Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2001 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999 del personale del CONI.

A seguito del parere favorevole espresso in data 11 aprile 2001 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, sulla base della intesa intercorsa con il CONI, sul testo dell'accordo relativo al CCNL del personale non dirigente dello stesso CONI per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, nonche' della certificazione della Corte dei Conti, in data 24 aprile 2001, sull'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 15 maggio 2001 ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN: nella persona del Presidente, Avv. Guido Fantoni

e le
ORGANIZZAZIONI SINDACALI CONFEDERAZIONI SINDACALI

CGIL/FP firmato CGIL firmato CISL/FPS firmato CISL firmato UIL/PA firmato UIL firmato CISAL/SNALCO firmato CISAL firmato RDB/ANDICO firmato RDB firmato CONFSAL/FNP firmato CONFSAL firmato UGL firmato UGL firmato CIDA/ASDICO firmato CIDA firmato

Al termine della riunione, le parti, hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale non dirigente del CONI per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999, nel testo allegato.

Art. 1 - Obiettivo e campo di applicazione

1. Il presente CCNL intende porsi in linea di coerenza e di sostegno rispetto ai processi di innovazione, riforma e valorizzazione delle risorse umane e delle professionalita', in corso nel CONI, ed e' stipulato ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 29/1993 nonche' in attuazione del D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e della legge 3l gennaio 1992, n. 138.
2. Il presente CCNL si applica a tutto il personale dipendente dal CONI con rapporto di lavoro a tempo sia indeterminato che determinato, esclusi i dirigenti e i dirigenti sanitari, ivi compreso il personale utilizzato presso le federazioni sportive nazionali ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, nonche' al personale di cui all'art. 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
3. Il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni e' riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs. n. 29/1993.
4. Al personale dell'Ente soggetto a processi di mobilita' in conseguenza di provvedimenti di fusione, soppressione, trasformazione, riordino o privatizzazione, si applica il presente contratto sino alla data di decorrenza dell'inquadramento definitivo nella nuova amministrazione o ente pubblico o privato, data dalla quale decorre il contratto collettivo vigente nel comparto o ente di destinazione.
5. Le clausole del presente contratto non si applicano ai giornalisti ed ai pubblicisti con rapporto di lavoro disciplinato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.
 
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del
contratto

1. Il presente contratto decorre dal 1^ gennaio 1998 ed ha scadenza il 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed il 31 dicembre 1999 per la parte economica. In caso di mancata disdetta, da comunicarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza, si intende tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
2. Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa prescrizione, dalla data di stipulazione del presente contratto. La stipula si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli articoli 51 e 52 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
3. Il CONI e' tenuto ad attuare gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico, entro 30 giorni dalla data della stipulazione ai sensi del comma 2.
4. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme per il rinnovo del contratto nazionale sono presentate almeno tre mesi prima delle scadenze previste. Durante tale periodo e per il mese successivo alle scadenze, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali, ne' procedono ad azioni conflittuali.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti dell'Ente e' corrisposta la relativa indennita' nella misura e secondo le scadenze previste dall'accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennita' l'ARAN stipula apposito accordo ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 29/1993.
6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato e' costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dal citato accordo del 23 luglio 1993.
 
Art. 3 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilita' dell'Ente e dei sindacati, e' strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di migliorare e mantenere elevate la qualita', l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' e dei servizi istituzionali.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessita' di un sistema di relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, in grado di favorire la collaborazione tra le parti, per il perseguimento delle finalita' individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.
3. In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali a livello di ente si articola nei seguenti modelli relazionali:

a) contrattazione collettiva integrativa, tra i soggetti e sulle materie, i tempi e le modalita' indicate dal presente contratto; b) informazione; e) concertazione; d) consultazione; e) altre forme di partecipazione previste dal presente CCNL; f) interpretazione autentica dei contratti collettivi.
 
Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa

1. Il CONI attiva, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli indicati dalla richiamata disposizione legislativa, utilizzando le risorse finanziarie indicate nell'art. 67 nei rispetto della disciplina di cui all'art. 68.
2. La contrattazione collettiva integrativa e' strutturata su due livelli: il primo a livello di ente ed il secondo a livello decentrato, coincidente con le aggregazioni delle strutture correlate agli ambiti di elezione delle R.S.U.
3. In sede di contrattazione collettiva integrativa a livello di ente sono regolate le seguenti materie:

a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse
finanziarie indicate nell'articolo 67 per le finalita' e secondo
la disciplina di cui all'articolo 68; b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del
personale ed alle metodologie di valutazione, in relazione ad
obiettivi e programmi di innovazione organizzativa, incremento
della produttivita' e miglioramento della qualita' del servizio; c) i criteri generali per la corresponsione di compensi, con riguardo
alle condizioni di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizione
a rischio, nonche' a prestazioni finanziate da apposite
disposizioni di legge; d) le linee di indirizzo e la programmazione generale per i programmi
annuali e pluriennali delle attivita' di formazione,
riqualificazione e aggiornamento del personale; e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il
miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti
alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo
quanto previsto dalle disposizioni vigenti; f) le implicazioni in ordine alla qualita' del lavoro ed alle
professionalita' dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni
degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di
servizi; g) le modalita' e verifiche per l'attuazione della riduzione
dell'orario di lavoro, ad integrazione e nel quadro delle
disposizioni contenute nel presente CCNL; h) i criteri generali per la elevazione del contingente dei posti a
tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 34, comma 10; i) le forme di copertura assicurativa del personale e dell'uso delle
attrezzature utilizzate nel telelavoro; j) le iniziative per l'attuazione delle disposizioni vigenti in
materia di pari opportunita', ivi comprese le proposte di azioni
positive; k) gli accordi di mobilita'; l) la individuazione di nuovi profili professionali; m) i criteri generali per la definizione delle procedure di selezione
ai fini delle progressioni economiche all'interno di ciascuna
categoria di cui all'articolo 51; n) i criteri per la attuazione degli interventi di natura
assistenziale anche con riferimento all'assicurazione sanitaria
integrativa; o) la ponderazione dei criteri per la mobilita' degli esuberi di cui
all'art. 19, comma 4; p) le iniziative formative per la ricollocazione degli esuberi di cui
all'art. 19, comma 5; q) la determinazione del numero massimo delle ore di straordinario da
destinare alla banca delle ore; r) la disciplina della reperibilita' di cui all'art. 44 e la
definizione dei relativi compensi compresi tra il minimo ed il
massimo ivi stabiliti; s) i criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro e delle sue
diverse tipologie di cui all'art. 40; t) i criteri e le condizioni per la corresponsione dell'indennita' di
trasferimento di cui all'art. 72, comma 2; u) criteri per la ripartizione dei permessi per il diritto allo
studio di cui all'art. 25, comma 1; y) disciplina dei compiti per specifiche responsabilita' di cui
all'art. 68, comma 2, lett. g); w) le condizioni per la fruizione del buono pasto; x) gli importi delle indennita' per il personale sanitario e tecnico
sanitario dell'Istituto di Scienza dello Sport; y) i criteri generali per la organizzazione dei turni di cui all'art.
42; z) criteri per la utilizzazione delle risorse di cui all'art. 68,
comma 3; aa)i criteri per la individuazione dei congedi per la formazione di
cui all'art. 29.

4. In sede di contrattazione decentrata a livello di aggregazione di strutture sono regolate le seguenti materie e le altre, tra quelle di cui al comma 3, eventualmente demandate in sede di contrattazione integrativa nazionale:

a) i criteri di applicazione e di gestione in sede locale della
disciplina definita ai sensi del comma 3, lettere a), b), c), d),
e), f), g), i), j), r), s), y); b) i criteri di applicazione, con riferimento ai tempi e alle
modalita', delle normative relative all'igiene, all'ambiente,
sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonche' delle misure
necessarie per agevolare il lavoro dei disabili.

5. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati nel precedente articolo 3, comma 1, decorsi trenta giorni dall'inizio effettivo delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione, relativamente alle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico del personale, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente CCNL.
6. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali e non possono comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell'ente. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
 
Art. 5 - Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del
contratto collettivo integrativo

1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale o comunque fino all'entrata in vigore del CCNL quadriennale successivo al presente. Essi si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per la loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. Per ciascun livello di contrattazione, il CONI provvede a costituire, entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto, la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1. Provvede inoltre, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme, a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10 per l'avvio del negoziato.
3. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e' effettuato dal collegio dei revisori. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante e' inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico - finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, la Giunta nazionale del CONI autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro 15 giorni.
4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi.
5. Il CONI e' tenuto a trasmettere all'A.RA.N., entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalita' di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
6. Le clausole dei contratti integrativi stipulati ai sensi del CCNL 19.11.1996 e del CCNL 22.05.1997 (quest'ultimo limitatamente ai professionisti dipendenti), salvo disdetta nei casi e con le modalita' consentite dalla normativa vigente, conservano la loro efficacia sino a che il nuovo contratto collettivo integrativo di cui al presente articolo non regoli diversamente la materia, fatta salva la diversa quantificazione delle risorse prevista dal presente CCNL.
 
Art. 6 - Informazione

1. Il CONI fornisce informazioni puntuali ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, anche su loro richiesta, sulle misure in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
2. Il CONI e' tenuto a fornire un'informazione preventiva, facendo pervenire anticipatamente e tempestivamente la documentazione necessaria su tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa, concertazione e consultazione nonche' sulle seguenti:
A) ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1:
introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
interventi per la sicurezza nei luoghi di lavoro;
criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro e le sue modifiche;
andamento dell'occupazione e politiche occupazionali;
criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di innovazione e di sperimentazione gestionale;
modalita' di realizzazione dei progetti di telelavoro e ambito delle professionalita' da impiegare negli stessi progetti;
percentuale di posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale;
programmi di formazione del personale;
politiche di miglioramento dei servizi sociali;
numero contenuti motivi e durata dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi;
criteri per il conferimento delle mansioni superiori;
disciplina delle trasferte di cui al comma 11 dell'art. 71;
individuazione delle sedi di servizio disagiate ai sensi dell'art. 72 comma 4;
politiche di outsourcing e di esternalizzazione dei servizi.

B) ai soggetti sindacali di cui all'art. 10 comma 2, per gli aspetti pertinenti agli interessi delle strutture aggregate:
verifica periodica della produttivita' delle strutture;
stato dell'occupazione e politiche degli organici aventi riflessi sulle sedi aggregate;
criteri generali per la riorganizzazione degli uffici in sede aggregata;
criteri generali sull'organizzazione del lavoro nelle sedi aggregate;
iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale;
programmi di formazione del personale nelle sedi aggregate;
misure programmate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Nelle seguenti materie l'informazione e' successiva, con frequenza almeno annuale, ed ha per oggetto i criteri e le linee generali circa gli atti di gestione adottati e i relativi risultati:
A) ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1:
andamento generale e risultati applicativi della mobilita' del personale;
distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni;
distribuzione complessiva delle risorse per la produttivita' individuale e collettiva e il miglioramento dei servizi, ai sensi dell'art. 68;
funzionamento dei servizi sociali;
attuazione dei programmi di formazione del personale;
applicazione parametri di misurazione di produttivita' e rilevazione della qualita' dei servizi;
applicazione criteri e graduatoria per la fruizione dei permessi per diritto allo studio di cui all'art. 25, comma 7;
distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario e utilizzo delle relative prestazioni.

B) ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2 per gli aspetti pertinenti agli interessi delle strutture aggregate:
applicazione di parametri di misurazione della qualita' dei servizi e dei risultati nelle sedi aggregate, con particolare riferimento alla soddisfazione dell'utenza;
attuazione dei programmi di formazione del personale, nelle sedi aggregate;
misure adottate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario e utilizzo delle relative prestazioni, in sede aggregata.

4. Ai fini di una piu' compiuta informazione le parti, su richiesta di ciascuna di esse, si incontrano con cadenza almeno annuale ed in caso di presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi e per l'innovazione tecnologica degli stessi. La documentazione e' fornita ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2 con un congruo anticipo, salvo i casi di urgenza.
 
Art. 7 - Concertazione

1. Ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'art. 10, ricevuta l'informazione, puo' attivare, entro i successivi cinque giorni, mediante richiesta scritta, la concertazione.
2. La richiesta di concertazione e' effettuata dai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, sui criteri generali per la disciplina delle seguenti materie:

a) trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di formazione e
lavoro; b) articolazione dell'orario di servizio; c) conferimento e revoca degli incarichi di cui all'art. 55, e loro
valutazione periodica; d) graduazione delle posizioni di cui all'art. 54, ai fini
dell'attribuzione della relativa indennita'; e) modalita' di realizzazione dei progetti di telelavoro e ambito
delle professionalita' da impiegare negli stessi progetti; f) definizione delle procedure selettive ai fini dello sviluppo
professionale di cui all'art. 52; g) modalita' di attuazione delle misure di cui all'art. 14, comma 5,
in materia di pari opportunita'; h) politiche degli organici.

3. La richiesta di concertazione e' effettuata dai soggetti di cui all'art. 10, comma 2, sui criteri generali per la disciplina delle seguenti materie:

a) modalita' di attuazione delle misure di cui all'art. 14, comma 5,
in materia di pari opportunita', nelle sedi aggregate; b) verifica periodica della produttivita', nelle sedi aggregate.

4. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilita', correttezza e trasparenza.
5. Nella concertazione le parti verificano la possibilita' di pervenire ad un accordo. Il confronto deve, comunque, concludersi nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito dello stesso e' redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.
 
Art. 8 - Consultazione

1. La consultazione e' attivata prima dell'adozione, da parte dell'ente, degli atti interni di organizzazione aventi riflesso sul rapporto di lavoro ed e' facoltativa, salvo che per i casi previsti al comma 2.
2. La consultazione e' obbligatoria per le materie di seguito indicate:

A) nei confronti dei soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1: a. organizzazione e disciplina degli uffici; b. numero, contenuti anche economici, durata prevista dei contratti
di lavoro temporaneo e relativi costi; c. criteri generali sui motivi di ricorso ai contratti di fornitura
di lavoro temporaneo; d. criteri generali per il conferimento di mansioni superiori di cui
all'art. 56 fatta salva la disciplina di prima applicazione di cui
al comma 6 dello stesso art. 56. B) nei confronti dei soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2: a. organizzazione e disciplina degli uffici.

3. Resta ferma la consultazione del rappresentante per la sicurezza nei casi di cui all'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
 
Art. 9 - Forme di partecipazione

1. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, la formazione del personale, possono essere costituite, a richiesta, e senza oneri aggiuntivi per l'Ente, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'Ente e' tenuto a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi.
2. E' istituita una Conferenza di rappresentanti dell'Ente e delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa. La Conferenza esamina due volte l'anno - una delle quali prima della presentazione del bilancio di previsione agli organi deliberanti - le linee essenziali di indirizzo in materia di organizzazione e gestione dell'Ente, con particolare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati in termini di efficienza, di efficacia e di qualita' dei servizi istituzionali.
3. La composizione degli organismi di cui al presente articolo, che non hanno funzioni negoziali, e' di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
 
Art. 10 - Soggetti sindacali titolari della contrattazione
integrativa

1. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di ente di cui all'art. 4, comma 3 sono le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione decentrata di cui all'art. 4, comma 4 sono:

- le R.S.U.; - le organizzazioni territoriali delle associazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
 
Art. 11 - Titolarita' dei permessi e delle prerogative sindacali

1. La titolarita' dei permessi sindacali nei luoghi di lavoro, cosi' come previsto dall'art. 10, comma 1 dell'Accordo collettivo quadro sui distacchi, aspettative e permessi e sulle altre prerogative sindacali sottoscritto il 7 agosto 1998, compete con le modalita' e nelle quantita' previste dall'Accordo stesso ai seguenti soggetti:
a) componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998; e ai sensi del protocollo di intesa sottoscritto dall'ARAN e dalle confederazioni sindacali per l'indizione delle elezioni delle stesse R.S.U. negli enti di cui all'art. 73 del D.Lgs. n. 29/93;
b) dirigenti sindacali:

- dei terminali di tipo associativo delle organizzazioni sindacali
rappresentative che dopo l'elezione delle R.S.U. siano rimasti
operativi nei luoghi di lavoro; - delle organizzazioni sindacali firmatarie aventi titolo a
partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi
dell'art. 10, comma 1; - componenti degli organismi statutari delle rispettive
confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria
rappresentative non collocati in distacco o aspettativa, qualora
non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui alla lett. a) ed ai
due precedenti alinea.
 
Art. 11-bis - Composizione delle delegazioni nella contrattazione integrativa

1 . Per la parte pubblica, la delegazione e' composta come segue:

a) in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 3:
dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato,
dal Segretario generale o suo delegato, da una rappresentanza dei
dirigenti espressamente nominata dalla Giunta nazionale; b) in sede di contrattazione decentrata di cui all'art. 4, comma 4:
da una rappresentanza di dirigenti espressamente nominata con atto
della Giunta nazionale del CONI, che individua anche il presidente
di delegazione. 2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione e' composta come
segue: a) in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 3:
dalle organizzazioni sindacali firmatarie di cui all'art. 10,
comma 1; b) in sede di contrattazione decentrata di cui all'art. 4, comma 4:
dalle RSU e dai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2.

3. L'Ente puo' avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
 
Art. 12 - Principi e regole di comportamento

1. Il sistema delle relazioni sindacali e' improntato ai principi della reciproca responsabilita', della correttezza e buona fede, della trasparenza dei comportamenti ed e' orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa, ovvero nei primi sessanta giorni nelle ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, le parti, qualora non vengano interrotte le trattative, non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
 
Art. 13 - Interpretazione autentica dei contratti

1. Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalita' sull'interpretazione dei contratti collettivi, nazionali o integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato rispettivamente con le procedure di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 29/1993 o con quelle previste dagli articoli 4 e 5 del presente CCNL, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
2. La medesima procedura puo' essere attivata anche a richiesta di una delle parti.
 
Art. 14 - Comitato per le pari opportunita'

1. Il Comitato per le pari opportunita', istituito ai sensi delle disposizioni vigenti, assicura la promozione di una reale parita' tra donne e uomini.
2. Il Comitato, presieduto da un rappresentante dell'Ente, e' costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'Ente; per ogni componente effettivo e' previsto un componente supplente.
3. Il comitato per le pari opportunita' ha il compito di:

a) svolgere attivita' di studio, ricerca e promozione sui principi di
parita' di cui alla legge n. 903/1977 e alla legge n. 125/1991,
anche alla luce della evoluzione della legislazione italiana ed
estera in materia e con riferimento ai programmi di azione
dell'Unione Europea; b) individuare i fattori che ostacolano l'effettiva parita' di
opportunita' tra donne e uomini nel lavoro proponendo iniziative
dirette al loro superamento, anche al fine del perseguimento di un
effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parita' di
requisiti professionali di cui si deve tenere conto anche
nell'attribuzioni di incarichi o funzioni qualificate, nell'ambito
delle misure rivolte a superare, per la generalita' dei
dipendenti, l'assegnazione in via permanente di mansioni
estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilita' di
evoluzione professionale; c) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle
donne lavoratrici dopo l'assenza per maternita' e a salvaguardarne
la professionalita'; d) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali
nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e
sulle caratteristiche del fenomeno; e) formulare proposte per favorire l'accesso ai corsi di formazione
professionale e sulle modalita' di svolgimento degli stessi, sulla
flessibilita' degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei
servizi sociali, sui processi di mobilita'; f) raccogliere i dati relativi alle materie di competenza, che l'Ente
e' tenuto a fornire, e formulare proposte per la contrattazione
integrativa.

4. In sede di contrattazione integrativa, tenendo conto delle proposte formulate dal Comitato per le pari opportunita', sono concordate le misure volte a favorire effettive pari opportunita' nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, considerando anche la posizione delle donne in seno alla famiglia. Il CONI fornisce un'adeguata informazione al Comitato per le pari opportunita' sull'andamento e gli esiti della contrattazione in relazione alle predette misure.
5. Le modalita' di attuazione delle misure di cui ai commi precedenti sono oggetto di informazione preventiva e, a richiesta, di concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1 e, limitatamente alle modalita' di attuazione nelle sedi aggregate, con i soggetti di cui all'art. 10, comma 2.
6. Il CONI favorisce la operativita' del Comitato e garantisce gli strumenti idonei al suo funzionamento, mettendo, tra l'altro, immediatamente a disposizione adeguati locali per la sua attivita'; in particolare valorizza e pubblicizza, negli ambienti di lavoro, le iniziative e i risultati del lavoro svolto.
7. Il Comitato per le pari opportunita' rimane in carica per la durata di un quadriennio e, comunque, fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
 
Art. 15 - Il contratto individuale di lavoro

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, e' costituito e regolato da contratti individuali e dal presente contratto collettivo nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale e' richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro; b) data di inizio del rapporto di lavoro; c) posizione di inquadramento professionale e livello retributivo
iniziale; d) mansioni corrispondenti ai profilo assegnato; e) durata del periodo di prova; f) sede di lavoro; g) termine finale in caso di rapporto a tempo determinato.

3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' regolato dalla disciplina del contratto collettivo vigente anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L'assunzione puo' avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 2 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui all'art. 35.
5. Prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale, il CONI invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, termine che puo' essere prorogato fino a 90 giorni in casi particolari. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilita', deve dichiarare di non avere un altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con altro datore di lavoro pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 58 del D.Lgs. n. 29/1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto.
6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, il CONI comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
 
Art. 16 - Periodo di prova

1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato e' soggetto ad un periodo di prova la cui durata e' stabilita come segue:

a) 2 mesi per il personale della categoria A; b) 4 mesi per il personale delle categorie B e C.

Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti del CONI che siano stati riclassificati a seguito di processi di selezione interna di cui all'art. 52.
2. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova e' sospeso nei casi di assenza per malattia, di astensione obbligatoria e negli altri casi espressamente previsti dalla legge. In caso di malattia durante il periodo di prova il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto puo' essere risolto. Nell'ipotesi di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio trova applicazione l'art. 34 del CCNL 19/11/1996.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.
5. Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di corresponsione dell'indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui al comma 3. Il recesso del CONI deve essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilita' maturati. Spetta altresi' al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
8. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
9. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che sia vincitore di concorso pubblico presso il CONI o altra amministrazione o ente, ha diritto, durante il periodo di prova, alla conservazione del posto senza retribuzione, e, in caso di mancato superamento della prova, o per recesso dello stesso dipendente, rientra, a domanda, nel profilo di provenienza.
 
Art. 17 - Lavoratori disabili

1. Al fine di valorizzare pienamente la capacita' e le potenzialita' dei lavoratori disabili, il CONI, nell'ambito delle forme di partecipazione di cui all'art. 9 individua e realizza le iniziative per una corretta attuazione della disciplina della legge n. 68/2000 anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 24 della legge 104/1992 per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
2. Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni descritte nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, trovano applicazione le agevolazioni di cui agli artt. 21 e 33 della legge medesima e successive modificazioni, secondo gli accertamenti previsti dalla stessa.
 
Art. 18 - Mutamento di mansioni per inidoneita' psico-fisica

1. Nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento dei compiti del proprio profilo professionale, il CONI non puo' procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneita' fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperare lo stesso dipendente al servizio impiegandolo in altro profilo riferito alla stessa categoria di inquadramento assicurando un adeguato percorso di riqualificazione.
2. In caso di mancanza di posti, previo consenso dell'interessato, il dipendente puo' essere impiegato in un profilo di categoria immediatamente inferiore.
3. I posti che si rendono vacanti successivamente alla eventuale applicazione della disciplina del comma 2, sono prioritariamente destinati alla ricollocazione dei dipendenti che hanno fruito della medesima disciplina.
4. Nel caso di destinazione ad un profilo appartenente a categoria inferiore, il dipendente ha diritto al mantenimento del trattamento retributivo, non riassorbibile, della posizione economica di provenienza, ove questa sia piu' favorevole.
5. Nel caso in cui detto personale non possa essere ricollocato nell'ambito del CONI con le modalita' previste dai commi precedenti, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 19.
 
Art. 19 - Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale
in eccedenza

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 35, comma 6, del D.Lgs. n. 29/1993, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del personale dichiarato in eccedenza ad altri enti e di evitare il collocamento in disponibilita' del personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito del CONI, quest'ultimo comunica a tutti gli enti o amministrazioni di cui all'art. 1 , comma 2 del D.Lgs. 29/1 993 presenti a livello provinciale, regionale e nazionale, l'elenco del personale in eccedenza distinto per categoria e profilo professionale richiedendo la loro disponibilita' al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale.
2. Gli enti destinatari della richiesta di cui al comma 1, qualora interessati, comunicano, entro il termine di 30 giorni, l'entita' dei posti, per categoria e profilo, vacanti nella rispettiva dotazione organica per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza.
3. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni; con la specificazione di eventuali priorita'; il CONI dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta.
4. Qualora si renda necessaria una selezione tra piu' aspiranti allo stesso posto, il CONI forma una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:

a) dipendenti portatori di handicap; b) dipendenti unici titolari di reddito nel nucleo familiare; c) situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di
familiari a carico; d) maggiore anzianita' lavorativa presso la pubblica amministrazione; e) particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e
dei conviventi stabili; la stabile convivenza, nel caso qui
disciplinato e in tutti gli altri casi richiamati nel presente
contratto, e' accertata sulla base della certificazione anagrafica
presentata dal dipendente; f) presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap. La
ponderazione dei criteri viene definita in sede di contrattazione
integrativa.

5. La contrattazione integrativa puo' prevedere specifiche iniziative di formazione e riqualificazione da parte del CONI, al fine di favorire la ricollocazione e l'integrazione in nuovi contesti lavorativi dei lavoratori trasferiti, anche in attuazione dell'art. 35/bis, commi 2 e 6, del ripetuto D.Lgs. 29/1993.
 
Art. 20 - Ricostituzione del rapporto di lavoro

1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni o per risoluzione per motivi di salute, puo' richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni o della risoluzione, la ricostituzione del rapporto di lavoro. Il CONI si pronuncia motivatamente, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente e' ricollocato nella posizione economica e nel profilo rivestiti all'atto delle dimissioni o della risoluzione, corrispondenti secondo il sistema di classificazione applicato dal CONI al momento della ricostituzione del rapporto.
2. La stessa facolta' di cui al comma 1 e' data al dipendente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro e' subordinata alla disponibilita' del corrispondente posto nella dotazione organica del CONI ed al permanere del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente nonche' del positivo accertamento dell'idoneita' fisica, secondo le vigenti disposizioni, qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di salute.
4. Qualora per effetto delle dimissioni o della risoluzione, il dipendente fruisca di un trattamento pensionistico, si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo.
 
Art. 21 - Aspettativa per motivi familiari o personali

1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita', per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Qualora l'aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di eta', tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell'anzianita', sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 1 comma 40, lettere a) e b) della legge n. 335 del 1995 e successive modificazioni e integrazioni e nei limiti ivi previsti.
3. I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo dei periodi di conservazione del posto previsti dagli artt. 33 e 34 del CCNL 19.11.1996.
4. La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base di queste, da questo contratto collettivo.
 
Art. 22 - Servizio militare e servizio sostitutivo civile

1. La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva o il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze Armate, nonche' l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio, determinano la sospensione del rapporto di lavoro, anche in periodo di prova, ed il dipendente ha titolo alla conservazione del posto per tutto il periodo del servizio militare di leva, senza diritto alla retribuzione.
2. I dipendenti che prestano il servizio sostitutivo civile hanno diritto, anche in periodo di prova, alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del servizio, senza retribuzione.
3. Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il dipendente deve porsi a disposizione del CONI per riprendere servizio. Superato tale termine il rapporto di lavoro e' risolto, senza diritto ad alcuna indennita' di preavviso nei confronti del dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento.
4. Il periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali.
5. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo del richiamo, che viene computato ai fini dell'anzianita' di servizio. Al predetto personale, il CONI corrisponde l'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento corrispondente alla nozione di retribuzione di cui all'art. 79, comma 2, lett. b) e quello erogato dall' amministrazione militare.
6. Alla fine del richiamo, il dipendente deve porsi a disposizione del CONI per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni, se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e l'effettiva ripresa del servizio non e' retribuito.
 
Art. 23 - Assenze per malattia

1. L'art. 33 del CCNL del 19.11.1996, e' integrato con l'aggiunta dei seguenti commi:
"8 bis. In caso di patologie gravi che richiedano, terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo, sono esclusi dai computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione fissa mensile nonche' le quote di salario accessorio, anche derivante da disposizioni speciali, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e turnazione.
"8 ter. La disciplina di cui al comma 8 bis si applica ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla prima alla quinta della tabella A, di cui al D.Lgs. n. 834 del 1981, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessita', correlata alla gravita' dello stato di invalidita', sia debitamente documentata dal competente servizio della azienda sanitaria locale."
"8.quater. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, il CONI favorisce un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati."
2. Il comma 10 dell'art. 33 del CCNL del 19.11.1996 e' integrato come segue:"E' consentito comunque l'invio del certificato medico anche via fax.".
3. Il comma 11, dell'art. 33 del CCNL del 19.11.1996, e' sostituito dal seguente:
"11. L'Amministrazione dispone il controllo della malattia di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso le competenti aziende sanitarie locali."
 
Art. 24 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio

1. All'art. 34 del CCNL del 19.11.996 sono aggiunti i seguenti commi:
"4. Le assenze di cui al presente articolo non sono cumulabili, ai fini del calcolo del periodo di comporto, con le assenze per malattia di cui all'articolo 33.
5. Nel caso di lavoratori che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia collegata a causa di servizio eventuali disabilita' trova applicazione l'art. 1, comma 7, della legge n. 68/1999. Nel caso di lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia, trova applicazione l'art. 4, comma 4 della stessa legge."
 
Art. 25 - Diritto allo studio

1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - anche in aggiunta alle attivita' formative programmate dal CONI - speciali permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unita' superiore. L'Ente, con atti organizzativi interni, provvede a ripartire tra le varie unita' operative territoriali il contingente di personale di cui al presente comma, definendo i relativi criteri e modalita' operative in sede di contrattazione integrativa.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, per la preparazione e successiva discussione della tesi di laurea finale al termine degli studi universitari, per la frequenza di corsi organizzati dall'Unione Europea e per sostenere i relativi esami. Gli stessi permessi sono concessi anche per la partecipazione a corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo dal punto di vista sociale o psico-fisico.
3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non puo' essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario ne' al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
4. Qualora il numero delle richieste superi le disponibilita' individuate ai sensi del comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorita':

a) dipendenti che frequentino corsi di formazione in materia di
integrazione di soggetti svantaggiati sul piano lavorativo; b) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se
studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli
esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti; c) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso
precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine,
frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti
escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e
post-universitari, la condizione di cui alla lettera b); d) dipendenti ammessi a frequentare le attivita' didattiche, che non
si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

5. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza e' accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
6. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parita' di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parita', secondo l'ordine decrescente di eta'.
7. L'applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1.
8. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione o, se non previsto, altra idonea documentazione concordata con il CONI e comunque quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi gia' utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
9. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente, in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo, puo' utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 31, comma 1, terza alinea del CCNL del 19.11.1996.
 
Art. 26 - Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio

1. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
 
Art. 27 - Altre aspettative previste da disposizioni di legge

1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
 
Art. 28 - Disposizioni comuni sulle aspettative

1. Il dipendente non puo' usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, o di congedo non retribuito, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno 4 mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica nei casi di aspettativa per cariche pubbliche elettive e per volontariato, di distacchi sindacali, di assenza o aspettativa ai sensi della legge 1204/1971 e in applicazione di quanto previsto dalla legge n. 53/2000.
2. Il CONI, qualora accerti durante il periodo di aspettativa che sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dipendente a riprendere servizio nel termine di quindici giorni. Il dipendente, per le stesse motivazioni, puo' riprendere servizio di propria iniziativa.
3. Il rapporto di lavoro e' risolto, senza diritto ad alcuna indennita' sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2.
 
Art. 29 - Congedi per la formazione

1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall'art. 5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianita' di servizio di almeno cinque anni presso il CONI, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale complessiva del 10% del personale delle diverse categorie in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. La contrattazione integrativa definisce i criteri per la relativa utilizzazione.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianita', devono presentare al CONI una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attivita' formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attivita' formative.
4. Le domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2, e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalita' del servizio, il CONI puo' differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente tale periodo puo' essere piu' ampio per consentire la utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l'art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermita' previsto dallo stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalita' di comunicazione al CONI ed ai controlli si applicano le disposizioni contenute nell'art. 33 del CCNL 19/11/1996 e, ove si tratti di malattie o infortuni dovuti a causa di servizio, nell'art. 34 dello stesso CCNL.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi dei commi 5 e 6 puo' rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorita'.
 
Art. 30 - Congedi dei genitori

1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternita' contenute nella legge n. 1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000.
2. Nel presente articolo tutti i richiami alle disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n. 903/1977 si intendono riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n. 53/2000.
3. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge n. 1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 6 bis della legge n. 903/1977, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonche' le quote di salario accessorio, ivi comprese quelle derivanti da disposizioni speciali, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e turnazione.
4. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facolta' di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge n. 1204/1971.
5. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 7, comma 1, lett. a) della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennita' per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
6. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 7, comma 4 della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalita' indicate nello stesso comma 3.
7. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalita' di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
8. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda puo' essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purche' sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
9. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda puo' essere presentata entro le ventiquattro ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
10. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate anche dal padre.
 
Art. 31 - Congedi per eventi e cause particolari

1. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto ai permessi e ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art. 4 della legge n. 53/2000.
2. Per i casi di decesso del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente stabile, pure previsti nel citato art. 4 della legge n. 53/2000, trova, invece, applicazione la disciplina di cui all'art. 31 del CCNL del 19.11.1996.
 
Art. 32 - Permessi retribuiti

1. L'art. 31 del CCNL del 19.11.1996, e' integrato con l'aggiunta del seguente comma:
"1-bis. Ai fini della concessione dei permessi per lutti in famiglia di cui al comma 1, la condizione di convivente stabile e' equiparata a quella di coniuge".
 
Art. 33 - Assunzioni a tempo determinato

1. In applicazione e ad integrazione di quanto previsto dalla legge n. 230/1962 e successive modificazioni e dall'art. 23, comma 1, della legge n. 56/1997, il CONI puo' stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato nei seguenti casi:

a) per la sostituzione di personale assente con diritto alla
conservazione del posto, ivi compresi i casi di personale in
distacco sindacale e quelli relativi ai congedi previsti dagli
articoli 4 e 5 della legge n. 53/2000; nei casi in cui si tratti
di forme di astensione dal lavoro programmate (con l'esclusione
delle ipotesi di sciopero), l'assunzione a tempo determinato puo'
essere anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare
l'affiancamento del lavoratore che si deve assentare; b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e
puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa
previste dagli articoli 4, 5, 7 della legge n. 1204/1971 e dagli
articoli 6 e 7 della legge n. 903/1977, come modificate dall'art.
3 della legge n. 53/2000; in tali casi l'assunzione a tempo
determinato puo' avvenire anche trenta giorni prima dell'inizio
del periodo di astensione; c) per soddisfare le esigenze organizzative dell'Ente nei casi di
trasformazione temporanea di rapporti di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale, per un periodo di sei mesi; d) per lo svolgimento di attivita' stagionali, nell'ambito delle
vigenti disposizioni; e) per soddisfare particolari esigenze straordinarie, anche derivanti
dall'assunzione di nuovi servizi o dell'introduzione di nuove
tecnologie, non fronteggiabili con il personale in servizio, nel
limite massimo di nove mesi; f) per attivita' connesse allo svolgimento di specifici progetti o
programmi predisposti dagli Enti, quando alle stesse non sia
possibile far fronte con il personale in servizio, nel limite
massimo di dodici mesi; g) per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse
categorie, per un periodo massimo di otto mesi e purche' siano
avviate la procedure per la copertura dei posti stessi.

2. Il CONI disciplina, con gli atti previsti dal proprio ordinamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 36 e 36 bis del D.Lgs. n. 29/1993, le procedure selettive per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a termine nelle ipotesi di cui al comma 1.
3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, l'ente puo' procedere ad assunzioni a termine anche per lo svolgimento delle mansioni di altro lavoratore, diverso da quello sostituito, assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso al conferimento di mansioni superiori ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 29/1993, a quelle proprie del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nel contratto individuale e' specificato per iscritto la causa della sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi per tale non solo il dipendente assente con diritto alla conservazione del posto ma anche l'altro dipendente di fatto sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente comma 3. La durata del contratto puo' comprendere anche periodi di affiancamento necessari per il passaggio delle consegne.
5. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito.
6. In tutti i casi in cui il CCNL prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennita' sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dai commi 5 e 8 del presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso e' fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e comunque non puo' superare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno.
7. L'assunzione a tempo determinato puo' avvenire a tempo pieno ovvero, per i profili professionali per i quali e' consentito, anche a tempo parziale.
8. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, puo' essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo la disciplina, dell'art. 16, non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dall'art. 16, in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui al successivo comma 9. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall'ente deve essere motivato.
9. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:

a) le ferie maturano in proporzione della durata del servizio
prestato; b) in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto
compatibili - i criteri stabiliti dagli artt. 33 e 34 del CCNL
19/11/1996, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463,
convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638.
I periodi per i quali spetta il trattamento economico intero e
quelli per i quali spetta il trattamento ridotto sono stabiliti
secondo i criteri di cui all'art. 33 del CCNL 19/11/1996, in
misura proporzionalmente rapportata alla durata prevista del
servizio, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore
a due mesi. Il trattamento economico non puo' comunque essere
erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di
conservazione del posto e' pari alla durata del contratto e non
puo' in ogni caso superare il termine massimo fissato dall'art. 33
del CCNL 19/11/1996; c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate
esigenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi e permessi
retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 31 del
CCNL 19/11/1996; d) in tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze
straordinarie e, in generale, quando per la brevita' del rapporto
a termine non sia possibile applicare il disposto dell'art. 15,
comma 5, il contratto e' stipulato con riserva di acquisizione dei
documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il
dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non
risulti in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione il
rapporto e' risolto con effetto immediato, salva l'applicazione
dell'art. 2126 c.c. e) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal
lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i
lavoratori dipendenti, compresa la legge n. 53/2000.

10. Il contratto a termine e' nullo e produce unicamente gli effetti di cui all'art. 2126 c.c. quando:

a) l'applicazione del termine non risulta da atto scritto; b) sia stipulato al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti.

11. La proroga ed il rinnovo del contratto a tempo determinato sono disciplinati dall'art. 2 della legge n. 230/1962, come modificato ed integrato dalla legge n. 196/1997.
12. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo' trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
13. I periodi di assunzione con contratto di lavoro a termine presso l'ente, per un periodo di almeno 12 mesi, anche non continuativi, possono essere adeguatamente valutati nell'ambito delle selezioni pubbliche disposte dallo stesso ente per la copertura di posti vacanti di profilo e categoria identici a quelli per i quali e' stato sottoscritto il contratto a termine.
14. Nel caso in cui la durata complessiva del contratto a termine superi i quattro mesi, fermi restando i limiti e le modalita' di legge, il lavoratore dovra' essere informato di quanto previsto dall'art. 23, comma 4, della legge n. 56/1987 in materia di iscrizione nelle liste di collocamento e relativa graduatoria.
 
Art. 34 - Rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere costituito relativamente a tutti i profili professionali ricompresi nelle aree del sistema di classificazione del personale mediante:

a) reclutamento dall'esterno, nell'ambito della programmazione
triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti
disposizioni; b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale su richiesta dei dipendenti interessati.

2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non puo' superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con esclusione delle posizioni organizzative preventivamente individuate dal CONI. Il lavoratore titolare delle stesse puo' ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all'incarico conferitogli. Il predetto limite e' arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unita'.
3. Il CONI, previa analisi delle proprie esigenze organizzative e nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale, previa informazione alle OO.SS. seguita, a richiesta, da incontro, individua i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale, nel rispetto dei criteri definiti nel precedente comma 2 e nell'art. 35, comma 1. Gli stessi posti vengono prioritariamente coperti sulla base delle richieste presentate dal personale in servizio di pari categoria e profilo e, per la parte che residua, mediante reclutamento dall'esterno con le ordinarie procedure stabilite per l'accesso.
4. Nell'ipotesi contemplata al comma 1, lett. b), la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. La predetta domanda deve indicare l'eventuale attivita' di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini di quanto previsto ai commi da 6 a 8. 5. Il CONI, entro il termine di cui al comma 4, puo', con provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalita' del servizio.
6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella del lavoratore a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilita', possono svolgere un'altra attivita' lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali.
7. Il CONI, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, e' tenuto a individuare, informandone i dipendenti, le attivita' che, in ragione della loro interferenza con i compiti istituzionali, non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma precedente, con le procedure previste dall'art. 1, comma 58 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l'attivita' esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma - con quella della specifica attivita' di servizio, come nel caso in cui la predetta attivita' lavorativa debba intercorrere con un'amministrazione pubblica, il CONI non puo' consentire la trasformazione del rapporto a tempo parziale.
9. Il dipendente a tempo parziale e' tenuto a comunicare entro quindici giorni al CONI la data di inizio dell'eventuale attivita' lavorativa esterna e le modificazioni che in questa intervengano.
10. Il CONI, in presenza di particolari situazioni organizzative o di gravi e documentate situazioni familiari dei dipendenti interessati, previamente individuate nel contratto collettivo integrativo, puo' elevare il contingente di cui al comma 2 di un ulteriore 10% come tetto massimo. In deroga alle procedure previste da detto comma, le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro sono in tali casi presentate con cadenza trimestrale ed accolte ai sensi del comma 2 a valere dal primo giorno del trimestre successivo.
11. Qualora il numero delle richieste relative ai casi di cui al comma 10 ecceda il contingente comprensivo della quota aggiuntiva ivi prevista, viene data la precedenza ai dipendenti:

a) portatori di handicap o in particolari condizioni psico-fisiche; b) che assistano propri familiari portatori di handicap di grado non
inferiore al 70%, ovvero in particolari condizioni psico-fisiche o
affetti da gravi patologie, o, ancora, anziani e non
autosufficienti; c) che abbiano figli minori, con ordine di priorita' in relazione al
numero dei figli stessi.

12. L'avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale ai sensi del D.Lgs. n. 152/1997 e' comunicata per iscritto al dipendente nei termini previsti dai commi 2 e 3 con l'indicazione della durata e dell'articolazione della prestazione lavorativa secondo quanto concordato tra il dipendente stesso e il CONI.
13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di ottenere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione a condizione che vi sia disponibilita' del posto in organico.
14. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di esercitare presso il CONI i diritti di liberta' e di attivita' sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
 
Art. 35 - Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro
a tempo parziale

1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto in organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non puo' essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non puo' superare il numero complessivo dei posti in organico a tempo pieno trasformati.
2. Il tempo parziale puo' essere realizzato:

a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i
giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della
settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo
parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della
durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale
nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o
anno); c) con combinazione delle due modalita' indicate nelle lettere a) e
b).

3. In presenza di particolari e motivate esigenze il dipendente puo' concordare con il CONI ulteriori modalita' di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso il CONI tenuto conto della natura dell'attivita' istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali.
4. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione, in relazione ai posti di cui al comma 3 dell'art. 34 vengono previamente definiti dal CONI e resi noti a tutto il personale, mentre nel caso previsto dal comma 4 dello stesso articolo sono concordati con i dipendenti.
 
Art. 36 - Trattamento economico-normativo del personale con rapporto
di lavoro a tempo parziale

1. Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarita' del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
2. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale puo' essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare, di cui all'art. 1, co. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 61/2000, nella misura massima stabilita dall'art. 3, co.2, dello stesso decreto legislativo e in ogni caso con il consenso del lavoratore interessato. Il ricorso al lavoro supplementare e' ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficolta' organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.
3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria corrispondente alla nozione di retribuzione di cui all'art. 79, c. 2, lett. c) maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.
4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale puo' effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attivita' lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di 20 ore.
5. Le ore di lavoro straordinario di cui al comma 4 sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria corrispondente alla nozione di retribuzione di cui all'art. 79, c. 2, lett. a), maggiorata di una percentuale del 50%.
6. Il consolidamento nell'orario di lavoro, su richiesta del lavoratore, del lavoro supplementare o straordinario, svolto in via non meramente occasionale, avviene previa verifica sull'utilizzo del lavoro supplementare e straordinario effettuato dal lavoratore stesso per piu' di sei mesi.
7. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festivita' soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. In entrambe le ipotesi, il relativo trattamento economico e' commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalita' si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, e' comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla L. n. 1204/71, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di astensione obbligatoria, e' commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, l'astensione facoltativa, i permessi per maternita', i permessi per lutto e i permessi per il diritto allo studio spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico e' commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di part-time verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.
8. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e' proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale e l'eventuale retribuzione individuale di anzianita', spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
9. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche' altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista in sede di contrattazione integrativa.
10. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto e' disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge n. 554/1988 e successive modificazioni e integrazioni.
11. Al ricorrere delle condizioni di legge, al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
12.Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 61/2000.
 
Art. 37 - Disciplina sperimentale del telelavoro

1. Il CONI, previa informazione ed incontro con i soggetti sindacali di cui all'art. 10 comma 1, puo' definire progetti per la sperimentazione del telelavoro nei limiti e con le modalita' stabilite dall'art. 3 del DPR 8.3.1999 n. 70 e dal CCNL quadro sottoscritto il 23 marzo 2000, con particolare riferimento alla disciplina dell'art. 3 dello stesso CCNL quadro, ai fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane.
2. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:

a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attivita'
lavorativa dal domicilio del dipendente; b) altre forme del lavoro a distanza come il lavoro decentrato da
centri satellite, i servizi di rete e altre forme flessibili anche
miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano la
effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla
sede dell'ufficio al quale il dipendente e' assegnato.

3. La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese del CONI, sul quale gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per i lavoratori. Nel caso di telelavoro a domicilio, puo' essere installata una linea telefonica dedicata presso l'abitazione del lavoratore con oneri di impianto e di esercizio a carico del CONI, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entita' dei rimborsi, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici.
4. I partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro sono individuati secondo le previsioni di cui all'art. 4 del CCNL quadro del 23 marzo 2000.
5. Il CONI definisce, in relazione alle caratteristiche dei progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria, che non puo' essere inferiore ad un giorno per settimana, nell'ambito dei criteri definiti ai sensi del comma 1. 6. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all'attivita' da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora ciascuno concordati con il CONI nell'ambito dell'orario di servizio; per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo e' unico con durata di un'ora. Per effetto della autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie notturne o festive ne' permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario.
7. Ai fini della richiesta di temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di lavoro, di cui all'art. 6 comma 1, ultimo periodo dell'accordo quadro del 23/3/2000, per "fermo prolungato per cause strutturali", si intende una interruzione del circuito telematico che non sia prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata lavorativa.
8. Il CONI definisce in sede di contrattazione integrativa, le iniziative di formazione che assumono carattere di specificita' e di attualita' nell'ambito di quelle espressamente indicate dall'art. 5, commi 5 e 6 dell'accordo quadro del 23/03/2000; utilizza, a tal fine, le risorse destinate al progetto di telelavoro.
9. Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro e qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi, il CONI attiva opportune iniziative di aggiornamento professionale dei lavoratori interessati per facilitarne il reinserimento.
10. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore puo' eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione del CONI.
11. Il CONI, nell'ambito delle risorse destinate ai finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipula polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:

a) danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore,
con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave; b) danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore,
derivanti dall'uso delle stesse attrezzature; c) copertura assicurativa INAIL.

12. La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneita' dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attivita' e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i tempi e le modalita' di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 626/1994, e' inviata ad ogni dipendente per la parte che lo riguarda, nonche' al rappresentante della sicurezza.
13. La contrattazione integrativa definisce il trattamento accessorio compatibile con la specialita' della prestazione nell'ambito delle finalita' indicate nell'art. 68. Le relative risorse sono ricomprese nel finanziamento complessivo del progetto.
14. E' garantito al lavoratore l'esercizio dei diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini della sua partecipazione all'attivita' sindacale, il lavoratore deve poter essere informato attraverso la istituzione di una bacheca sindacale elettronica e l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.
 
Art. 38 - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo

1. Il CONI puo' stipulare contratti di lavoro temporaneo, secondo la disciplina della legge n. 196/1997, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalita' del reclutamento ordinario previste dal D.Lgs. 29/1993.
2. I contratti di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge 196/1997, sono stipulati nelle ipotesi di seguito illustrate e nel rispetto dei criteri generali indicati nel comma 1:

a) per far fronte a picchi di attivita' non prevedibili, e per un periodo massimo di 60 giorni, o ad esigenze eccezionali derivanti anche da innovazioni legislative;
b) in presenza di eventi eccezionali e motivati non considerati in sede di programmazione dei fabbisogni, per la temporanea copertura di posti vacanti, per un periodo massimo di 60 giorni e a condizione che siano state avviate le procedure per la loro copertura; il limite temporale e' elevato a 180 giorni per la temporanea copertura di posti relativi a profili professionali non facilmente reperibili o comunque necessari a garantire i livelli di prestazione attesi;
c) per soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico nei campo della prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, purche' l'autonomia professionale e le relative competenze siano acquisite dal personale in servizio entro e non oltre quattro mesi;
d) per particolari fabbisogni professionali connessi all'attivazione ed all'aggiornamento di sistemi di controllo di gestione e di elaborazione di manuali di qualita' e carte dei servizi.

3. Il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non puo' superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso il CONI, arrotondando, in caso di frazioni, all'unita' superiore.
4. Il ricorso al lavoro temporaneo non e' consentito per i profili della categoria A nonche' per il personale ispettivo.
5. Nei casi di contratti di lavoro temporaneo per sostituzione di lavoratori assenti di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) della legge n. 196/1997, la durata dei contratti puo' comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle consegne, per un massimo di quindici giorni.
6. Il CONI e' tenuto, nei riguardi dei lavoratori temporanei, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D.Lgs. 626/1994, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attivita' lavorativa cui sono impegnati.
7. La contrattazione integrativa definisce le condizioni, i criteri e le modalita' per la corresponsione di eventuali trattamenti accessori nell'ambito delle finalita' indicate dall'art. 68, nonche' l'utilizzo dei servizi sociali previsti per il personale del CONI. Le relative risorse sono previste nel finanziamento complessivo del progetto di utilizzo del lavoro temporaneo.
8. Il CONI comunica tempestivamente all'impresa fornitrice, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/1970.
9. I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare presso il CONI i diritti di liberta' e di attivita' sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
10. Il CONI provvede alla tempestiva e preventiva informazione e consultazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 10 comma 1, sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d'urgenza il CONI fornisce l'informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell'art. 7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n. 196.
11. Alla fine di ciascun anno, il CONI fornisce ai soggetti sindacali firmatari del presente CCNL tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto della percentuale fissata dal comma 3. Entro lo stesso termine il CONI fornisce alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL tutte le informazioni di cui al precedente comma 10.
12. In conformita' alle vigenti disposizioni di legge, e' fatto divieto al CONI di attivare rapporti per l'assunzione di personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
 
Art. 39 - Contratto di formazione e lavoro

1. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale, il CONI puo' stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
2. Il CONI non puo' stipulare contratti di formazione e lavoro qualora abbia proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in disponibilita' di proprio personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che l'assunzione avvenga per l'acquisizione di profili professionali diversi da quelli dichiarati in eccedenza, fatti salvi i posti necessari per la ricollocazione del personale ai sensi dell'art. 19.
3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze.
4. Il contratto di formazione e lavoro puo' essere stipulato:

a) per l'acquisizione di professionalita' elevate ed intermedie; b) per agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza
lavorativa che consenta un adeguamento delle capacita'
professionali al contesto organizzativo e di servizio.

Le esigenze organizzative che giustificano l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per altre assunzioni a tempo determinato.
5. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente sistema di classificazione del personale, sono considerate elevate le professionalita' inserite nella categoria C e intermedie le professionalita' inserite nella categoria B.
6. La formazione, nel caso previsto dalla lett. a) del comma 4, ha una durata di almeno 80 ore per le professionalita' intermedie e di almeno 130 ore per le professionalita' elevate e deve essere effettuata in luogo della prestazione lavorativa. Nella ipotesi di cui alla lett. b) del comma 4, la formazione ha una durata di almeno 20 ore e deve riguardare: la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro, la prevenzione ambientale ed anti-infortunistica.
7. Il contratto di formazione e lavoro e' stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui all'art. 15, e deve contenere l'indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso. In particolare la durata e' fissata in misura non superiore a 24 mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non superiore a dodici mesi, nel caso previsto dai comma 4, lett. b). Copia del contratto di formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
8. Ai lavoratori assunti con i contratti di formazione e lavoro previsti dal comma 4 e' attribuito il trattamento relativo alla posizione economica iniziale della categoria corrispondente al profilo di assunzione. Spettano, inoltre, l'indennita' integrativa speciale e la tredicesima mensilita'. La contrattazione integrativa puo' disciplinare la attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro, nonche' la fruizione dei servizi sociali previsti per il personale del CONI, nell'ambito del finanziamento del progetto di formazione e lavoro.
9. Il trattamento normativo e' quello previsto per i lavoratori a tempo determinato. Il periodo di prova e' stabilito in un mese nei contratti di un anno ed e' elevato proporzionalmente in relazione alla maggiore durata. Nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla meta' del contratto di formazione di cui e' titolare.
10. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
11. Il contratto di formazione e lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non puo' essere prorogato o rinnovato. Ai soli fini del completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione il contratto puo' essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della sospensione stessa:

a) malattia b) gravidanza e puerperio c) astensione facoltativa post partum d) servizio militare di leva e richiamo alle armi e) infortunio sul lavoro

12. Prima della scadenza del termine stabilito nel comma 9 il contratto di formazione e lavoro puo' essere risolto esclusivamente per giusta causa.
13. Al termine del rapporto il CONI e' tenuto ad attestare l'attivita' svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. Copia dell'attestato e' rilasciata al lavoratore.
14. Il rapporto di formazione e lavoro puo' essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Il CONI disciplina, previa concertazione ai sensi dell'art. 7, con i soggetti di cui all'art. 10, comma 1, il procedimento ed i criteri per l'accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando la partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 11.
15. Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell'anzianita' di servizio.
16. Non e' consentita la stipula di contratti di formazione lavoro qualora il CONI non confermi almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di comprovata impossibilita' correlati ad eventi eccezionali e non prevedibili.
17. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro hanno diritto di esercitare i diritti di liberta' e di attivita' sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
 
Art. 40 - Orario di lavoro

1. L'orario ordinario di lavoro e' di 36 ore settimanali ed e' di norma articolato su cinque giorni settimanali, ovvero su sei giorni per i servizi da erogarsi con carattere di continuita' e che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana.
2. L'articolazione dell'orario di servizio e' determinata dal CONI, al fine della armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive e generali dell'utenza. I criteri generali per tale articolazione sono oggetto di informazione e, a richiesta, di concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1.
3. Le tipologie dell'orario di lavoro, nel rispetto della programmazione dei servizi e delle attivita' stabilite dal CONI, sono improntate ai seguenti criteri di flessibilita', che possono anche coesistere:

a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che
rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del
lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei
carichi di lavoro; b) orario flessibile, che consiste nel consentire di anticipare o
posticipare l'orario di entrata o di uscita o di avvalersi di
entrambe le facolta'; in tali ipotesi deve essere garantita la
presenza in servizio del personale necessario in determinate fasce
orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze
dell'utenza; c) orario plurisettimanale, che consiste nella programmazione di
calendari di lavoro plurisettimanali o annuali con orari superiori
o inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore
complessivo in relazione al periodo di riferimento; d) turnazione, che consiste nella rotazione ciclica dei dipendenti in
prestabilite articolazioni di orario secondo quanto previsto dal
successivo art. 42; e) priorita' nell'impiego flessibile, purche' compatibile con
l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei
dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e
familiare e dei dipendenti impegnati in attivita' di volontariato
ai sensi della normativa vigente.

4. I criteri generali per la articolazione delle tipologie dell'orario di cui al comma 3 sono oggetto di contrattazione integrativa.
5. Qualora non venga reso l'intero orario di lavoro d'obbligo, il dipendente e' tenuto al relativo recupero entro il mese successivo, salvo cause di forza maggiore. In caso di mancato recupero entro i predetti termini, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione.
 
Art. 41 - Riduzione dell'orario

1. Al personale adibito a regimi d'orario articolati su piu' turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosita', si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione d'orario sino a raggiungere le 35 ore settimanali. La riduzione puo' realizzarsi alla condizione che, in armonia con le premesse, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portino all'autofinanziamento.
2. Entro il 31/12/2001 le parti si incontrano per valutare le modalita' di applicazione a tutto il personale delle modifiche legislative eventualmente intervenute in materia.
 
Art. 42 - Turnazioni

1. Il CONI, in relazione alle proprie esigenze organizzative, di servizio o funzionali, puo' istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere del lavoro. I criteri generali per la organizzazione dei turni sono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della indennita' di cui al comma 6, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente.
3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano una erogazione giornaliera di servizi per almeno 10 ore.
4. I turni notturni non possono essere di norma superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali. La durata dei turni puo' anche comprendere periodi di limitata sovrapposizione, definiti in sede di contrattazione integrativa, quando emerga l'esigenza di evitare discontinuita' nelle prestazioni o di assicurare il passaggio delle consegne.
5. Ai fini dell'applicazione del successivo comma 6, i turni notturni sono compresi tra le ore 22 e le ore 6; i turni pomeridiani sono compresi tra le ore 14 e le ore 22. Le prestazioni di lavoro rese in eventuali turni intermedi tra quelli antimeridiani, pomeridiani e notturni sono compensate secondo le misure previste per le fasce orarie in cui sono comprese.
6. Al personale turnista e' corrisposta una indennita' che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:

a) fascia pomeridiana: maggiorazione oraria della retribuzione di cui
all'art. 79, c. 2, lett. b), con l'aggiunta del rateo della
tredicesima mensilita', nella misura del 27%; b) fascia notturna e giorni festivi: maggiorazione oraria della
retribuzione di cui all'art. 79, c. 2, lett. b), con l'aggiunta
del rateo della tredicesima mensilita', nella misura dell' 115%; c) fascia festiva-notturna: maggiorazione oraria della retribuzione
di cui all'art. 79, c. 2, lett. b), con l'aggiunta del rateo della
tredicesima mensilita', nella misura del 120%.

7. La maggiorazione di cui al comma 6 puo' essere corrisposta solo per le ore di effettiva prestazione di servizio in turno.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall'art. 67.
 
Art. 43 - Banca delle ore

1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o delle prestazioni di lavoro supplementare di cui all'art. 36, in modo retribuito o come permessi compensativi, e' istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nei conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario o di lavoro supplementare di cui all'art. 40, debitamente autorizzate, nel limite complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione integrativa, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come riposi compensativi.
4. L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
5. A livello di ente sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalita' e modalita' aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
 
Art. 44 - Reperibilita'

1. Il servizio di pronta reperibilita' puo' essere istituito dal CONI, durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro, per assicurare essenziali e indifferibili prestazioni riferite a servizi di emergenza, aree di pronto intervento e simili. La relativa disciplina e' definita in sede di contrattazione integrativa e tiene conto anche delle esigenze di rotazione tra piu' soggetti volontari.
2. La durata massima di un periodo di reperibilita' e' di 12 ore.
3. In caso di chiamata in servizio durante il periodo di reperibilita', la prestazione di lavoro non puo' essere superiore a 6 ore.
4. Ciascun dipendente non puo' essere collocato in reperibilita' per piu' di sei volte e, entro tale limite, per non piu' di due domeniche nell'arco di un mese.
5. Il periodo di reperibilita' di 12 ore e' remunerato con un compenso compreso tra L. 15.000 e L. 25.000, la cui misura viene stabilita in sede di contrattazione integrativa. Detto compenso e' frazionabile in misura non inferiore a 4 ore ed e' corrisposto in proporzione alla durata del turno di reperibilita' maggiorato, in tal caso, del 10%.
6. Quando la reperibilita' cade in giorno festivo, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, anche se non chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione di detto riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.
7. In caso di chiamata in servizio, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, con recupero orario; per le stesse ore e' esclusa la percezione del compenso di cui al comma 5; sono fatte salve, in ogni caso, le maggiorazioni per prestazioni notturne, festive o notturne-festive.
8. Agli oneri relativi all'applicazione del presente articolo si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 67.
 
Art. 45 - Riposo compensativo

1. Ai dipendente che per particolari ed episodiche esigenze di servizio, e nell'ambito della disciplina sull'orario di lavoro di cui all'art. 40, non usufruisce del riposo settimanale, deve essere corrisposto un compenso aggiuntivo pari all'80% della retribuzione di cui all'art. 79, c. 2, lett. a), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
2. L'attivita' prestata in giorno festivo infrasettimanale, ove per esigenze di servizio non sia possibile consentire la fruizione del riposo compensativo, da' titolo ad un compenso sostitutivo commisurato al lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
3. L'attivita' prestata eccezionalmente in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, a richiesta del dipendente da' titolo a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo, sempre che sia stato prestato l'orario contrattuale settimanale.
4. La maggiorazione di cui al comma 1 e' cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.
5. Con esclusione del personale in turno ai sensi dell'art. 42, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo e' dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all'art. 79, comma 2, lettera a), nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta e' del 30%.
 
Art. 46 - La formazione: obiettivi e strumenti

1. Le parti concordano che nell'ambito dei processi di riforma e modernizzazione della Pubblica Amministrazione, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per il necessario sostegno agli
obiettivi di cambiamento. 2. L'attivita' formativa si realizza attraverso piani di formazione del personale, definiti in conformita' alle linee di indirizzo concordate nell'ambito della contrattazione integrativa, che individuano i percorsi formativi e le modalita' operative di svolgimento delle attivita', comprese le metodologie didattiche e di intervento. La formazione del personale di nuova assunzione si realizza mediante corsi teorico-pratici di intensita' e durata rapportate alle attivita' da svolgere, in base a programmi definiti
dal CONI. 3. Le iniziative di formazione sotto elencate devono interessare tutto il personale a tempo indeterminato, compreso il personale in distacco sindacale. I dipendenti provenienti da altri enti e/o amministrazioni, in attesa dell'inquadramento presso il CONI, partecipano ai programmi di formazione di cui al successivo punto b). I programmi definiscono quali iniziative abbiano carattere
obbligatorio e quali facoltativo ed in particolare stabiliscono:

a) percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale con esame finale collegati ai passaggi all'interno delle categorie del
sistema di classificazione; b) corsi di aggiornamento finalizzati all'obiettivo di far conseguire ai dipendenti il piu' alto grado di operativita' ed autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione e che devono tener conto in particolare della normativa vigente da applicare, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell'ambiente di lavoro; delle innovazioni introdotte nell'utilizzo delle risorse
umane, organizzative e tecnologiche. 4. Nell'attuazione dei programmi delle suddette attivita' formative, il CONI puo' avvalersi della collaborazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, delle Universita' e di altri soggetti pubblici e privati specializzati nel settore. La predisposizione dei programmi in materia di sistemi informativi destinati al personale informatico sara' realizzata ai sensi dell'art. 7, lettera e) del
D.Lgs. n. 39/1994. 5. Per garantire le attivita' formative di cui al presente articolo, il CONI utilizza le risorse disponibili sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/95 relativa alla formazione, nonche' tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge, come quelle del D.Lgs. n. 39/1993, ovvero da particolari disposizioni dell'Unione Europea. Nell'ambito del quadriennio 1998-2001, in conformita' a quanto previsto dal Protocollo d'intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997, si perverra' alla destinazione alle finalita' predette di una quota pari almeno all'1% della spesa complessiva per il personale. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo
per le medesime finalita'. 6. Il personale che partecipa alla attivita' di formazione organizzate dal CONI e' considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico del CONI. I corsi sono tenuti, di norma, durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i
presupposti. 7. Il CONI individua i dipendenti che partecipano alle attivita' di formazione sulla base di criteri generali definiti ai sensi dell'art. 4 in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dei vari uffici, nonche' di riqualificazione professionale del personale in mobilita', tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali degli interessati e garantendo a tutti pari opportunita' di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 61, lettera
c) del D.Lgs. n. 29/1993.
 
Art. 47 - Obiettivi

1. Il sistema di classificazione del personale secondo le linee
definite negli articoli seguenti persegue le finalita' del
progressivo miglioramento delle condizioni di lavoro, delle
opportunita' di crescita professionale, della funzionalita' degli
uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia
dell'attivita' istituzionale dell'Ente e della gestione delle
risorse umane.
2. Alle finalita' di cui al comma 1 sono correlati adeguati ed
organici interventi formativi secondo quanto previsto dal titolo
VII.
 
Art. 48 - Il sistema di classificazione del personale

1. Il sistema di classificazione del personale e' confermato in
tre categorie che assumono la denominazione di: A, B e C. Per la
categoria C e' previsto il conferimento di incarichi di posizione
organizzativa, secondo la disciplina dell'art. 54.
2. Alle categorie corrispondono insiemi affini di competenze,
conoscenze e capacita' necessarie per l'espletamento di una gamma
di attivita' lavorative, descritte, secondo il diverso grado di
autonomia e di responsabilita', attraverso le declaratorie di cui
all'allegato A.
3. I profili descrivono, in termini generali, il contenuto
professionale delle attribuzioni proprie di ciascuna categoria,
con particolare riguardo alle conoscenze teorico-pratiche ed alle
capacita' richieste dalla categoria di appartenenza. Nell'allegato
A sono riportati, a titolo esemplificativo, alcuni profili
relativi a ciascuna categoria.
4. L'Ente, in relazione al proprio modello organizzativo e previa
contrattazione integrativa, identifica i nuovi profili
professionali necessari per il conseguimento dei propri fini
istituzionali. I predetti profili sono collocati nella categoria
corrispondente, nel rispetto delle declaratorie delle categorie
stesse e tenendo conto, in via analogica, del contenuto
professionale dei profili riportati a titolo esemplificativo
nell'allegato A.
5. Ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 29 del 1993, all'interno di
ciascuna categoria tutte le mansioni, se professionalmente
equivalenti, sono esigibili; sono fatte salve quelle per il cui
esercizio siano previste specifiche abilitazioni professionali.
L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di
esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di
lavoro.
6. L'assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria
immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di
esercizio del potere modificativo. Essa e' regolata dall'art. 56
del D.Lgs. n. 29 del 1993, come integrato dall'art. 56 del
presente CCNL.
7. In caso di passaggio tra categorie, al dipendente viene
attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova
categoria.
 
Art. 49 - Accesso dall'esterno alle categorie

1. L'accesso dall'esterno e' previsto nell'ambito dei posti
vacanti in ogni categoria espressamente destinati a tale finalita'
dalla programmazione dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge
449/1997.
2. L'accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione
economica iniziale della categoria cui corrisponde il posto messo
a concorso. Le posizioni economiche successive sono acquisite
mediante progressione economica, nell'ambito della categoria,
secondo quanto previsto dall'art. 50.
3. Il CONI disciplina le procedure e i contenuti delle selezioni
pubbliche nel rispetto dei principi fissati dall'art. 36 del
D.Lgs. 29/1993, fatte salve le speciali procedure di avviamento al
lavoro o per le assunzioni obbligatorie di cui allo stesso art.
36, comma 1, lett. b) e comma 2.
 
Art. 50 - Progressione economica all'interno della categoria

1. All'interno di ciascuna categoria e' prevista una progressione
economica che si realizza mediante l'attribuzione, dopo il
trattamento tabellare iniziale, ovvero dopo la posizione economica
acquisita ai sensi del successivo art. 57, delle successive
posizioni economiche indicate nella tabella 5.
2. Nell'ambito della categoria, i passaggi a posizione economica
immediatamente superiore avvengono, in correlazione con il
conseguimento di piu' elevati livelli di capacita' e competenze
professionali da parte del personale, attraverso procedure
selettive basate sui criteri generali di cui all'art. 51.
3. Il finanziamento della progressione economica avviene
attraverso le risorse indicate all'art. 67 in stretta correlazione
con il raggiungimento di obiettivi qualitativi di miglioramento
del servizio, di innovazione e di maggiore efficienza.
4. I passaggi alle posizioni economiche immediatamente superiori
sono disposti nel numero consentito dalla disponibilita' delle
risorse a cio' finalizzate dal contratto integrativo.
5. Nella programmazione dei passaggi alle posizioni economiche
immediatamente superiori, si persegue l'obiettivo di una
equilibrata e bilanciata distribuzione del personale tra le
diverse posizioni economiche presenti all'interno di ogni
categoria, tenendo conto delle esigenze organizzative e del
livello della qualita' delle prestazioni ad esse connesse.
 
Art. 51 - Criteri di selezione ai fini della progressione economica
all'interno della categoria

1. I criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni
economiche all'interno di ciascuna categoria, nel limite delle
risorse disponibili ai sensi dell'art. 67, sono oggetto di
contrattazione integrativa; la relativa disciplina deve essere
definita entro tre mesi dalla data di stipulazione del presente
CCNL. Tali criteri devono comunque tenere conto:

a) dell'arricchimento professionale derivante dall'esperienza
lavorativa e dalla formazione certificata e pertinente; b) del miglioramento della prestazione individuale, con particolare
riguardo al grado di coinvolgimento nei processi lavorativi ed
all'attenzione alle esigenze dell'utenza; c) dei titoli culturali e professionali coerenti e pertinenti.
 
Art. 52 - Sviluppo professionale del personale nel sistema
di classificazione

1. Nell'ambito del sistema di classificazione sono possibili passaggi dalla categoria di appartenenza a quella immediatamente superiore, secondo i criteri e le procedure indicati nel comma seguente, nel limite dei posti non destinati all' accesso dall'esterno nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 449/1997.
2. Le procedure e i criteri per lo sviluppo professionale sono preventivamente individuati dall'Ente secondo principi di imparzialita', trasparenza, tempestivita', economicita' e celerita' di espletamento.
3. Alle procedure selettive per l'accesso alla categoria superiore e' consentita la partecipazione del personale interno della categoria inferiore, anche prescindendo dal possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, fatti salvi i titoli abilitativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia, purche' esso sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla categoria di appartenenza e di un'esperienza professionale di almeno due anni per i passaggi alla categoria B e di quattro anni per i passaggi alla categoria C.
4. I criteri e le procedure di cui al comma 2 tengono conto del possesso delle capacita' ed attitudini richieste per l'accesso alla categoria superiore, nonche' delle competenze professionali acquisite e conseguenti all'esperienza professionale, desumibili dal curriculum del dipendente e/o verificate da apposite prove o test attitudinali dimensionati in relazione ai livelli di professionalita' richiesta per ciascuna categoria, con adeguato riconoscimento della formazione certificata secondo il sistema dei crediti formativi. In ogni caso, deve essere data una adeguata valorizzazione al positivo espletamento di mansioni superiori formalmente affidate a decorrere dall'applicazione della disciplina sull'assegnazione di mansioni superiori di cui all'art. 56, nonche' al possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno a ciascuna categoria.
5. I criteri e le procedure di cui al comma 2 sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 7, con i soggetti di cui all'art. 10, comma 1; la relativa disciplina deve essere definita entro tre mesi dalla definizione del presente CCNL.
6. Anche i posti destinati ai passaggi alla categoria immediatamente superiore sono coperti mediante accesso dall'esterno se la selezione di cui al comma 3 ha avuto esito negativo o se mancano del tutto all'interno le professionalita' da selezionare.
 
Art. 53 - Sistema di valutazione

1. La valutazione del personale e' finalizzata al continuo miglioramento della prestazione individuale e dei risultati dell'organizzazione. Degli esiti della valutazione si tiene conto ai fini:

a) dell'applicazione del sistema di incentivazione del personale,
definito ai sensi dell'art. 4 comma 3, lett. b); b) della progressione economica, per quanto attiene la valutazione
dei criteri di cui all'art. 51; c) dello sviluppo professionale, nell'ambito delle procedure e dei
criteri di cui all'art. 52; d) della individuazione dei fabbisogni di formazione e della
programmazione delle relative attivita'.

2. Fermi restando i criteri definiti per l'applicazione dei diversi istituti e strumenti indicati al comma 1, nel rispetto dei relativi modelli di relazioni sindacali di cui al titolo II, la valutazione del personale viene effettuata attraverso una metodologia stabile che preveda comunque:

a) la comunicazione preventiva al personale degli obiettivi da
conseguire, delle prestazioni attese e dei relativi criteri di
valutazione; b) verifiche periodiche con lo stesso personale volte a valutare il
conseguimento degli obiettivi, l'andamento della prestazione e gli
eventuali scostamenti rispetto alle previsioni; c) una verifica finale per la comunicazione tempestiva agli
interessati degli esiti della valutazione e per la riassegnazione
di obiettivi per l'anno successivo.

3. La valutazione e' effettuata dal responsabile CONI della struttura in cui l'interessato ha prestato la sua attivita' ed e' tempestivamente comunicata al dipendente.
4. Il CONI si impegna a promuovere e sostenere, anche attraverso iniziative formative mirate, la diffusione ed il consolidamento delle competenze direzionali nel campo dei sistemi di valutazione.
5. Ai fini di una corretta attuazione della disciplina del presente articolo, il CONI definisce meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dai dipendenti in armonia con quanto previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1999.
 
Art. 54 - Posizioni organizzative

1. Il CONI, sulla base del proprio ordinamento ed in relazione alle proprie esigenze organizzative, puo' individuare posizioni organizzative cui sono correlati incarichi che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, comportano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilita'.
2. Le posizioni organizzative di cui al comma precedente possono riguardare l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) direzione di unita' organizzative, con elevato grado di autonomia
e complessita' gestionale e organizzativa; b) svolgimento di attivita' - ivi comprese quelle informatiche - con
contenuti di alta professionalita' o richiedenti specializzazioni
correlate al possesso di titoli universitari e/o di adeguati
titoli connessi all'esercizio delle relative funzioni; c) svolgimento di attivita' di staff e/o di studio, ricerca, di
vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed
esperienza.

3. Il CONI puo' procedere all'individuazione delle posizioni di cui ai commi 1 e 2 dopo aver attivato:

a) l'attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal D.Lgs.
n. 29/1993, con particolare riferimento agli artt. 3, 4, 7, 9 e
14; b) la ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni
organiche; c) l'istituzione e l'attivazione di meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati secondo i principi di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n.
286.

4. Gli incarichi relativi alle posizioni di cui ai commi precedenti possono essere conferiti esclusivamente a dipendenti della categoria C ovvero al personale di cui all'art. 85, comma 1, nel rispetto della disciplina ivi prevista. Il conferimento comporta l'attribuzione di una specifica indennita' di posizione il cui valore annuo lordo e' ricompreso tra un minimo di 4 milioni ed un massimo di 10 milioni per tredici mensilita', utilizzando le risorse previste dall'art. 67.
 
Art. 55 - Conferimento e revoca degli incarichi
di posizioni organizzative

1. Gli incarichi di cui all'art. 54 sono conferiti previa determinazione dei criteri da parte del CONI, in coerenza con gli esiti della concertazione di cui all'art. 7, con i soggetti di cui all'art. 10, comma 1.
2. Gli incarichi sono conferiti dai dirigenti interessati con atto scritto e motivato, tenendo conto dei requisiti culturali, delle attitudini e delle capacita' professionali dei dipendenti in relazione alle caratteristiche degli obiettivi, degli impegni programmatici o dei progetti che ne costituiscono la motivazione.
3. Gli incarichi possono essere revocati, con atto scritto e motivato, nel rispetto dei criteri definiti ai sensi del comma 1, prima della scadenza, a seguito di:

a) inosservanza delle direttive contenute nell'atto di conferimento; b) intervenuti mutamenti organizzativi; c) accertamento di risultati negativi.

4. La revoca dell'incarico comporta la perdita della indennita' di posizione di cui all'art. 54, comma 4 e la restituzione del dipendente alle funzioni del profilo di appartenenza.
5. La valutazione dei risultati delle attivita' svolte dai dipendenti cui sono stati conferiti gli incarichi, avviene di norma con cadenza annuale in base a criteri e procedure, ispirati ai principi di cui al D.Lgs. 286/1999, definiti preventivamente dal CONI previa concertazione ai sensi dell'art. 7, con i soggetti di cui all'art. 10, comma 1.
 
Art. 56 - Mansioni superiori nel sistema di classificazione

1. Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dall'art. 56, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 29/1993 per la parte demandata alla contrattazione.
2. Nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal presente contratto, si considerano "superiori" le mansioni incluse nella categoria superiore a quella ricoperta.
3. Il conferimento delle mansioni superiori di cui al comma 2 avviene nei seguenti casi:

a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non piu' di sei
mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le
procedure per la copertura del posto vacante, anche mediante le
selezioni interne di cui all'art. 52; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto
alla conservazione del posto, per la durata dell'assenza con
esclusione dell'assenza per ferie; c) per esigenze organizzative e di risultato di carattere
straordinario, derivanti anche dall'attivazione di nuovi servizi o
dallo svolgimento di nuove funzioni, per non piu' di sei mesi,
prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure
per la istituzione del posto in organico.

4. Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti e' comunicato per iscritto al dipendente incaricato, mediante le procedure stabilite dall'Ente sulla base di criteri, coerenti con la propria organizzazione, da definire entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, che tengano conto del contenuto professionale delle mansioni conferite, sentite le Organizzazioni sindacali di cui all'art. 10, comma 1.
5. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori di cui al comma 2 ha diritto al trattamento economico previsto per la posizione corrispondente alle mansioni conseguentemente esercitate, fermo rimanendo quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianita'.
6. Per la prima attuazione della disciplina del presente articolo, l'Ente attiva una apposita sessione di contrattazione integrativa.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina dell'art. 56 del D.Lgs. n. 29/1993.
 
Art. 57 - Collocazione del personale in servizio
nelle nuove posizioni economiche del sistema
di classificazione

1. Il personale in servizio e' assegnato alle nuove posizioni economiche previste dal sistema di classificazione nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegata tabella 1.
2. Il personale appartenente al III livello retributivo dell'ordinamento precedente al CCNL del 19.11.1996 viene inquadrato nella ex categoria di operatore con l'attribuzione della relativa retribuzione base, prevista dallo stesso CCNL del 19.11.1996, a decorrere dall'1.01.1998.
 
Art. 58 - Doveri del dipendente

1. Nel rispetto dei principi enunciati negli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile, il dipendente deve tenere un contegno disciplinato e rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni assegnategli, ed in particolare:

a) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalita'
prescritte dal CONI per la rilevazione ed il controllo delle
presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza
l'autorizzazione del dirigente responsabile; b) svolgere con assiduita', diligenza e spirito di collaborazione le
mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto
e le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro
impartite dal CONI; c) mantenere assoluta segretezza sugli interessi del CONI nel
rispetto delle norme del regolamento di attuazione dell'art. 24
della legge 7 agosto 1990, n. 241; non trarre profitto da quanto
forma oggetto delle sue funzioni e non esplicare, sia
direttamente, sia per interposta persona, anche fuori dell'orario
di lavoro, mansioni ed attivita' - a titolo gratuito od oneroso -
che siano in contrasto anche indiretto od in concorrenza con il
CONI; d) astenersi da qualunque attivita' a titolo gratuito od oneroso o da
qualunque altra forma di partecipazione in imprese od
organizzazioni di fornitori, utenti, concorrenti e distributori
che abbiano avuto o che abbiano tuttora rapporti con il CONI; e) applicare nei rapporti con il cittadino le disposizioni della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dei relativi regolamenti attuativi
in materia di trasparenza dell'attivita' amministrativa e di
diritto di accesso; f) mantenere nei rapporti interpersonali e con l'utenza una condotta
improntata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti
lesivi della dignita' della persona; g) durante l'orario di lavoro non attendere ad occupazioni estranee
al servizio e, in periodi di malattia od infortunio, ad attivita'
lavorativa ancorche' non remunerata; h) attenersi alle disposizioni che gli vengono impartite per
l'esecuzione della prestazione; se le disposizioni sono
palesemente illegittime, il dipendente e' tenuto a farne immediata
e motivata contestazione a chi le ha impartite; se le disposizioni
sono rinnovate per iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi
esecuzione, salvo che le disposizioni stesse siano espressamente
vietate dalla legge penale ovvero configurino illecito
amministrativo; i) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi,
indumenti, strumenti e automezzi a lui affidati; j) non valersi di mezzi di comunicazione o di quanto e' di proprieta'
del CONI per ragioni che non siano di servizio; k) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso
ai locali del CONI da parte del personale e non introdurre, salvo
che non siano debitamente autorizzate, persone estranee al CONI
nei locali non aperti al pubblico; l) vigilare sul corretto espletamento dell'attivita' del personale
sottordinato, ove tale compito rientri nelle responsabilita'
attribuite; m) comunicare al CONI la propria residenza e, ove non coincidente, la
dimora temporanea, nonche' ogni successivo mutamento delle stesse; n) in caso di malattia dare tempestiva comunicazione dell'assenza
all'ufficio di appartenenza, all'inizio del turno di lavoro, salvo
comprovato impedimento; o) astenersi dal partecipare all'adozione di provvedimenti del CONI
che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi
propri; p) rifiutare qualsiasi compenso a qualunque titolo offerto dalla
clientela in connessione agli adempimenti della prestazione
lavorativa.
 
Art. 59 - Responsabilita'

1. Per i dipendenti del CONI resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilita', civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.
 
Art. 60 - Incompatibilita', cumulo di impieghi ed incarichi

1. Ai dipendenti del CONI si applicano le disposizioni di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 29/1993 e successive integrazioni e modificazioni.
 
Art. 61 - Sanzioni e procedimento disciplinare

1. Le violazioni da parte dei lavoratori dei doveri di cui all'art. 58 del presente contratto danno luogo, secondo la gravita', l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa di importo variabile non superiore a quattro ore di
retribuzione; d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino ad un massimo di
dieci giorni; e) licenziamento con preavviso; f) licenziamento senza preavviso.

2. Il CONI, salvo il caso di rimprovero verbale, non puo' adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta dell'addebito - da effettuarsi tempestivamente e comunque entro venti giorni da quando l'ufficio istruttore competente alla contestazione e' venuto a conoscenza del fatto - e senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
3. La convocazione scritta per la difesa non puo' avvenire prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla contestazione dal fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione della difesa del dipendente la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.
4. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 29/1993, la sanzione da comminare non sia di sua competenza, il responsabile della struttura nella quale il dipendente presta servizio, ai sensi di quanto previsto al comma 2, segnala entro dieci giorni all'ufficio competente i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessato. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si dara' corso all'accertamento della responsabilita' del soggetto tenuto alla comunicazione.
5. Ai dipendente o, su espressa delega, al suo difensore e' consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di contestazione di addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al comma 1. Il medesimo ufficio, ove ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
8. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilita' di altro genere nelle quali egli sia incorso.
9. Non puo' tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
10.Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 59 del D.Lgs. n. 29/1993.
 
Art. 62 - Codice disciplinare

1. Nel rispetto del principio di gradualita' e proporzionalita' delle sanzioni in relazione alla gravita' della mancanza ed in conformita' di quanto previsto dall'art. 59 del D.Lgs. n. 29/1993 il tipo e l'entita' di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:

a) intenzionalita' del comportamento, grado di negligenza, imprudenza
e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilita'
dell'evento; b) rilevanza degli obblighi violati; c) responsabilita' connesse alla posizione di lavoro occupata dal
dipendente; d) grado di rilevanza del danno o pericolo causato al CONI, agli
utenti o a terzi e del disservizio determinatosi; e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con
particolare riguardo al comportamento del lavoratore nei confronti
del CONI, degli altri dipendenti e degli utenti, nonche' ai
precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla
legge; f) concorso nella infrazione di piu' lavoratori in accordo tra loro.

2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 6, gia' sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravita' tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di piu' mancanze compiute con unica azione od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, e' applicabile la sanzione prevista per la mancanza piu' grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravita'.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entita' delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di
assenze per malattia, nonche' dell'orario di lavoro; b) condotta non conforme a principi di correttezza verso il CONI o
altri dipendenti o nei confronti del pubblico; c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura
dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui
quali, in relazione alle sue responsabilita', debba espletare
azione di vigilanza; d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli
infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno
o disservizio; e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del
patrimonio del CONI, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6
della legge n. 300/1970; f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e,
comunque, nell' assolvimento dei compiti assegnati; g) altre violazioni dei doveri di comportamento non ricompresi
specificamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato
disservizio ovvero danno o pericolo per il CONI, per gli utenti e
per i terzi.

5. L'importo delle ritenute per multa sara' introitato nel bilancio del CONI e sara' destinato ad attivita' sociali a favore dei dipendenti.
6. La sanzione disciplinare della sospensione del servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entita' della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

a) recidiva nelle mancanze previste dai comma 4 che abbiano
comportato l'applicazione del massimo della multa; b) particolare gravita' delle mancanze previste nel comma 4; c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario
abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entita' della sanzione
e' determinata in relazione alla durata dell'assenza o
dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla
gravita' della violazione dei doveri del dipendente, agli
eventuali danni causati al CONI, agli utenti o ai terzi; d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, nell'assumere
il servizio presso la sede di lavoro assegnata; e) svolgimento di attivita' che ritardino il recupero psicofisico
durante lo stato di malattia o infortunio; f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o
rifiuto della stessa; g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o
diffamatori nei confronti di altri dipendenti o di terzi; h) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro,
anche nei confronti di dipendenti, di utenti o di terzi; i) manifestazioni ingiuriose nei confronti del CONI, fatta salva la
liberta' di pensiero ai sensi dell'art. 1 della legge 300 del
1970; j) atti e comportamenti, ivi comprese le molestie sessuali, che siano
lesivi della dignita' della persona; k) violazione di doveri di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia comunque
derivato grave danno al CONI o a terzi.

7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:

a) recidiva plurima, per almeno tre volte all'anno, nelle mancanze
previste nel comma 6, anche se di diversa natura, ovvero recidiva,
nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo
comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci
giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto
salvo quanto previsto dal comma 8, lettera a); b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del
controllo e della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad
illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o
beni di pertinenza del CONI o ad esso affidati; c) rifiuto espresso del trasferimento di posto per motivate esigenze
di servizio; d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo
superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi; e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave
inefficienza del dipendente nell'adempimento degli obblighi di
servizio rispetto ai carichi di lavoro; f) responsabilita' penale risultante da sentenza di condanna passata
in giudicato per un delitto che, pur commesso fuori del servizio e
non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non sia
compatibile, per la sua specifica gravita', con la prosecuzione
del rapporto.

8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:

a) recidiva, negli ambienti di lavoro, di alterchi con ricorso a vie
di fatto contro superiori o altri dipendenti o terzi, anche per
motivi non attinenti al servizio; b) accertamento che l'impiego e' stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; c) sentenza di condanna passata in giudicato: perdelitti di cui all'art. 15 comma 1, lettere a), c), d), e) ed f)
della legge 1990, n. 55, modificata ed integrata dall'art. 1,
comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive
modificazioni ed integrazioni; per gravi delitti commessi in
servizio; d) sentenza di condanna passata in giudicato quando dalla stessa
consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

9. Il procedimento disciplinare deve essere avviato, ai sensi dell'art. 61, comma 2, anche nel caso in cui sia connesso con il procedimento penale e rimane sospeso fino a sentenza definitiva. La sospensione e' disposta anche ove la connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare. Qualora il CONI venga a conoscenza dei fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito di sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare e' avviato nei termini previsti dall'art. 61, comma 2 da computarsi a decorrere dalla data in cui il CONI e' venuto a conoscenza della sentenza.
10. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 9 e' riattivato entro 180 giorni da quando il CONI ha avuto notizia della sentenza definitiva.
11. Ai codice disciplinare contenuto nel presente articolo deve essere data la massima pubblicita' mediante affissione in luogo accessibile e visibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicita' e' tassativa e non puo' essere sostituita con altre. Il codice deve essere pubblicato tassativamente entro 15 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto e si attua dal quindicesimo giorno successivo a quello dell'affissione.
 
Art. 63 - Sospensione cautelare in corso di
procedimento disciplinare

1. Il CONI, iaddove riscontri la necessita' di espletare accertamenti su fatti addebitati ai dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, puo' disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, e' valutabile agli effetti dell'anzianita' di servizio.
 
Art. 64 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della liberta' personale e' sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione, per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della liberta'.
2. Il dipendente puo' essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della liberta' personale, qualora egli sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, la sanzione disciplinare del licenziamento.
3. Il CONI, cessato lo stato di restrizione della liberta' personale di cui al comma 1, puo' prolungare il periodo di sospensione del dipendente sino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti dall'art. 15 comma 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16.
5. Nei casi disciplinati dai commi precedenti si applica quanto previsto in tema di rapporti tra procedimenti disciplinari e procedimenti penali dall'art. 62, commi 9 e 10.
6. Al dipendente sospeso e' concesso un assegno alimentare pari al 50% della retribuzione fissa mensile corrispondente alla nozione di cui all'art. 79, comma 2, lett. b), oltre all'assegno per il nucleo familiare eventualmente spettante, con esclusione di qualsiasi compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.
7. In caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento con formula piena, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di assegno alimentare sara' conguagliato con quanto sarebbe stato dovuto al lavoratore se egli fosse rimasto in servizio.
8. Nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3 del presente articolo, la sospensione cautelare conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, decorso il quale la sospensione cautelare e' revocata di diritto ed il dipendente e' riammesso in servizio.
9. Il procedimento disciplinare rimane comunque sospeso sino all'esito del procedimento penale.
 
Art. 65 - Incrementi tabellari

1. Gli stipendi tabellari derivanti dall'applicazione dell'art. 48 del CCNL del 19.11.1996, e dell'art. 1 del CCNL del 16.10.1997, comprensivi del conglobamento dell'elemento distinto di retribuzione (E.D.R.), sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella allegata tabella 2, alle scadenze ivi previste. Il nuovo trattamento tabellare del personale e' indicato nell'allegata tabella 3.
2. A seguito della attribuzione degli incrementi indicati nei comma 1, i valori economici dei trattamenti correlati alle posizioni iniziali e di sviluppo del nuovo sistema di classificazione di cui al presente CCNL sono rideterminati secondo le indicazioni delle allegate tabelle 4 e 5 e con le decorrenze ivi previste.
3. Sono confermate l'indennita' integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianita' negli importi spettanti al personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto. Al personale neo-assunto e' attribuita l'indennita' integrativa speciale nelle misure indicate nell'allegata tabella 6.
4. Gli incrementi retributivi di cui al comma 1 sono corrisposti al netto delle indennita' di vacanza contrattuale gia' percepite con le modalita' e nelle misure stabilite dall'art. 1, comma 4 del CCNL 19.11.1996.
 
Art. 66 - Effetti dei nuovi stipendi

1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza della parte economica del presente contratto 1998-1999, gli incrementi di cui all'art. 65 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella 2, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e dell'equo indennizzo. Agli effetti dell'indennita' premio di fine servizio, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
 
Art. 67 - Risorse per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttivita'

1. A decorrere dal 31/12/1999 e a valere dal mese successivo, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale nonche' a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttivita', l'efficienza e l'efficacia dei servizi, le seguenti risorse:

a) le risorse con riferimento all'anno 1999 di cui all'art. 54 del
CCNL 19.11.1996, come integrate dall'art. 3 del CCNL del
16.10.1997 ivi comprese le eventuali risorse aggiuntive di cui
all'art. 4 dello stesso CCNL del 16.10.1997; b) le risorse correlate alla corresponsione delle indennita' previste
dall'art. 50 del CCNL del 19.11.1996; c) un importo annuo dello 0,71% del monte salari dell'anno 1997,
esclusa la quota relativa alla dirigenza ed ai professionisti
dipendenti, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi
programmati di inflazione, del trattamento economico accessorio
con decorrenza 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo; d) le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge
449/1997; e) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1,
comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive
integrazioni e modificazioni, realizzate a decorrere dall'anno
1999; f) le risorse derivanti dalla eventuale applicazione della disciplina
dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993; g) gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della
disciplina dello straordinario di cui all'articolo 70, comma 6; h) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla
incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, quali
quelle di cui all'art. 18 della legge 109/94 e successive
modificazioni e integrazioni, e all'art. 1 comma 11 della legge 31
gennaio 1992 n. 138; i) i risparmi di gestione riferiti alle spese del personale, fatte
salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del
fabbisogno complessivo; j) le risorse derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art.
44, comma 7, del CCNL del 19.11.1996; k) l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianita' del
personale comunque cessato dal servizio a far data dal 01/01/1999; l) un importo pari allo 0,5% del monte salari dell'anno 1997, esclusa
la quota relativa alla dirigenza e ai professionisti.

2. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, l'Ente, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 449/1997, valuta anche l'entita' delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attivita' e ne individua la relativa copertura nell'ambito delle capacita' di bilancio. Le risorse derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate anche al finanziamento della indennita' di posizione organizzativa di cui all'art. 54.
3. Rientrano nella disponibilita' delle risorse del presente articolo anche le somme non spese nel corso di ogni anno per il pagamento degli incrementi economici correlati alla progressione economica all'interno delle categorie - pari al differenziale tra la posizione economica acquisita e il trattamento tabellare iniziale - per il personale comunque cessato dal servizio o transitato nella categoria superiore.
 
Art. 68 - Utilizzo delle risorse per le politiche
di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita'

1. Le risorse di cui all'art. 67 sono prioritariamente destinate ad incentivare i risultati, la qualita' delle prestazioni, la valorizzazione di posizioni particolari per responsabilita' o per gravosita'.
2. In relazione alle finalita' di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 67 sono utilizzate per:

a) corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla
progressione economica all'interno delle categorie secondo la
disciplina dell'articolo 50 ed utilizzando le risorse aventi
carattere di certezza e continuita'. Resta comunque acquisito al
fondo di cui all'articolo 67 il differenziale tra le posizioni
economiche rivestite e il valore iniziale della categoria di
coloro che cessano definitivamente dal servizio; b) corrispondere la indennita' di posizione al personale incaricato
delle posizioni organizzative secondo la disciplina dell'art. 54; c) corrispondere l'indennita' di cui all'art. 44, comma 7, del CCNL
del 19.11.1996; i relativi valori possono essere rideterminati, in
sede di contrattazione integrativa in relazione alla particolare
rilevanza delle funzioni affidate; d) corrispondere i compensi di cui all'art. 54, comma 3, lett. c) del
CCNL del 19.11.1996; e) erogare compensi diretti ad incentivare la produttivita' ed il
miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di
compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo e/o
individuale, secondo quanto previsto dall'art. 69; f) corrispondere le indennita' di turno, reperibilita', maneggio
valori, orario notturno, festivo e notturno festivo, per i
centralinisti ciechi, secondo i criteri e le condizioni stabiliti
in sede di contrattazione integrativa; g) corrispondere compensi per la remunerazione di compiti che
comportano oneri, disagi o rischi particolarmente rilevanti,
secondo i criteri e le condizioni stabiliti in sede di
contrattazione integrativa; h) corrispondere al personale sanitario e tecnico-sanitario
dell'Istituto di Scienza dello Sport cui siano attribuite funzioni
di supporto ai medici in campo sanitario, terapeutico,
riabilitativo, diagnostico e preventivo, fisiologico e
biomeccanico, collocato nei corrispondenti profili professionali,
una speciale indennita', connessa allo svolgimento delle predette
funzioni, nelle misure annue lorde definite in sede di
contrattazione decentrata integrativa; i) compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano
specifiche responsabilita', secondo i criteri e le condizioni
stabiliti in sede di contrattazione integrativa; j) compensare le prestazioni di lavoro straordinario secondo la
disciplina dell'art. 70; k) corrispondere compensi correlati all'esercizio di compiti che
comportano gravose articolazioni dell'orario di lavoro quali
quelle che determinano il prolungamento delle prestazioni
lavorative oltre il turno pomeridiano; l) incentivare le specifiche prestazioni correlate alla utilizzazione
delle risorse indicate nell'art. 67, lett. g).

3. Le risorse di cui all'art. 67, ivi comprese quelle relative agli anni 1999 e 2000, non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalita' del corrispondente esercizio finanziario sono utilizzate secondo le finalita' individuate in sede di contrattazione integrativa.
 
Art. 69 - Collegamento tra produttivita' ed incentivi

1. La attribuzione dei compensi di cui all'art. 68 comma 2, lett. e), e' strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttivita' e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi ed e' quindi attuata, in unica soluzione ovvero secondo modalita' definite a livello di ente, dopo la necessaria verifica e certificazione a consuntivo, mediante gli strumenti di valutazione e controllo interno adottati ai sensi dell'art. 53, comma 5, dei risultati totali o parziali conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annualmente predeterminati, secondo la disciplina del D.Lgs, n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 70 - Lavoro straordinario

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione e copertura del tempo di lavoro.
2. La prestazione di lavoro straordinario e' disposta unicamente sulla base delle esigenze di servizio individuate dal dirigente. Sono escluse pertanto tutte le forme generalizzate di autorizzazione, nonche' tutte le forme di lavoro straordinario o supplementare, comunque denominate, effettuate su richiesta del dipendente.
3. Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, l'Ente puo' utilizzare risorse finanziarie in misura non superiore di quelle destinate a tale scopo nell'anno 1999.
4. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, e' determinata maggiorando la misura oraria del lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione di cui all'art. 79, comma 2, lett. a), incrementata del rateo della tredicesima mensilita'. Sono confermate le maggiorazioni di cui all'art. 46 del CCNL 19/11/1996.
5. Le parti si incontrano a livello di Ente, almeno una volta l'anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi.
6. A decorrere dal 31/12/2000, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 10%.
7. Il CONI, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 138 del 1992, puo' disporre, con oneri a proprio carico, a favore dei dipendenti addetti alla preparazione e allo svolgimento di manifestazioni sportive, un incremento del numero di ore di lavoro straordinario entro il limite definito in sede di contrattazione integrativa.
 
Art. 71 - Trattamento di trasferta

1. Il presente articolo si applica ai dipendenti comandati a prestare la propria attivita' lavorativa in localita' diversa dalla dimora abituale o dalla ordinaria sede di servizio.
2. Al personale di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:

a) un'indennita' di trasferta, avente natura non retributiva pari a:
L. 40.000 per ogni periodo di 24 ore di trasferta; un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta,
in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore
eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle
24 ore; b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in
ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel
limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo, la classe
di rimborso e' individuata in relazione alla durata del viaggio; c) una indennita' supplementare pari al 5% del costo del biglietto
aereo e del 10% del costo per treno e nave; d) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto
urbani; e) il compenso per lavoro straordinario, nel caso che l'attivita'
lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo
complessivamente superiore al normale orario di lavoro previsto
per la giornata. Si considera, a tal fine, solo il tempo
effettivamente lavorato, tranne che nel caso degli autisti per i
quali si considera attivita' lavorativa anche il tempo occorrente
per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia
del mezzo e nel caso del personale ispettivo, per il quale si
applica la disciplina individuata ai sensi del comma 11.

3. Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
4. Il dipendente puo' essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreche' la trasferta riguardi localita' diverse dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora l'uso di tale mezzo risulti piu' conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso si applica l'art 73, commi 2 e ss., e al dipendente spetta l'indennita' di cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 8, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennita' chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro.
5. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso:

a) della spesa sostenuta per il pernottamento in alberghi fino a
quattro stelle; b) della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di L.
43.100 per il primo pasto e di complessive L. 85.700 per i due
pasti.

Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto.
6. Il personale delle diverse categorie inviato in trasferta al seguito e per collaborare con personale di area dirigenziale o facente parte di delegazione ufficiale del CONI e' autorizzato a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per la dirigenza o per i componenti della predetta delegazione.
7. Il CONI individua, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, particolari situazioni che, in considerazione della impossibilita' di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, consentono la corresponsione in luogo dei rimborsi di cui al comma 5 la somma forfetaria di L. 50.000 lorde. Con la stessa procedura il CONI stabilisce le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato.
8. Nei caso in cui il dipendente fruisca del rimborso di cui al comma 5, l'indennita' di cui al comma 2, lett. a), viene ridotta del 70%. Non e' ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennita' di trasferta in misura intera.
9. L'indennita' di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima localita'.
10. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo puo' richiedere una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
11. Il CONI stabilisce, con gli atti previsti dal proprio ordinamento ed in funzione delle proprie esigenze organizzative, e previa informazione, seguita a richiesta da incontro, ai soggetti sindacali di cui all'art. 10 comma 1, la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dai presente articolo, individuando, in particolare il sistema di calcolo delle distanze, la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalita' procedurali, con particolare riferimento all'uso dei taxi e degli altri mezzi di trasporto, i criteri e le condizioni per il richiamo in sede in presenza di particolari esigenze di servizio, la eventuale individuazione di ulteriori casi di rimborso spese non ricompresi nella previsione di cui al comma 1, i limiti e le modalita' attuative della disciplina dell'art. 72, comma 1.
12. Le trasferte all'estero sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo con le seguenti modifiche: a) l'indennita' di trasferta di cui al comma 1, lett. a) e'
incrementata del 50%; non si applica la disciplina del comma 8; b) i rimborsi dei pasti di cui al comma 5, sono incrementati del 30%.

Il CONI incrementa le percentuali di cui al presente comma in armonia con i criteri stabiliti dalle norme che disciplinano i trattamenti di trasferta all'estero del personale civile dell'amministrazione dello Stato.
La disciplina del presente comma decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello della sottoscrizione definitiva del presente contratto.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse destinate a tale specifica finalita' nel bilancio del CONI.
 
Art. 72 - Trattamento di trasferimento in Italia

1. Al dipendente trasferito ad altra sede per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti il cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per se' e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3o grado ed affini entro il 2o grado) nonche' il rimborso delle spese documentate di trasporto per gli effetti familiari (mobilio, bagaglio ecc.), il tutto nei limiti definiti ai sensi dell'art. 71, comma 11 e previ opportuni accordi da prendersi con l'ente e secondo le condizioni d'uso.
2. Al dipendente competono anche:
l'indennita' di trasferta di cui all'art. 71, comma 2, limitatamente alla durata del viaggio;
una indennita' di trasferimento, stabilita in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente nell'ambito delle risorse di cui al comma 6, variabile, in funzione del carico di famiglia, da un minimo di 3 mensilita' ad un massimo di 6 mensilita', con maggiorazione fino al 100% in presenza delle condizioni di cui al comma 4; le mensilita' sono calcolate con riferimento alla retribuzione di cui all'art. 79, comma 2, lett. b).
3. Il dipendente ha altresi' diritto al rimborso dell'indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento.
4. In caso di trasferimento in sedi considerate disagiate al dipendente che abbia trasferito la residenza, e' riconosciuta, per tre anni, una somma pari al 50% della spesa sostenuta e debitamente documentata per la locazione di una abitazione non di lusso rapportata alle esigenze del nucleo familiare, secondo preventive intese con il dipendente interessato. Le sedi disagiate vengono individuate dal CONI sulla base di criteri definiti previa informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1.
5. Le indennita' ed i rimborsi di cui ai precedenti commi spettano anche al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attivita' di servizio, per il trasferimento dall'ultima sede di servizio o del convivente stabile, se il relativo importo risulta meno elevato, dall'ultima residenza della famiglia ad un domicilio eletto nel territorio nazionale.
Il diritto alle predette indennita' si perde comunque entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio.
6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse previste nel bilancio del CONI per tale specifica finalita'.
 
Art. 73 - Copertura assicurativa

1. Il CONI assume le necessarie iniziative per la copertura assicurativa della responsabilita' civile dei dipendenti che, anche in attuazione della disciplina dell'art. 54, operino in condizioni di piena autonomia, con assunzione diretta di responsabilita' verso l'esterno, ivi compreso il patrocinio legale, assicurando le stesse condizioni previste dall'art. 74, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie destinate a tali finalita' sono indicate nel bilancio, nel rispetto delle effettive capacita' di spesa.
2. Il CONI stipula apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
3. La polizza di cui al comma 2 e' rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente e ai beni trasportati, nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta' dell'ente sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
5. Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
 
Art. 74 - Patrocinio legale

1. Il CONI, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita' civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumera' a proprio carico, a condizione che il procedimento non sia stato avviato su iniziativa dell'ente o che lo stesso ente non sia controparte nel procedimento, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento, anche interno al CONI.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, il CONI ripetera' dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 73, comma 1.
 
Art. 75 - Servizio mensa e buoni pasto

1. Il CONI puo' istituire un servizio mensa, in gestione diretta o mediante convenzione con terzi, ovvero, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi.
2. Possono usufruire della mensa o del buono pasto sostitutivo i dipendenti che prestino attivita' lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non inferiore a 30 minuti, per una durata complessiva, nell'arco della giornata, di almeno 6 ore effettive e con una presenza effettiva, successiva alla pausa, nelle ore pomeridiane, di durata non inferiore a quella definita in sede di contrattazione integrativa.
3. A carico del personale e' posto un concorso spese pari al 20% del costo di gestione dei relativi servizi. Il costo del buono pasto sostitutivo e' pari all'80% del costo di gestione che sarebbe sostenuto dall'ente per ciascun pasto.
4. In ogni caso, e' esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.
5. La disciplina del presente articolo trova applicazione a decorrere dal sesto mese successivo alla sottoscrizione del presente CCNL.
 
Art. 76 - Modalita' di applicazione di benefici
economici previsti da discipline speciali

1. In favore del personale riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio e' riconosciuto un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50% e dell'1,25% della retribuzione di cui all'art. 79, comma 2, lett. a) in godimento alla data di presentazione della relativa domanda a seconda che l'invalidita' sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento, non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario individuale di anzianita'.
 
Art. 77 - Benefici di natura assistenziale e sociale

1. Il CONI disciplina, in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente, la concessione dei seguenti benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti:

a) sussidi; b) borse di studio; c) contributi a favore di attivita' culturali, ricreative e con finalita' sociale; d) prestiti; e) assicurazione sanitaria integrativa; f) rischio di premorienza; g) centri estivi e vacanze di studio all'estero; h) mutui edilizi.

2. L'onere complessivo a carico del bilancio del CONI per la concessione dei benefici previsti dal punto a) al punto g) del comma 1 non puo' superare un importo pari all'1% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione.
 
Art. 78 - Trattenute per scioperi brevi

1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata della astensione dal lavoro e, comunque, in misura non inferiore a un'ora. In tal caso, la trattenuta per ogni ora e' pari alla misura oraria della retribuzione di cui all'art. 79, c. 2, lett. b)
 
Art. 79 - Retribuzione e sue definizioni

1. La retribuzione e' corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dall'ente, compreso tra il giorno 20 e l'ultimo del mese; la tredicesima mensilita' e' corrisposta nel periodo ricompreso tra il 16 e il 18 del mese di dicembre. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festivita' o un sabato non lavorativo, il pagamento e' effettuato il precedente giorno lavorativo. Sono fatti salvi i termini di pagamento relativi alle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa nazionale di ente prevede diverse modalita' temporali di erogazione.
2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:

a) retribuzione base mensile: e' costituita dal valore economico
mensile di tutte le posizioni previste all'interno di ciascuna
categoria e dall'indennita' integrativa speciale; b) retribuzione individuale mensile: e' costituita dalla retribuzione
base mensile, dalla retribuzione individuale di anzianita' e da
altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo
comunque denominati; c) retribuzione globale di fatto, annuale o mensile: e' costituita
dall'importo della retribuzione individuale mensile per 12
mensilita', cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilita'
nonche' l'importo annuo della retribuzione variabile e delle
indennita' contrattuali percepite nell'anno di riferimento; sono
escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese o come
equo indennizzo.

3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili per 156. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di cui all'art. 41 il valore del divisore e' fissato in 151.
4. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili per 26.
 
Art. 80 - Struttura della busta paga

1. Al lavoratore deve essere consegnata una busta paga in cui devono essere distintamente specificati: la denominazione dell'ente, il nome, la categoria e la posizione economica del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a costituirla (stipendi, retribuzione individuale di anzianita', indennita' integrativa speciale, straordinario, turnazione, assegni personali, indennita' varie, produttivita', ecc.) e l'elencazione delle trattenute di legge e di contratto, ivi comprese le quote sindacali, sia nella aliquota applicata che nella cifra corrispondente.
2. In conformita' alle normative vigenti, il lavoratore puo' avanzare reclami per eventuali irregolarita' riscontrate.
3. L'ente adotta tutte le misure idonee ad assicurare il rispetto del diritto del lavoratore alla riservatezza su tutti i propri dati personali, ai sensi della normativa vigente.
 
Art. 81 - Disapplicazione di disposizioni
in contrasto con la disciplina contrattuale
sul trattamento economico

1. Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, di disposizioni legislative, regolamentari o di atti amministrativi che abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto con quelli previsti o confermati dal presente CCNL, i piu' elevati compensi, assimilabili al trattamento fondamentale per il loro carattere di fissita' e di continuita', eventualmente percepiti dal personale sono riassorbiti nei limiti degli incrementi previsti dall'art. 65; la eventuale differenza viene mantenuta ad personam ed e' riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali.
2. I risparmi di spesa conseguenti alla applicazione del comma 1, nonche' quelli correlati alla disapplicazione di disposizioni riguardanti il trattamento economico accessorio, incrementano le risorse dell'art. 67 destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane secondo la disciplina dell'art. 68.
 
Art. 82 - Incrementi tabellari e trattamento
economico dei professionisti

1. Gli stipendi tabellari dei professionisti, derivanti dall'applicazione dell'art. 35 del CCNL del 22.05.1997 e dall'art. 13 del CCNL del 07.10.1997, sono incrementati degli importi mensili lordi per 13 mensilita' indicati nella tabella 2 secondo le scadenze ivi previste. I nuovi trattamenti tabellari dei professionisti sono indicati nell'allegata tabella 3.
2. Gli incrementi retributivi di cui al comma 1 sono corrisposti al netto dell'indennita' di vacanza contrattuale gia' percepita con le modalita' e nelle misure stabilita' dell'art. 3 comma 6 del CCNL del 22.05.1997.
3. Le componenti della struttura retributiva dei professionisti definite con il CCNL stipulato in data 22.05.1997 e del CCNL stipulato in data 07.10.1997 restano confermate sino alla definizione della disciplina prevista dall'art. 89, comma 1, lett. b); vengono utilizzate, a tal fine, le risorse disponibili ai sensi dell'art. 84.
 
Art. 83 - Effetti dei nuovi stipendi

1. Nei confronti dei professionisti cessati dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza della parte economica del presente contratto 1998-1999, gli incrementi di cui all'art. 82 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella 2, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e dell'equo indennizzo. Agli effetti dell'indennita' premio di fine servizio, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
 
Art. 84 - Costituzione e finanziamento
del fondo per la retribuzione accessoria
dei professionisti

1. A decorrere dal 31/12/1999 e a valere dal mese successivo la dotazione del fondo per la retribuzione accessoria dei professionisti e' costituita come segue:

a) le risorse del fondo di cui all'art. 40 del CCNL del 22.05.1997
come modificato dall'art. 16 del CCNL 7.10.1997 con riferimento
all'anno 1999; b) un importo del 1,43% del monte salari relativo ai professionisti
dell'anno 1997 e corrispondente all'incremento, in misura pari ai
tassi programmati dell'inflazione del trattamento economico
accessorio con decorrenza 31.12.1999 ed a valere per l'anno
successivo; c) le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della l.449 del
1997; d) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1,
comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive
integrazioni e modificazioni, realizzate a decorrere dall'anno
1999; e) i risparmi derivanti dalla eventuale applicazione della disciplina
dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993; f) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla
incentivazione di prestazioni o di risultati dei professionisti; g) i risparmi di gestione riferiti alle spese del personale dei
professionisti, fatte salve le quote che disposizioni di legge
riservano a risparmio del fabbisogno complessivo; h) l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianita' dei
professionisti comunque cessati dal servizio a far data dal
01/01/1999.

2. Il CONI destina risorse aggiuntive al finanziamento dei trattamenti accessori dei professionisti correlati agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita', nel rispetto dei limiti di bilancio, in presenza di condizioni organizzative e gestionali che consentano i controlli interni e la valutazione dei risultati, secondo i principi generali di cui al D.Lgs. 286/1999, e comunque in misura pari allo 0,5% del monte salari dei professionisti riferito all'anno 1997.
3. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio e dell'impegno dei professionisti cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche dei professionisti, l'Ente, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 449/1997, valuta anche l'entita' delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio dei professionisti da impiegare nelle nuove attivita' e ne individua la relativa copertura nell'ambito delle capacita' di bilancio.
4. Le risorse di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative agli anni 1999 e 2000, non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalita' del corrispondente esercizio finanziario sono utilizzate secondo le finalita' individuate in sede di contrattazione integrativa.
 
Art. 85 - Disposizioni speciali per il personale
con qualifica ad personam di ispettore
generale e direttore di divisione

1. Sono confermate le funzioni attribuite al personale con qualifica ad personam di ispettore generale e direttore di divisione, di cui all'art. 44 del CCNL 19/11/1996. Al predetto personale, ove siano conferiti gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 54, compete la relativa indennita', qualora la stessa sia di importo superiore a quella in godimento ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. c), in alternativa a quest'ultima.
2. Il personale di cui al comma 1 puo' stipulare con le singole Federazioni sportive contratti di lavoro a tempo determinato, con le procedure previste nei rispettivi ordinamenti. In tal caso, il rapporto di lavoro con il CONI e' risolto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con la Federazione sportiva. Il CONI dispone la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.
 
Art. 86 - Disposizioni speciali per il personale
utilizzato presso le federazioni sportive nazionali

1. La gestione del personale CONI utilizzato presso le federazioni sportive nazionali, ai sensi del D.Lgs. 242/1999, e' regolata dalle convenzioni previste dallo stesso decreto, con le integrazioni di cui al presente articolo.
2. Il personale CONI puo' stipulare con le singole Federazioni sportive contratti di lavoro a tempo determinato, con le procedure previste nei rispettivi ordinamenti. In tal caso, il rapporto di lavoro con il CONI e' risolto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con la Federazione sportiva. Il CONI dispone, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.
3. In sede di contrattazione integrativa sono individuate specifiche modalita' di utilizzo e destinazione delle risorse di cui all'art. 67, per le finalita' di cui all'art. 68.
 
Art. 87 - Previdenza complementare

1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare ai sensi del D.Lgs n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dell'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM del 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti piu' ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire l'istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti ai comparti Enti pubblici non economici e Ministeri, a condizione di reciprocita'.
3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell'art. 11 del predetto accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 dello stesso accordo. Le parti esprimono sin d'ora l'orientamento comune che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura non inferiore all' 1% dell'ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.).
4. L'ente assicura il conferimento al fondo pensione del montante maturato, secondo le modalita' stabilite dall'art. 2 comma 6 del DPCM del 20 dicembre 1999.
5. Resta confermata la disciplina dell'art. 63 del CCNL del 19.11.1996, in materia di acconto sul trattamento di fine rapporto, come integrata dall'art. 7 della legge n. 53/2000.
 
Art. 88 - Disapplicazioni

1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi dell'art. 72, comma 1, del D.Lgs. n. 29/93, cessano di produrre effetti le norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro.
2. Dalla data di cui al comma 1 sono inapplicabili le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro incompatibili con il presente CCNL.
3. Resta confermata la disciplina del CCNL del quadriennio 1994-97 per le parti non in contrasto con il presente CCNL.
 
Art. 89 - Norme di rinvio

1. Le parti si impegnano a negoziare, a partire dal mese successivo alla data di stipulazione del presente CCNL la regolamentazione delle seguenti materie:

a) diritti e prerogative sindacali in armonia con i contenuti
dell'accordo quadro del 7.8.1998 e con la vigente specifica
disciplina per il CONI, da definire entro i successivi tre mesi; b) ordinamento dell'area dei professionisti.

2. In attesa della definizione della disciplina di cui al comma precedente, sono applicate le clausole del CCNL del 19.11.1996, fatte salve le modificazioni e le integrazioni previste dal presente CCNL.
 
Tabella 1

Corrispondenze con le nuove posizioni economiche

Precedenti livelli Nuova posizione economica ===================================================================
C4 ----------------------------------------------------
I C3 ----------------------------------------------------
Cat. C
VIII C2 ----------------------------------------------------
quadro C1 -------------------------------------------------------------------

===================================================================
B4 ----------------------------------------------------
VII B3 ----------------------------------------------------
Cat. B
VI B2 ----------------------------------------------------
impiegato B1 -------------------------------------------------------------------

===================================================================
A4 -------------------------------------------------------------------
V A3 -------------------------------------------------------------------
Cat. A
IV A2 -------------------------------------------------------------------
operatore --------------------------------------------- A1
III -------------------------------------------------------------------

TABELLA 2

AUMENTI/MENSILI/TABELLARE ===================================================================
(dal 1.11.98) (dal 1.6.99) ===================================================================
X liv. II diff. 95.000 79.000
X liv. I diff. 79.000 66.000
X liv.base 62.000 52.000
Ispett. Gen. r.e. 68.000 57.000
Dir. div. r.e. 63.000 53.000
C3 55.000 46.000
C2 50.000 42.000
C1 49.000 41.000
B3 46.000 38.000
B2 42.000 35.000
B1 41.000 34.000
A3 39.000 33.000
A2 37.000 31.000
A1 36.000 30.000 -------------------------------------------------------------------

TABELLA 3

TABELLARI/ANNUI (valori per 12 mensilità) ===================================================================
(dal 1.11.98) (dal 1.6.99) ===================================================================
X liv. II diff. 50.332.000 51.280.000
X liv. I diff. 40.140.000 40.932.000
X liv. base 29.017.000 29.641.000
Ispett. Gen. r.e. 32.632.344 33.316.344
Dir. div. r.e. 29.601.744 30.237.744
C4 27.423.048 27.975.048
C3 24.299.004 24.851.004
C2 21.243.000 21.747.000
C1 20.664.996 21.156.996
B4 20.519.096 20.975.096
B3 18.431.004 18.887.004
B2 16.023.000 16.443.000
B1 15.606.996 16.014.996
A4 15.523.296 15.919.296
A3 14.388.996 14.784.996
A2 13.170.996 13.542.996
A1 12.387.996 12.747.996 -------------------------------------------------------------------

Tabella 4

CATEGORIE E POSIZIONI ECONOMICHE DI SVILUPPO

Valori annuali lordi per 12 mensilità al 1.11.98.

===================================================================
C1 C2 C3 C4 Cat. C
20.664.996 21.243.000 24.299.004 27.423.048 -------------------------------------------------------------------
B1 B2 B3 B4 Cat. B
15.606.996 16.023.000 18.431.004 20.519.096 -------------------------------------------------------------------
A1 A2 A3 A4 Cat. A

12.387.996 13.170.996 14.388.996 15.523.296 -------------------------------------------------------------------

Valori differenziali annui lordi.

===================================================================
C1 C2 C3 C4 Cat. C
- 578.004 3.056.004 3.124.044 -------------------------------------------------------------------
B1 B2 B3 B4 Cat. B
- 416.004 2.408.004 2.088.092 -------------------------------------------------------------------
A1 A2 A3 A4 Cat. A
- 783.000 1.218.000 1.134.300 -------------------------------------------------------------------

Tabella 5

CATEGORIE E POSIZIONI ECONOMICHE DI SVILUPPO

Valori annuali lordi per 12 mensilità all'1.06.99.

===================================================================
C1 C2 C3 C4 Cat. C
21.156.996 21.747.000 24.851.004 27.975.048 -------------------------------------------------------------------
B1 B2 B3 B4 Cat. B
16.014.996 16.443.000 18.887.004 20.975.096 -------------------------------------------------------------------
A1 A2 A3 A4 Cat. A

12.747.996 13.542.996 14.748.996 15.919.296 -------------------------------------------------------------------

Valori differenziali annui lordi.

===================================================================
C1 C2 C3 C4 Cat. C
- 590.004 3.104.004 3.124.044 -------------------------------------------------------------------

B1 B2 B3 B4 Cat. B
- 428.004 2.444.004 2.088.092 -------------------------------------------------------------------
A1 A2 A3 A4 Cat. A
- 795.000 1.242.000 1.134.300 -------------------------------------------------------------------

TABELLA 6

INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (Importo annuo per 12 mensilità) ===========================================================
(dal 1.11.98) ===========================================================
X liv. II diff. 13.932.204
X liv. I diff. 13.472.496
X liv. base 12.945.396
Ispett. Gen. r.e. 13.499.964
Dir. div. r.e. 13.294.728
C4 12.870.108
C3 12.870.108
C2 12.673.344
C1 12.673.344
B4 12.481.836
B3 12.481.836
B2 12.333.984
B1 12.333.984
A4 12.237.108
A3 12.237.108
A2 12.155.184
A1 12.078.312 -----------------------------------------------------------
 
ALLEGATO A

1. CATEGORIA A

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attivita' caratterizzate da:

conoscenze di tipo operativo (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione ed eventuali corsi di formazione specialistici;
contenuti ausiliari ed esecutivi, con responsabilita' di risultati parziali rispetto a piu' ampi processi produttivi/amministrativi;
problematiche lavorative di tipo semplice;
relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra piu' soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale.

Esemplificazione dei profili
Lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna - ritiro della documentazione amministrativa. Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa.
Lavoratore che provvede ad attivita' prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuale, comportanti anche gravosita' o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro.
Lavoratore che, nel campo amministrativo, provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonche' alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni.
Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti profili: operatore servizi generali, operatore professionale.

2. CATEGORIA B

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attivita' caratterizzate da:

conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze e'
acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza
pluriennale, con necessita' di aggiornamento; contenuto di concetto
con responsabilita' di risultati relativi a specifici processi
produttivi/amministrativi; problematiche lavorative di media complessita' da affrontare
attraverso modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza
delle soluzioni possibili; relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche
con posizioni organizzative al di fuori delle unita' organizzative
di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di
tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche
complesse e negoziali.

Esemplificazione dei profili
Lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unita' di appartenenza.
Lavoratore che svolge attivita' istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati.
Appartengono, ad esempio, a questa categoria i seguenti profili: impiegato amministrativo-contabile, impiegato esperto di relazioni esterne, impiegato per i servizi tecnici.

3. CATEGORIA C

Appartengono a questo raggruppamento i lavoratori che svolgono attivita' caratterizzate da:

elevate conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze e'
acquisibile con la laurea e laurea specialistica ed eventuali
specializzazione post-laurea) ed un grado di esperienza
pluriennale, con frequente necessita' di aggiornamento; contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilita'
di risultati relativi a diversi processi produttivi/amministrativi
e con possibilita' di coordinamento e organizzazione di gruppi
informali di lavoro ed unita' semplici; problematiche lavorative di tipo complesso da affrontare con modelli
teorici non immediatamente utilizzabili e significativa ampiezza
delle soluzioni possibili; relazioni organizzative interne, anche
di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unita'
organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne
(con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza
istituzionale; relazioni con gli utenti di natura diretta, anche
complesse e negoziali.

Esemplificazione dei profili
Lavoratore che espleta attivita' di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari.
Lavoratore che espleta attivita' progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche.
Lavoratore che espleta attivita' di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attivita' amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessita', nonche' attivita' di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza.
Appartengono, ad esempio, a questo gruppo i seguenti profili: specialista amministrativo-contabile, specialista nella gestione delle risorse umane, specialista nella gestione dei sistemi informativi

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti concordano sulla esigenza di procedere in tempi ravvicinati ad una comune valutazione delle esperienze e dei risultati della fase di prima applicazione del sistema delle progressioni economiche orizzontali al fine di rafforzare il relativo livello di incentivazione con particolare riferimento alla categoria C, anche attraverso l'individuazione di ulteriori posizioni economiche di sviluppo.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti affermano la comune volonta' di individuare una soluzione concordata, che serva di indirizzo alle decisioni dell'ente, qualora dovessero emergere problemi applicativi della disciplina contrattuale sulla ricollocazione del personale in servizio, a seguito della eventuale ritardata attuazione delle disposizioni del precedente contratto collettivo.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Avuto riguardo all'esigenza per il CONI di ridefinire la propria struttura in coerenza con i mutamenti istituzionali di recente intervenuti mediante l'adozione di idonei strumenti organizzativi, il CONI e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL convengono sulla necessita' di addivenire ad un nuovo assetto contrattuale gia' a partire dal prossimo rinnovo che sostenga la funzionalita' del riadeguato Ordinamento dei Servizi e del correlato Regolamento di Organizzazione, anche con soluzioni ordinamentali che possano valorizzare le diverse professionalita' esistenti nell'ente con particolare riguardo a quelle maggiormente qualificate sul versante dei servizi tecnico-sportivi connessi con i compiti istituzionali del CONI, classificate ex art. 15 legge n. 88/1989.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

Le parti si impegnano ad assumere iniziative e formulare proposte affinche' i contratti di lavoro o di collaborazione eventualmente stipulati dalle FFSN ai sensi del D.Lgs. 242/1999 manifestino contenuti omogenei e coerenti con i principi informatori del presente CCNL.

NOTA A VERBALE RDB/ANDICO

La RdB-Andico, consapevole che la mancata firma del Contratto Nazionale dei dipendenti CONI 1998/200 1 precluderebbe la possibilita' di accedere alla contrattazione di 2o livello (Contratto Integrativo di Ente), situazione che sarebbe punitiva per le aspettative dei dipendenti dalla stessa tutelati, pur non condividendo l'ipotesi di accordo gia' stipulata dalle altre OO.SS. per la parte normativa ed il primo biennio economico, decide - all'atto della stipula - di sottoscrivere l'accordo suddetto, con riserva di ulteriore consultazione del personale a seguito dell'eventuale prossima intesa sul 2o biennio economico.
Per quanto riguarda l'articolato contrattuale la RdB - Andico esprime le proprie riserve in particolare sui seguenti punti:
1. il mancato recupero dell'inflazione, non avendo l'Aran tenuto in alcun conto il ritardo (tre anni e cinque mesi) con il quale si e' giunti alla firma del Contratto e il differenziale tra tasso d'inflazione programmato e quello reale, come avrebbe dovuto essere in base agli accordi di luglio 1993;
2. l'inosservanza, da parte dell'Aran, delle linee di indirizzo del Comitato di settore (CONI) per quanto riguarda le sezioni contrattuali separate, degli ex art.15 legge 88/89, degli ex collaboratori di 9o livello e dei dipendenti diplomati ISEF;
3. la mancata applicazione della legge 138/92 che ha impedito una differenziazione, rispetto ad altri Enti pubblici del comparto parastato, di alcuni istituti contrattuali quali l'orario di lavoro e la riqualificazione professionale;
4. l'istituzione di nuove indennita' che andranno a favore di pochi dipendenti sottraendo pero' denaro dal Fondo del Salario accessorio di tutti;
5. gli aumenti del salario accessorio hanno in massima parte valenza solo dal 2001 e carattere di incertezza, in quanto legati ad eventi non quantificabili;
6. del tutto illegittima appare la previsione di finanziare le progressioni economiche all'interno delle aree con il Fondo del salario accessorio;
7. penalizzante per tutto il personale la mancata separazione del Fondo per i dipendenti ex art. 15 L. 88/89.
In questo quadro totalmente negativo, e forte dell'adesione ad oggi di piu' di ottocento colleghi che hanno sottoscritto il documento referendario contro questa ipotesi contrattuale, l'RdB - Andico esprime il proprio giudizio complessivamente negativo sull'accordo e prosegue nella mobilitazione gia' in atto.

Roma 15/05/2001

NOTA A VERBALE CIDA/ASDICO

Con riferimento alle categorie rappresentate (ex IX Qualifica funzionale, Direttori di Divisione, Ispettori Generali e Professionisti), questa Organizzazione Sindacale rileva ancora una volta l'assenza, nel testo sottoposto alla firma, di quanto concordato in sede di confronto negoziale nell'interesse delle stesse.
Cio' anche in violazione dell'atto di indirizzo inviato dal CONI all'ARAN, e ripetendo quanto avvenuto all'atto della stipula del I Contratto di categoria.
Questa Organizzazione stigmatizza un comportamento della controparte e dell'Ente che privilegia il confronto negoziale con soggetti non rappresentativi delle suddette categorie rimaste non tutelate.
La sottoscrizione del presente Contratto ha, pertanto, il solo scopo di garantire il ruolo negoziale di una Organizzazione che resta comunque impegnata a perseguire in ogni sede, sindacale o anche giudiziaria, la giusta tutela degli interessi rappresentati.
NOTA A VERBALE UGL

L'UGL, consapevole che la mancata firma del Contratto Nazionale dei dipendenti CONI 1998/2001 precluderebbe la possibilita' di accedere alla contrattazione di 2o livello (Contratto Integrativo di Ente), situazione che sarebbe punitiva per le aspettative dei dipendenti dalla stessa tutelati, pur non condividendo l'ipotesi di accordo gia' stipulata dalle altre OO.SS. per la parte normativa ed il primo biennio economico, decide - all'atto della stipula - di sottoscrivere l'accordo suddetto, con riserva di ulteriore consultazione del personale a seguito dell'eventuale prossima intesa sul 2o biennio economico.
Per quanto riguarda l'articolato contrattuale la UGL esprime le proprie riserve in particolare sui seguenti punti:
1. il mancato recupero dell'inflazione, non avendo l'Aran tenuto in alcun conto il ritardo (tre anni e cinque mesi) con il quale si e' giunti alla firma del Contratto e il differenziale tra tasso d'inflazione programmato e quello reale, come avrebbe dovuto essere in base agli accordi di luglio 1993;
2. l'inosservanza, da parte dell'Aran, delle linee di indirizzo del Comitato di settore (CONI) per quanto riguarda le sezioni contrattuali separate, degli ex art. 15 legge 88/89, degli ex collaboratori di 9o livello e dei dipendenti diplomati ISEF;
3. la mancata applicazione della legge 138/92 che ha impedito una differenziazione, rispetto ad altri Enti pubblici del comparto parastato, di alcuni istituti contrattuali quali l'orario di lavoro e la riqualificazione professionale;
4. l'istituzione di nuove indennita' che andranno a favore di pochi dipendenti sottraendo pero' denaro dal Fondo del Salario accessorio di tutti;
5. gli aumenti del salario accessorio hanno in massima parte valenza solo dal 2001 e carattere di incertezza, in quanto legati ad eventi non quantificabili;
6. del tutto illegittima appare la previsione di finanziare le progressioni economiche all'interno delle aree con il Fondo del salario accessorio;
7. penalizzante per tutto il personale la mancata separazione del Fondo per i dipendenti ex art. 15 L. 88/89.
In questo quadro totalmente negativo, e forte dell'adesione ad oggi di piu' di ottocento colleghi che hanno sottoscritto il documento referendario contro questa ipotesi contrattuale, l'UGL esprime il proprio giudizio complessivamente negativo sull'accordo e prosegue nella mobilitazione gia' in atto.

Roma 15/05/2001

NOTA A VERBALE CISAL/SNALCO

La CISAL-FIALP, pur non condividendo i termini dell'ipotesi di accordo relativa al rinnovo del CCNL 98/2001 per la parte normativa del quadriennio e per i due bienni economici, anche sulla base delle contestazione degli oltre 800 lavoratori di cui si allega l'elenco debitamente firmato, decide di sottoscrivere il presente contratto consapevole della necessita' di dare, comunque, una certezza contrattuale al personale del CONI che oggi, purtroppo, sul piano organizzativo ed economico non ha alcun riferimento accettabile.
Tale decisione scaturisce, altresi' dalla necessita' di essere, quale O.S. maggiormente rappresentativa, ammessa alla trattativa di 2o livello (Contratto integrativo di Ente), in quanto la normativa esistente, peraltro illegittima, discriminatoria e contraria ai principi costituzionali, non consente alle OO.SS. non firmatarie del CCNL, di partecipare a tale trattativa, impedendo cosi' i diritti sindacali e le prerogative di tutela dei lavoratori rappresentati.
Di seguito si elencano le riserve sugli articolati contrattuali:
1. Gli incrementi tabellari non risultano sufficienti a consentire il mantenimento del potere d'acquisto delle retribuzioni dei lavoratori del CONI, in quanto non coprono il differenziale tra il tasso d'inflazione programmato e quello reale e, soprattutto non consentono il recupero economico per il ritardo del rinnovo contrattuale;
2. l'intero impianto contrattuale sembra riferito non a personale del Coni, ma a quello del Parastato (INPS-INAIL-etc); lo dimostra il fatto che le categorie si chiameranno C-B-A- anziche' O-I-Q; che tutta la parte normativa ed economica e' copia conforme ai CCNL del Comparto Parastato;
3. gli incrementi relativi al Fondo di Ente per il salario accessorio risultano inadeguati, non solo rispetto alla linea di indirizzo programmatico del CONI ma anche per il fatto che l'utilizzo del Fondo (cioe' di tutti i lavoratori non dirigenti) e' destinato, con la contrattazione integrativa di Ente, a finanziare le carriere delle varie categorie, gli sviluppi economici, le posizioni organizzative (ponendo in una anomala concorrenza gli art. 15 con la categoria dei Quadri - anzi, la categoria "C"
Allo stato delle cose e' quanto mai opportuno richiamare l'attenzione sulle linee di indirizzo e sulle adeguate risorse economiche che il CONI avrebbe dovuto reperire e che dovevano essere finalizzate ad incrementare ben quattro distinte sezioni contrattuali:
al - Personale amministrativo;
a2 - Maestri dello sport (art. 15 legge 88/89) - diplomati ex ISEF ed ex collaboratori laureati di 9^ livello;
a3 - Area Medica;
a4 - Area professionisti.
Occorreva inoltre:

- riconsiderare specifiche professionalita' richieste sia ai
dipendenti in servizio presso gli impianti gestiti dal CONI (es.:
Centri preparazione Olimpica) sia ai dipendenti adibiti alle
manifestazioni/spettacolo; - prevedere un riordino ed una nuova finalizzazione delle "risorse
storiche" utilizzate nel biennio precedente.

Per quanto si riferisce specificatamente alle categorie dei Medici e dei Professionisti, la scrivente O.S. - ancora una volta - esprime il proprio dissenso formale e sostanziale e dichiara che le stesse categorie sono state estromesse dall'area di contrattazione della Dirigenza in maniera del tutto illegittima, utilizzando una interpretazione capziosa dell'art. 11 della legge 59/97 che al comma 4 prevedeva tre gruppi di categorie: i Dirigenti - le specifiche tipologie professionali - gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attivita' professionali.
Si ricorda a tal proposito, che il parere della Commissione unificata, istituita ai sensi del D.Lgs. 281/97, ha espresso i seguenti principi:

a) distinzione - nell'ambito dell'area separata delle Dirigenza - tra
Dirigenti e le specifiche tipologie professionali; b) obbligo di una disciplina separata - nell'ambito dei contratti di
compatto - anche per altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali, con caratteristiche
espressamente indicate.

E' appena il caso di ricordare e sottolineare (a sostegno di quanto sopra gia' menzionato) che, per analogia, il Dlgs. 29/93 (art. 15 punto 2) stabilisce che:
"nelle istituzioni e negli Enti di ricerca e sperimentazione nonche' negli altri Istituti pubblici di cui al sesto comma dell'art. 33 della Costituzione, le attribuzioni della Dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento"; norma puntualmente confermata dall'art. 10 del D.lgs. 80/88.
Per quanto riguarda i Medici del CONI, e le altre specifiche professionalita' (avvocati, statistici, psicologi, ingegneri, architetti e geometri) la FIALP/CISAL/SNALCO ribadisce la necessita' che, nell'ambito della sezione speciale dei Dirigenti-Medici, si trovi una adeguata collocazione, attraverso apposita norma di riferimento contrattuale, al fine di evitare tardivi recuperi con dichiarazioni congiunte da far valere per il prossimo rinnovo contrattuale 2002/2005.
ISPETTORI GENERALI E DIRETTORI DI DIVISIONE EX ART. 15 LEGGE 88/89 (Maestri dello Sport e figure specializzate in ambito sportivo).
Il personale relativo alle qualifiche suddette di cui all'art. 25, comma 4 del D.lgs. 29/93, non puo' essere ascritto e confuso nell'ambito dell'ordinamento professionale del restante personale non dirigenziale del CONI, per i seguenti motivi:

- peculiarita' delle finzioni ad esso attribuite dal medesimo art.
25, del D.lgs 29/93; - valutazione preferenziale per l'accesso alla dirigenza, prevista
dall'art. 28 del D.lgs 29/93; - personale ad esaurimento.

Se si considera l'aspetto prettamente normativo (legge 88/89 e D.Lgs 29/93), la disciplina contrattuale del predetto personale avrebbe dovuto essere specifica e distinta, sia per la parte economica, sia per quella relativa allo status giuridico.
L'ipotesi di accordo sottoscritta dall'ARAN e da alcune Organizzazioni Sindacali contrasta in maniera stridente non solo con gli aspetti normativi di carattere generale ma anche con gli aspetti specifici del settore, che sinteticamente si riportano:
1) le linee di indirizzo del settore, allegate alla deliberazione CONI n. 630 del 21/6 /2000, collocavano i suddetti lavoratori in una distinta sezione contrattuale, definita a2;
2) i principi di autogoverno e di autorganizzazione derivanti da un'ampia potesta' regolamentare, conferita al CONI dalla legge 138/92, consentivano al settore un ampio ventaglio di norme contrattuali e il reperimento di risorse economiche adeguate per il definitivo riconoscimento delle professionalita' e delle funzioni dei Maestri dello Sport e delle altre figure specializzate in ambito sportivo, anche alla luce di quanto previsto dal D.lgs. 242/99;
3) il CONI non puo' essere riconsiderato omologo o assimilabile agli altri EPNE, per la natura associativa, per la collocazione nel CIO, nonche' per le implicazioni internazionali che da esso conseguono.
4) il Legislatore ha definitivamente escluso il CONI dal Comparto degli EPNE (art. 73 del D.lgs. 29/93).
5) La Corte dei Conti - Sezione del controllo sugli Enti - in data 25/7/97 ha sentenziato che il ROP (Regolamento organico del personale) deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI e' legittimo a tutti gli effetti e, quindi, sono legittimi anche gli articoli in esso contenuti, ancorche' deroghino dalle norme e dai principi generali del pubblico impiego, in virtu' della potesta' regolamentare riconosciuta al CONI dalla legge 138/92.
Appare evidente da quest'ultimo punto come l'intero impianto dell'ipotesi di accordo, riporta surrettiziamente i lavoratori del CONI all'applicazione di norme contrattuali degli EPNE (comparto Parastato) che contrastano e contraddicono i principi di autorganizzazione e di autonomia dell'Ente, con gravi ripercussioni sulle professionalita' e le carriere delle varie categorie e sulla funzionalita' dell'assetto istituzionale dello Sport Nazionale ed Internazionale.
Nel particolare il dissenso e le riserve riguardano le seguenti norme contrattuali:

Art. 1 - Obiettivi e campo di applicazione

Si ribadisce che l'articolo doveva essere integrato come appresso specificato:
"Il presente CCNL, stipulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art 73 - comma 5 del D.Lgs 29/93 e successive modificazioni e integrazioni, della Legge 138/92 e del D.Lgs n. 242/99, si applica a tutto il personale del CONI con rapporto di lavoro a tempo sia indeterminato che determinato, ovunque prestino servizio, esclusi i dirigenti e i dirigenti sanitari nonche' il personale di cui all'art. 15, comma 1 della legge 9 marzo 1989 n. 88."
Per i dipendenti ex art. 15 legge 88/89 deve essere prevista - come gia' piu' volte richiesto - una apposita sezione contrattuale, cosi' come per i Professionisti dell'Ente.

Art. 40 - Orario di lavoro.

La scrivente ribadisce il suo dissenso in quanto, pur essendo stata disponibile, nel corso della trattativa, a concordare eventuali modifiche dell'orario di lavoro, per particolari situazioni contingenti rappresentate dall'Amministrazione in sede di contratto integrativo di Ente, nell'articolato del presente contratto tutto quanto sopra non e' stato previsto e si ribadisce l'assoluta necessita' della determinazione contrattuale dell'orario ordinario di servizio.

Art. 50 - Progressione economica all'interno della categoria

Si osserva che il presente accordo non recepisce quanto ottimamente regolamentato dalle norme dell'attuale Regolamento Organico, considerata la specificita' professionale dei dipendenti CONI. Per quanto attiene al finanziamento di detto istituto non si concorda che lo stesso avvenga attraverso le risorse indicate all'art. 67.

Art. 54 - Posizioni organizzative

La scrivente preso atto dell'istituzione delle Posizioni Organizzative esprime dissenso sul loro finanziamento che non puo' essere posto a carico del monte del salario accessorio, ex art. 67, bensi' costituito con risorse aggiuntive, recuperate possibilmente ai sensi della Legge 138/92 che, peraltro, risulta essere proprio la normativa preposta per la migliore funzionalita' del C.O.N.I.

Art. 71 - indennita' di trasferta

Si esprime riserva per la norma prevista dal presente accordo sia per la costruzione dei rimborsi spese collegati al trattamento di missione, ma soprattutto si ribadisce la necessita' di estendere a tutto il personale CONI quanto previsto al punto E dello stesso art. 71. Infine l'articolato non tiene conto del trattamento di missione gia' in vigore per i Direttori di Divisione e per gli Ispettori Generali i quali risultano agganciati al trattamento di missione dei Dirigenti.

Art. 75 - Servizio mensa e buoni pasto

La scrivente critica e esprime il marcato dissenso circa l'applicazione di tale istituto che prevede per la sua applicazione un inspiegabile ritardo di sei mesi rispetto alla stipula del contratto, in considerazione che l'attuale vacanza contrattuale gia' risulta enormemente penalizzante rispetto agli altri dipendenti pubblici.

Art. 85 - Disposizioni speciali per il personale con qualifica ad personam di Ispettore Generale e Direttore di Divisione

Per quanto riguarda i contenuti dell'articolo relativo alle "Disposizioni per il personale con qualifica ad personam di Ispettore Generale e Direttore di Divisione", ribadendo quanto riportato in premessa, la critica e il dissenso verte sul non aver previsto un'apposita sezione contrattuale o nel contratto dei dirigenti o nel contratto in discussione. Si dissente, inoltre, che per gli ex Collaboratori - IX livello - (qualifica direttiva del vecchio ordinamento acquisita con concorso e laurea come requisito indispensabile) in quanto non e' prevista l'attribuzione di una posizione equiparata ai Direttori di Divisione, gia' prevista nella bozza del 1o contratto CONI ma, inspiegabilmente cancellata, pur se riconosciuta con delibera del Consiglio Nazionale del CONI no 991 del 28 gennaio 1998 non ratificata, tuttavia, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha suggerito di rimandare la soluzione del problema al presente contratto, suggerimento che e' stato del tutto disatteso.

Art. 86 - Disposizioni speciali per il personale utilizzato presso le federazioni sportive nazionali

Cosi' come rilevato nel corso della trattativa si dissente in quanto l'articolo non individua le linee guida da applicare qualora la convenzione quadro non venga approvata dal competente ministero. Tra l'altro per gli accordi di mobilita' interna non e' previsto, in via prioritaria, che il personale che transita dalle federazioni all'Ente effettui percorsi di formazione e di riqualificazione al fine del riutilizzo dello stesso a livello di uffici del CONI. Non e' prevista altresi' la necessaria analoga norma di salvaguardia per il personale che, a seguito della istituzione di agenzia o societa' per azioni che potranno gestire parte dei servizi dell'Ente, transitera' in dette agenzie o societa'. Si osserva che, stante la centralita' del problema del costo del lavoro, non sono state individuate, come elemento qualificante del presente contratto collettivo nazionale, quelle attribuzioni patrimoniali indirette derivanti dai cosiddetti "fringe benefits" che sicuramente incidono sul reddito familiare del dipendente. Non e' stata considerata la necessita' per i dipendenti CONI ed i propri familiari di contrattualizzare l'utilizzo ai fini della pratica sportiva nel tempo libero degli impianti e attrezzature di proprieta' dell'Ente, ovvero delle federazioni sportive.
Si rileva infine che nel presente CCNL non e' considerata la classificazione del personale, cosi' come previsto per tutto il pubblico impiego, per l'utilizzo in sede di ridefinizione della pianta organica di alcuna norma che possa far transitare gli appartenenti alla posizione economica apicale della categoria A (ex quinto livello) nella prima posizione economica della categoria B e gli appartenenti alla posizione economica apicale della categoria B (ex settimi livelli) alla prima posizione economica della categoria C, conservando la retribuzione economica in godimento.
Per tutto quanto sopra espresso si ribadisce che la sottoscrizione del presente contratto e' dovuta unicamente per l'utilizzazione dei diritti e delle prerogative e liberta' sindacali.

CISAL
FIALP
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone