Gazzetta n. 175 del 30 luglio 2001 (vai al sommario) |
CAMERA DEI DEPUTATI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 26 luglio 2001 |
Piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell'assemblea regionale siciliana del 24 giugno 2001. |
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IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157; Visto l'art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; Visto l'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2; Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 26 luglio 2001 ha approvato il piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del 24 giugno 2001; Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei servizi e del personale;
Decreta: E' resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante. Gli uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione subordinatamente al deposito del rendiconto di esercizio il cui termine di presentazione scada in coincidenza del termine di erogazione di ciascuna rata e alla regolarita' dei rendiconti relativi ai precedenti esercizi, per i movimenti e partiti politici beneficiari che risultino a tali adempimenti tenuti ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2. Roma, 26 luglio 2001 Il Presidente: Casini Il Segretario generale: Zampetti |
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XIV LEGISLATURA
Deliberazione dell'ufficio di Presidenza n. 15/2001
Oggetto: Piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del 24 giugno 2001.
Riunione di giovedi' 26 luglio 2001.
L'Ufficio di Presidenza
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157; Visto l'art. 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43; Considerato che occorre procedere alla determinazione del piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del 24 giugno 2001; Vista la comunicazione in data 9 luglio 2001 del Ministero dell'interno relativa al numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati, riferiti alla Regione siciliana; Viste le comunicazioni in data 24 luglio 2001 dell'Assemblea regionale siciliana concernenti i risultati della consultazione elettorale in oggetto; Viste le richieste di rimborso effettuate dai movimenti e partiti politici al Presidente della Camera dei deputati; Atteso che, ai sensi della menzionata legge n. 157, la prima rata del rimborso, pari al 40 per cento, deve essere corrisposta entro il 31 luglio 2001, e tutte le erogazioni devono essere effettuate senza il vincolo di garanzie bancarie o fideiussorie;
Delibera: Art. 1. Il piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del 24 giugno 2001 e' determinato nel prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione. Art. 2. E' disposta l'erogazione dei rimborsi risultanti dal piano di cui all'art. 1 a favore dei movimenti e partiti politici ivi indicati e non decaduti ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, secondo quanto specificato in calce al piano medesimo. Ciascuna rata sara' posta a disposizione dei beneficiari il 31 luglio di ciascun anno. All'erogazione dei rimborsi si procedera', salvo il disposto di cui all'art. 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, secondo le modalita' indicate, anche via fax, dai soggetti che risultino abilitati alla riscossione anche in forza di attestazione corredata di copia fotostatica del documento di identita' del dichiarante. Gli eventuali interessi maturati successivamente alla data di cui al primo comma, ultimo periodo, del presente articolo, sui depositi bancari dei rimborsi saranno erogati nei tempi tecnici necessari. Art. 3. Le erogazioni di cui alla presente deliberazione sono eseguite ai sensi e per gli effetti dell'art. 1189 del codice civile. In caso di riformulazione del piano di riparto che importi una diversa distribuzione dei rimborsi elettorali, nell'interesse dei movimenti o partiti politici che risultino aver percepito meno di quanto legislativamente previsto e salvo che i soggetti percipienti non dimostrino di aver provveduto direttamente alla restituzione agli aventi diritto, gli importi erogati in eccesso saranno trattenuti, insieme agli interessi legali maturati dalla data di erogazione, a valere sulla prima erogazione annuale successiva e, qualora essa non sia sufficiente, sulle seguenti. Il recupero degli interessi maturati avverra' ai sensi del secondo comma dell'art. 1194 del codice civile. Le somme in tal modo recuperate saranno quindi messe a disposizione degli aventi diritto. Nell'eventualita' che non sia applicabile il primo comma del presente articolo, la Camera dei deputati potra' procedere al recupero con le modalita' indicate nel secondo comma del medesimo articolo. Art. 4. Eventuali controversie relative alla presente deliberazione ed alla sua esecuzione sono disciplinate dall'art. 1, commi 2 e 3, del Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1994, relativamente all'Organo decidente, alla procedura ed ai termini. Si applica la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 9, comma 1, del Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 1999. Art. 5. Le somme attribuite a movimenti e partiti politici decaduti ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, integrate degli interessi maturati sui relativi depositi bancari, nonche' gli interessi maturati, alla data di cui all'art. 2, primo comma, ultimo periodo, della presente deliberazione, sul deposito bancario della provvista saranno rimessi al Ministero dell'economia e delle finanze una volta intervenuta la definitivita' del piano di cui all'art. 1. Art. 6. La presente deliberazione e' efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ----> Vedere Allegato nel formato PDF <---- |
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