Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DECRETO 28 maggio 2001, n. 295 |
Regolamento recante criteri e modalita' di concessione degli incentivi a favore dell'autoimpiego. |
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IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed, in particolare, l'articolo 45, comma 1, che delega il Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire il sistema degli incentivi all'occupazione, ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego; Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, emanato in attuazione della predetta disposizione e, in particolare, l'articolo 24, il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa con uno o piu' regolamenti criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni previste dal decreto medesimo; Ritenuto di procedere all'adozione di un regolamento concernente la concessione di incentivi a favore dell'autoimpiego entro il limite stabilito dalla regola de minimis cosi' come definita dalle vigenti disposizioni comunitarie; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001 (parere n. 93/2001); Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota DAGL 1/1.1.4/31890/4.6.86 del 24 maggio 2001);
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1. Definizioni 1. Nel presente regolamento l'espressione: a) "decreto legislativo" indica il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2000, n. 156; b) "Sviluppo Italia" indica la societa' Sviluppo Italia S.p.a. di cui all'articolo 23 del decreto legislativo; c) "territori agevolati" indica i territori indicati all'articolo 14 del decreto legislativo, nei quali sono applicabili le misure incentivanti di cui al presente regolamento; d) "progetto" indica il documento tecnico in cui e' descritta l'idea di impresa, sono pianificate le scelte strategiche e operative necessarie a realizzarla, e' dimostrata la fattibilita' tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa e la sua redditivita' economica; e) "de minimis" indica la regola di diritto comunitario di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 010 del 12 gennaio 2001. L'importo fissato quale soglia de minimis e' attualmente pari a 100.000 euro nell'arco di tre anni, decorrenti dalla concessione del primo aiuto de minimis e comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato alla stessa impresa a tale titolo; f) "tasso di riferimento" indica il tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee; g) "franchising" indica un accordo che comporta la licenza di un insieme di diritti di proprieta' immateriale che riguardano in particolare marchi o insegne e know-how, per l'uso e la distribuzione di beni o servizi. Oltre alla licenza dei diritti di proprieta' immateriale, l'affiliante ("franchisor") fornisce all'affiliato ("franchisee"), durante il periodo di vigenza dell'accordo, un'assistenza tecnica o commerciale: licenza e assistenza formano parte integrante della formula commerciale oggetto del franchising; h) "microimpresa" indica l'impresa che, nel rispetto dei limiti di indipendenza, di fatturato e di totale di bilancio fissati per la piccola impresa, occupa un numero di dipendenti non superiore a dieci, come previsto dalla raccomandazione della Commissione, del 3 aprile 1996, n. 280/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 107 del 30 aprile 1996.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - Il testo dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e' il seguente: "1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo e' delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il 31 dicembre 1999, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli incentivi all'occupazione ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, con particolare riguardo all'esigenza di migliorarne l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della formazione professionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) razionalizzazione delle tipologie delle diverse misure degli interventi, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni, tenendo conto delle esperienze e dei risultati delle varie misure ai fini dell'inserimento lavorativo con rapporto di lavoro dipendente in funzione degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con particolare riguardo: 1) alle diverse caratteristiche dei destinatari delle misure: giovani, disoccupati e inoccupati di lungo periodo, lavoratori fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale da consistente lasso di tempo, lavoratori di difficile inserimento o reinserimento; 2) alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli piu' adeguati alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione di disagio; 3) al grado dello svantaggio occupazionale nelle diverse aree territoriali del Paese, determinato sulla base di quanto previsto all'art. 1, comma 9; 4) al grado dello svantaggio occupazionale femminile nelle diverse aree del Paese; 5) alla finalita' di favorire la stabilizzazione dei posti di lavoro; 6) alla maggiore intensita' della misura degli incentivi per le piccole e medie imprese, qualora le stesse abbiano rispettato le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonche' per le imprese che applicano nuove tecnologie per il risparmio energetico e l'efficienza energetica e che prevedono il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a valle degli impianti; b) revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformita' con le direttive dell'Unione europea e anche in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e in funzione degli obiettivi di cui alla lettera a); c) previsione di misure per favorire forme di apprendistato di impresa e il subentro del tirocinante nell'attivita' di impresa nonche' estensione, per un triennio, delle disposizioni del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, con conseguenti misure in materia di finanziamento; d) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il sistema formativo e le imprese, secondo modalita' coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra i tre e i dodici mesi, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche dell'attivita' lavorativa e al territorio di appartenenza, e la eventuale corresponsione di un sussidio, variabile fra le 400.000 e le 800.000 lire mensili; e) previsione che gli strumenti definiti ai sensi dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c) e d) del presente comma debbano tendere a valorizzare l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, al fine di superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne; f) rafforzamento delle misure attive di gestione degli esuberi strutturali, tramite ricorso ad istituti e strumenti, anche collegati ad iniziative di formazione professionale, intesi ad assicurare la continuita' ovvero nuove occasioni di impiego, con rafforzamento del ruolo attivo dei servizi per l'impiego a livello locale, per rendere piu' rapidi ed efficienti i processi di mobilita' nel rispetto delle competenze di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469; g) razionalizzazione nonche' estensione degli istituti di integrazione salariale a tutte le categorie escluse, da collegare anche ad iniziative di formazione professionale, superando la fase sperimentale prevista dall'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche attraverso interventi di modifica degli stessi istituti di integrazione salariale, con previsione della costituzione di fondi categoriali o intercategoriali con apporti finanziari di carattere plurimo, tenendo altresi' conto delle esperienze maturate in seno alla contrattazione collettiva; h) previsione, in via sperimentale e per la durata di due anni, della possibilita' per i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali, di avvalersi, in relazione alla raccolta di specifici prodotti agricoli, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il terzo grado per un ridotto periodo di tempo complessivo nel corso dell'anno, assicurando il rispetto delle normative relative alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di lavoro, la copertura da rischi da responsabilita' civile, infortunio o morte e il versamento di un contributo di solidarieta' a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; i) graduale armonizzazione dei sostegni previdenziali in caso di disoccupazione, con un trattamento di base da rafforzare ed estendere con gradualita' a tutte le categorie di lavoratori scarsamente protette o prive di copertura, fissando criteri rigorosi per l'individuazione dei beneficiari e prevedendo la obbligatorieta', per i lavoratori interessati, di partecipare a corsi di orientamento e di formazione, anche condizionando l'erogazione del trattamento all'effettiva frequenza; l) previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevolino l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani, al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile anche attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale; m) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione degli incentivi, tenendo conto del tasso di occupazione femminile e privilegiando in ogni caso criteri di automaticita', e degli ammortizzatori sociali, anche tramite l'utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, intese al superamento della frammentazione delle procedure e a garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa; n) riunione, entro 24 mesi, in uno o piu' testi unici delle normative e delle disposizioni in materia di incentivi all'occupazione e di ammortizzatori sociali, al fine di consentire la piu' agevole conoscibilita' delle stesse; o) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti, anche in relazione all'impatto sui livelli di occupazione femminile, per effetto della ridefinizione degli interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti attuativi dell'art. 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59; p) razionalizzazione dei criteri di partecipazione delle imprese al finanziamento delle spese per ammortizzatori sociali dalle stesse utilizzate; q) previsione che tutte le istanze di utilizzo di istituti di integrazione salariale e di altri ammortizzatori sociali vengano esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione; r) adeguamento annuale, a decorrere dal 1 gennaio, dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, come previsto dal secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dal comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; s) previsione, per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilita' o in lavori socialmente utili finanziati dallo Stato o dalle regioni, della copertura previdenziale attraverso forme di riscatto a carico dell'interessato, commisurata all'indennita' effettivamente percepita durante l'attuazione dei progetti, relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione". - Il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, reca: "Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per le materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 14 e 23 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185: "Art. 14 (Ambito territoriale di applicazione). - 1. Le misure incentivanti di cui al presente titolo sono applicabili nei territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, nelle aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87 (gia' art. 92), paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, nonche' nelle aree svantaggiate di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1995, n. 138, e successive modificazioni". "Art. 23 (Disposizioni di attuazione). - 1. Alla societa' Sviluppo Italia S.p.a., costituita ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e' affidato il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie, e all'assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative presentate ai fini della concessione delle misure incentivanti previste nel presente decreto legislativo. 2. Nell'attuazione delle attribuzioni di cui al comma 1, la societa' Sviluppo Italia S.p.a. stipula apposita convenzione triennale con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il sessantesimo giorno dalla data di emanazione del presente decreto. 3. La societa' di cui al comma 1 e' autorizzata a stipulare contratti di finanziamento con i beneficiari delle misure previste dal presente decreto. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112". - Il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE gli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L/010 del 13 gennaio 2001.
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| Art. 2. Soggetti beneficiari 1. I titolari delle ditte individuali e le persone fisiche socie delle societa' beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente regolamento non possono essere, alla data di presentazione della domanda e per tutto il periodo intercorrente tra tale data ed i cinque anni successivi alla data della delibera di ammissione alle agevolazioni medesime, ne' titolari di quote od azioni di altre societa' beneficiarie delle agevolazioni di cui al decreto legislativo, al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ne' titolari delle ditte individuali di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. 2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 comporta la revoca delle agevolazioni eventualmente concesse. 3. I soggetti beneficiari non devono aver iniziato l'attivita' al momento della presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.
Note all'art. 2: - Il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, recante "Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno", e' convertito dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44. - Il testo dell'art. 1, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e' il seguente: "Art. 1 (Imprenditorialita' giovanile). - 1. L'ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle finalita' e degli obiettivi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e' costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, cosi' come definiti dai regolamenti dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le relative modalita' d'attuazione, anche con riferimento ai benefici concedibili e alle relative misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia. Il decreto dovra' comunque garantire il pieno controllo pubblico degli incentivi e dei pubblici investimenti, nonche' la trasparenza delle procedure e la omogeneita' dei criteri di valutazione delle domande, fissando criteri che comprendono la presentazione da parte dei richiedenti di un piano-programma almeno triennale e di un bilancio previsionale triennale. 2. Il presidente del comitato istituito ai sensi della normativa indicata al comma 1 e' autorizzato a costituire, entro il 31 agosto 1994, una societa' per azioni, denominata societa' per l'imprenditorialita' giovanile, cui e' affidato il compito di produrre servizi a favore degli organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni, nonche' allo sviluppo locale. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua costituzione, la societa' subentra altresi' nelle funzioni gia' esercitate dal comitato e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici e finanziari, ivi compresa la titolarita' delle somme destinate alle esigenze di finanziamento del comitato, determinate nella misura di lire 7 miliardi e 700 milioni. La societa' puo' promuovere la costituzione e partecipare al capitale sociale di altre societa' operanti a livello regionale per le medesime finalita', cui partecipano anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o le loro unioni regionali, nonche' partecipare al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima del 10% del capitale stesso. Al capitale sociale della societa' possono altresi' partecipare enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici comprese le societa' di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le finanziarie di cui all'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che possono utilizzare a questo scopo non piu' del 15 per cento delle risorse, nonche' le associazioni di categoria sulla base di criteri fissati con il decreto di cui al comma 1. La societa' puo' essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il cui utilizzo anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sara' disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori. 3. Il Ministero del tesoro, che esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale iniziale della societa' di cui al comma 2, stabilito in lire 10 miliari, a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 15, commi 4 e 5, e all'art. 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. 4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7830 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica ripartisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, acquisito previamente il parere delle competenti commissioni parlamentari, le predette risorse finanziarie tra i territori di cui al comma 1, nel rispetto delle prescrizioni degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle relative norme di attuazione. Le risorse finanziarie comunque destinate alle finalita' di cui al presente articolo affluiscono in un conto corrente infruttifero intestato alla societa' per l'imprenditorialita' giovanile, aperto presso la Cassa depositi e prestiti. La societa' puo' periodicamente avanzare richieste di prelevamento di fondi dal suddetto conto, a favore di se stessa, soltanto per le somme strettamente necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 2. 5. Il personale in servizio presso il comitato alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, se e fino a quando non venga assunto dalla societa', resta iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo, e successive integrazioni e modificazioni. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla costituzione della societa' di cui al presente articolo, il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, cosi' come modificato ed integrato dalla successiva normativa, e' abrogato. 6. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalita' ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare. 6-bis. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, entro il 15 maggio, una relazione sull'attuazione del presente articolo e sull'attivita' della societa' per l'imprenditorialita' giovanile. Nella relazione sono indicati i dati della gestione di bilancio, le partecipazioni della societa' in altre societa', la distribuzione territoriale degli incentivi erogati, il grado e le modalita' di utilizzo dei finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, nonche' i settori economici interessati e i risultati complessivi conseguiti". - Il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 1-bis (Promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi). - 1. Una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, non superiore al 10 per cento, e' riservata allo sviluppo di nuove imprese giovanili nei settori della innovazione tecnologica, della tutela ambientale, dell'agricoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali nelle aree depresse di cui agli obiettivi numeri 1, 2 e 5-b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, relativo ai fondi strutturali dell'Unione europea, e successive modificazioni, nonche' nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazioni di gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti. 2. Le finalita' di cui al comma 1, ad eccezione di quelle relative alle imprese che operano nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazione di gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti, sono realizzate tramite il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile, di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, come modificato dall'art. l della legge 11 agosto 1991, n. 275, che opera con i propri criteri e le proprie procedure. 3. I soggetti destinatari dei benefici devono avere le caratteristiche delle societa' o delle cooperative di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono definiti i criteri e le modalita' di concessione delle agevolazioni. 3-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono altresi' destinate alla promozione di nuove cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla base di un programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni nazionali operanti nel settore. I benefici sono concessi, nella misura di cui all'art. 1, comma 3, per ogni lavoratore dipendente o socio lavoratore, che non goda dei benefici di cui all'art. 4, comma 3, della predetta legge. Le domande per la concessione del beneficio sono presentate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio". - Il testo dell'art. 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' il seguente: "9. Gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, ad eccezione di quelli riferiti all'acquisto del terreno, sono estesi anche ai giovani agricoltori, destinando non meno dei due terzi del totale a quelli residenti nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 2081/93, in eta' compresa tra i 18 e i 35 anni, che subentrano nella conduzione dell'azienda agricola al familiare e che presentano un progetto di produzione, commercializzazione, trasformazione in agricoltura. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, fissa criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni". - Il testo dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' il seguente: "Art. 51 (Provvedimenti a favore delle cooperative sociali). - 1. Per favorire la creazione di nuova imprenditorialita' sociale nonche' il consolidamento e lo sviluppo delle imprese sociali gia' esistenti, alle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, che presentino progetti per la realizzazione di nuove iniziative o per il consolidamento e lo sviluppo di attivita' gia' avviate, sono estesi, nei limiti delle risorse disponibili, i benefici di cui al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, secondo i criteri e le modalita' definiti con apposito decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme, allo scopo destinate, possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione europea per i progetti operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni". - Il testo dell'art. 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni e' il seguente: "Art. 9-septies (Misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno). - 1. Per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la Societa' per l'imprenditorialita' giovanile S.p.a., costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, cura la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio di attivita' autonome realizzate da inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari. 2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi di formazione/selezione, non retribuiti, della durata massima di tre mesi, durante i quali viene definitivamente verificata la fattibilita' dell'idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti le principali conoscenze in materia di gestione. La struttura e l'impostazione delle attivita' formative sono ispirate ai criteri previsti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo. 3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa con proprio decreto criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni. 4. Per le finalita' di cui al comma 1 la Societa' per l'imprenditorialita' giovanile S.p.a. concede ai soggetti, la cui proposta sia ritenuta valida da un punto di vista tecnico-economico, le seguenti agevolazioni: a) fino a trenta milioni a fondo perduto, per l'acquisto, documentato, di attrezzature; b) fino a venti milioni di prestito, restituibile in cinque anni con idonee garanzie assicurative da acquisire sull'investimento; c) fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attivita'; d) l'affiancamento di un tutor specializzato. 4-bis. La Societa' per l'imprenditoria giovanile S.p.a. e' autorizzata a provvedere, alla stipula del contratto di finanziamento, all'erogazione di una anticipazione pari al 30 per cento del totale degli investimenti ammessi. 5. Per l'attuazione del presente articolo la Societa' per l'imprenditorialita' giovanile S.p.a. stipula apposita convenzione con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. 6. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per l'anno 1996. Le predette somme possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi coofinanziati dall'Unione europea. 7. I titolari delle indennita' di mobilita' ammessi al corso possono cumulare le agevolazioni di cui al comma 4 con il beneficio previsto dall'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223".
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| Art. 3. Domanda di ammissione alle agevolazioni 1. La domanda di ammissione agli incentivi in favore dell'autoimpiego e' redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente regolamento. 2. Nel caso di persona fisica, anche titolare di ditta individuale, per le misure di cui ai capi II e IV, il richiedente deve presentare, su invito di Sviluppo Italia, la seguente documentazione: a) fotocopia di un documento di identita' in corso di validita' del richiedente; b) certificato di residenza storico-anagrafico o dichiarazione sostitutiva di essere stato residente alla data del 1 gennaio 2000 nei territori agevolati; c) dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di non occupazione di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo; d) dichiarazione sostituiva di certificazione di non essere titolare di quote o azioni di societa' o di ditte individuali beneficiarie di agevolazioni concesse ai sensi delle leggi indicate all'articolo 2, comma 1. 3. Nel caso di societa' di persone per la misura di cui al capo III o di societa' per la misura di cui al capo IV il richiedente deve presentare, su invito di Sviluppo Italia, la seguente documentazione: a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto societario; b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, nella quale il legale rappresentante della societa' richiedente dichiara che la sede legale, amministrativa ed operativa della societa' e' ubicata nei territori agevolati, che la compagine sociale e' costituita per almeno la meta' numerica e di quote di partecipazione da soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo e che la societa' non e' titolare di quote o azioni di altre societa' o ditte individuali beneficiarie di agevolazioni concesse ai sensi del decreto legislativo o ai sensi delle leggi indicate all'articolo 2, comma 1; c) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa da parte di ogni socio la cui partecipazione sociale, numerica e di quote, concorre ad integrare la quota di partecipazione societaria di almeno la meta' dei soggetti aventi i requisiti di residenza e di non occupazione di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo, nella quale si attesta la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 2; d) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa da parte di ogni socio persona fisica, attestante lo stato di cui alla lettera d) del comma 2. 4. La domanda e la relativa documentazione e' presentata a Sviluppo Italia a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento. Le domande presentate secondo altre modalita' o incomplete non saranno prese in esame e Sviluppo Italia ne dara' comunicazione scritta agli interessati. 5. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilita' Sviluppo Italia puo' richiedere informazioni aggiuntive anche alle camere di commercio, alle pubbliche amministrazioni, agli ordini professionali e ad altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185: "1. Al fine di favorire la creazione di lavoro autonomo, possono essere ammessi ai benefici di cui all'art. 15 i soggetti maggiorenni, privi di occupazione nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della richiesta di ammissione e residenti, alla data del 1 gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'art. 14, che presentino progetti relativi all'avvio di attivita' autonome nei settori di cui all'art. 18, comma 1. 2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, non sono considerati soggetti privi di occupazione: a) i titolari di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e indeterminato ed anche a tempo parziale; b) i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa; c) i soggetti che esercitano una libera professione; d) i titolari di partita I.V.A.; e) gli imprenditori, familiari e coadiutori di imprenditori; f) gli artigiani".
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| Art. 4. Procedimento di valutazione delle domande 1. Le domande di ammissione alle agevolazioni vengono protocollate secondo l'ordine cronologico di ricevimento da parte di Sviluppo Italia e sottoposte ad un esame istruttorio articolato in due fasi: a) una fase preliminare, diretta ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge attraverso l'esame della domanda e della documentazione di cui all'articolo 3; b) una fase successiva, durante la quale le domande esaminate con esito positivo sono sottoposte ad un processo selettivo di orientamento/valutazione, inteso a verificare, in primo luogo, l'attendibilita' professionale dei richiedenti in rapporto alla propria idea di autoimpiego, la coerenza e la fattibilita' dell'idea stessa e ad individuare la misura incentivante applicabile e, successivamente, la validita' tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa. 2. Nella valutazione delle domande di ammissione Sviluppo Italia si attiene ai criteri e agli indirizzi stabiliti dal CIPE. 3. Nel caso delle misure in favore dell'autoimpiego in franchising Sviluppo Italia tiene anche conto della sostenibilita' delle iniziative attraverso l'impegno di soggetti franchisors accreditati presso di essa. A tale scopo Sviluppo Italia valuta preliminarmente le formule proposte dai franchisors interessati, sulla base dell'effettivo trasferimento di know-how nei confronti dei soggetti beneficiari nel rispetto dei principi fissati dalla Commissione europea. 4. La mancata partecipazione dei richiedenti alle attivita' previste per gli approfondimenti istruttori di cui al comma 1, lettera b), senza giustificato motivo e' causa di decadenza della domanda. |
| Art. 5. Deliberazione di ammissione alle agevolazioni 1. All'esito del procedimento istruttorio di cui all'articolo 4, Sviluppo Italia delibera l'ammissione alle agevolazioni richieste o il rigetto della domanda, dandone comunicazione scritta agli interessati. 2. La deliberazione di ammissione alle agevolazioni individua il soggetto beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato, la misura incentivante riconosciuta ed i benefici concessi, indica la natura de minimis dell'agevolazione e stabilisce le spese ammesse, i tempi per l'attuazione dell'iniziativa e le caratteristiche del piano di ammortamento del mutuo agevolato. |
| Art. 6. Attuazione della deliberazione di ammissione alle agevolazioni 1. Per l'attuazione della deliberazione di ammissione alle agevolazioni Sviluppo Italia stipula con il beneficiario un apposito contratto, con il quale sono disciplinati i rapporti giuridici e finanziari tra il concedente le agevolazioni ed il beneficiario medesimo, secondo le clausole essenziali riportate nello schema di cui all'allegato 2 al presente regolamento. La violazione delle clausole contrattuali costituisce causa di revoca delle agevolazioni concesse. 2. Le agevolazioni possono essere cumulate con altre agevolazioni finanziarie pubbliche concesse sia precedentemente, sia successivamente alla deliberazione di ammissione, esclusivamente entro i limiti consentiti dall'applicazione della regola de minimis. A tal fine il beneficiario rilascia una dichiarazione attestante che il nuovo aiuto e' compatibile con l'importo complessivo degli aiuti ricevuti a titolo de minimis. |
| Art. 7. Mutuo agevolato 1. L'ammontare del mutuo agevolato, il tasso di interesse e la durata del piano di ammortamento sono determinati in sede di ammissione ai benefici entro i limiti consentiti dall'applicazione del de minimis. 2. Il mutuo agevolato e' posto in ammortamento dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'erogazione del saldo del capitale mutuato. Per il periodo di preammortamento sono dovuti gli interessi sulle somme effettivamente erogate nella misura del tasso agevolato. 3. Il tasso di interesse sulle operazioni di mutuo agevolato relative alle misure di cui ai capi II e III e' pari al trenta per cento del tasso di riferimento vigente alla data della delibera di ammissione alle agevolazioni. Per la misura di cui al capo IV il tasso di interesse e' pari al tasso di riferimento vigente alla data di ammissione alle agevolazioni, ridotto in misura compatibile con il limite de minimis. 4. Il beneficiario provvede al rimborso del mutuo mediante rate trimestrali costanti posticipate, da versare entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di ogni rata. 5. In caso di ritardo nei versamenti viene applicato sulla somma dovuta un interesse di mora pari all'intero tasso di riferimento vigente alla data di scadenza della rata non pagata. In tal caso Sviluppo Italia puo' sospendere le erogazioni delle agevolazioni in corso. 6. In caso di investimenti realizzati in misura inferiore a quella prevista nel progetto approvato, l'importo del mutuo viene rideterminato con effetto sul piano di ammortamento dal 1 gennaio dell'anno successivo. 7. I beneficiari dei mutui agevolati gia' concessi ai sensi dell'articolo 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ed in regola con le modalita' di restituzione previste dal piano di ammortamento, possono chiedere, entro il termine che sara' loro comunicato da Sviluppo Italia, la rideterminazione del piano di ammortamento con l'applicazione dei criteri di cui al comma 4.
Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, e' riportato in nota all'art. 2.
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| Art. 8. Spese di investimento ammissibili 1. Per la realizzazione del progetto approvato sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, sostenute successivamente alla data della deliberazione di ammissione e regolarmente documentate, concernenti le seguenti voci: a) attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti; b) beni immateriali ad utilita' pluriennale; c) ristrutturazione di immobili entro il limite massimo del dieci per cento del valore degli investimenti ammessi. 2. I beni e le opere di cui al comma 1 devono essere direttamente collegati al ciclo produttivo e strettamente funzionali all'esercizio dell'attivita'. Le attrezzature, i macchinari e i beni strumentali devono essere nuovi di fabbrica. Nel caso di lavoro autonomo o di microimpresa le attrezzature e macchinari possono essere anche usati purche' non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalita'. |
| Art. 9. Spese di gestione ammissibili 1. Sono ammissibili al contributo di cui agli articoli 17, 23 e 29 le spese, al netto dell'IVA, sostenute successivamente alla data della deliberazione di ammissione e regolarmente documentate, concernenti le seguenti voci: a) materie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti, nonche' altri costi inerenti al processo produttivo; b) utenze e canoni di locazione per immobili; c) oneri finanziari; d) prestazioni di garanzie assicurative sui beni finanziati; e) prestazioni di servizi, solo nei casi di microimpresa e di franchising. 2. Non sono ammissibili le spese concernenti le seguenti voci: a) oneri relativi al mutuo agevolato di cui all'articolo 7; b) stipendi e salari; c) tasse, imposte e oneri contributivi. |
| Art. 10. Divieto di cessione dei contributi 1. I contributi di cui all'articolo 15, lettere a) e b), del decreto legislativo non possono essere ceduti da parte dei beneficiari. E' consentito il rilascio di procure all'incasso in favore di banche e di intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in relazione ad anticipazioni connesse alla realizzazione dell'iniziativa agevolata.
Nota all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385: "Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC. 2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie, fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge. 3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa; b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2; c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle societa' per azioni; d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109. 4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC: a) specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci; b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali. 5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB. 6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo' chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorita'. 7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre societa' ed enti di qualsiasi natura".
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| Art. 11. Verifica delle spese effettuate 1. Sviluppo Italia puo' chiedere al beneficiario tutti gli elementi informativi e i documenti utili per verificare le spese da esso sostenute per la realizzazione dell'iniziativa agevolata. 2. Sulla base della documentazione giustificativa di spesa presentata dal beneficiario per la richiesta di erogazione dei contributi concessi, Sviluppo Italia effettua il controllo delle spese sostenute e documentate ed accerta sia la permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, sia il rispetto degli obblighi stabiliti nel contratto. 3. Successivamente all'accreditamento dei contributi, del mutuo agevolato o delle anticipazioni finanziarie, Sviluppo Italia effettua accertamenti per verificare l'effettiva destinazione delle somme erogate alle finalita' previste dal progetto approvato e dalla deliberazione di ammissione alle agevolazioni, subordinando all'esito positivo dei controlli le erogazioni successive. 4. L'utilizzo delle somme per finalita' diverse da quelle previste dalla delibera di ammissione comporta la revoca delle agevolazioni concesse e la restituzione da parte del beneficiario delle somme percepite. |
| Art. 12. Vincoli sull'attivita' e sugli investimenti 1. L'attivita' prevista nel progetto approvato deve essere svolta per un periodo di almeno cinque anni decorrente dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni. 2. I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attivita' finanziata per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni e comunque fino all'estinzione del mutuo. 3. La sede legale, amministrativa ed operativa della societa' deve essere mantenuta nei territori agevolati per un periodo di almeno cinque anni decorrente dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni. 4. Gli statuti delle societa' devono contenere una clausola che non consenta atti di trasferimento di quote di partecipazione societaria che facciano venire meno le condizioni soggettive di disoccupazione e di residenza fissate all'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo, per almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni. 5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comporta la revoca delle agevolazioni concesse.
Nota all'art. 12: - Il testo dell'art. 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 185 del 2000, e' riportato in nota all'art. 3.
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| Art. 13. Controlli e revoca delle agevolazioni 1. Sviluppo Italia ha facolta' di effettuare in qualsiasi momento verifiche dirette ad accertare la permanenza in capo ai beneficiari dei requisiti di legge. 2. Nel caso in cui i requisiti siano venuti meno ovvero negli altri casi previsti dalle disposizioni del decreto legislativo e del presente regolamento, Sviluppo Italia delibera la revoca delle agevolazioni concesse e provvede, con criteri di economicita', al recupero dei contributi erogati. |
| Art. 14. Soggetti beneficiari 1. Sono ammessi ai benefici di cui al presente capo i soggetti indicati all'articolo 17 del decreto legislativo. |
| Art. 15. Benefici finanziari per gli investimenti 1. Le agevolazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, sono concedibili per l'acquisto documentato di beni di investimento nelle seguenti forme e misure: a) contributo a fondo perduto nella misura del sessanta per cento del valore degli investimenti ammessi e comunque per un importo non superiore a trenta milioni di lire; b) mutuo agevolato, restituibile in cinque anni con le modalita' di cui all'articolo 7, nella misura del quaranta per cento del valore degli investimenti ammessi e comunque per un importo non superiore a venti milioni di lire. |
| Art. 16. Modalita' di erogazione dei contributi per gli investimenti 1. Il beneficiario puo' chiedere, successivamente alla stipula del contratto, un'anticipazione in misura non superiore al trenta per cento dell'ammontare dei contributi concessi in conto investimenti. 2. Effettuati gli investimenti, il beneficiario puo' chiedere l'erogazione a saldo dei contributi, presentando la documentazione prevista dal contratto. 3. L'erogazione a saldo ha luogo a seguito dell'esito positivo della verifica di cui all'articolo 11. |
| Art. 17. Benefici finanziari per la gestione 1. Le agevolazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo sono concedibili nella misura di dieci milioni di lire per il primo anno di attivita'. |
| Art. 18. Modalita' di erogazione dei contributi alle spese di gestione 1. Il beneficiario puo' chiedere, successivamente alla stipula del contratto, un'anticipazione in misura non superiore al quaranta per cento dell'importo dei contributi concessi in conto gestione. L'anticipazione e' erogata su presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvio dell'attivita'. 2. L'erogazione a saldo del contributo ha luogo a seguito della presentazione da parte del beneficiario della documentazione giustificativa di spesa debitamente quietanzata e subordinatamente all'esito positivo della verifica di cui all'articolo 11. |
| Art. 19. Benefici reali 1. Le agevolazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del decreto legislativo, finalizzate all'assistenza al beneficiario in materie tecnico-gestionali nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio dell'iniziativa, sono concedibili per un periodo massimo di un anno.
Nota all'art. 19: - Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 185 del 2000: "1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici: a)-b) (Omissis); c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative".
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| Art. 20. Soggetti beneficiari 1. Sono ammessi ai benefici di cui al presente capo i soggetti indicati all'articolo 19 del decreto legislativo. |
| Art. 21. Benefici finanziari per gli investimenti 1. Le agevolazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) del decreto legislativo, sono concesse per l'acquisto documentato di beni di investimento e sono determinate nei limiti consentiti dall'applicazione della regola de minimis. 2. Il mutuo ha una durata non superiore a sette anni ed e' restituito con le modalita' indicate all'articolo 7.
Nota all'art. 21: - Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 185 del 2000: "1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici: a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea".
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| Art. 22. Modalita' di erogazione dei contributi per gli investimenti 1. Il beneficiario puo' chiedere, successivamente alla stipula del contratto, un'anticipazione in misura non superiore al venti per cento del totale dei contributi concessi in conto investimenti. 2. Effettuati gli investimenti, il beneficiario puo' chiedere l'erogazione a saldo dei contributi, presentando la documentazione prevista dal contratto. 3. L'erogazione a saldo ha luogo a seguito dell'esito positivo della verifica di cui all'articolo 11. |
| Art. 23. Benefici finanziari per la gestione 1. Le agevolazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, sono concedibili, nei limiti di applicazione del de minimis, per il primo anno di attivita'.
Nota all'art. 23: - Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 185 del 2000: "1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici: a) (Omissis); b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione europea".
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| Art. 24. Modalita' di erogazione dei contributi alle spese di gestione 1. Il beneficiario puo' chiedere, successivamente alla stipula del contratto, un'anticipazione in misura non superiore al trenta per cento dell'importo dei contributi in conto gestione. L'anticipazione e' erogata sulla base di idonea documentazione comprovante l'avvio della gestione. 2. L'erogazione a saldo del contributo ha luogo a seguito della presentazione da parte del beneficiario della documentazione giustificativa di spesa debitamente quietanzata e subordinatamente all'esito positivo della verifica di cui all'articolo 11. |
| Art. 25. Benefici reali 1. Le agevolazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del decreto legislativo, finalizzate all'assistenza al beneficiario in materie tecnico-gestionali nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio dell'iniziativa, sono concedibili per periodo massimo di un anno. |
| Art. 26. Soggetti beneficiari 1. Sono ammessi ai benefici di cui al presente capo i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo.
Nota all'art. 26: - Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto legislativo n. 185 del 2000: "Art. 21 (Soggetti beneficiari). - 1. Al fine di favorire la creazione di nuove iniziative di autoimpiego in forma di franchising, possono essere ammesse ai benefici di cui all'art. 15 le ditte individuali e le societa', anche aventi un unico socio, di nuova costituzione, che presentino progetti nei settori di cui all'art. 22, comma 1, realizzabili in qualita' di franchisee. 2. I titolari delle ditte individuali ed almeno la meta' numerica dei soci delle societa' di cui al comma 1, i quali devono detenere almeno la meta' delle quote di partecipazione, devono possedere i requisiti di cui all'art. 17, comma 1. Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato art. 17, comma 2. 3. Le ditte individuali e le societa' di cui al comma 1, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'art. 14. 4. La presente disposizione non si applica alle societa' di fatto ed alle societa' aventi scopi mutualistici".
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| Art. 27. Benefici finanziari per gli investimenti 1. Le agevolazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, sono concedibili per l'acquisto documentato di beni di investimento e sono determinati nei limiti consentiti dall'applicazione del de minimis. 2. Il mutuo ha una durata non superiore a dieci anni ed e' restituito con le modalita' di cui all'articolo 7.
Nota all'art. 27: - Il testo dell'art. 15, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 185 del 2000, e' riportato in nota all'art. 21.
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| Art. 28. Modalita' di erogazione dei benefici per gli investimenti 1. Il beneficiario puo' chiedere, dopo la stipula del contratto, l'erogazione delle somme concesse per la realizzazione degli investimenti sulla base di stati di avanzamento, mediante la presentazione della documentazione di spesa prevista dal contratto medesimo. 2. La dimostrazione della spesa effettuata e' consentita per non piu' di due stati di avanzamento dei lavori, di cui il primo in misura non inferiore al trenta per cento e non superiore al sessanta per cento della spesa ammessa alle agevolazioni, sulla base di fatture anche non quietanzate e il secondo, a saldo, sulla base delle fatture quietanzate sia delle spese relative al primo stato di avanzamento, sia delle nuove spese effettuate. 3. L'erogazione delle somme avviene a seguito dell'esito positivo della verifica di cui all'articolo 11. |
| Art. 29. Benefici finanziari per la gestione 1. Le agevolazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, sono concedibili, nei limiti di applicazione del de minimis, per il primo anno di attivita'.
Nota all'art. 29: - Il testo dell'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 185 del 2000, e' riportato in nota all'art. 23.
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| Art. 30. Modalita' di erogazione dei contributi alle spese di gestione 1. Il beneficiario puo' chiedere, dopo la stipula del contratto, un'anticipazione in misura non superiore al trenta per cento del totale dell'importo dei contributi in conto gestione. L'anticipazione e' concessa su presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvio dell'attivita'. 2. L'erogazione a saldo del contributo ha luogo a seguito della presentazione da parte del beneficiario della documentazione giustificativa di spesa debitamente quietanzata e subordinatamente all'esito positivo della verifica di cui all'articolo 11. |
| Art. 31. Benefici reali 1. Le agevolazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del decreto legislativo, finalizzate all'assistenza al beneficiario in materie tecnico-gestionali nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio dell'iniziativa, sono concedibili per un periodo massimo di un anno.
Nota all'art. 31: - Il testo dell'art. 15, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 185 del 2000, e' riportato in nota all'art. 19.
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| Art. 32. Disposizioni transitorie 1. Le domande presentate per l'ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e non ancora istruite alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono integrate al fine di tener conto delle disposizioni recate dal decreto legislativo. Le domande gia' istruite vengono proposte per l'ammissione agli incentivi di cui al titolo II, capo I del decreto legislativo.
Nota all'art. 32: - Il testo dell'art. 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e' riportato in nota all'art. 2.
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| Art. 33. Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dell'8 novembre 1996, n. 591, come modificato dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 1 febbraio 1999, n. 222, con il quale e' stato adottato il regolamento recante criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni per la promozione di iniziative di lavoro autonomo presentate da soggetti inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 maggio 2001 Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi
Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 91
Nota all'art. 33: - Il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dell'8 novembre 1996, n. 591, concernente: "Regolamento recante criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni per la promozione di iniziative di lavoro autonomo presentate da soggetti inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari".
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| Allegato 1 ----> vedere allegato alle pagg. 12-13 della G.U. <---- |
| Allegato 2 ----> vedere allegato alle pagg. 14-17 della G.U. <---- |
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