Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2001 (vai al sommario)
AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO
DELIBERAZIONE 26 aprile 2001
Aggiornamento del piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS 267). (Deliberazione n. 20/2001).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO: - la legge 18 maggio 1989, n.183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modifiche ed integrazioni; - il DPCM 10 agosto 1989, recante "Costituzione dell'autorita' di bacino del fiume Po"; - Il DPCM 24 luglio 1998, recante "Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali"; - il Decreto legge 11 giugno 1998, n.180, recante "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n.267, e successive modifiche ed integrazioni; - in particolare, l'art.1 della suddetta normativa, relativo a "Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio"; - il DPCM 29 settembre 1998, recante "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art.1, commi 1 e 2, del decreto - legge 11 giugno 1998, n.180";

VISTA: - la proposta della Regione Lombardia trasmessa a questa Autorita' di bacino in data 19 aprile 2001 (Prot.n.21.2001.0017589 e n.21.2001.0017661) ed approvata con deliberazione della Giunta regionale n.4392 del 20 aprile 2001, relativa ad "Aggiornamento del Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS267)"; - la proposta della Regione Emilia - Romagna trasmessa a questa Autorita' di bacino in data 10 aprile 2001 (Prot. n.AMB/GBO/01/6779) ed approvata con deliberazione della Giunta regionale n.560 del 18 aprile 2001, relativa ad "Aggiornamento del Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS267)";

RICHIAMATA: - la propria deliberazione n.14 del 26 ottobre 1999, con cui questo Comitato ha adottato il "Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e adozione delle misure di salvaguardia per le aree perimetrate"; - la propria deliberazione n.18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico";

PREMESSO CHE: - il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.14 della legge 18 maggio 1989, n.183; - con DPCM 10 agosto 1989 e' stata costituita l'Autorita' di bacino del fiume Po; - l'art.1 comma 1bis del decreto legge 11 giugno 1998, n.180, convertito in legge 3 agosto 1998, n.267 come aggiunto dall'art.9, comma 2 del decreto legge 13 maggio 1999, n.132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n.226 dispone che le Autorita' di bacino di rilievo nazionale approvino, in deroga alle procedure della legge 183/1989, Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio piu' alto, i quali devono contenere in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale; - il medesimo comma 1bis prevede che siano adottate, per le aree a rischio idrogeologico molto elevato individuate e perimetrate dal suddetto Piano straordinario, misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6bis dell'articolo 17 della legge 183/1989 oltre che con i contenuti di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo art.17; - con DPCM 29 settembre 1998 e' stato adottato un "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art.1, commi 1 e 2, del decreto - legge 11 giugno 1998, n.180 ", il quale contiene indirizzi e criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e le misure di salvaguardia; - con deliberazione n.14 del 26 ottobre 1999 questo Comitato ha approvato, ai sensi dell'art.1, comma 1bis della menzionata legge 267/1999 ed in deroga alle procedure stabilite dalla legge 18 maggio 1989, n.183, il Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (di seguito brevemente definito PS267), adottando al contempo misure di salvaguardia per le aree perimetrate; - con deliberazione n.18del 26 aprile 2001, questo Comitato ha adottato il "Piano stralcio per l'assetto Idrogeologico" (di seguito brevemente denominato PAI);

CONSIDERATO CHE: - l'ambito territoriale di riferimento del PS267 e' costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Po, come da perimetrazione approvata con DPR 1 giugno 1998, pubblicato sulla G.U. del 19 ottobre 1998, ivi comprendendo anche i Comuni di Alto, Capruana, Garessio, Livigno, Piuro e Valdidentro, esterni parzialmente o totalmente al bacino; - il PS267 e' diretto a rimuovere le situazioni a rischio piu' alto presenti nel bacino idrografico del fiume Po e comprende altresi' le aree a rischio idrogeologico per le quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art.5 della legge 24 febbraio 1992, n.225; - il PS267 contiene l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale, cui sono associate misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6bis dell'articolo 17 della legge 183/1989 oltre che con i contenuti di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo art.17; - ai sensi dell'art.1 della legge 267/1998, le suddette misure di salvaguardia rimangono in vigore fino all'approvazione dei Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), i quali devono contenere, tra l'altro, l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonche' le misure medesime; - l'art.1, comma 1bis della legge 267/1998 dispone, tra l'altro, che i Piani straordinari approvati possono essere integrati e modificati con le stesse modalita' stabilite per la loro approvazione dal medesimo comma 1bis, in particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini della messa in sicurezza delle aree interessate; - in attuazione della norma di cui al punto precedente, l'art.5 del PS267 approvato con deliberazione n.14 del 1999 prevede che il Piano straordinario possa essere integrato a seguito dell'individuazione e dell'accertamento di ulteriori eventuali aree a rischio molto elevato nell'ambito, tra l'altro, delle attivita' di approfondimento condotte dalle Regioni; - in data 10 aprile 2001 la Regione Emilia - Romagna ha trasmesso all'Autorita' di bacino del fiume Po, ai fini dell'approvazione da parte di questo Comitato Istituzionale, una proposta di aggiornamento (Prot. n. AMB/GBO/01/6779) degli elaborati n.1 (intitolato "Atlante cartografico delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico moto elevato sottoposte a misure di salvaguardia") e n.2 (intitolato "Programma degli interventi urgenti") del Piano straordinario 267, recante l'individuazione di 25 aree a rischio idrogeologico molto elevato, con le allegate tavole delle perimetrazioni delle aree medesime, nonche' il programma degli interventi urgenti atti a rimuovere le situazioni a rischio piu' alto; - la suddetta proposta e' stata approvata dalla Giunta regionale dell'Emilia - Romagna con deliberazione 18 aprile 2001 n.560; - in data 19 aprile 2001 la Regione Lombardia ha trasmesso all'Autorita' di bacino del fiume Po, ai fini dell'approvazione da parte di questo Comitato Istituzionale, una proposta di aggiornamento (Prot.n.21.2001.0017589 e n.21.2001.0017661) degli elaborati n.1 (intitolato "Atlante cartografico delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico moto elevato sottoposte a misure di salvaguardia") e n.2 (intitolato "Programma degli interventi urgenti") del PS 267 recante l'individuazione di 26 aree a rischio idrogeologico molto elevato, allegando a detta proposta le tavole delle perimetrazioni delle aree medesime nonche' il programma degli interventi urgenti atti a rimuovere le situazioni a rischio piu' alto; - la suddetta proposta e' stata approvata dalla Giunta regionale della Lombardia con deliberazione 20 aprile 2001, n.4392;

ACQUISITI - il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 19 aprile 2001 in relazione alle suddette proposte di aggiornamento del PS267;

RITENUTO di approvare le proposte di aggiornamento del Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS267) avanzate dalla Regione Emilia - Romagna e dalla Regione Lombardia e di procedere alla conseguente integrazione del PS267 medesimo; per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale

DELIBERA ART.1 In conformita' con quanto prescritto dall' "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art.1, commi 1 e 2 del decreto legge 11 giugno 1998, n.180" e con il metodo e i criteri assunti dal Comitato Tecnico sono approvate le proposte di aggiornamento degli elaborati n.1 (intitolato "Atlante cartografico delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico moto elevato sottoposte a misure di salvaguardia") e n.2 (intitolato "Programma degli interventi urgenti") del "Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato" avanzate dalla Regione Lombardia e dalla Regione Emilia - Romagna ed allegate alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e costitutiva. ART.2 Le Regioni provvederanno a dare immediata comunicazione ai Comuni interessati dell'avvenuta adozione della presente deliberazione, ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio, provvedendo altresi' alla trasmissione degli atti relativi. I Comuni sono incaricati di provvedere, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al primo comma, alla pubblicazione, mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, della presente deliberazione, delle Norme di attuazione del PS 267 e della cartografia relativa alla perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato interessanti il loro territorio, nonche' a trasmettere alle Regioni la certificazione dell'avvenuta pubblicazione. ART.3 Fermi i poteri del Ministro dei Lavori Pubblici di cui all'art.17, comma 6bis della legge 183/1989, dalla data in cui i Comuni interessati ricevono comunicazione dell'avvenuta adozione della presente deliberazione, nonche' copia degli atti relativi, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attivita' di trasformazione ed uso del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui agli articoli 5 e 6 del Titolo II delle Norme di attuazione del PS 267. Sono fatti salvi gli interventi gia' autorizzati o per i quali sia stata previamente presentata denuncia di inizio di attivita' ai sensi dell'art.4, comma 7 del decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493 e successive modifiche ed integrazioni, sempre che i relativi lavori siano stati iniziati precedentemente alla data di comunicazione di cui al primo comma e purche' gli stessi vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. In ogni caso, al titolare della concessione dovra' essere tempestivamente notificata la condizione di pericolosita' rilevata. ART.4 Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" del Piano Stralcio per le Fasce Fluviali approvato con DPCM 24 luglio 1998, individuati e perimetrati ai sensi dell'art.1, comma 1bis del decreto legge 11 giugno 1998, n,180, convertito con modificazione nella legge 3 agosto 1998, n.267, cosi' come modificato dal decreto legge 13 maggio 1999, n.132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n.226, il Segretario Generale e' delegato ad accertare l'esecuzione delle opere previste dal programma di interventi urgenti e a provvedere, sentito il Comitato Tecnico, all'aggiornamento delle perimetrazioni, informandone il Comitato Istituzionale nella prima seduta utile. ART.5 Allo scopo di integrare il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), adottato con deliberazione n.18 del 26 aprile 2001, con le perimetrazioni oggetto del presente atto, il Comitato Istituzionale provvedera', con successiva deliberazione, ad adottare un idoneo Progetto di Piano Stralcio integrativo del PAI medesimo.

Il Segretario Generale Il Presidente (Prof. Roberto Passino) (On.le Dott. Valerio
Calzolaio)
 
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