Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2001 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO
Contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999

A seguito della delibera del 15.3.2001, con la quale il Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministro per la Funzione Pubblica ad esprimere parere favorevole sul testo dell'ipotesi di accordo per i segretari comunali e provinciali relativa al biennio economico 2000-2001 nonche' della certificazione positiva della Corte dei Conti, resa con deliberazione del 15.5.2001 delle Sezioni Riunite in sede di controllo, sull'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 16 maggio 2001, alle ore 19.00, ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN, nella persona del Presidente, Avv. Guido Fantoni

ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

Organizzazioni Sindacali Confederazioni Sindacali

CGIL-fp/Enti Locali firmato CGIL firmato

CISL/FPS firmato CISL firmato

UIL/FPL firmato UIL firmato

CONFSAL firmato U.N.S.C.P.

COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO firmato CISAL firmato

"Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail/Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel"

DICCAP-DIPARTIMENTO ENTI LOCALI firmato CAMERE DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE (Fenal, Snalcc, Sulpm)

CGIL-f.p. firmato

CISL/FPS firmato

UIL/FPL firmato

CIDA/Enti Locali firmato CIDA firmato

DIRER/DIREL firmato CONFEDIR firmato

AL TERMINE DELLA RIUNIONE LE PARTI HANNO SOTTOSCRITTO L'ALLEGATO CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI RELATIVO AL BIENNIO ECONOMICO 2000 -2001.
Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente CCNL si applica a tutti i segretari comunali e provinciali iscritti all'albo di cui all'art. 98, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 9 del D.P.R. n. 465/1997.
2. Nel testo del presente contratto i riferimenti al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato, integrato o sostituito dai Decreti Legislativi 4 novembre 1997, n. 396, 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387, sono riportati come D.Lgs. n. 29 del 1993.
3. Nel testo del presente contratto i riferimenti al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267 sono riportati come T.u.e.l. n. 267/2000.
4. Nel testo del presente contratto l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e' denominata semplicemente Agenzia nazionale.
 
Art. 2
Durata, decorrenza tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed e' valido dal 1 gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa e specifica prescrizione del presente contratto.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate 3 mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sara' corrisposta la relativa indennita' secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23.7.1993. Per le modalita' di erogazione di detta indennita', l'A.RA.N. stipula apposito accordo ai sensi degli artt. 51 e 52, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, del D. Lgs. n. 29 del 1993.
7. In sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sara' costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dal citato accordo del 23.7.1993.
 
Art. 3
Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilita' degli enti e dei sindacati, e' definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettivita', con l'interesse alla valorizzazione ed alla crescita della professionalita' della categoria dei segretari comunali e provinciali e del riconoscimento della rilevanza dell'apporto degli stessi nella gestione dei processi di innovazione in atto e nel governo degli enti.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessita' di un sistema di relazioni sindacali stabile, che si articola nei seguenti modelli relazionali:

a) contrattazione collettiva a livello nazionale; b) contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello
nazionale sulle materie e con le modalita' indicate nel presente
contratto; c) contrattazione decentrata integrativa di livello territoriale
secondo la disciplina dell'art. 6; d) interpretazione autentica dei contratti collettivi, secondo la
disciplina dell'art. 14 del presente CCNL; e) concertazione; f) informazione; g) consultazione nei casi previsti dal presente contratto.
 
Art. 4 Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello nazionale

1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge a livello nazionale sulle seguenti materie:

a) pari opportunita', anche per le finalita' della legge 10 aprile
1991, n. 125; b) criteri generali sui tempi e modalita' di
applicazione delle norme relative alla tutela in materia di
igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro,
con riferimento al D.Lgs. n. 626/1994; c) condizioni, criteri e parametri per la definizione delle
maggiorazioni della retribuzione di posizione; d) criteri per la definizione del trattamento economico spettante al
segretario nei casi di reggenza o supplenza; e) effetti dei provvedimenti di riclassificazione delle sedi di ente
sul trattamento economico del segretario; f) criteri per la definizione delle modalita' di svolgimento e di
partecipazione ai corsi per l'accesso e la progressione in
carriera, l'aggiornamento e la specializzazione; g) definizione delle risorse da destinare all'attivita' di formazione
ed aggiornamento; h) definizione delle modalita' di versamento dei contributi
sindacali.

2. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati nell'art. 3, comma 1, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, le parti riassumono, relativamente alla materia indicata alla lett. g), le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione.
3. Il contratto collettivo decentrato integrativo non puo' essere in contrasto con i vincoli derivanti dal contratto collettivo nazionale o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio dell'Agenzia nazionale e degli enti. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
 
Art. 5 Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto
collettivo decentrato integrativo di livello nazionale

1. I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche.
2. L'Agenzia nazionale provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 9, comma 3, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante e' inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'Agenzia autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
4. I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi.
5. L'Agenzia nazionale e' tenuta a trasmettere all'A.RA.N, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalita' di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
 
Art. 6 Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello
territoriale

1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa territoriale si svolge a livello regionale e riguarda la definizione delle indennita' da corrispondere ai segretari gestiti direttamente dalle Sezioni Regionali dell'Agenzia, sulla base dei criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa di livello nazionale;
2. Le Sezioni Regionali dell'Agenzia provvedono a costituire le delegazioni trattanti di parte pubblica entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto collettivo decentrato di livello nazionale e a convocare le delegazioni sindacali di cui all'art. 9, comma 3, per l'avvio del negoziato entro trenta giorni dalla presentazione della piattaforma.
3. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa regionale e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia.
4. La sezione regionale, in caso di certificazione positiva, autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
5. I contratti collettivi decentrati integrativi regionali non possono essere in contrasto con i vincoli derivanti dal contratto collettivo nazionale o da quello decentrato integrativo di livello nazionale e non possono comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio dell'Agenzia e degli enti presso i quali i segretari prestano servizio. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
 
Art. 7
Informazione

1. L'Agenzia informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all' art. 9, comma 3, sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali e in particolare quelli elencati nell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997. Ai fini di una piu' compiuta informazione, le parti, su richiesta di ciascuna di esse, si incontrano con cadenza almeno annuale.
2. Nel caso in cui si tratti di materie per le quali il presente CCNL prevede la concertazione o la contrattazione decentrata integrativa, l'informazione deve essere preventiva.
 
Art. 8
Concertazione

1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 9, comma 3, ricevuta l'informazione, ai sensi dell'art. 7, puo' attivare entro i 5 giorni successivi, mediante richiesta scritta, la concertazione sulle seguenti materie:

a) criteri generali per l'elaborazione dei programmi annuali e
pluriennali della Scuola Superiore relativi all'attivita' di
formazione, aggiornamento, studio e ricerca, ivi compresi quelle
dei corsi di specializzazione per il conseguimento dell'idoneita'
per l'iscrizione alle fasce superiori dell'albo; b) criteri generali per la tenuta e l'aggiornamento dei curricula, ai
fini della piu' ampia e completa divulgazione degli stessi anche
al fine assicurare la massima disponibilita' di informazioni utili
per le procedura di nomina; c) criteri generali relativi all'utilizzazione dei segretari comunali
e provinciali in disponibilita', comando, collocamento fuori
ruolo, riammissione in servizio, mobilita' ivi compresa quella fra
le sezioni dell'Albo; d) criteri generali ai fini della determinazione dell'eventuale
percentuale di maggiorazione di cui all'art. 98 del T.u.e.l. n.
267/2000; e) criteri generali per la determinazione annuale del numero
complessivo dei segretari da ammettere ai corsi di formazione e
specializzazione.

2. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano nei loro comportamenti ai principi di responsabilita', correttezza e trasparenza.
3. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa e' redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Decorso infruttuosamente tale termine le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione.
 
Art. 9
Composizione delle delegazioni

1. Ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello nazionale, l'Agenzia nazionale individua i componenti della delegazione di parte pubblica e ne designa il presidente.
2. Ai fini della contrattazione collettiva decentrata regionale, la delegazione di parte pubblica e' costituita da rappresentanti delle Sezioni regionali dell'Agenzia e da rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI.
3. Per le organizzazioni sindacali, sia ai fini della contrattazione nazionale decentrata integrativa che di quella di livello regionale, la delegazione e' composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
4. E' fatta salva la possibilita' di avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa decentrata di livello nazionale, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
 
Art. 10
Permessi, distacchi ed aspettative sindacali

Resta integralmente confermata la disciplina dei CCNQ stipulati in materia dall'ARAN.
 
Art. 11
Contributi sindacali

1. I segretari hanno facolta' di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega e' rilasciata per iscritto ed e' trasmessa all'ente, all'Agenzia nazionale per i segretari utilizzati ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997 o comunque collocati in disponibilita', e alle altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell'art. 19, comma 5, dello stesso D.P.R. n. 465/1997, a cura del segretario o dell'organizzazione sindacale interessata.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il segretario puo' revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1, inoltrando la relativa comunicazione alle amministrazioni ivi indicate e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dalle amministrazioni di cui al comma 1 sulle retribuzioni dei segretari in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalita' concordate con l'Agenzia nazionale.
5. Le amministrazioni di cui al comma I sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
 
Art. 12
Pari opportunita'

1. Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parita' tra uomini e donne, nell'ambito delle piu' ampie previsioni dell'art. 2, comma 6, della L. 125/1991 e degli artt. 7, comma 1, e 61 del D.Lgs. n. 29/1993, saranno definiti, con la contrattazione decentrata integrativa di livello nazionale, interventi che si concretizzino in "azioni positive" a favore delle lavoratrici.
2. Presso l'Agenzia e' costituito l'apposito comitato per le pari opportunita' previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 465/1997, secondo le modalita' e con i compiti ivi previsti.
3. In sede di negoziazione decentrata integrativa di livello nazionale, tenendo conto delle proposte formulate dal comitato per le pari opportunita', sono concordate le misure volte a favorire effettive pari opportunita' nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale con particolare riferimento a:

a) accesso ai corsi di formazione professionale e modalita' di
svolgimento degli stessi; b) flessibilita' degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei
servizi sociali; c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a
parita' di requisiti professionali; d) individuazione di iniziative di informazione per promuovere
comportamenti coerenti con i principi di pari opportunita' nel
lavoro; e) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali
nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e
sulle caratteristiche del fenomeno e l'elaborazione di uno
specifico codice di condotta nella lotta contro le molestie
sessuali.

4. Gli effetti delle iniziative assunte dall'Agenzia nazionale, a norma del comma 3, formano oggetto di valutazione del Comitato di cui al comma 2, che elabora e diffonde, annualmente, uno specifico rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile nell'ambito della categoria dei segretari ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale, dei passaggi di fascia nonche' della retribuzione complessiva di fatto percepita.
 
Art. 13
Clausole di raffreddamento

1. Il sistema delle relazioni sindacali e' improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti. Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione decentrata le parti non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
 
Art. 14
Interpretazione autentica dei contratti

1. In attuazione dell'art. 53 del D.Lgs n. 29/1993, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'A.RA.N. si attiva autonomamente o su specifica richiesta dell'Agenzia, delle Associazioni o Unioni rappresentative degli enti del comparto o del Dipartimento per la Funzione Pubblica.
4. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 29/1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.
5. Con analoghe modalita' si procede, tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti decentrati. L'eventuale accordo, stipulato con le medesime procedure di cui agli artt. 4 e 5 del presente contratto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.
6. Gli accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti commi producono gli effetti previsti dall'art. 53 del D.Lgs. n. 29/1993.
 
Art. 15
Il contratto individuale di lavoro

1. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali e' costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente contratto collettivo di lavoro. Il rapporto di lavoro con l'Agenzia nazionale si instaura con la sottoscrizione del contratto individuale con la prima nomina a segretario comunale.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale e' richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) data di inizio del rapporto di lavoro, coincidente con la prima
effettiva assunzione in servizio; b) qualifica di assunzione e trattamento economico iniziale di
fascia; c) disciplina della fase iniziale del rapporto e relativa prima sede
di destinazione.

3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L'Agenzia nazionale prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, che puo' essere incrementato di ulteriori trenta giorni in casi particolari. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilita', deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
5. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 4, l'Agenzia nazionale comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
6. Il contratto individuale di cui al comma 1, con decorrenza dalla data di applicazione del presente contratto, sostituisce i provvedimenti di nomina dei segretari da assumere e ne produce i medesimi effetti.
7. I segretari comunali e provinciali non sono soggetti a periodo di prova.
 
Art. 16
Tenuta ed aggiornamento dei curricula

1. Al fine di favorire la massima disponibilita' di informazioni utili per le procedure di nomina, l'Agenzia nazionale redige il curriculum professionale di ciascun segretario, a conclusione del corso di abilitazione per l'iscrizione all'albo, e provvede al suo continuo aggiornamento.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia nazionale provvede alla redazione ed all'aggiornamento dei curricula dei segretari in servizio entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto.
3. I criteri per la redazione, l'aggiornamento e la tenuta dei curricula sono definiti dall'Agenzia nazionale, previa concertazione ai sensi dell'art. 8.
 
Art. 17
Nomina nell'incarico

1. La nomina del segretario avviene nel rispetto delle previsioni del T.u.e.l. n. 267/2000 e del D.P.R. n. 465/1997.
2. A tal fine, a seguito dell'avvio della procedura che deve essere pubblicizzato nelle forme stabilite dal Consiglio nazionale di amministrazione, la Sezione Regionale dell'Agenzia competente trasmette ai sindaci che ne hanno fatto richiesta l'elenco dei segretari iscritti e che non siano gia' titolari di incarichi presso altri enti, con i relativi curricula.
3. La mancata accettazione della sede da parte del segretario o la mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo, determinano gli effetti di cui all'art. 13, comma 10, e dell'art. 19, comma 14, del D.P.R. n. 465/1997.
 
Art. 18
Revoca dell'incarico

1. La revoca del segretario avviene nel rispetto delle previsioni del T.u.e.l. n. 267/2000 e del D.P.R. n. 465/1997.
2. Il provvedimento di revoca e' adottato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa delibera di giunta, e deve essere motivato.
3. L'ente, prima di adottare il provvedimento di revoca, contesta per iscritto al segretario i fatti o i comportamenti costituenti gravi violazioni dei doveri di ufficio, convocandolo non prima che siano trascorsi cinque giorni dal ricevimento della contestazione per sentirlo a sua difesa. Il segretario puo' farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Ove il segretario, nonostante la convocazione, non si presenti nel giorno stabilito o, comunque, non adduca entro lo stesso termine giustificazioni per iscritto, l'ente adotta il provvedimento di revoca di cui al comma 2.
 
Art. 19
Orario di lavoro

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente, il segretario assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilita' in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
2. La presente disciplina trova applicazione anche nei casi in cui l'Agenzia nazionale o altra amministrazione si avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilita', ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 19, comma 5, del D.P.R. n. 465/1997.
 
Art. 20
Ferie e festivita'

1. Il segretario ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al segretario spetta anche la retribuzione di posizione di cui all'art. 41.
2. Il segretario assunto al primo impiego presso la pubblica amministrazione, dopo la stipulazione del presente contratto, ha diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio al segretario spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
3. Nel caso che presso l'ente, l'Agenzia nazionale o altra amministrazione che si avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilita', ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 19, comma 5, del D.P.R. n. 465/1997, l'orario settimanale di lavoro si articoli su cinque giorni, il sabato e' considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
4. Al segretario sono altresi' attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/1977. In caso di mancata fruizione delle stesse il trattamento economico da corrispondere e' identico a quello previsto per i giorni di ferie.
5. La ricorrenza del Santo Patrono della localita' in cui il segretario presta servizio e' considerata giorno festivo purche' ricadente in giorno lavorativo; nel caso di segretario titolare di segreterie convenzionate, si considera giorno festivo il Santo Patrono del comune capofila.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie e' determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il segretario che e' stato assente ai sensi dell'art. 18 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dal segretario in relazione alle esigenze connesse all' incarico affidato alla sua responsabilita' e nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'ente.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessita' di servizio, il segretario ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonche' all'indennita' di missione per la durata del medesimo viaggio; il segretario ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per piu' di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'amministrazione, alla quale deve essere inviata la relativa certificazione medica, deve essere tempestivamente informata.
11. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
12. Il periodo di ferie non e' riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverra' anche oltre il termine di cui al comma 11.
13. Fermo restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, l'amministrazione di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l'amministrazione receda dal rapporto ai sensi della normativa vigente.
 
Art. 21
Assenze retribuite

1. Il segretario ha diritto ai permessi ed ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art. 4 della legge n. 53/2000; per i casi di lutto del coniuge, di un parente o del convivente trova applicazione la disciplina di cui al comma 2, lett. b) del presente articolo.
2. Il segretario puo' assentarsi anche nei seguenti casi:

a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove, ovvero a corsi di aggiornamento
professionale facoltativo: giorni otto all'anno; b) lutti per coniuge, per parenti entro il secondo grado ed affini
entro il primo grado nonche' per decesso del convivente stabile:
giorni tre consecutivi per evento; la stabile convivenza e'
accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata
dal segretario; c) particolari motivi personali o familiari: 3 giorni all'anno.

3. Il segretario ha altresi' diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
4. Le assenze di cui ai commi 2 e 3 possono cumularsi nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianita' di servizio.
5. Durante i predetti periodi di assenza al segretario spetta l'intera retribuzione, compresa la retribuzione di posizione cui all'art. 41.
6. Le assenze previste dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
7. Il segretario ha altresi' diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, negli altri casi previsti da specifiche disposizioni di legge o dei relativi regolamenti di attuazione, ivi compresa la partecipazione alle riunioni degli organismi di gestione dell'Agenzia nazionale e delle Sezioni regionali.
8. Il presente istituto sostituisce la precedente disciplina legislativa e contrattuale del congedo straordinario.
 
Art. 22
Congedi dei genitori

1. Ai segretari comunali e provinciali si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternita' contenute nella legge n. 1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000, nonche' le specifiche previsioni contenute nel presente articolo.
2. Nel presente articolo tutti i richiami alle disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n. 903/1977 si intendono riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n. 53/2000.
3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facolta' di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
4. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 6 bis della legge n. 903/1977, spettano l'intera retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione di posizione e quella di risultato nella misura in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile.
5. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 7, comma 1, lett. a), della legge n. 1204/1971, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio e sono retribuiti per intero, con riferimento anche alla retribuzione di posizione e quella di risultato nella misura in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile.
6. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 4 e fino al terzo anno, nei casi previsti dall'art. 7, comma 4, della legge n. 1204/1971, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalita' di cui al precedente comma 5.
7. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalita' di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
8. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 1204/1971, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ente di appartenenza, o all'Agenzia nazionale o alle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilita' ai sensi dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 19, comma 5, del D.P.R. n. 465/1997, almeno quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda puo' essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purche' sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
9. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda puo' essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
10. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate anche dal padre.
 
Art. 23
Assenze per malattia

1. Il segretario, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, l'assenza in corso si somma alle assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti.
2. Al segretario che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, puo' essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, ovvero di essere sottoposto all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell'unita' sanitaria locale territorialmente competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneita' fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
3. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, o nel caso che il segretario, a seguito dell'accertamento di cui al comma 2, sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, il rapporto di lavoro puo' essere risolto ed al segretario e' corrisposta l'indennita' sostitutiva del preavviso. A tal fine l'ente comunica tempestivamente all'Agenzia il superamento dei periodi di conservazione del posto o la sopravvenuta inidoneita' a qualsiasi proficuo lavoro e l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.
4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
5. Restano ferme le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
6. Il trattamento economico spettante al segretario che si assenti per malattia e' il seguente:

a) intera retribuzione, compresa la retribuzione di posizione cui
all'art. 41, per i primi 9 mesi di assenza; b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3
mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori
6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma
1; d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.

7. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, ecc. ai fini della presente disciplina, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital nonche' i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata. In tali giornate, il segretario ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal precedente comma 6, lett. a).
8. L'assenza per malattia deve essere tempestivamente comunicata all'ente, al quale va inviata la relativa certificazione medica.
9. L'ente puo' disporre il controllo della malattia, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
10. Il segretario che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove puo' essere reperito.
11. Nel caso in cui l'infermita' sia causata da colpa di un terzo, l'eventuale risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile e' versato dal segretario all'ente fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 6, lettere "a", "b" e "c", compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
l2. La disciplina delle assenze per malattia di cui ai precedenti commi trova applicazione anche nei casi in cui l'Agenzia nazionale o altra amministrazione si avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilita', ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 19, comma 5, del D.P.R. n. 465/1997.
13. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, nonche' a quelle che pur iniziate in precedenza siano ancora in corso alla stessa data. In ogni caso, in sede di prima applicazione, il triennio di riferimento previsto dal comma 1 e' quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto.
 
Art. 24
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio

1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, ivi compresi gli infortuni in itinere riferiti al segretario titolare di sedi convenzionate o incaricato di reggenza o supplenza, o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il segretario ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque non oltre il periodo previsto dall'art. 23, commi 1 e 2. In tale periodo al segretario spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 23, comma 6, lett. a), comprensiva della retribuzione di posizione di cui all'art. 41.
2. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 23. Nel caso in cui l'ente decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al segretario non spetta alcuna retribuzione.
3. Nulla e' innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermita' e per la corresponsione dell'equo indennizzo.
4. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei casi in cui l'Agenzia nazionale o altra amministrazione si avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilita', ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 19, comma 5, del D.P.R. n. 465/1997.
 
Art. 25
Congedi per la formazione

1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall'art. 5 della legge n. 53/2000, sono concessi al segretario salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Al segretario, con anzianita' di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso ente, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, il segretario interessato ed in possesso della prescritta anzianita', deve presentare all'ente di appartenenza una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attivita' formativa che intende svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle attivita' formative.
4. L'ente puo' non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi
consecutivi; b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarita' e la
funzionalita' dei servizi.

5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo del segretario, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalita' del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3, l'ente puo' differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi.
6. Al segretario durante il periodo di congedo si applica l'art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermita' previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalita' di comunicazione all'ente ed ai controlli si applicano le disposizioni contenute nell'art. 23 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell'art. 24 del presente CCNL.
7. La disciplina del presente articolo, sussistendone i presupposti, trova applicazione anche nei casi in cui l'Agenzia o altra amministrazione si avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilita', ai sensi rispettivamente dell'ari. 7, comma 1, e dell'art. 19, comma 5, del D.P.R. n. 465/1997.
 
Art. 26
Servizio militare

1. La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva o il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze Armate, nonche' l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio, determinano la sospensione del rapporto di lavoro ed il segretario ha titolo alla conservazione del posto per tutto il periodo del servizio militare di leva, senza diritto alla retribuzione.
2. I segretari che prestano il servizio sostitutivo civile hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del servizio, senza retribuzione.
3. Entro quindici giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il segretario deve porsi a disposizione dell'ente, dell'Agenzia nazionale, nel caso di segretari utilizzati ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997, e delle altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell'art. 19, comma 5, dello stesso D.P.R. n. 465/1997, per riprendere servizio. Superato tale termine il rapporto di lavoro e' risolto, senza diritto ad alcuna indennita' di preavviso nei confronti del segretario, salvo i casi di comprovato impedimento. A tal fine l'ente e le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari comunicano tempestivamente all'Agenzia nazionale la mancata ripresa di servizio del segretario nel termine prescritto e l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.
4. Il periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
5. I segretari richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo del richiamo, che viene computato ai fini dell'anzianita' di servizio. Al predetto personale l'ente, l'Agenzia, nel caso di segretari utilizzati ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997, e le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell'art. 19, comma 5, dello stesso D.P.R. n. 465/1997, corrispondono l'eventuale differenza tra il trattamento economico erogato dall'Amministrazione militare e quello fondamentale in godimento presso gli stessi, comprensivo anche della retribuzione di posizione di cui all'art. 41.
 
Art. 27
Aspettativa per motivi personali

1. Al segretario che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita', per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi.
2. I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comporto del segretario.
3. La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali.
 
Art. 28
Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio

1. I segretari ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
 
Art. 29
Altre aspettative previste da disposizioni di legge

1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il segretario, il cui coniuge presti servizio all'estero, puo' chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni, qualora l'ente, l'Agenzia, nel caso di segretari utilizzati ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997, e le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell'art. 19, comma 5, dello stesso D.P.R. n. 465/1997, non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa localita' in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella localita' in questione.
3. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 2 puo' avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa puo' essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del segretario in aspettativa.
 
Art. 30
Cumulo di aspettative

1. Il segretario non puo' usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno sei mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali e per attivita' di volontariato.
2. L'ente, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, puo' invitare il segretario a riprendere servizio nel termine appositamente fissato. Il segretario, per le stesse motivazioni, puo' riprendere servizio di propria iniziativa.
3. Il rapporto di lavoro e' risolto, senza diritto ad alcuna indennita' sostitutiva di preavviso, nei confronti del segretario che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2. In tal caso l'ente comunica tempestivamente all'Agenzia nazionale la mancata ripresa di servizio e l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.
 
Art. 31
Fasce professionali

1. I segretari comunali e provinciali sono classificati in tre fasce professionali denominate A, B e C:

a) nella fascia professionale C, sono inseriti i segretari, idonei
alla titolarita' di sedi di comuni fino a 3.000 abitanti, a
seguito del conseguimento dell'abilitazione concessa dalla Scuola
Superiore di cui all'art. 98, comma 4, del T.u.e.l. n. 267/2000; b) nella fascia professionale B, sono inseriti i segretari, idonei, a
seguito del superamento del corso di specializzazione della Scuola
Superiore di cui all'art. 14, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997,
alla titolarita' di sedi di comuni fino a 65.000 abitanti, non
capoluogo di provincia; al corso di specializzazione sono ammessi
i segretari con almeno due anni di servizio nella fascia C; c) nella fascia professionale A, sono inseriti i segretari, idonei, a
seguito del superamento del secondo corso di specializzazione
della Scuola Superiore, di cui all'art. 14, comma 2, del D.P.R. n.
465/1997, alla titolarita' di sedi di comuni con popolazione
superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia
nonche' di province; al corso di specializzazione sono ammessi i
segretari con almeno due anni di servizio in enti con popolazione
compresa tra i 10.001 e 65.000 abitanti.

2. La trasposizione nelle fasce professionali di cui al comma 1 dei segretari comunali e provinciali gia' collocati nelle fasce di cui all'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997 avviene secondo le previsioni dell'art. 35 del presente CCNL.
3. Nell'ambito della fascia B, per la nomina in sedi di comuni superiori a 10.000 e fino a 65.000, e' richiesta un'anzianita' di servizio del segretario di almeno due anni in comuni inferiori della medesima fascia.
4. Nell'ambito della fascia A, per la nomina in sedi di comuni superiori a 250.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia e di amministrazioni provinciali e' richiesta un'anzianita' di servizio di almeno due anni in enti inferiori della stessa fascia. La disposizione di cui all'art. 11, comma 10, ultimo periodo, del D.P.R. n. 465/1997 trova applicazione sino al 31.12.2000; sono fatti salvi i diritti acquisiti entro tale data ai sensi della medesima disposizione.
5. Il sindaco ed il presidente della provincia nominano il segretario dell'ente fra gli iscritti nella fascia professionale corrispondente all'entita' demografica dello stesso, fatte salve le riclassificazioni intervenute con il precedente ordinamento. La corresponsione del trattamento economico e' correlata alla effettiva assunzione in servizio negli enti, secondo i livelli della retribuzione di posizione di cui all'art. 41.
6. L'idoneita' conseguita a seguito dei corsi di specializzazione di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 465/1997 comporta l'iscrizione nella relativa fascia professionale, fermo restando che con l'applicazione del presente contratto non e' richiesta l'idoneita' per i segretari con anzianita' di servizio di nove anni e sei mesi al 31.12.2000.
7. Con l'applicazione del presente contratto, per il conseguimento dell'idoneita' a seguito del corso gia' indetto per i segretari con un'anzianita' di servizio compresa tra quattro e nove anni e sei mesi, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997, e in quello da indire per coloro che risultano iscritti nella fascia B secondo le disposizioni del presente contratto, gia' iscritti nella precedente lettera b) dell'art. 12 del D.P.R. n. 465/1997, si prescinde dai riferimenti percentuali indicati nello stesso articolo.
8. Ai fini del conferimento degli incarichi nei comuni superiori a 10.000 abitanti, in sede di prima applicazione del presente contratto, per i segretari di cui ai commi 6 e 7, si prescinde dal prescritto requisito dei due anni di anzianita' di cui al comma 3.
9. Per i segretari in servizio nei comuni con popolazione superiore a 10.000 e inferiore a 65.000 abitanti, iscritti al 31.12.2000 nella lettera c) di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 465/1997, inseriti nella fascia B ai sensi dell'art. 35, l'iscrizione nella fascia A, come disciplinata dal presente contratto, e' subordinata al conseguimento dell'idoneita' da acquisire con il corso di cui all'art. 14, comma 2, del citato D.P.R. n. 465/1997.
 
Art. 32
Mobilita' presso altre amministrazioni

1. In caso di mobilita' presso altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall'Albo:

a) il segretario collocato nella fascia professionale C del
precedente articolo viene equiparato alla categoria o area
professionale piu' elevata prevista dal sistema di classificazione
vigente presso l'amministrazione di destinazione; b) il segretario collocato nella fascia professionale B, con lo
stipendio tabellare iniziale di cui all'art. 39, comma 2, viene
equiparato alla categoria o area professionale piu' elevata
prevista dal sistema di classificazione vigente presso
l'amministrazione di destinazione; la presente disciplina ha
natura transitoria e si applica sino alla data del 31.12.2001; c) il segretario collocato nella fascia professionale B, con lo
stipendio tabellare economico di cui all'art. 39, comma 1, e'
equiparato al personale con qualifica dirigenziale; d) il segretario collocato nella fascia A, e' equiparato al personale
con qualifica dirigenziale.
 
Art. 33
Partecipazione ai corsi di formazione

1. L'Agenzia determina annualmente il numero complessivo dei segretari da ammettere ai corsi ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.P.R. n. 465/1997, e disciplina le relative modalita' di partecipazione, previa contrattazione decentrata integrativa nazionale ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2.
2. Qualora il numero di cui al comma 1 risulti superiore a quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sono individuati, con le stesse modalita' di cui all'art. 4, commi 1 e 2, i criteri per la definizione della graduatoria necessaria per l'ammissione ai corsi, tenendo conto dell'anzianita' di servizio e del credito formativo di cui all'art. 34.
 
Art. 34
Crediti formativi

1. Il credito formativo matura a seguito della partecipazione a percorsi formativi organizzati dalla Scuola Superiore ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 396/1998, con esclusione dei corsi di specializzazione.
2. L'entita' del credito formativo e' determinato, in relazione alle attestazioni e valutazioni rilasciate dalla Scuola Superiore al termine dei percorsi formativi di cui al precedente comma, attraverso un idoneo sistema di certificazione delle competenze maturate.
3. Il sistema di certificazione di cui al comma 2, definito dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia nazionale, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali, viene basato su standard formativi distinti per fasce in relazione ai quali si determina l'accrescimento del credito. Esso puo' tener conto delle competenze gia' in possesso dei soggetti, acquisite al di fuori dei percorsi formativi.
 
Art. 35
Primo inquadramento nelle nuove fasce professionali

1. In sede di prima applicazione dell' art. 31 del presente CCNL, con effetto dalla data di stipulazione definitiva dello stesso, i segretari comunali e provinciali attualmente in servizio alla stessa data, sono inseriti nelle nuove fasce professionali secondo i seguenti criteri di corrispondenza:

a) nella fascia professionale C sono iscritti i segretari inseriti
nella precedente fascia professionale corrispondente alla lettera
a) dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997; b) nella fascia professionale B, sono iscritti i segretari inseriti
nella precedente fascia professionale corrispondente alla lettera
b) dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997 nonche' quelli
inseriti nella precedente fascia professionale corrispondente alla
lettera c) dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997; c) nella fascia professionale A sono iscritti i segretari di cui alle
lettere d) ed e) dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997.

2. Restano confermati gli effetti dei provvedimenti adottati dall'Agenzia in attuazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 465/1997.
 
Art. 36
Formazione ed aggiornamento

1. La formazione e l'aggiornamento professionale sono elementi essenziali per lo sviluppo e la valorizzazione delle capacita' e delle attitudini del segretario e rappresentano un indispensabile supporto per l'assunzione delle responsabilita' connesse alle funzioni affidate.
2. L'Agenzia nazionale definisce annualmente la quota delle risorse da destinare alle iniziative di formazione nella misura individuata in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale.
3. L'Agenzia, nell'ambito dei criteri generali definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa di livello nazionale ai sensi dell'art. 4, realizza le iniziative formative avvalendosi della Scuola Superiore di P.A.L.
4. Il segretario deve partecipare alle iniziative di formazione ed aggiornamento organizzate dalla Scuola Superiore per almeno 20 giorni all'anno. La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dal segretario interessato con l'ente, con l'Agenzia nel caso di segretari in disponibilita' o con l'amministrazione presso la quale presta servizio in caso di comando, di distacco o di posizione di fuori ruolo. Tale partecipazione e' considerata servizio utile a tutti gli effetti.
5. Gli oneri per la partecipazione dei segretari alle iniziative di formazione ed aggiornamento organizzate dalla Scuola Superiore sono a carico degli enti presso i quali i medesimi prestano servizio, fatti salvi i casi in cui gli oneri dei corsi sono assunti integralmente a carico della Scuola.
6. Il segretario puo' partecipare, senza oneri per l'ente, per l'Agenzia nel caso di segretari in disponibilita' o con l'amministrazione presso la quale presta servizio in caso di comando, di distacco o di posizione di fuori ruolo, a corsi di formazione ed aggiornamento che siano in linea con le finalita' indicate nel comma 1 e con i contenuti dei programmi annuali e pluriennali elaborati dalla Scuola Superiore. Al segretario, inoltre, possono essere concessi congedi per la formazione ai sensi dell'art. 5 della legge n. 53/2000, secondo la disciplina dell'art. 25.
7. Qualora l'ente, l'Agenzia o l'amministrazione presso la quale presta servizio, riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di formazione ed aggiornamento svolte dal segretario, ai sensi del comma 6, con le funzioni allo stesso affidate puo' concedere un contributo sulla spesa sostenuta e debitamente documentata.
 
Art. 37
Struttura della retribuzione

1. La struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali si compone delle seguenti voci:

a) trattamento stipendiale; b) indennita' integrativa speciale; c) retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita; d) retribuzione di posizione; e) maturato economico annuo, ove spettante; f) retribuzione di risultato; g) diritti di segreteria; h) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.

2. Al segretario comunale e provinciale compete altresi' una tredicesima mensilita' corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.
3. Per il calcolo del compenso per diritti di segreteria previsti dalla lettera g) del comma 1, si prendono a base le voci di cui allo stesso comma 1, con esclusione delle lettera f).
 
Art. 38
Incrementi tabellari

1. Il valore degli stipendi tabellari previsti dai vigenti contratti collettivi del 21.5.1996 e del 18.4.1997, per la separata area della dirigenza, e' incrementato nelle misure mensili lorde, per tredici mensilita', indicate nella tavola i con decorrenza dalle date ivi previste.
 
Art. 39
Stipendio tabellare

1. Con effetto dall'1.7.1999, a regime, il nuovo stipendio tabellare dei segretari comunali e provinciali e' stabilito nella misura unica annua lorda per dodici mensilita' di L. 37.632.000.
2. Nell'ambito di vigenza della parte economica del presente CCNL, per i segretari comunali e provinciali comunque collocati nella fascia B con lo stipendio tabellare annuo di L. 23.639.000, stabilito dal CCNL del 25.7.1996, e' previsto uno stipendio tabellare il cui importo e' determinato nella misura percentuale del 65,66% di quello stabilito nel comma 1, pari al valore di L. 24.851.000, e con la decorrenza ivi prevista.
3. Per i segretari comunali e provinciali collocati nella fascia C, lo stipendio tabellare di cui al comma 1, e con la decorrenza ivi prevista, e' determinato nella misura percentuale del 57,14%, pari al valore di L. 21.675.000.
4. Ai segretari comunali e provinciali della ex seconda classe, collocati nella fascia B, con decorrenza dalla data di cui al comma 1, e' attribuito lo stipendio tabellare di cui allo stesso comma 1.
5. Sono confermate l'indennita' integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianita' in godimento alla data di stipulazione del presente CCNL; e' altresi' confermato il maturato economico in godimento secondo la disciplina dei vigenti contratti collettivi ed il trattamento economico ad personam di cui all'art. 40, commi 5 e 6, del CCNL del 16.5.1995, come integrato dall'accordo successivo del 14.9.1995.
 
Art. 40
Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dell'art. 39 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' premio di fine servizio, sull'indennita' alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 39 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo al segretario comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennita' premio di servizio, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
 
Art. 41
Retribuzione di posizione

1. Ai segretari comunali e provinciali e' confermata l'attribuzione del compenso denominato retribuzione di posizione, collegata alla rilevanza delle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilita' in relazione alla tipologia dell'ente di cui il segretario e' titolare. Tale denominazione e' riferita anche ai compensi prima denominati "indennita' di direzione" di cui all'art. 40, comma 3, del CCNL del comparto Ministeri.
2. Con decorrenza dal 3l.12.l999, e a valere dall'1.1.2000, le misure dell'ex indennita' di direzione, di cui all'art. 40, comma 3 del CCNL del comparto Ministeri del 16.5.1995, nel testo risultante a seguito dell'accordo successivo del 14.9.1995, e della retribuzione di posizione di cui all'art. 2 del CCNL del 18.4.1997, sono incrementate negli importi annui lordi per tredici mensilita' indicati nella tavola 2.
3. Con effetto dalla stessa data, i valori complessivi annui lordi, per tredici mensilita', della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali sono cosi' rideterminati:

livello A 1) incarichi in enti metropolitani L. 72.314.000 2) incarichi in enti oltre 250.000 abitanti,
in comuni capoluogo di provincia,
in amministrazioni provinciali L. 56.820.000 3) incarichi in enti fino a 250.000 abitanti L. 34.092.000

livello B 1) incarichi in enti superiori a 10.000 e fino a 65.000 abitanti L. 23.754.000 2) incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti L. 17.744.000

livello C 1) incarichi in enti fino a 3000 abitanti L. 10.213.000

Gli enti indicati nei numeri 2 e 3 del livello A e numeri 1 e 2 del livello B ricomprendono anche quelli riclassificati.
4. Gli Enti nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacita' di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al comma 3. Le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le predette maggiorazioni sono individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale.
5. Gli enti assicurano, altresi', nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacita' di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale piu' elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della piu' elevata posizione organizzativa.
6. La retribuzione di posizione nel valore annuo definito ai sensi del precedente comma 3 assorbe ogni altra forma di compenso connessa alle prestazioni di lavoro, ivi compreso quello per lavoro straordinario, con eccezione di quelli, indicati nell'art. 37, comma 1, lett. g), fino a diversa disciplina del CCNL dell'area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie Locali.
7. Al segretario comunale e provinciale in posizione di disponibilita' ed incaricato della reggenza o supplenza spetta la stessa retribuzione di posizione prevista per l'ente presso il quale assume servizio, ove il relativo importo sia superiore a quello garantito ai sensi dell'art. 43.
 
Art. 42
Retribuzione di risultato

1. Ai segretari comunali e provinciali e' attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico di funzione di Direttore Generale.
2. Gli Enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al 10 % del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno di riferimento e nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacita' di spesa.
3. Ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell'erogazione della relativa retribuzione ad essa correlata, gli Enti utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del D.Lgs. n. 286/1999, relativo alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati.
 
Art. 43
Trattamento economico dei segretari in disponibilita'

1. Ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilita' di cui all'art. 19, comma 7, del D.P.R. n. 465/1997, e' corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio e composto delle seguenti voci:

- trattamento stipendiale di fascia; - indennita' integrativa speciale; - tredicesima mensilita'; - retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita; - retribuzione di posizione; - maturato economico, ove spettante; - retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.

2. In caso di nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione, il segretario collocato in disponibilita' conserva il trattamento economico in godimento previsto dal comma 1. I relativi oneri sono a carico dell'ente di nomina ad eccezione di quelli relativi alla retribuzione di posizione che rimangono a carico dall'Agenzia per la quota corrispondente alla differenza tra quella in godimento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell'ente.
 
Art. 44 Trattamento economico del segretario con funzioni di Direttore
Generale

1. Al segretario comunale e provinciale, a cui siano state conferite funzioni di direttore generale, ai sensi dell'art. 108 del T.U. n. 267/2000, nell'ente dove svolge le sue funzioni, viene corrisposta in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento una specifica indennita', la cui misura e' determinata dall'ente nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacita' di spesa.
 
Art. 45 Retribuzione aggiuntiva per il segretario titolare di sede di
segreteria convenzionata

1. Al segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37, comma 1, da a) ad e) in godimento.
2. Al segretario titolare di segreterie convenzionate, per l'accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili.
3. Gli oneri conseguenti all'applicazione dei commi 1 e 2 si ripartiscono tra i diversi enti interessati secondo le modalita' stabilite nella convenzione.
 
Art. 46
Trattamento economico del segretario in distacco sindacale

1. Al segretario che usufruisce dei distacchi di cui all'art. 5 del CCNQ del 7.8.1998, spetta il trattamento economico di cui all'art. 37, comma 1, in godimento al momento del collocamento in distacco.
2. Gli oneri relativi al trattamento economico del segretario in distacco sindacale sono a carico dell'Agenzia nazionale.
 
Art. 47 Trattamento di trasferta

1. Il presente articolo si applica ai segretari comandati a prestare la propria attivita' lavorativa in localita' diversa dalla dimora abituale e distante piu' di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il segretario venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la localita' sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla localita' piu' vicina a quella della trasferta. Ove la localita' della trasferta si trovi oltre la localita' di dimora abituale le distanze si computano da quest'ultima localita'.
2. Ai segretari di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:

a) una indennita' di trasferta, avente natura non retributiva, pari
a: L. 46.700 per ogni periodo di 24 ore di trasferta; L. 1.945 per
ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore
alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte
di durata superiore alle 24 ore; b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in
ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel
limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate; c) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto
urbani nei casi e alle condizioni individuati dagli enti secondo
la disciplina del comma 10.

3. Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
4. Il segretario inviato in trasferta puo' essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto. In tal caso si applica l'art. 49, commi 3 e ss., del presente CCNL e al segretario spetta l'indennita' di cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 6, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennita' chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km.
5. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al segretario spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo di categoria quattro stelle, secondo la disciplina dell'art. 1, comma 68, della legge n. 662/1996, e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di L. 59.150 per il primo pasto e di complessive L. 118.300 per i due pasti. Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto.
Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita'.
6. Nel caso in cui il segretario fruisca del rimborso di cui al comma 5, l'indennita' di cui al comma 2 viene ridotta del 70%. Non e' ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennita' di trasferta in misura intera.
7. L' indennita' di trasferta non viene corrisposta in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore.
8. L'indennita' di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima localita'.
9. Il segretario inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
10. Gli enti stabiliscono, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in particolare, la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalita' procedurali.
11. Le trasferte all'estero sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo con le seguenti modifiche:

- l'indennita' di trasferta di cui al comma 2, lettera a) e'
aumentata del 50% e non trova applicazione la disciplina del comma
6; - i rimborsi dei pasti di cui al comma 5 sono incrementati del 30%.

12. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse gia' previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalita'.
 
Art. 48
Trattamento di trasferimento

1. Al segretario, nel caso che l'assunzione della titolarita' di una nuova sede comporti il cambio della residenza, deve essere corrisposto il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per se' e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3o grado ed affini entro il 2o grado), il rimborso delle spese documentate di trasporto degli effetti personali, il tutto nei limiti fissati nell'art. 47 e previ opportuni accordi da prendersi con l'ente presso il quale deve assumere l'incarico, nonche' l'indennita' di trasferta di cui all'art. 47, comma 2, limitatamente alla durata del viaggio.
2. Il segretario ha altresi' diritto al rimborso dell'indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, gli enti vi fanno fronte nei limiti delle risorse gia' previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalita'.
 
Art. 48-bis
Segretari utilizzati presso l'Agenzia nazionale e la Scuola

1. In caso di utilizzo di segretari per le esigenze dell'Agenzia o della Scuola, la sede di cui sono titolari si rende disponibile agli effetti di legge e regolamentari, con effetto dalla data di efficacia del provvedimento di utilizzo.
2. Ai segretari durante il periodo di utilizzo compete il trattamento economico, previsto dall'art. 37, comma 1, del presente CCNL, in godimento alla data del provvedimento di utilizzo.
 
Art. 49
Copertura assicurativa

1. Gli enti, anche per le ipotesi di incarichi di reggenza o di supplenza, assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilita' civile dei segretari comunali e provinciali, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie destinate a tale finalita' sono indicate nei bilanci, nel rispetto della effettiva capacita' di spesa.
2. Analoga iniziativa assumono l'Agenzia nazionale, relativamente ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilita' ed utilizzati per esigenze dell'Agenzia stessa, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997, e le altre pubbliche amministrazioni e loro organismi ed enti strumentali che comunque si avvalgono di segretari comunali e provinciali ai sensi dell'art. 19, comma 5, dello stesso D.P.R. n. 465/1997.
3. Gli enti, stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei segretari comunali e provinciali autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio. Analoga polizza viene stipulata dall'Agenzia nazionale e dalle altre pubbliche amministrazioni e loro organismi ed enti strumentali nel caso di utilizzo di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilita'.
4. La polizza di cui al comma 3 e' rivolta alla copertura dei rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del segretario, nonche' di lesioni o decesso del segretario medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
5. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta' dell'amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 3 e 4, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
6. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
7. Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti al segretario a titolo di equo indennizzo e per lo stesso evento.
 
Art. 50
Mensa

1. Il segretario, anche nelle ipotesi di incarichi di reggenza e di supplenza, ha diritto ad avvalersi delle mense di servizio istituite presso gli enti o, in alternativa, ai buoni pasto sostitutivi, ove riconosciuti al restante personale, secondo le modalita' indicate nell'art. 51; analogo diritto e' riconosciuto altresi' al collocato in disponibilita' ed utilizzato per esigenze dell'Agenzia stessa, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997, o da altre pubbliche amministrazioni e loro organismi ed enti strumentali ai sensi dell'art. 19, comma 5, dello stesso D.P.R. n. 465/1997.
2. Per poter usufruire del diritto alla mensa e' necessario essere effettivamente in servizio.
3. Il segretario e' tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa e' gestita da terzi, o un corrispettivo pari ad un terzo dei generi alimentari e del personale, se la mensa e' gestita direttamente dall'ente o dall'Agenzia nazionale e dalle altre amministrazioni di cui al comma 1.
4. In ogni caso e' esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.
 
Art. 51
Buono pasto

1. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa e' pari alla somma che l'ente, l'Agenzia nazionale o le altre amministrazioni di cui all'art. 19, comma 5, del D.P.R. n. 465/1997 sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 3 dell'art. 50, se optasse per l'istituzione della mensa di servizio.
2. Il segretario ha titolo, secondo le direttive adottate dai singoli enti per il restante personale, ad un buono pasto per ogni giornata in cui presti servizio anche nelle ore pomeridiane.
 
Art. 52
Cause di cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro del segretario, oltre che nei casi di risoluzione gia' disciplinati negli artt. 23 e 24, ha luogo:

a) al compimento del limite massimo di eta' o al raggiungimento
dell'anzianita' massima di servizio previsti dalle norme di legge; b) per dimissioni del segretario; c) per decesso del segretario.
 
Art. 53
Obblighi delle parti

1. Nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 52, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'eta' prevista. L'Agenzia nazionale comunica comunque per iscritto all'interessato l'intervenuta risoluzione del rapporto. Nel secondo caso di cui alla lettera a) dell'art. 52, l'Agenzia nazionale puo' risolvere il rapporto senza preavviso, salvo domanda del segretario per la permanenza in servizio oltre l'anzianita' massima, da presentarsi almeno un mese prima del verificarsi della condizione prevista. In entrambi i casi l'Agenzia nazionale informa contestualmente l'ente presso il quale il segretario presta servizio o le altre amministrazioni che si avvalgono del segretario ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.P.R. n. 465/1997.
2. Nel caso di dimissioni del segretario, questi deve darne comunicazione scritta all'Agenzia nazionale, informando contestualmente l'ente presso il quale presta servizio o le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell'art. 19, comma 5, dello stesso D.P.R. n. 465/1997, nel rispetto dei termini di preavviso.
 
Art. 54
Periodo di preavviso

1. Nei casi di risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennita' sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:

a) 2 mesi per i segretari con anzianita' di servizio fino a 5 anni; b) 3 mesi per i segretari con anzianita' di servizio fino a 10 anni; e) 4 mesi per i segretari con anzianita' di servizio oltre 10 anni.

2. In caso di dimissioni del segretario i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla meta'.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e' tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennita' pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'Agenzia nazionale, anche per i segretari utilizzati ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997 o comunque collocati in disponibilita', e le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell'art. 19, comma 5, dello stesso D.P.R. n. 465/1997, hanno diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al segretario, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
5. E' in facolta' della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.
6. L'assegnazione delle ferie non puo' avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si da' luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.
7. Il periodo di preavviso e' computato nell'anzianita' a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del segretario, l'Agenzia nazionale corrisponde agli aventi diritto l'indennita' sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonche' una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
9. L'indennita' sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute in caso di malattia superiore a 15 giorni.
 
Art. 55
Ricostituzione del rapporto di lavoro

1. Il segretario il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni puo' richiedere all'Agenzia nazionale, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il segretario e' ricollocato nella medesima fascia professionale posseduta al momento delle dimissioni.
2. La stessa facolta' di cui al comma 1 e' data al segretario, senza i limiti temporali di cui al medesimo comma 1, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita e il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro e' subordinata alla disponibilita' del corrispondente posto nel numero complessivo degli iscritti all'albo.
 
Art. 56
Trattamento di fine rapporto di lavoro

1. La retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro del segretario ricomprende le seguenti voci:

- trattamento stipendiale di fascia; - indennita' integrativa speciale; - retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita; - retribuzione di posizione; - maturato economico annuale, ove spettante; - retribuzione aggiuntiva del segretario titolare di sedi di segreteria convenzionate; - diritti di segreteria.
 
Art. 57
Previdenza complementare

1. Le parti convengono sulla necessita' che i segretari possano usufruire di una tutela previdenziale complementare a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale ai sensi del D.Lgs. n. 124/1993, della legge n. 335/1995 e delle successive modificazioni ed integrazioni.
2. A questi fini le parti prendono atto che sono in corso negoziati per definire l'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare per tutti i lavoratori dei comparti Regioni-Autonomie Locali e Sanita', al quale fara' seguito la disciplina dello statuto, del regolamento elettorale per pervenire all'atto costitutivo del Fondo medesimo ed ai successivi adempimenti a cura di quest'ultimo.
 
Art. 58
Disapplicazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente contratto e' disapplicata la disciplina di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 465/1997.

TAVOLA 1 -------------------------------------------------------------------- Aumenti tabellari per il biennio economico 1998-1999

Ex Tabellare Aumenti mensili Tabellare annuo
qualifica annuo (x 12 mesi) (x 12 mesi) (x 12 mesi)

al 31.12.97 1,80% 1,50% al 31.12.99
nov-98 lug-99
--------------------- A classe 1^ 36.000.000 74.000 62.000 37.632.000

B classe 2^ 36.000.000 74.000 62.000 37.632.000
IX livello 23.639.000 55.000 46.000 24.851.000

C VIII livello 20.571.000 50.000 42.000 21.675.000 --------------------------------------------------------------------

TAVOLA 2

Aumenti retribuzione di posizione per il biennio economico 1998-1999 --------------------------------------------------------------------
Retribuzione Aumenti Retribuzione Graduazione degli incarichi di posizione mensili di posizione
annua (x 13 mesi) annua

al 31.12.97 dic-99 al 31.12.99

--------------------------------------------------------------------
incarichi in enti
metropolitani 70.000.000 178.000 72.314.000

incarichi in enti oltre
i 250.000 abitanti, A in comuni capoluogo di
provincia, in
amministrazioni
provinciali. 55.000.000 140.000 56.820.000

incarichi in enti fino
a 250.000 abitanti 33.000.000 84.000 34.092.000 --------------------------------------------------------------------
incarichi in enti fino
a 65.000 abitanti 23.000.000 58.000 23.754.000 -------------------------------------------------------------------- B incarichi in enti
tra 3.000 e 10.000
abitanti 17.172.000 44.000 17.744.000 -------------------------------------------------------------------- C incarichi in enti
fino a 3.000 abitanti 9.888.000 25.000 10.213.000 --------------------------------------------------------------------

Dichiarazione congiunta n. 1

Le parti si danno reciprocamente atto che, ai fini di una compiuta ed equilibrata regolazione degli effetti del convenzionamento delle sedi di segreteria sul trattamento economico dei segretari interessati, in sede di revisione della disciplina del D.P.R. n. 465/1997, il numero delle sedi convenzionabili sia determinato sulla base di parametri che rendono coerente lo svolgimento della funzione con le esigenze di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
Dichiarazione congiunta n. 2

Le parti auspicano un sollecito espletamento dei corsi di cui al comma 9 dell'art. 31 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 valevoli per i segretari con piu' di nove anni e sei mesi di servizio.
Dichiarazione congiunta n. 3

Le parti si danno reciprocamente atto dell'impegno di pervenire alla definizione della disciplina generale relativa alle seguenti materie:

- definizione del contenzioso del precedente contratto; - disciplina valutazione del servizio pre-ruolo ai fini della
progressione nelle fasce professionali; - disciplina del maturato economico per i segretari generali nominati
prima del presente contratto; - disciplina degli effetti giuridici ed economici per i segretari
nominati ai sensi dell'art. 11, comma 10 del D.P.R. n. 465/1997.

Le parti, inoltre, concordano sull'esigenza che sia organicamente ridisciplinata, in sede di revisione del regolamento approvato col D.P.R. n. 465/1997, la materia delle convenzioni di segreteria, in modo da salvaguardare la duplice esigenza della piu' efficace e produttiva utilizzazione del segretario comunale, nel rispetto della professionalita' da un lato, e, dall'altro, di favorire le forme organizzative per l'esercizio associato dei ruoli e delle funzioni, secondo lo spirito del T.UE.L. n. 267/2000.
A tal proposito occorrera' prevedere i limiti oltre i quali vengono a vanificarsi gli scopi per cui sono concepiti gli accordi convenzionali.
DICHIARAZIONE A VERBALE FPS-CISL

La FPS-CISL ritiene gravemente discriminatorie la normativa prevista all'art. 31, comma 1, lett. c), introdotta a modifica rispetto al testo presiglato il 24.11.2000, che prevede uno sbarramento artificioso alla possibilita' di partecipazione al corso di specializzazione per la fascia A) nel caso in cui non si sia prestato servizio almeno due anni in Enti tra 10.001 e 65.000 abitanti, e la normativa dello stesso articolo c. 4 che prevede la permanenza obbligatoria per due anni in enti inferiori a 250.000 abitanti per gli iscritti in fascia A.
Dichiarazioni delle OO.SS.

C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. e Unione concordano nella necessita' che in sede di revisione del regolamento debbano essere introdotte le integrazioni della disciplina sulla revoca in previsione di assicurare ogni forma di garanzia, analogamente a quella prevista per tutta la dirigenza pubblica, ai fini dell'uso corretto dell'istituto.
DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL-CISL-UIL-UNSCP

Il maturato economico e la retribuzione individuale di anzianita' spettanti ai segretari che abbiano acquisito la qualifica dirigenziale a decorrere dall'1/1/1997, devono essere attribuiti sulla base della stessa normativa applicata precedentemente a tale data, tenendo conto del fatto che il D.Lgs. 31/03/1998 n. 80, con l'articolo 43, abrogando il comma 3, dell'articolo 72 del D.Lgs. 03/02/1993, ha restituito validita' al D.Lgs. n. 681/82 e legge di conversione n. 869/82.
C.S.A.
CORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO
DICHIARAZIONE A VERBALE

In riferimento al presente accordo, relativo al Contratto Collettivo di Lavoro dei Segretari Comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999, la scrivente Organizzazione sindacale, pur sottoscrivendolo, rileva che lo stesso presenta soluzioni e statuizioni che penalizzano fortemente la categoria. Infatti, confrontando tale accordo con il contratto gia' in vigore, dell'area della dirigenza del comparto "Regioni-Autonomie Locali" si evidenzia che ancora una volta il Segretario Comunale, che svolge funzioni sopraordinate rispetto ai dirigenti del Comune, si trova in posizione economicamente
svantaggiata rispetto a quella dei dirigenti stessi.
In merito si sottolineano le seguenti norme contrattuali: Art. 20 - Ferie e festivita' - commi 2 e 3 Non si capisce la diversificazione delle ferie, che, per equita', dovrebbero essere
uguali per tutti. Art. 31 - Fasce professionali La norma contrattuale modifica la legge, riducendo le fasce professionali da 5 (D.P.R. n. 465/1997) a
3, salvo ad articolare le tre fasce in sottofasce. Art. 36 - Formazione e aggiornamento Sembra illogico e certamente non incentivante al fine di migliorare la professionalita' e qualita' del lavoro, che gli oneri per la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento siano a carico del Segretario, salva la concessione da
parte del comune di un "contributo" sulla spesa sostenuta. Art. 42 - Retribuzione di risultato Ne viene determinato l'importo nella misura del 10% del monte salari; per i Dirigenti del Comune ne e' stato determinato l'importo nella misura del 15% del monte salari. A conclusione delle considerazioni di cui sopra si rileva, altresi', che non si fa menzione dell'indennita' di risultato che i Segretari Comunali avrebbero dovuto percepire in relazione al precedente contratto di lavoro e che mai fu erogata, creando l'ennesima sperequazione nei confronti dei dirigenti che l'hanno regolarmente
percepita.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone