Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2001 (vai al sommario)
AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO
DELIBERAZIONE 26 aprile 2001
Adozione di misure temporanee di salvaguardia, ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis della legge n. 183/1989, sui torrenti Parma, Baganza, Taro e Ceno. (Deliberazione n. 21/2001).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO: - la legge 18 maggio 1989, n.183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modifiche ed integrazioni; - in particolare, l'art.17 della suddetta legge, relativo a "valore, finalita' e contenuti del piano di bacino"; - il DPCM 10 agosto 1989, recante "Costituzione dell'autorita' di bacino del fiume Po"; - il DPCM 24 luglio 1998, recante "Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali"; - il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; - in particolare, l'art.20 del suddetto decreto legislativo, recante "Compiti di programmazione" dell'ente Provincia;

RICHIAMATE: - la propria deliberazione n.26 dell'11 dicembre 1997, con cui questo Comitato ha adottato il "Piano Stralcio delle Fasce Fluviali" - la propria deliberazione n.18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico";

PREMESSO CHE: - il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.14 della legge 18 maggio 1989, n.183; - con DPCM 10 agosto 1989 e' stata costituita l'Autorita' di bacino del fiume Po; - l'art.17 della citata legge 18 maggio 1989, n.183 - come modificato dall'art.12 del Decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493 - prevede, al comma 6ter, che i piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati; - con DPCM 24 luglio 1998 e' stato approvato il "Piano Stralcio delle Fasce Fluviali" (di seguito brevemente definito PSFF), il quale ha delimitato e normato le fasce fluviali relative ai corsi d'acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall'asta del Po fino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati; - con propria deliberazione n.18 del 26 aprile 2001, il medesimo Comitato ha adottato, ai sensi dell'art.18 della legge 183/1989, il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (di seguito brevemente denominato PAI); - l'art.20, comma 2 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, prevede che la provincia predispone e adotta il piano Territoriale di coordinamento, che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e in particolare indica le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico - forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque; - il successivo comma 6 del medesimo Testo unico dispone che gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformino ai piani territoriali di coordinamento delle province;

CONSIDERATO CHE: - il PAI contiene, tra l'altro, modifiche ed integrazioni alle disposizioni del PSFF destinate, in caso di incompatibilita', a prevalere su queste ultime; - alla presente data e' in corso di elaborazione il Piano Territoriale di Coordinamento predisposto dalla provincia di Parma, il quale, tra l'altro, delimita le fasce fluviali dei Torrenti Parma, Baganza, Taro e Ceno per i tratti non delimitati nel PAI; - nella attesa dell'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Parma, sussiste la necessita' di applicare alle fasce fluviali di cui al punto precedente le misure di salvaguardia di cui all'art.17, comma 6bis della legge 183/1989, allo scopo di garantire una sostanziale omogeneita' rispetto ai territori gia' coperti dalla pianificazione di bacino per quanto concerne sia la disciplina dell'uso del suolo che il governo delle aree perifluviali;

ACQUISITI - gli elaborati cartografici contenenti l'individuazione delle fasce di pertinenza fluviale dei Torrenti Parma, Baganza, Taro e Ceno relativamente ai tratti non coperti dai Piani dell'Autorita' di Bacino; - il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico, con riferimento all'oggetto della presente deliberazione, nella seduta del 19 aprile 2001;

RITENUTO di accogliere il parere espresso dal Comitato Tecnico e pertanto di farlo proprio per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale

DELIBERA ART. 1 Fino all'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Parma e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, si applicano ai tratti, non delimitati dal PAI, dei Torrenti Parma, Baganza, Taro e Ceno di cui agli elaborati cartografici allegati alla presente deliberazione, della quale sono parte integrante e costitutiva, le misure temporanee di salvaguardia di cui all'art.17, comma 6bis della legge 183/1989 con il contenuto di cui alle prescrizioni dei seguenti articoli delle Norme di attuazione del PAI: art.1, comma 6; art.29, comma 2, lettere a) e b); art.30, comma 2; art.32, commi 3 e4; art.38; art.38bis; art.39, commi 1,2,3,4,5,6; art.41. ART. 2 Fermi i poteri del Ministro dei Lavori Pubblici di cui all'art.17, comma 6bis della legge 183/1989, dalla data di adozione della presente deliberazione le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attivita' di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui all'articolo precedente. Sono fatti salvi gli interventi gia' autorizzati o per i quali sia stata previamente presentata denuncia di inizio di attivita' ai sensi dell'art.4, comma 7 del decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493 e successive modifiche ed integrazioni, sempre che i relativi lavori siano stati iniziati precedentemente alla data di comunicazione di cui al primo comma e purche' gli stessi vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. In ogni caso, al titolare della concessione dovra' essere tempestivamente notificata la condizione di pericolosita' rilevata. ART.3 Copia della presente deliberazione, con l'elenco dei Comuni interessati dalle misure temporanee di salvaguardia, e' pubblicata, entro trenta giorni dal suo ricevimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna. ART.4 La Regione provvedera', entro trenta giorni decorrenti dal ricevimento della presente deliberazione, alla trasmissione di copia della stessa ai Sindaci dei Comuni interessati i quali a loro volta sono tenuti a pubblicare gli elaborati riguardanti il territorio comunale mediante affissione degli stessi all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. Dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio entrano in vigore, per ogni ambito comunale, le misure di salvaguardia di cui all'art.1. I Sindaci dei Comuni interessati sono altresi' tenuti a trasmettere alla Regione la certificazione relativa all'avvenuta pubblicazione.

Il Segretario Generale Il Presidente (Prof. Roberto Passino) (On.le Dott. Valerio
Calzolaio)
 
Per il restante testo fare riferimento al supporto cartaceo
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone