Gazzetta n. 174 del 28 luglio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 2001, n. 307
Regolamento recante organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli 52, 53, e 54, relativi al Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 400, ed in particolare gli articoli 4, comma 10, e 5, concernente rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attivita' culturali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare l'articolo 10, commi 1, lettera e), e 2;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Sentite, con esito favorevole, le organizzazioni sindacali, in data 11 dicembre 1999 e 14 giugno 2000;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 3 aprile 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;
Viste le osservazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, concernente regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attivita' culturali, formulate dalla Corte dei conti con nota n. 89 del 23 aprile 2001;
Ritenuto di dover accogliere le predette osservazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2001;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente regolamento:

Ministro ed Uffici di diretta collaborazione
Art. 1.
Il Ministro
1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato: "il Ministro", e' l'organo di direzione politica del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato: "Ministero", ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I Sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni espressamente a loro delegate dal Ministro con proprio decreto.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- L'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), cosi'
dispone:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante "Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 26 ottobre 1998, n.
250.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 2000, n. 441, recante "Regolamento recante
norme di organizzazione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali", e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 febbraio 2001, n. 33.
- Gli articoli 52, 53 e 54 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59", cosi' recitano:
"Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il Ministero per i beni e
le attivita' culturali esercita le attribuzioni spettanti
allo Stato in materia di beni culturali e ambientali,
spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite, anche dal
presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte
in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla
vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.
2. Al Ministero sono altresi' trasferite, con le
inerenti risorse, le funzioni esercitate dal Dipartimento
per l'informazione e l'editoria, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di
diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e
promozione delle attivita' culturali".
"Art. 53 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in
materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni
culturali e dei beni ambientali; promozione delle attivita'
culturali; promozione dello spettacolo (attivita' teatrali,
musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello
spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle
produzioni cinematografiche, radiotelevisive e
multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi
bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della
cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla
progettazione di opere destinate ad attivita' culturali;
studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle
materie di competenza, anche mediante sostegno
all'attivita' degli istituti culturali; vigilanza sul CONI
e sull'Istituto del credito sportivo".
"Art. 54 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in non piu' di dieci direzioni generali, coordinate da un
segretario generale, alla cui individuazione ed
organizzazione si provvede ai sensi dell'art. 4.
2. L'organizzazione periferica del Ministero si
articola nelle soprintendenze regionali, nelle
soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b),
c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica
3 dicembre 1975, n. 805, negli archivi di Stato e nelle
biblioteche pubbliche statali. Si applicano gli articoli 7
e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
3. All'art. 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998,
n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:
a) (Omissis).
b) nel comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: "Con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1,
puo' essere attribuito al soprintendente regionale il
coordinamento di altre attivita' del Ministero nella
regione ;
c) (Omissis)".
- Gli articoli 4, comma 10, e 5 della legge 29 dicembre
2000, n. 400, recante "Rifinanziamento della legge
21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia
di beni e attivita' culturali", cosi' dispongono:
"Art. 4 (Disposizioni in materia di spettacolo, sport e
attivita' culturali). - 1-9. (Omissis).
10. Al comma 1 dell'art. 52 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, dopo la parola: "esercita" sono
inserite le seguenti: ", anche in base alle norme del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo
unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490,".
"Art. 5 (Potenziamento organico del Comando Carabinieri
per la tutela del patrimonio artistico). - 1. Il
potenziamento organico del Comando Carabinieri per la
tutela del patrimonio artistico disposto dall'art. 3, comma
1, secondo periodo, della legge 21 dicembre 1999, n. 513,
deve intendersi riferito al personale indicato nella
tabella 1 allegata alla presente legge, da considerare in
soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei
carabinieri, previsto dalle leggi vigenti.
2. Per il ripianamento degli effettivi, e' autorizzato
il ricorso ad arruolamenti straordinari, in deroga all'art.
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, nei limiti delle risorse di cui
all'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3, comma 1,
secondo periodo, della legge 21 dicembre 1999, n. 513.
3. Le disponibilita' di bilancio destinate dalla legge
21 dicembre 1999, n. 513, al potenziamento di personale e
mezzi del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio
artistico saranno allocate, con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su
appositi capitoli di bilancio del Ministero per i beni e le
attivita' culturali".
- L'art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11, della legge
15 marzo 1997, n. 59), cosi' recita:
"Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali).
- 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di
seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree
funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome
funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del
Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente
trasferite le corrispondenti strutture e le relative
risorse finanziarie, materiali ed umane:
a) turismo al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
b) italiani nel mondo al Ministero per gli affari
esteri;
c) segreteria del comitato per la liquidazione delle
pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma
1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma
5, nonche' commissione Reggio Calabria, di cui all'art. 7
della legge 5 luglio 1989, n. 246, e commissione per il
risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori
pubblici;
e) diritto d'autore e disciplina della proprieta'
letteraria, nonche' promozione delle attivita' culturali,
nell'ambito dell'attivita' del Dipartimento per
l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le
attivita' culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2,
del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.
2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di
cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie
dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma
1 ne assumono la responsabilita' a decorrere dalla entrata
in vigore del presente decreto quando si tratti di
strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio
mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso
diverso, l'assunzione di responsabilita' decorre dalla
individuazione, mediante apposito decreto del Presidente
del Consiglio, delle risorse da trasferire".
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche", e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento
ordinario.

Nota all'art. 1:
- Gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, cosi' recitano:
"Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo - Funzioni e
reperibilita) (art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall'art. 2 del D.Lgs. n. 470 del 1993 poi
dall'art. 3 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 387 del 1998). - 1.
Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientrati
nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la
rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e
della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano,
in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare diverse finalita' e
la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale
generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
non siano direttamente o indirettamente espressione di
rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da
un lato, e attuazione e gestione dall'altro".
"Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo) (art. 14
del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
8 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del D.Lgs.
n. 80 del 1998). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di
cui all'art. 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e
comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte
dei dirigenti di cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi
da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad
esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni
delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed
adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive di supporto e disaccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle segretarie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di Governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
di compensa dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il
Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il quale
il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti.
Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza
delle direttive generali da parte del dirigente competente,
che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il
Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa
contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione
al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo
provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2,
comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Resta altresi' salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo
regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n.
635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per
motivi di legittimita'".



 
Art. 2
Uffici di diretta collaborazione

1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Gabinetto costituisce centro di responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e, nel suo ambito, sono costituiti gli Uffici di diretta collaborazione.
2. Sono Uffici di diretta collaborazione: a) l'Ufficio di Gabinetto; b) la Segreteria del Ministro; c) l'Ufficio legislativo; d) l'Ufficio per la stampa e la comunicazione; e) il Servizio di controllo interno; f) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto per il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e per le segreterie dei Sottosegretari di Stato, e' assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 110 unita', comprensivo di estranei alla amministrazione assunti con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Ministro, in numero non superiore a 20. Il Ministro puo' nominare un proprio portavoce, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, nonche' un consigliere diplomatico.
4. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli Uffici di cui al comma 2, previa verifica della possibilita' di soddisfare le esigenze mediante personale dei ruoli dell'amministrazione, e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al Gabinetto, anche esperti e consulenti di particolare professionalita' e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, nel numero massimo di 12, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di durata comunque non superiore di tre mesi rispetto alla permanenza in carica del Ministro. Il Ministro, con l'atto con cui dispone l'incarico, da' atto dei requisiti di particolare professionalita' del consulente ed allega un suo dettagliato curriculum.
5. Il trattamento economico onnicomprensivo del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione e dei collaboratori di cui al comma 4 e' determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle seguenti misure: a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva di importo non
superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale
dei dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale
incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio
da fissare in un importo non superiore alla misura massima del
trattamento accessorio spettante al Segretario generale del
Ministero; b) per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il presidente
dell'organo di direzione di cui all'articolo 7, comma 2, in una
voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del
trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad
uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi
dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante
ai dirigenti di uffici di livello dirigenziale generale del
Ministero; c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il segretario
particolare del Ministro, per il consigliere diplomatico, nonche'
per i capi delle segreterie o, in via alternativa, per i segretari
particolari dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva
di importo non superiore a quello massimo del trattamento
economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici
dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare
in un importo non superiore alla misura massima del trattamento
accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali
non generali del Ministero; d) al Capo dell'Ufficio per la stampa e la comunicazione e'
corrisposto un trattamento economico non superiore a quello
previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con
la qualifica di redattore capo; e) ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico assegnati agli
Uffici di diretta collaborazione e' corrisposta una retribuzione
di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi
attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche',
in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita'
sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con
decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non
superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione
massima, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse
all'incarico attribuito, della specifica qualificazione
professionale posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli,
della qualita' della prestazione individuale; f) il trattamento economico del personale con contratto a tempo
determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata
e continuativa e' determinato dal Ministro all'atto del
conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non puo'
essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente
dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo
onere grava sugli stanziamenti dell'unita' previsionale di base
"Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del
Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero; g) al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta
collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di
reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti
quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti,
nonche' delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai
responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di
diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi
finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al
miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della
predetta indennita', e' determinato dal Capo di Gabinetto sentiti,
per gli Uffici di cui all'articolo 2, comma 2, i responsabili
degli stessi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai
sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, la misura dell'indennita' e' determinata con decreto
del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
6. Per i dipendenti pubblici il trattamento economico previsto dal comma 5 se piu' favorevole integra per la differenza il trattamento economico in godimento. Ai Capi degli uffici di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5, dipendenti da pubbliche amministrazioni e che optano per il mantenimento del proprio trattamento economico, e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante rispettivamente al segretario generale, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale e ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.
7. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 per un contingente di personale non superiore al dieci per cento del contingente complessivo.
8. I Capi degli uffici di cui al comma 1 sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo. In particolare, il Capo di Gabinetto ed il Capo dell'Ufficio legislativo sono individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, professori universitari di ruolo, dirigenti di prima fascia dell'amministrazione dello Stato ed equiparati, nonche' tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di adeguata professionalita'. Il Capo della segreteria ed il Segretario particolare possono essere individuati tra dipendenti pubblici e anche tra estranei alla pubblica amministrazione. Le posizioni del Capo di Gabinetto, dei Capi degli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2 e dei componenti dell'organo di direzione del Servizio di controllo interno si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 3.
9. Presso il Gabinetto possono essere chiamati ad operare, nei limiti delle disponibilita' finanziarie di tale centro di responsabilita', dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in numero non superiore a 2, nell'ambito delle dotazioni organiche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441.
10. L'assegnazione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali tra gli Uffici di diretta collaborazione e' disposta con atti del Capo di Gabinetto.
11. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli Uffici di diretta collaborazione provvede il Segretariato generale del Ministero, assegnando unita' di personale ricomprese nelle aree A e B del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 2000/2001, in numero non superiore al cinquanta per cento delle unita' addette agli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2. Il Segretariato generale fornisce altresi' le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione.



Note all'art. 2:
- Per l'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, si veda nelle note all'art. 1.
- L'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279 (Individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato), cosi' dispone:
"Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente
all'entrata in vigore della legge di approvazione del
bilancio, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le
unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della
gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, assegnano, in conformita'
dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa
definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende
perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli
interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente
ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo
dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita'
amministrativa e' il responsabile della gestione e dei
risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di
acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su
proposta del dirigente generale responsabile, con decreti
del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della
medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti".
- L'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, recante
"Disciplina delle attivita' di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni", cosi'
dispone:
"Art. 7 (Portavoce). - 1. L'organo di vertice
dell'amministrazione pubblica puo' essere coadiuvato da un
portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti
di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere
politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il
portavoce, incaricato dal medesimo organo, non puo', per
tutta la durata del relativo incarico, esercitare attivita'
nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa
e delle relazioni pubbliche.
2. Al portavoce e' attribuita una indennita'
determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse
disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna
amministrazione per le medesime finalita'".
- L'art. 19 del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, cosi' dispone:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) (art. 19
del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
11 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs.
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
D.Lgs. n. 387 del 1998). - 1. Per il conferimento di
ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il
passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si
tiene conto della natura e delle caratteristiche dei
programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita'
professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai
risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il
criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento
degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l'art. 2103 del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni
del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non
inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con
facolta' di rinnovo. Sono definiti contrattualmente per
ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire,
la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca di cui
all'art. 21, nonche' il corrispondente trattamento
economico. Quest'ultimo e' regolato ai sensi dell'art. 24
ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri,
gli incarichi di direzione di struttura articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale generale sono conferiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del
ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore
ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono
essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con
le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e
del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e
post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori
della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da
una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata del contratto, i dipendenti di pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle
direttive generali e per i risultati negativi
dell'attivita' amministrativa e della gestione,
disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione
consensuale del contratto individuale di cui all'art. 24,
comma 2.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati,
modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per
i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino
alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento. Le modalita' per l'utilizzazione dei
predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui
all'art. 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore".
- L'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, recante "Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo", cosi' dispone:
"Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- (Omissis).
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta".
- Per i riferimenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, si veda la nota alle
premesse.



 
Art. 3
Ufficio di Gabinetto

1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro. Tale ufficio, di livello dirigenziale di seconda fascia, puo' essere articolato, con decreto del Ministro, in distinte aree organizzative.
2. In particolare, il Capo di Gabinetto coordina le attivita' affidate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro ed i compiti del Segretariato generale. In particolare, verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro, cura gli affari e gli atti la cui conoscenza e' sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con il Segretariato generale, con il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e con il Servizio di controllo interno.
3. Il Capo di Gabinetto puo' essere coadiuvato da non piu' di due Vice Capi di Gabinetto.
 
Art. 4
Ufficio legislativo

1. L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione della attivita' normativa nelle materie di competenza del Ministero, in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assicurando il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento e la qualita' del linguaggio normativo. Segue la normativa comunitaria nelle materie di interesse del Ministero, svolge attivita' di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali relativi ai beni e attivita' culturali e la formazione delle relative leggi di recepimento, in collaborazione con il consigliere diplomatico cura l'istruttoria delle risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo. Ha funzioni di consulenza giuridica e legislativa anche nei confronti del Segretariato generale e delle direzioni generali; svolge funzione di assistenza nei rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorita' amministrative indipendenti e con il Consiglio di Stato.
 
Art. 5.
Ulteriori Uffici di diretta collaborazione
1. La Segreteria del Ministro svolge attivita' di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed e' coordinata da un Capo della Segreteria. Il Segretario particolare del Ministro cura i rapporti diretti dello stesso nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.
2. L'Ufficio per la stampa e la comunicazione, in attuazione di quanto previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, cura, in particolare, i rapporti con gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministero; promuove programmi e iniziative di informazione istituzionale; cura la comunicazione dei rapporti del Ministro, in occasione di grandi eventi nazionali di carattere intersettoriale o di eventi che, per la loro importanza contribuiscono in misura rilevante all'immagine del Ministero e della sua attivita'.
3. Il Consigliere diplomatico, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri, assiste il Ministro in campo internazionale e comunitario, promuove e assicura la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e comunitari e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l'Ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero.



Nota all'art. 5:
- La legge 7 giungo 2000, n. 150, recante "Disciplina
delle attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni", e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136.



 
Art. 6.
Segreterie dei Sottosegretari di Stato
1. I Capi delle Segreterie ed i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai Sottosegretari interessati.
2. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre il capo della segreteria e' assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 8 unita', delle quali non piu' di 3 estranee all'amministrazione assunte con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario.
 
Art. 7
Servizio di controllo interno

1. Il Servizio di controllo interno svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
2. Le attivita' di controllo interno possono essere attribuite a un collegio di tre membri, tra cui il presidente, nominati con decreto del Ministro, scelti tra esperti in materie di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione; almeno due componenti del collegio sono nominati tra dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali.



Nota all'art. 7:
- L'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59", cosi' dispone:
"Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). -
1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a
verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di
indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva
attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri
atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste
nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle
norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte
operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e
materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli
eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'
per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attivita' di
valutazione e controllo strategico riferiscono in via
riservata agli organi di indirizzo politico, con le
relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi
effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo
politico anche per la valutazione dei dirigenti che
rispondono direttamente all'organo medesimo per il
conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.
3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui
ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante
nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2,
del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno
e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione
dell'ufficio puo' essere dal Ministro affidata anche ad un
organo collegiale, ferma restando la possibilita' di
ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti
estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del
predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di
controllo interno operano in collegamento con gli uffici di
statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente
una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con
proposte di miglioramento della funzionalita' delle
amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del
Ministro, analisi su politiche e programmi specifici
dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni
e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni
nell'amministrazione".



 
Art. 8.
Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale
1. Il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale risponde funzionalmente al Ministro.
2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, ne e' definito l'organico. Alle esigenze del Comando si provvede mediante il centro di responsabilita' Gabinetto.
 
Art. 9
Organi consultivi

1. Sono organi consultivi del Ministero: a) il Consiglio per i beni culturali e ambientali; b) il Comitato per i problemi dello spettacolo; c) i Comitati tecnico-scientifici; d) la Conferenza dei presidenti delle Commissioni di cui all'articolo
154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Il Consiglio per i beni culturali e ambientali e il Comitato per i problemi dello spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza dei due organi consultivi.
3. Nulla e' innovato nella composizione e nelle competenze del Comitato per i problemi dello spettacolo e delle relative Sezioni, come definite dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.



Note all'art. 9:
- L'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), cosi'
dispone:
"Art. 154 (Commissione per i beni e le attivita'
culturali). - 1. E' istituita in ogni regione a statuto
ordinario la commissione per i beni e le attivita'
culturali, composta da tredici membri designati:
a) tre dal Ministro per i beni culturali e
ambientali;
b) due dal Ministro per l'universita' e la ricerca
scientifica e tecnologica;
c) due dalla regione; due dall'associazione regionale
dei comuni; uno dall'associazione regionale delle province;
d) uno dalla Conferenza episcopale regionale;
e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.
2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c),
sono individuati tra i dirigenti delle rispettive
amministrazioni o anche tra esperti esterni.
3. Il presidente della commissione e' scelto tra i suoi
componenti dal Presidente della giunta regionale d'intesa
con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I
componenti della commissione restano in carica tre anni e
possono essere confermati".
- Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante
"Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita'
radiotelevisiva e delle telecomunicazioni", e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1996, n.
249, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
23 dicembre 1996, n. 300.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 (Riordino degli organi
collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art.
11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 1 (Comitato per i problemi dello spettacolo). -
1. L'art. 3 della legge 30 aprile 1985, n. 163, e'
abrogato.
2. Tutte le funzioni gia' atribuite al Consiglio
nazionale dello spettacolo sono affidate al Comitato per i
problemi dello spettacolo, di cui all'art. 1, comma 67, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, le cui
sezioni hanno un numero di componenti non inferiore a
cinque e non superiore ad undici. L'Autorita' di Governo
competente in materia di spettacolo puo' delegare la
presidenza di singole sedute del Comitato.
3. All'art. 1, comma 79, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 650, sono aggiunte, in fine, le
seugenti parole: "e del soppresso Consiglio nazionale dello
spettacolo".



 
Art. 10
Consiglio per i beni culturali e ambientali

1. Il Consiglio per i beni culturali e ambientali e' presieduto dal Ministro ed e' composto da: a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici, disciplinati
dall'articolo 11; b) otto eminenti personalita' della cultura nominate dal Ministro
quattro delle quali su designazione della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto l997, n.
281; c) tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti con le
modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1977, n. 721.
2. Il Consiglio elegge a maggioranza tra i propri componenti un vice presidente e adotta un regolamento interno. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, i vice presidenti dei Comitati tecnico-scientifici, di cui all'articolo 11.
3. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attivita' previste dall'articolo 2195 del codice civile nelle materie di competenza del Consiglio, ne' essere amministratori di societa' che esercitano le medesime attivita'; essi, inoltre, non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero. Non possono essere presidenti o membri del consiglio di amministrazione di enti o istituzioni destinatarie di contributi o di altre forme di finanziamento da parte del Ministero e non possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, e' soggetto al parere del Consiglio.
4. Il Consiglio, a richiesta del Ministro: a) viene sentito al fine dell'approvazione dei programmi nazionali
per i beni culturali e paesaggistici e dei piani di spesa annuali
e pluriennali; b) esprime pareri su schemi di atti normativi e amministrativi
generali e su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal
Ministro stesso; c) si pronuncia sulle questioni ad esso demandate da leggi o
regolamenti, ed, in particolare, dall'articolo 4, comma 4, del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di seguito indicato
come "decreto legislativo".
5. Il Consiglio e' organo di consulenza per quanto attiene agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di seguito indicato come "Testo unico".
6. Il Gabinetto assicura il supporto strumentale e di personale necessario per il funzionamento del Consiglio per i beni culturali e ambientali.



Note all'art. 10:
- L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali", cosi' recita:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi', il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1977, n. 721, recante "Regolamento per la elezione dei
rappresentanti del personale in seno ai consigli di
amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7
della legge 28 ottobre 1970, n. 775", e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 1977, n. 275,
supplemento ordinario.
- L'art. 2195 del codice civile cosi' dispone:
"Art. 2195 (Imprenditori soggetti a registrazione). -
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro
delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un'attivita' industriale diretta alla produzione
di beni o di servizi;
2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei
beni;
3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o
per aria;
4) un'attivita' bancaria o assicurativa;
5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle
attivita' e alle imprese commerciali si applicano, se non
risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in
questo articolo e alle imprese che le esercitano".
- L'art. 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368 (Istituzione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59), cosi' recita:
"Art. 4 (Il Consiglio per i beni culturali e ambientali
e i comitati tecnico-scientifici). - 1. Il Consiglio per i
beni culturali e ambientali, di seguito denominato:
"Consiglio", e' presieduto dal Ministro e composto dai
presidenti dei comitati tecnico-scientifici di cui al comma
3 e da otto eminenti personalita' della cultura nominate
dal Ministro, di cui quattro su designazione della
Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 1, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' da tre
rappresentanti del personale del Ministero eletti con le
modalita' previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1977, n. 721. Il Consiglio elegge
a maggioranza tra i propri componenti un vice presidente e
adotta un regolamento interno.
2. I componenti del Consiglio durano in carica quattro
anni e possono essere confermati una sola volta. Essi non
possono esercitare le attivita' previste dall'art. 2195 del
codice civile, ne' essere amministratori o far parte di
consigli di amministrazione di societa' che esercitino le
medesime attivita'. Essi inoltre non possono costituire
rapporti di collaborazione professionale con il Ministero
o, nelle materie di competenza del Consiglio, con altri
soggetti pubblici e privati.
3. Presso gli uffici di cui all'art. 6, comma 2,
operano, in relazione alle materie di loro competenza,
comitati tecnico-scientifici con funzioni consultive,
composti ciascuno da otto esperti, ai quali si applicano le
disposizioni di cui al comma 2. Il numero e la composizione
dei comitati sono stabiliti con i provvedimenti di cui
all'art. 11, comma 1.
4. Al Consiglio e ai comitati tecnico-scientifici sono
attribuite le competenze spettanti, rispettivamente, al
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e ai
comitati di settore ai sensi degli articoli 3 e 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n.
805.
5. Sino alla costituzione del Consiglio e dei comitati
tecnico-scientifici continuano ad operare il Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali e i comitati di
settore, di cui agli articoli 3 e 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
6. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere
rideterminati le funzioni e i compiti del Consiglio e dei
comitati tecnico-scientifici, anche in relazione a forme di
interazione con il Comitato per i problemi dello
spettacolo".
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
recante "Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1
della legge 8 ottobre 1997, n. 352", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 dicembre
1999, n. 302, supplemento ordinario.



 
Art. 11
Comitati tecnico-scientifici

1. Sono costituiti i seguenti Comitati tecnico-scientifici: a) Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico
e demoetnoantropologico; b) Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e il
paesaggio; c) Comitato tecnico-scientifico per l'architettura e l'arte
contemporanee; d) Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici; e) Comitato tecnico-scientifico per gli archivi; f) Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e la promozione
del libro e della lettura; g) Comitato tecnico-scientifico per gli istituti culturali.
2. Ciascuno dei Comitati tecnico-scientifici si compone di: a) tre rappresentanti eletti dal personale tecnico-scientifico
dell'amministrazione; b) due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di
competenza dei Comitati, designati uno dal Ministro ed uno dalla
Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; c) tre professori universitari di ruolo in materie attinenti alla
sfera di competenza dei singoli comitati, eletti dai professori
medesimi.
3. I Comitati tecnico-scientifici eleggono a maggioranza, tra i propri componenti, il presidente ed il vice presidente, assicurando che non appartengano entrambi alla medesima categoria tra quelle indicate al comma 2. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 3.
4. Alle riunioni di ciascuno dei Comitati tecnico-scientifici partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale del settore, nonche' i rappresentanti del personale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), senza diritto di voto, quando siano in discussione questioni riguardanti la formazione e l'aggiornamento del personale.
5. I Comitati esprimono parere: a) a richiesta del Ministro, per la parte di competenza, sui
programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici, sui
piani di spesa annuali e pluriennali e sulle relative variazioni; b) facoltativamente, a richiesta dei direttori generali, ai fini
dell'emanazione dei provvedimenti di tutela e valorizzazione di
speciale rilevanza, e obbligatoriamente per i provvedimenti che
comportano spese superiori alle soglie stabilite con decreto del
Ministro; c) a richiesta del Ministro, o del segretario generale e dei
direttori generali, rispettivamente su schemi di atti normativi e
di atti amministrativi generali; d) sulle questioni ad essi demandate da leggi o regolamenti, ed, in
particolare, dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo.
6. I Comitati tecnico-scientifici, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta comune, a richiesta del Ministro, per l'esame di questioni di comune interesse.
7. Le direzioni generali, alle quali afferiscono i singoli Comitati di settore, assicurano il supporto strumentale e di personale per il loro funzionamento.



Nota all'art. 11:
- Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, si veda nelle note all'art. 10.



 
Art. 12
Norme finali

1. Agli uffici di cui all'articolo 2 possono essere assegnati due dirigenti di prima fascia e cinque dirigenti di seconda fascia nell'ambito delle dotazioni organiche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441.
2. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 luglio 2001

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 43



Nota all'art. 12:
- Per i riferimenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, si veda nelle note
alle premesse.



 
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