Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2001 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 maggio 2001, n. 160
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2001, n. 251, recante: "Ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il Vertice di Genova", corredato delle relative note. (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 3 luglio 2001).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2001, n. 251, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.
1. Alla legge 8 giugno 2000, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, le parole: "18.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "70.000 milioni";
b) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Al fine di allestire, nei comuni e nelle province interessati, spazi di servizio, aree e strutture attrezzate per l'accoglienza dei cittadini che intendano partecipare ad iniziative o raduni in cui esprimere liberamente la propria opinione in merito al G8, e' autorizzata in favore degli enti locali della regione Liguria la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il contributo e' ripartito dal Ministero dell'interno in proporzione alle spese sostenute per le predette finalita' come certificate dagli enti locali interessati entro il 31 agosto 2001";
c) all'articolo 5, comma 2, le parole: "22.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "74.000 milioni"; e le parole: "e per l'anno 2001, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "e per l'anno 2001, quanto a lire 24.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire 30.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 5 della legge 8 giugno 2000, n. 149 (Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova), come modificati dal presente decreto:
"Art. 3. - 1. Per l'organizzazione ed il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 2, comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 2000, e di lire 70.000 milioni per l'anno 2001. 2. La somma di cui al comma 1, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'unita' previsionale di base 3.1.3.2. - Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene trasferito al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale provvede a somministrare le somme occorrenti su apposita contabilita' speciale istituita presso la Tesoreria centrale dello Stato e intestata al responsabile della struttura di missione, prevista dal comma 1, dell'art. 2. 3. In relazione all'eccezionalita' dell'evento ed alla necessita' di fare fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi relativi all'organizzazione delle iniziative di cui all'art. 2, comma 1, sono eseguiti anche in deroga alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999, recante disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2000, e alle norme di contabilita' generale dello Stato in quanto richiamate, fermo il rispetto del diritto comunitario e dei principi generati dell'ordinamento nazionale. I beni in tale modo acquistati saranno acquisiti al patrimonio dello Stato. 4. Il rendiconto delle spese sostenute sulle aperture di credito relative alle spese per l'organizzazione delle iniziative di cui all'art. 2, comma 1, e' presentato entro il 30 giugno 2002, all'Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. "4-bis. Al fine di allestire, nei comuni e nelle province interessati, spazi di servizio, aree e strutture attrezzate per l'accoglienza dei cittadini che intendano partecipare ad iniziative o raduni in cui esprimere liberamente la propria opinione in merito al G8, e' autorizzata in favore degli enti locali della regione Liguria la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il contributo e' ripartito dal Ministero dell'interno in proporzione alle spese sostenute per le predette finalita' come certificate dagli enti locali interessati entro il 31 agosto 2001".
"Art. 5. - 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1, pari a lire 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede per gli anni 2001 e 2002 mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
2. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 2, 3 e 4, nel limite massimo di lire 2.000 milioni per l'anno 2000, e di lire 74.000 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per l'anno 2001, quanto a lire 24.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire 30.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
 
Art. 1-bis.
1. Ai lavoratori, dipendenti da datori di lavoro operanti nel porto di Genova, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o con orario ridotto, per effetto dello svolgimento del Vertice di Genova del G8, e' corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, e, comunque, tra il 16 luglio 2001 ed il 22 luglio 2001, un'indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale. L'ammontare della predetta indennita' e' determinato nella misura del cento per cento del trattamento retributivo perso. Tale indennita' e', inoltre, comprensiva della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, se spettanti.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta dall'INPS per un numero massimo di 1.320 unita', su richiesta dei datori di lavoro, da presentare entro il termine di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla medesima legge.
3. In favore di un numero massimo di 3.480 unita' lavorative dipendenti da aziende, rientranti nel campo di applicazione dell'istituto della cassa integrazione guadagni, operanti nel porto di Genova, sospesi dal lavoro o soggetti ad orario ridotto di lavoro per effetto dello svolgimento del Vertice di Genova del G8, nel periodo dal 16 luglio 2001 al 22 luglio 2001, il trattamento di cui all'articolo 2 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e' dovuto nella misura del cento per cento, alla quale sara' commisurata la relativa contribuzione figurativa.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto dei commi 1, 2 e 3, valutati in lire 2.840 milioni, sono a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 2 della legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario): "Art. 7 (Procedimento d'integrazione salariale ordinaria). - Per l'ammissione al trattamento d'integrazione salariale l'imprenditore presenta alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda nella quale dovranno essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la loro presumibile durata, il numero dei lavoratori interessati e delle ore di effettivo lavoro. La domanda deve essere presentata entro il termine di venticinque giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma precedente, l'eventuale trattamento d'integrazione salariale non potra' aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.
Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore e' tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente all'integrazione salariale non percepita".
"Art. 2 (Misure dell'integrazione salariale). - L'integrazione salariale e' dovuta nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale che agli operai sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore 0 e il limite dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236:
"7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo".
 
Art. 1-ter.
1. Per i soggetti residenti o aventi sede nel comune di Genova sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel periodo compreso tra il 16 e il 22 luglio 2001.
2. Restano salve le facolta' in materia di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza gia' attribuite alle amministrazioni pubbliche ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
 
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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