Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 21 maggio 2001, n. 296
Regolamento di aggiornamento del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, concernente "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", con particolare riguardo all'articolo 5, ove e' previsto che il Ministro della sanita', con distinti regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individui, rispettivamente, le condizioni di malattia croniche o invalidanti e le malattie rare che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai medesimi regolamenti;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, "Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124", pubblicato nel supplemento ordinario n. 174/L alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1999, ed in particolare l'articolo 6, laddove si dispone che l'aggiornamento sia effettuato secondo le previsioni dell'articolo 59, comma 50, lettera f), della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Ritenuta l'opportunita' di aggiornare il decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, e le elencazioni ivi allegate, tenendo conto anche delle segnalazioni pervenute dagli operatori del settore e dai diversi soggetti interessati;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita', nella seduta del 12 luglio 2000;
Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 1 febbraio 2001;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001;
Vista la nota di comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 100.1/2112-G/2643, dell'11 maggio 2001, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'allegato 1 del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, "Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124", e' modificato conformemente all'allegato 1, che forma parte integrante del presente regolamento.
2. Gli assistiti gia' in possesso di attestato di esenzione rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, hanno diritto a fruire delle nuove prestazioni in esenzione, per le condizioni e malattie individuate nell'allegato 1 al presente regolamento, a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. In relazione alle condizioni di esenzione modificate dal presente decreto, le regioni stabiliscono i tempi per l'adeguamento dei relativi attestati di esenzione e le aziende unita' sanitarie locali provvedono al conseguente aggiornamento delle attestazioni gia' rilasciate.
3. Le stesse aziende unita' sanitarie locali assicurano la comunicazione ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta dei contenuti del presente regolamento e delle specifiche modalita' di applicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 21 maggio 2001
Il Ministro: Veronesi Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3 Sanita', foglio n. 110



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggi
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124, recante: "Ridefinizione
del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni
sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art.
59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449":
"Art. 5 (Esenzione dalla partecipazione in relazione a
particolari condizioni di malattia). - 1. Con distinti
regolamenti del Ministro della sanita' da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono individuate, rispettivamente:
a) le condizioni di malattia croniche o invalidanti,
b) le malattie rare.
Le condizioni e malattie di cui alle lettere a) e b)
danno diritto all'esenzione dalla partecipazione per le
prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai medesimi
regolamenti. Nell'individuare le condizioni di malattia, il
Ministro della sanita' tiene conto della gravita' clinica
del grado di invalidita' nonche' della onerosita' della
quota di partecipazione derivante dal costo del relativo
trattamento.
2. I regolamenti individuano inoltre le prestazioni di
assistenza sanitaria correlate a ciascuna condizione di
malattia ed alle relative complicanze, per le quali e'
riconosciuta l'esenzione dalla partecipazione al costo,
tenendo conto:
a) della loro inclusione nei livelli essenziali di
assistenza;
b) della loro appropriatezza ai fini del monitoraggio
della evoluzione della malattia e dell'efficacia per a
prevenzione degli ulteriori aggravamenti;
c) della definizione dei percorsi diagnostici e
terapeutici.
I regolamenti individuano altresi' le condizioni di
malattia che danno diritto all'esenzione dal pagamento
della quota fissa di cui all'art. 3, comma 9, per le
prestazioni cui e' necessario ricorrere con frequenza
particolarmente elevata, indicate dagli stessi regolamenti.
3. L'esenzione dalla partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza sanitaria correlate a ciascuna
malattia e' riconosciuta in qualsiasi regime di erogazione.
4. Sono escluse dall'esenzione le prestazioni
finalizzate all'accertamento delle condizioni di malattia
che danno diritto all'esenzione, ad eccezione di quelle
individuate dal regolamento di cui al comma 1, lettera b),
per la diagnosi delle malattie rare. Sono altresi' esclusi
dall'esenzione i farmaci collocati nella classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera b), della legge 24 dicembre
1993, n. 537.
5. Con il regolamento di cui al comma 1, lettera b),
sono altresi' individuate specifiche forme di tutela
garantite ai soggetti affetti da patologie rare, con
particolare riguardo alla disponibilita' dei farmaci orfani
ed all'organizzazione dell'erogazione delle prestazioni di
assistenza.
6. Le condizioni e le malattie di cui al comma 1 sono
aggiornate con la procedura di cui all'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei
risultati della ricerca applicata e delle evidenze
scientifiche, nonche' dello sviluppo dei percorsi
diagnostici e terapeutici. Entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore delle nuove tabelle indicative delle
percentuali di invalidita' per le minorazioni e malattie
invalidanti il Ministro della sanita' provvede ad
aggiornare il regolamento di cui al comma 1, lettera a),
inserendovi le eventuali ulteriori patologie invalidanti e
le correlate prestazioni per le quali e' riconosciuto il
diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo. Fino
all'aggiornamento del regolamento, agli assistiti di cui
all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto ministeriale
1 febbraio 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32
del 7 febbraio 1991 e successive modificazioni ed
integrazioni, e' confermata l'esenzione dalla
partecipazione al costo delle prestazioni come disciplinata
dallo stesso art. 6 e dall'art. 1, comma 3, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, nonche' l'esenzione agli invalidi
civili minori di anni 18 con indennita' di frequenza e alle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata di
cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302.
7. Ai soli fini dell'assistenza sanitaria, la
percentuale di invalidita' dei soggetti
ultra-sessantacinquenni e' determinata in base alla
presenza di difficolta' persistenti a svolgere i compiti e
le funzioni proprie della loro eta'."
Note al preambolo:
- Per il testo dell'art. 5 del decreto legislativo
29 aprile 1998, n. 124, vedi nota al titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. Omissis.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro e di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
- Si riporta il testo del decreto ministeriale
28 maggio 1999, n. 329 (Regolamento di individuazione delle
malattie croniche e invalidanti ai sensi dell' art. 5,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile
1998, n. 124).
"Art. 6 (Aggiornamento). - 1. Il presente regolamento
e' aggiornato secondo quanto previsto dall'art. 59, comma
50, lettera f), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con
riferimento allo sviluppo dei percorsi diagnostici e
terapeutici di cui all'art. 1, comma 28, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, nonche' all'evoluzione delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche".
Nota all'art. 1:
- Allegato 1 al citato decreto ministeriale 28 maggio
1999, n. 329, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226
del 25 settembre 1999 supplemento ordinario.



 
Allegato 1
----> vedere allegato da pag. 23 a pag. 30 della G.U. <----
 
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