Gazzetta n. 174 del 28 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 14 novembre 2000
Individuazione dei beni mobili ed immobili costituenti il patrimonio dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV).

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento del territorio
del Ministero delle finanze
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE capo del Dipartimento dell'aviazione civile del Ministero dei
trasporti e della navigazione
e
IL DIRETTORE GENERALE
dei lavori e del demanio del Ministero della difesa

Visto l'art. l del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, recante l'ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG), che ha riconosciuto all'Azienda "personalita' giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria";
Visto l'art. 18, primo e secondo comma, del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981, nel quale e' disposto che "il patrimonio iniziale e' costituito dai beni del demanio militare e dell'aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda", nonche' "dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati";
Visto il quarto comma del succitato art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981, che ha stabilito che il suddetto patrimonio e quello successivamente acquisito "e' giuridicamente ed amministrativamente distinto da quello dello Stato ed e' destinato al conseguimento delle finalita' aziendali" e che "i beni ed i diritti facenti parte di tale patrimonio sono assoggettati al regime del demanio pubblico";
Viste le risultanze dei lavori della commissione costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1983, ai sensi dell'art. 18, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981, che ha individuato i singoli beni mobili ed immobili ed i diritti da trasferire al patrimonio dell'Azienda, approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. UCI/8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;
Visti i decreti emanati dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e della difesa, con i quali per ciascun aeroporto e postazione di cui all'elenco in allegato A) sono stati approvati lo stato di consistenza dei beni immobili e l'elenco dei beni mobili ed e' stato altresi' disposto il trasferimento all'Azienda dei suddetti beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano, con gli oneri ed i pesi inerenti, alla data del loro trasferimento;
Considerato che per i beni mobili ed immobili relativi agli aeroporti ed alle postazioni di cui all'elenco in allegato B), ancorche' individuati tra i beni da trasferire all'Azienda, si e' proceduto solo alla consegna provvisoria all'Azienda mediante redazione di appositi verbali;
Considerato altresi' che i beni facenti parte degli aeroporti e delle postazioni di cui all'elenco in allegato C), pur essendo stati individuati tra i beni da trasferire al patrimonio dell'Azienda, non sono stati ricompresi nei verbali di consegna in quanto le rispettive societa' di gestione aeroportuale hanno frapposto ostacoli alla detta consegna all'Azienda, a seguito dell'instaurazione di contenziosi, che non hanno mai sospeso l'esecutivita' dei provvedimenti di trasferimento impugnati dalle stesse societa' di gestione, risoltisi con sentenze passate in giudicato favorevoli all'Azienda;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 385, che all'art. 5, quinto comma, dispone che "l'Azienda e' autorizzata ad acquisire i beni mobili ed immobili strumentali all'espletamento dei servizi attribuiti alla sua competenza" e che all'art. 6, secondo comma, stabilisce che "per le ulteriori esigenze funzionali e logistiche dell'Azienda, le relative aree necessarie all'interno dei sedimi demaniali saranno trasferite al patrimonio aziendale a titolo gratuito", e atteso che, in attuazione di tali disposizioni, sono stati acquisiti al patrimonio dell'Azienda i beni immobili facenti parte degli aeroporti e delle postazioni di cui all'elenco in allegato D);
Considerato, inoltre, che nel frattempo si sono verificate variazioni nella consistenza originaria dei beni mobili ed immobili e dei diritti;
Vista la consistenza dei beni mobili ed immobili ed i diritti acquisiti direttamente dall'Azienda cosi' come riportata nelle scritture patrimoniali e nei bilanci consuntivi dell'Azienda stessa;
Visto l'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 1996, n. 665 con il quale si dispone che, a decorrere dal 1o gennaio 1996, l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) e' trasformata in ente pubblico economico, denominato Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV);
Visto l'art. 6, primo e secondo comma, della succitata legge n. 665/1996, che prevede, tra l'altro, che "l'Ente subentra nella titolarita' dei rapporti attivi e passivi dell'AAAVTAG" e che "con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa sono individuati i beni, mobili ed immobili, che costituiscono il patrimonio dell'Ente", nonche' il parere n. 1531/98 reso, in data 26 gennaio 1999, dal Consiglio di Stato nell'adunanza della terza sezione circa l'ambito di applicazione della predetta norma;
Visto l'art. 13 della menzionata legge n. 665/1996, che dispone che "tutti gli atti di acquisizione del patrimonio dell'AAAVTAG, connessi con la trasformazione di cui all'art. 1, sono esenti da imposte e tasse";
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, della difesa e per la funzione pubblica, in data 27 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 19 agosto 1997, di approvazione dello statuto dell'Ente nazionale di assistenza al volo, il quale nell'art. 12 prevede che "1. Costituiscono patrimonio dell'Ente tutti i beni dell'amministrazione dell'AAAVTAG ad esso trasferiti in base all'art. 6 della legge 21 dicembre 1996, n. 665; nonche' gli apporti provenienti dallo Stato e da altre disposizioni legislative, che sono individuati a norma del comma 2 dello stesso art. 2. Il patrimonio aziendale e' assoggettato al regime stabilito dalla legge istitutiva dell'Ente";
Considerato che sulla base delle necessita' rappresentate dalle amministrazioni interessate sono state disposte verifiche di carattere tecnico/amministrativo mediante ricognizioni sui beni consegnati all'Azienda in via provvisoria;
Viste le risultanze emerse dalle cennate verifiche;
Visto l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Decreta:
Art. 1.
Sulla base della ricognizione effettuata costituiscono il patrimonio dell'Ente nazionale di assistenza al volo i beni mobili ed immobili individuati fino alla data del 31 dicembre 1999 e riportati rispettivamente negli elenchi in allegato "E" ed "F", che formano parte integrante del presente decreto, ed i diritti nonche' tutti i beni mobili acquisiti a qualsiasi titolo dall'E.N.A.V. dal 1o gennaio 2000, alla data di emanazione del presente decreto.
 
Art. 2.
1. Il presente decreto costituisce titolo per le trascrizioni immobiliari e volture catastali in favore dell'Ente nazionale di assistenza al volo dei beni individuati nell'art. 1. In caso di beni immobili che necessitino ancora di frazionamento e/o accatastamento, l'Ente nazionale di assistenza al volo vi provvedera' a proprie cura e spese.
2. Il presente decreto costituisce altresi' titolo per il discarico inventariale dei beni mobili per le amministrazioni statali interessate.
 
Art. 3.
Gli atti di acquisizione del patrimonio all'E.N.A.V. sono esenti da imposte e tasse.
Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 14 novembre 2000
Il direttore generale del Dipartimento del territorio
del Ministero delle finanze
Picardi
Il direttore generale
capo del Dipartimento dell'aviazione civile
del Ministero dei trasporti e della navigazione
Salvi
Il direttore generale dei lavori e del demanio
del Ministero della difesa
Colucci

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 8

Avvertenza:
Si comunica che gli allegati di cui e' cenno all'art.
1, del presene decreto sono omessi in sede di
pubblicazione, attesa la loro particolare voluminosita' e
sono comunque reperibili e consultabili presso l'agenzia
del demanio - direzione centrale servizi immobiliari - via
del Quirinale n. 30 - Roma.
 
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