Gazzetta n. 174 del 28 luglio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE |
DECRETO 11 aprile 2001 |
Ripartizione del fondo per la mobilita' ciclistica ai sensi della legge n. 366/1998. |
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IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE di concerto con IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Vista la legge 19 ottobre 1998, n. 366, recante "norme per il finanziamento della mobilita' ciclistica" e, in particolare: l'art. 2, che prevede l'affidamento alle regioni del compito di redigere i piani regionali di riparto dei relativi finanziamenti; l'art. 3, che prevede la costituzione presso il Ministero dei trasporti e della navigazione di un fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilita' ciclistica; l'art. 4, comma 1, che prevede la ripartizione tra le regioni della quota annuale del fondo secondo i criteri determinati dalla stessa legge; Visto l'art. 4, comma 2, della suddetta legge in cui si prevede che il fondo, costituito presso il Ministero deitrasporti e della navigazione per gli interventi a favore della mobilita' ciclistica, possa essere finanziato con eventuali ed ulteriori risorse da parte del Ministero dei lavori pubblici e del Dipartimento per le aree urbane; Vista la legge finanziaria n. 488 del 23 dicembre 1999, che ha previsto un rifinanziamento della legge n. 366/1998, ammontante a lire 38 miliardi per il triennio 2000 - 2002, cosi' ripartiti: lire 13 miliardi per l'anno 2000, lire 15 miliardi per l'anno 2001 e lire 10 miliardi per il 2002; Vista la nota prot. n. 1271/A3 del 31 maggio 1999 del presidente della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, con la quale sono stati proposti i seguenti criteri e procedure applicative per il riparto del predetto fondo: a) con riferimento all'art. 4, il cofinanziamento delle regioni e/o altri enti e operatori locali non potra' essere in ogni caso, inferiore al 50 per cento dell'intervento ammesso a finanziamento; b) con riferimento all'art. 11, che stanzia risorse pari ad undici miliardi di lire annui per la durata di quindici anni, i contributi sono stati cosi ripartiti: 1) il 60% secondo i parametri gia' utilizzati per l'attuazione della legge n. 208/1991, inerente le piste ciclabili; 2) il 30% ai sensi del punto b), art. 4, della legge n. 366/1998, in proporzione ai fondi stanziati per l'attuazione della stessa legge da parte della regioni e delle province autonome; A tal fine, in caso di stanziamento pluriennale o in conto mutui, gli importi da prendere a riferimento vengo attualizzati dal Ministero dei trasporti e della navigazione al tasso corrente di ammortamento o al tasso ufficiale di sconto; 3) il 10% ai sensi del punto c), art. 4 della legge n. 366/1998, sulla base di quanto impegnato contabilmente da ciascuna regione e provincia autonoma, nell'esercizio finanziario 1998, per le finalita' analoghe a quelle della legge di cui trattasi; Vista la nota n. 4087 del 28 luglio 1999, con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha condiviso i criteri e le procedure proposte dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, salvo l'esito degli ulteriori concerti ed intese previsti dalla richiamata normativa; Visti i piani regionali di riparto di cui all'art. 2 della legge n. 366/1998; Ravvisata l'opportunita' di rideterminare l'importo del piano per quelle regioni e province autonome che hanno previsto il cofinanziamento in misura inferiore al 50%; Tenuto conto che dall'applicazione dei criteri suesposti il fondo di cui all'art. 3 della predetta legge risulta cosi' ripartito:
===================================================================== Regioni | Importo ===================================================================== Basilicata.... | L. 1.444.936.000 Bolzano.... | L. 3.206.620.000 Emilia-Romagna.... | L. 1.464.187.000 Liguria.... | L. 325.182.000 Lombardia.... | L. 1.834.163.000 Marche.... | L. 323.821.000 Piemonte.... | L. 565.936.000 Toscana.... | L. 453.180.000 Trento.... | L. 1.792.000.000 Umbria.... | L. 219.983.000 Veneto.... | L. 1.369.992.000
Sentita la Conferenza Stato-regioni, la quale ha espresso parere favorevole alla proposta anzi citata, come da estratto verbale della seduta in data 6 dicembre 2000; Visto il decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999 ed in particolare l'art. 10, comma 1, lettera d), che ha trasferito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei lavori pubblici i compiti, le corrispondenti strutture e le risorse finanziarie, materiali ed umane, relative all'area funzionale delle aree urbane, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dello stesso art. 10; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 8681/43/2 del 24 settembre 1999, con il quale e' stata istituita la Direzione generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale; Visto il parere favorevole espresso sul presente schema di decreto di riparto dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale, con la nota prot. n. 33 Segr. del 23 gennaio 2001, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della gia' menzionata legge n. 366/1998; Decreta: E' approvata la ripartizione tra le regioni della quota annuale del fondo, relativa all'anno 2000, per il finanziamento degli interventi a favore della mobilita' ciclistica di cui all'art. 3, in base ai criteri e modalita' di riparto illustrati nelle premesse, secondo il prospetto allegato che e' parte integrante del presente decreto. Le regioni per le quali e' stato ridefinito l'importo del piano presentato, ai fini della copertura del 50% del finanziamento da parte dello Stato, dovranno comunicare con delibera, da emanarsi entro il 31 maggio 2001, l'elenco degli interventi da realizzarsi con priorita'. I fondi saranno trasferiti alle regioni e alle province autonome mediante ordini di pagamento, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione dei singoli interventi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 aprile 2001 p. Il Ministro dei trasporti e della navigazione Angelini
Il Ministro dei lavori pubblici Nesi
Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2001 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 27 |
| Allegato ----> Vedere Allegato <---- Col. 1 - Importo del piano presentato al 30 novembre 1999. Col. 2 - Importi gia' finanziati con la legge n. 366/1998, regioni ed enti attuatori. Col. 3 - Importi relativi ai nuovi interventi da finanziare. Col. 4 - Percentuali attribuite con la legge n. 208/1991 alle singole regioni e provincie autonome. Col. 5 - Importo attribuito applicando la percentuale della colonna 4. Col. 6 - Importo cofinanziamento delle regioni e provincie autonome per la realizzazione dei nuovi interventi. Col. 7 - Percentuale relativa all'incidenza del cofinanzianiento regionale sui nuovi interventi. Col. 8 - Percentuale normalizzata con il totale delle percentuali dei cofinanzianienti regionali. Col. 9 - Ripartizione del 30% del fondo, cioe' 3.900.000.000, applicando le percentuali della colonna 8. Col. 10 - Importo impegnato da ogni singola regione o provincia autonoma, nell'anno 1999, per finalita' analoghe a quelle della legge n. 366/1998. Col. 11 - Percentuale relativa all'impegno di ogni singola regione e provincia autonoma, nell'anno 1999, in base all'importo del piano presentato al 30 novembre 1999. Col. 12 - Percentuale normalizzata con il totale delle percentuali degli impegni delle regioni e provincie autonome nel 1999. Col. 13 - Ripartizione del 10% del fondo, cioe' 1.300.000.000, applicando le percentuali della colonna 12. Col. 14 - Importo derivante dall'applicazione dei criteri di cui alle colonne precedenti. Col. 15 - Importo complessivo del cofinanziamento delle regioni, provincie autonome ed enti locali per l'attuazione del piano regionale o provinciale. Col. 16 - Importo massimo attribuibile come finanziamento statale (massimo 50%). Col. 17 - Risorse disponibili per differenza tra il finanziamento totale (col. 14) e l'importo massimo attribuibile (col. 16). Col. 18 - Importo ridefinito del piano regionale o provinciale in base al cofinanziamento dimostrato. Col. 19 - Percentuale finanziamento Stato. Col. 20 - Percentuale della col. 8 relativa al cofinanziamento di ogni singola regione e provincia autonoma in base all'importo dei nuovi interventi. Col. 21 - Importo derivante dall'applicazione della percentuale col. 20 sulle disponibilita' di cui alla col. 17. Col. 22 - Contributo complessivo rideterminato. Col. 23 - Nuova percentuale Stato. Col. 24 - Risorse disponibili per differenza tra il finanziamento ricalcolato (col. 22) e l'importo massimo attribuibile (col. 16). Col. 25 - Percentuale della col. 8 relativa al cofinanziamento di ogni singola regione e provincia autonoma in base all'importo dei nuovi interventi. Col. 26 - Coefficiente rideterminato per l'esclusione di alcune regioni che superavano il 50%. Col. 27 - Importo derivante dall'applicazione della percentuale col. 26 sulle disponibilita' di cui alla col. 24. Col. 28 - Importo definitivo di ripartizione dell'annualita' 2000. Col. 29 - Percentuale finanziamento dello Stato (max 50%) (col. 28/col 18). |
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