IL PRESIDENTE
Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che ha riordinato gli organi di giurisdizione tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; Visto, in particolare, il comma 1-bis del citato art. 1 del decreto legislativo n. 545 del 1992, introdotto dall'art. 35 della legge 18 febbraio 1999, n. 28; Visto il decreto interministeriale del 6 giugno 2000 con il quale sono state istituite le sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali e, per quanto inerisce questa commissione tributaria regionale, la sezione staccata di Sassari; Viste le risoluzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria n. 3 del 18 maggio 1999 e n. 4 del 13 novembre 2000; Vista la relazione del dirigente della segreteria, che evidenzia attuale situazione organizzativa e strutturale attinente alla istituita sezione staccata di Sassari; Ritenuto che, puo' fissarsi per il giorno 21 settembre 2001 l'entrata in funzione della segreteria della sezione staccata di questa commissione; La sezione staccata, espletera' il servizio di ricezione degli appelli, costituzioni in giudizio, atti e documenti relativi ai procedimenti destinati ad essere trattati dalla stessa, mentre ogni altro servizio amministrativo inerente il personale in servizio presso detta sezione ed i giudici tributari ad essa assegnati, salvo l'ordinaria amministrazione, sara' interamente gestito ed organizzato dalla sede principale di Cagliari; Ritenuto che l'individuazione dei procedimenti da assegnare alla sezione staccata deve avvenire sulla base dei principi e del criterio territoriale espressi dalle anzidette risoluzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; Ritenuto che la data di insediamento dei giudici tributari assegnati alla sezione staccata di Sassari, come da propri decreti numeri 4 e 5/Pres. del 29 giugno 2001, puo' essere fissata per il giorno 21 settembre 2001, presso i locali siti in Sassari, localita' Piandanna; Ritenuta l'urgenza di provvedere, anche al fine di adeguare l'organizzazione della sede principale di Cagliari, alle modifiche strutturali necessarie a seguito dell'attivazione della sezione staccata; Decreta: Entra in funzione dal giorno 21 settembre 2001 la segreteria della sezione staccata di questa commissione tributaria regionale ubicata in Sassari loc. Piandanna. Da tale data gli uffici di segreteria saranno aperti al pubblico dalle ore 9 alle ore 13 di ogni giorno feriale e nei giorni di martedi' e giovedi anche in orario pomeridiano dalle ore 15 alle ore 16,30. Dalla stessa data la predetta segreteria espletera' i servizi di ricezione degli appelli, costituzioni in giudizio, atti e documenti relativi ai procedimenti destinati ad essere trattati dalle sezioni della sede staccata, mentre, fatta salva l'ordinaria amministrazione, ogni altro servizio amministrativo, inerente il personale in servizio ed i giudici tributari assegnati, sara' interamente gestito ed organizzato dalla sede principale di Cagliari. La costituzione delle parti ed il deposito di atti e documenti potranno comunque avvenire anche presso la segreteria della sede principale di Cagliari. L'insediamento dei giudici tributari, assegnati alla sezione staccata di questa commissione avverra', nei locali predisposti per la sezione, il giorno 21 settembre 2001. La sezione staccata trattera, in via esclusiva: i procedimenti di appello avverso le sentenze delle commissioni tributarie provinciali comprese nella propria circoscrizione; i procedimenti di revocazione di proprie sentenze; i giudizi di rinvio dalla Corte suprema di cassazione o dalla commissione tributaria centrale relativi a procedimenti che in primo grado sono stati radicati nella sua circoscrizione. Alla sede principale di Cagliari restano assegnati solo i giudizi di appello, revocazione e rinvio relativi a controversie decise in primo grado dalle commissioni provinciali di Cagliari e Oristano. I giudizi di ottemperanza saranno distribuiti tra la sezione principale e la sezione staccata tenendo conto della circoscrizione territoriale che ha deciso il ricorso di primo grado. I procedimenti incidentali di sospensione dell'esecuzione, ex art. 19 del decreto legislativo n. 472/1997, saranno ripartiti secondo i criteri come sopra stabiliti per i rispettivi giudizi di merito. Il calendario delle udienze delle singole sezioni sara', nell'ambito della sezione staccata, predisposto dal Presidente della medesima e trasmesso al Presidente della commissione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicato: 1) al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione risorse; 2) al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria; 3) all'Agenzia delle entrate, direzione regionale della Sardegna; 4) agli uffici finanziari delle province di Sassari e Nuoro; 5) ai presidenti degli ordini professionali di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano; 6) al dirigente della Segreteria della commissione tributaria regionale della Sardegna. Cagliari, 29 giugno 2001 p. Il presidente: Mighela |