Gazzetta n. 168 del 21 luglio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
COMUNICATO |
Comunicato concernente l'art. 85, comma 26 e comma 28, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di medicinali non coperti da brevetto: rettifica dei prezzi di riferimento. |
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Il comma 26 dell'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che "A decorrere dal 1o luglio 2001, i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica, via di somministrazione, modalita' di rilascio, numero di unita' posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo medio ponderato dei medicinali aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile al generico secondo la legislazione vigente (...)". Lo stesso comma prevede che "Qualora il medico prescriva un medicinale avente prezzo maggiore del prezzo rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale ai sensi del presente comma, la differenza fra i due prezzi e' a carico dell'assistito (...)". A rettifica del comunicato 19 aprile 2001 (Gazzetta Ufficiale 21 aprile 2001 n. 93), visto il decreto-legge n. 246 del 30 giugno 2001 (Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2001 n. 150), che differisce al 1o settembre 2001 l'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge n. 388/2000, art. 85, comma 26, e rinvia al 1o gennaio 2002 l'adeguamento alla media europea dei prezzi dei medicinali, si rende necessario procedere al ricalcolo dei prezzi di riferimento dei medicinali a cui si applicano le disposizioni di cui sopra. Detti farmaci sono quelli a base dei principi attivi elencati nell'allegata tabella, nelle formulazioni nella stessa specificati (Allegato 1): per tali principi attivi, nelle formulazioni riportate, e' indicato nella tabella predetta il valore di rimborso, calcolato sulla base della ponderazione sui dati di vendita nel secondo semestre 2000 dei prezzi vigenti al 15 aprile 2001 non superiori a quello massimo attribuibile al generico. Le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali a base dei principi attivi nelle formulazioni riportate nell'allegata tabella, devono comunicare entro il 26 luglio 2001 al Ministero della Sanita' (direzione generale valutazione dei medicinali e farmacovigilanza), indirizzando un fax al numero 06/59943112, e alla segreteria CIPE (ufficio sorveglianza farmaci), il prezzo che intendono praticare dal 1o settembre 2001, data di entrata in vigore del nuovo sistema di rimborso di cui alla legge n. 388/2000, che deve comunque essere conforme a quanto previsto dal sopra richiamato comma 5 dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 cosi' come specificato dalla delibera CIPE n. 10 del 26 febbraio 1998. I prezzi che saranno applicati a partire dal 1o settembre 2001 non potranno interferire con il valore di riferimento indicato nell'allegata tabella, che avra' decorrenza dalla stessa data. Tutte le variazioni di prezzo saranno comunque tenute in considerazione per la rideterminazione del valore di riferimento in occasione del primo aggiornamento. Sulla base di tali dati il Ministero della sanita' provvedera' alla pubblicazione dell'elenco completo dei medicinali cui si applica il nuovo sistema di rimborso previsto dal comma 26 dell'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con l'indicazione dei prezzi in vigore al 1o settembre 2001 e, per i prezzi superiori al valore di rimborso, della quota che restera' a carico dell'assistito: tale elenco recepira' anche le integrazioni e le correzioni al comunicato del 22 maggio 2001 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2001, n. 234). |
| Allegato 1 ELENCO DEI VALORI DI RIFERIMENTO ----> Vedere allegato alle pagg. 28 - 29 <---- |
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