Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 4 luglio 2001
Determinazione per l'anno accademico 2001/2002, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 264/1999, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di studio afferenti alle classi 4 e 4S direttamente finalizzati alla formazione di architetto ai sensi della direttiva 85/384/CEE, ovvero ai corsi di laurea in architettura (tab. XXX O.D.U.), ripartito tra le universita'.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettere a) e b);
Visto il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2001 con il quale sono stati determinati le modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della citata legge n. 264;
Visti i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000 con i quali sono state determinate le classi delle lauree e delle lauree specialistiche;
Preso atto che le universita' degli studi hanno provveduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 341 del 1990, a predisporre i relativi regolamenti didattici di Ateneo, contenenti i progetti dei corsi di studio di primo e di secondo livello da attivare a decorrere dal prossimo anno accademico 2001/2002;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare, l'art. 39, comma 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e, in particolare, l'art. 46;
Preso atto dell'offerta formativa potenziale deliberata dalle singole universita' con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c), della richiamata legge n. 264;
Visto il parere espresso dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella seduta del 20 giugno 2001;
Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2001/2002 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di studio afferenti alle classi 4 e 4S direttamente finalizzati alla formazione di architetto ai sensi della direttiva 85/384/CEE, ovvero ai corsi di laurea in architettura (tab. XXX O.D.U.), nonche' di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le universita';
Decreta:
Art. 1.
1. Limitatamente all'anno accademico 2001/2002 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di studio afferenti alle classi 4 e 4S direttamente finalizzati alla formazione di architetto ai sensi della direttiva 85/384/CEE, ovvero ai corsi di laurea in architettura (tab. XXX O.D.U.) e' determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in 7.387 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e in 318 per gli studenti non comunitari residenti all'estero ed e' ripartito tra le universita' secondo la tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
1. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 luglio 2001
Il Ministro: Moratti
 
Tabella
----> vedere tabella a pag. 39 della G.U. <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone