle istruttorie e della valutazione del rapporto, l'autorita' competente convoca una conferenza dei servizi. 2. La conferenza dei servizi e' cosi' composta: a) un rappresentante del comando provinciale dei Vigili del fuoco; b) un rappresentante dell'azienda sanitaria locale; c) un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e, ove non costituita, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente; d) un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro; e) un rappresentante dell'Ufficio territoriale del Governo; f) un rappresentante della regione territorialmente competente; g) un rappresentante della provincia territorialmente competente; h) un rappresentante del comune territorialmente competente; i) il comandante del porto sede di autorita' portuale. 3. Per ogni componente titolare e' nominato un supplente. 4. La conferenza si svolge secondo la disciplina di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. L'autorita' competente coordina le attivita' istruttorie decise nella conferenza dei servizi. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 11, gli atti conclusivi di valutazione del rapporto, adottati in sede di conferenza, sono trasmessi al comando provinciale dei Vigili del fuoco, competente per territorio, ai fini del rilascio, per i singoli stabilimenti, del certificato di prevenzione incendi di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, al comitato tecnico regionale e agli organi competenti perche' ne tengano conto rispettivamente in sede di valutazione ed istruttoria tecnica dei rapporti di sicurezza relativi ai singoli stabilimenti e nell'ambito delle procedure previste dalle lettere da a) ad h) del comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334. 7. Alla conferenza dei servizi possono chiedere di essere sentite, a titolo consultivo, le associazioni imprenditoriali, sindacali, ambientali e dei consumatori. 8. L'autorita' competente adotta le eventuali prescrizioni approvate dalla conferenza dei servizi e provvede a: a) trasmettere il rapporto al prefetto, alla regione ed al comune; b) predisporre le informazioni per la popolazione da fornire al sindaco; c) adottare le misure di cui all'articolo 6. 9. L'autorita' competente inserisce le risultanze del rapporto nel piano regolatore di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. 10. Sino all'adozione del rapporto, l'autorita' competente adotta, nell'esercizio dei poteri di ordinanza e di regolamentazione, i provvedimenti anche interdettivi necessari ad assicurare il rispetto dei livelli di sicurezza in materia di rischi da incidenti connessi alle attivita' svolte dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto. 11. Le amministrazioni partecipanti alla conferenza dei servizi, contestualmente all'approvazione del rapporto e delle relative prescrizioni rilasciano ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), le ulteriori autorizzazioni di propria competenza.
Note all'art. 5: - L'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario e' il seguente: "Art. 72 (Attivita' a rischio di incidente rilevante). - 1. Sono conferite alle regioni le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'adozione di provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, nonche' quelle che per elevata concentrazione di attivita' industriali a rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di interventi di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo. 2. Le regioni provvedono a disciplinare la materia con specifiche normative ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione. 3. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene subordinatamente all'adozione della normativa di cui al comma 2, previa attivazione dell'Agenzia regionale protezione ambiente di cui all'art. 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e a seguito di accordo di programma tra Stato e regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonche' per le procedure di dichiarazione". - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. - L'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante "Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229, e' il seguente: "Art. 17 (Certificato di prevenzione incendi). - Il certificato di prevenzione incendi attesta che l'attivita' sottoposta a controllo e' conforme alle disposizioni vigenti in materia e alle prescrizioni dell'autorita' competente". - Il comma 3 dell'art. 26 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e' il seguente: "3. Gli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione del rapporto di sicurezza sono trasmessi dall'autorita' di cui all'art. 21, comma 1, agli organi competenti perche' ne tengano conto, in particolare, nell'ambito delle procedure relative alle istruttorie tecniche previste: a) dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 220, e dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale; b) dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420; c) dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; d) dal regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; e) dall'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303; f) dall'art. 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; g) dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni; h) dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10". - Il comma 5 dell'art. 5 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' il seguente: "5. Al piano regolatore portuale dei porti aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), e alle relative varianti, e' allegato un rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991".
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| Art. 6. Piano d'emergenza portuale 1. L'autorita' competente, sentito il prefetto, predispone il piano di emergenza portuale al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti nei porti industriali e petroliferi e ne coordina l'attuazione. 2. Il piano d'emergenza deve indicare: a) le misure per controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzare gli effetti e limitare i danni per l'uomo, per l'ambiente e per le cose; b) la procedura di attivazione di tutte le misure di protezione dalle conseguenze di incidenti rilevanti; c) le misure per il rapido ripristino delle condizioni di sicurezza operative dopo incidente rilevante. 3. L'autorita' competente predispone e trasmette al prefetto e alla provincia tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterno dell'area portuale. 4. Il piano di cui al comma 1 deve essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato dall'autorita' competente, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. |
| Art. 7. Sistemi di controllo 1. Nei porti industriali e petroliferi le misure di controllo predisposte ai fini dell'applicazione del presente regolamento consistono in verifiche ispettive intese ad accertare il rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nel rapporto di sicurezza integrato. 2. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono effettuate almeno ogni biennio, e comunque dopo ogni aggiornamento del rapporto di sicurezza integrato, da una commissione composta da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, del Ministero dei trasporti e della navigazione, del Ministero della sanita' e dell'autorita' competente. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 16 maggio 2001
Il Ministro dell'ambiente Bordon
Il Ministro dei trasporti e della navigazione Bersani
Il Ministro della sanita' Veronesi
Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 227 |
| Allegato 1
Aspetti territoriali, strutture e attivita' del porto. a) Territorio - Rappresentazione cartografica (scala 1:5000) del territorio in cui e' insediato il porto, con evidenziazione dell'ambito portuale, e, entro un raggio massimo di m 500 dai confini portuali di: aree urbane e relativa densita' abitativa; siti vulnerabili (ospedali, scuole, edifici di culto ecc.); aree industriali; altre aree come individuate nel P.R.G.; infrastrutture di collegamento del territorio (sulla base delle informazioni dell'autorita' comunale). b) Zonizzazione ambito portuale - Rappresentazione cartografica (scala 1:2000) di: opere di difesa; canali di accesso al porto; bacino portuale; aree militari; aree funzionali: a) commerciale; b) industriale e petrolifera; c) di servizio passeggeri; d) peschereccia; e) turistica e da diporto (come da planimetria di P.R.P. vigente). c) Descrizione aree industriali e petrolifere - Rappresentazione cartografica (scala 1:2000) e relazione illustrativa, delle caratteristiche delle aree portuali, industriali e petrolifere e degli impianti ivi localizzati: lunghezza e fondali delle opere di accosto; dimensioni delle aree a terra; infrastrutture di collegamento (con specificazione dei varchi stradali e ferroviari, degli scali ferroviari, dei terminal sosta temporanea, delle condotte di trasferimento dall'attracco); attrezzature per la movimentazione delle merci; impianti, attivita' o depositi presenti nell'area portuale esclusi dagli obblighi di cui agli articoli 5, comma 3, 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334: denominazione; descrizione; impianti, attivita' o depositi presenti nell'area portuale soggetti agli obblighi di cui agli articoli 5, comma 3, 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334: denominazione; descrizione; indicazione delle sostanze movimentate comprese nell'allegato I al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; fasi di attivita' in cui le sostanze intervengono (stoccaggio, miscelazione, imbottigliamento, ecc.); capacita' produttive dell'impianto, quantita' movimentate, quantita' in stoccaggio; incidenti individuati nell'analisi di rischio dell'impianto con indicazione di: sequenze incidentali; probabilita' di accadimento; tipologia scenari incidentali previsti (irraggiamento, sovrappressioni, rilasci di sostanze tossiche o nocive, situazioni di inquinamento grave); raggi di danno. (Sulla base degli elementi forniti dalle imprese ubicate in ambito portuale o dagli impianti costieri). d) Servizi portuali e imprese portuali - Indicazione dei servizi portuali finalizzati alla sicurezza disponibili in porto; del numero degli addetti e dei mezzi utilizzati: pilotaggio; rimorchio; ormeggio; servizi antincendio; servizio antinquinamento; sanita' marittima e presidi sanitari; imprese di cui all'art. 16 della legge n. 84/1994; servizio chimico di porto; battellaggio; altro. (Informazioni fornite dalle autorita' marittime e/o portuali e dagli operatori). e) Regolamentazione delle attivita' portuali - Atti delle autorita' competenti che regolano: zone di ormeggio e ancoraggio; accessi; movimentazione delle navi; modalita' di imbarco e sbarco prodotti; circolazione stradale e ferroviaria. f) Traffico: informazioni su base annua relative alle quantita' medie di sostanze pericolose movimentate, con le varie modalita', nell'area soggetta alla valutazione di rischio. g) Sicurezza: effettuare una analisi sulla sicurezza delle aree portuali soggette agli obblighi previsti art. 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con particolare riferimento alla presenza ed al trasporto delle sostanze di cui all'allegato I. Nell'analisi riportare: Sanita' e sicurezza: problemi particolari; esperienza storica del porto in esame (incidenti verificatisi negli ultimi cinque anni); esperienza storica da dati internazionali. Dati meteorologici; dati geofisici; identificazione degli eventi incidentali: incidenti individuati nelle analisi di rischio degli impianti fissi; incidenti durante le operazioni di trasferimento tra nave e terraferma; incidenti durante le operazioni di carico/scarico automezzi; incidenti durante le operazioni di carico/scarico carri ferroviari. Stima delle conseguenze degli eventi incidentali individuati; stima delle probabilita' degli eventi incidentali individuati; possibili effetti domino anche in relazione al transito di sostanze pericolose; possibili effetti domino legati alle operazioni di trasferimento delle sostanze pericolose tra navi ed installazioni di terra; ricomposizione di eventuali rischi d'area. h) Piani di intervento nelle situazioni di emergenza: piano di emergenza dell'ambito portuale redatto sulla base delle risultanze di cui al punto g). |
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