Gazzetta n. 169 del 23 luglio 2001 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI MILANO
DECRETO RETTORALE 25 giugno 2001
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
Visto il decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano;
Visto il decreto rettorale in data 23 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1999, con il quale e' stata disposta la modifica di alcuni articoli dello statuto, previa deliberazione del senato accademico, organo preposto alla revisione dello stesso statuto;
Vista la deliberazione in data 11 luglio 2000, con la quale il senato accademico al fine, in particolare, di dare attuazione alla riforma universitaria, ha approvato, con la maggioranza richiesta dall'art. 55 dello statuto, ulteriori modifiche agli articoli 7, 9, 18, 20, 24 e 25 dello statuto medesimo, nonche' l'abrogazione dell'art. 26 dello stesso;
Vista la nota rettorale prot. n. 7362 in data 22 febbraio 2001, con la quale le modifiche allo statuto approvate dal senato accademico sono state trasmesse al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per il prescritto controllo di legittimita' e di merito;
Vista la nota prot. n. 3980 in data 16 marzo 2001, con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato di non aver osservazioni particolari da formulare in ordine alle modifiche statutarie approvate dal Senato accademico;
Decreta:
Allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano sono apportate le modifiche di seguito indicate.
Titolo I
Norme generali
Art. 7.
Liberta' di riunione e uso degli spazi universitari
L'art. 7 assume la seguente nuova titolazione:
"Art. 7 (Liberta' di associazione e di riunione e uso degli spazi universitari).
Il testo dello stesso art. 7 e' integrato dal seguente nuovo comma (comma primo):
"L'Universita' favorisce e sostiene le attivita' promosse da associazioni e cooperative costituite con finalita' culturali, ricreative e di mutualita' dalle proprie componenti interne (personale e studenti )".
Art. 9.
Attivita' culturali, sportive e ricreative
Il testo dell'articolo e' cosi' riformulato:
"L'Universita', ai sensi delle normative in vigore, promuove e favorisce attivita' culturali, sportive e ricreative per gli studenti e per il proprio personale, anche mediante l'apporto di specifiche risorse e attraverso apposite forme organizzative definite nel regolamento generale d'Ateneo.
Rientrano tra le attivita' da favorire, eventualmente anche con la concessione in uso di spazi universitari, a condizioni comunque rispettose dei principi che regolano la gestione dei beni immobili dell'Universita', quelle promosse negli ambiti e per le finalita' di cui al presente articolo in forma autonoma da associazioni e cooperative studentesche e dal personale universitario".
Titolo III
Organi di governo
Art. 18.
Il senato accademico
Al primo comma del punto 2, e precisamente alla lettera e), e' soppresso il riferimento alla facolta' di economia.
Al sesto comma del punto 7 e' soppressa l'espressione "Fatto salvo quanto disposto dal punto 8 del successivo art. 55 ai fini della prima costituzione degli organi in questione.
Art. 20.
Collegio dei revisori dei conti
All'ultimo comma la locuzione "I componenti il collegio possono essere immediatamente confermati per una sola volta" e' cassata.
Titolo IV
Strutture e attivita' didattiche e scientifiche
Art. 24
Facolta'
Il primo comma del punto 3 e' riformulato come segue:
"Il Preside rappresenta la facolta', convoca e presiede il consiglio di facolta', cura l'attuazione delle sue delibere, coordina i servizi generali di competenza della facolta'. Ha compiti di vigilanza sulle attivita' didattiche, anche al fine di garantire la congruita' dei carichi dei vari insegnamenti con i crediti formativi ad essi attribuiti, e sui servizi che fanno capo alla facolta'".
Il sesto comma dello stesso punto 3 diviene secondo comma e assume la seguente formulazione:
"Il Preside puo' affidare lo svolgimento di particolari compiti a componenti il consiglio di facolta' o ai presidenti dei consigli di coordinamento didattico secondo le norme indicate nel regolamento di facolta'.
Al primo comma del punto 4, il termine "comma" e' sostituito dal termine "punto".
Al secondo comma dello stesso punto 4, il testo della lettera a) risulta modificato come di seguito riportato:
"a) avanza proposte e delibera in merito alla istituzione e alla attivazione di corsi di laurea e di laurea specialistica, di corsi di dottorato, di scuole di specializzazione, di corsi di perfezionamento e di aggiornamento, di master universitari, di corsi di orientamento e di attivita' culturali e formative secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 341/1990, sentiti i Consigli di coordinamento didattico per quanto di loro pertinenza e fatte salve le competenze dei dipartimenti".
All'ultimo comma del medesimo punto 4, l'espressione "provenienti dai diversi corsi di laurea e di diploma istituiti presso la facolta'" e' sostituita dall'espressione: "provenienti dai diversi corsi di studio istituiti presso la facolta'".
Art. 25.
Corsi di laurea
Il testo dell'articolo e' integralmente soppresso ed e' sostituito dal seguente:
"Art. 25 (Consigli di coordinamento didattico dei corsi di laurea e di laurea specialistica). - 1. I regolamenti delle singole facolta' (nel caso di corsi interfacolta' i regolamenti di ciascuna delle facolta' interessate) stabiliscono le modalita' di coordinamento didattico dei corsi di laurea e i laurea specialistica da esse attivati da esercitarsi da parte di un organo collegiale, denominato consiglio di coordinamento didattico, composto dai docenti che prestano la loro attivita' didattica per gli insegnamenti del corso, secondo quanto specificato al successivo punto 4.
2. I consigli di coordinamento didattico possono assumere una diversa configurazione a seconda che assumano la diretta responsabilita':
a) di un singolo corso di laurea o di laurea specialistica;
b) di piu' corsi di laurea riferiti alla medesima classe o a piu' classi affini;
c) di piu' corsi di laurea specialistica riferiti alla medesima classe o a piu' classi affini;
d) di piu' corsi di laurea e di laurea specialistica riferiti a classi affini.
3. Spetta ai consigli fissare e coordinare gli obiettivi didattici del corso o dei corsi che ad essi fanno capo e dei relativi curricoli, valutare l'andamento delle attivita' e verificarne annualmente l'efficienza e la funzionalita'; formulare proposte e pareri in merito alle discipline di pertinenza del corso o dei corsi e propone l'eventuale attivazione o la disattivazione; formulare proposte in ordine alla destinazione dei posti vacanti; propone l'attivazione di corsi a contratto e di attivita' di apprendimento e perfezionamento linguistico; propone l'attivazione di eventuali corsi di orientamento, di attivita' didattiche di sostegno e di attivita' di tirocinio; esaminare ed approvare i piani di studio presentati dagli studenti e formulare ogni altra proposta riguardante le risorse per la didattica e l'organizzazione degli insegnamenti, secondo quanto stabilito dagli ordinamenti in vigore, dallo statuto e dai regolamenti.
I consigli di coordinamento didattico possono assumere funzioni deliberative su delega della facolta', secondo quanto stabilito in ciascun regolamento di facolta'.
4. I consigli di coordinamento didattico sono costituiti dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori responsabili di insegnamenti o di moduli di insegnamento o di altre attivita' didattiche specificamente svolte per il corso o i corsi di laurea e di laurea specialistica che fanno capo al consiglio, dai docenti supplenti e con affidamento, dai docenti a contratto responsabili di un insegnamento o di un modulo d'insegnamento che dia luogo all'acquisizione del numero minimo di crediti formativi stabilito a questo fine dal regolamento di facolta', da una rappresentanza degli studenti.
I regolamenti di facolta' stabiliscono le opportune forme di coordinamento per gli insegnamenti comuni a piu' corsi di laurea e di laurea specialistica della medesima facolta', ivi compresa l'eventuale partecipazione di professori e ricercatori a piu' consigli di coordinamento didattico.
I rappresentanti degli studenti iscritti al corso o ai corsi che fanno capo al consiglio sono eletti per un biennio in numero pari al 15% del consiglio stesso. Nel caso in cui partecipi alla votazione meno del 10% degli aventi diritto il numero dei rappresentanti e' ridotto proporzionalmente. Esso non puo' comunque essere inferiore a 5. La rappresentanza studentesca non viene considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validita' delle sedute. Gli studenti eletti nel consiglio di coordinamento didattico sono rieleggibili per un secondo mandato purche' abbiano conservato i requisiti per l'eleggibilita' previsti dal regolamento generale d'Ateneo. In caso di perdita dei requisiti soggettivi a seguito del conseguimento della laurea, l'eletto decade e viene sostituito con le modalita' stabilite al punto 3 dell'art. 50.
Il regolamento di facolta' definisce a quale tipo di deliberazione potra' partecipare con diritto di voto ciascuna delle categorie componenti il consiglio di coordinamento didattico; in ogni caso gli studenti partecipano con diritto di voto a tutte le deliberazioni ad eccezione di quelle concernenti i pareri sulla copertura dei posti e le questioni relative alle persone dei professori e dei ricercatori.
E' lasciato ai singoli regolamenti di facolta' di determinare le eventuali articolazioni funzionali specifiche dei consigli di coordinamento didattico e di estendere la partecipazione al consiglio a rappresentanze dei titolari di contratto a tempo indeterminato per attivita' di apprendimento e perfezionamento linguistico e ad altre figure di collaboratori didattici non previste al primo comma.
5. Ogni consiglio di coordinamento didattico elegge nel suo seno tra i professori di ruolo di prima fascia un presidente. L'elezione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima votazione e a maggioranza assoluta dei presenti nelle votazioni successive. Il presidente sovrintende e coordina le attivita' del corso o dei corsi che fanno capo al consiglio, operando, d'intesa con il preside della facolta', al fine di garantire la congruita' dei carichi didattici degli insegnamenti con i crediti formativi ad essi attribuiti. Il preside dura in carica tre anni accademici e non e' immediatamente rieleggibile piu' di una volta. Salvo diversa indicazione da parte dei regolamenti di facolta', i compiti di segretario vengono assolti dal professore di prima fascia con la minore anzianita' di ruolo.".
Art. 26.
Corsi di diploma
L'articolo e' abrogato con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.
Le modifiche disposte con il presente decreto entrano in vigore a decorrere dall'anno accademico 2001/2002.
Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Milano, 25 giugno 2001
p. Il rettore: Doleva
 
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