Gazzetta n. 176 del 31 luglio 2001 (vai al sommario) |
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |
CIRCOLARE 4 luglio 2001, n. 55 |
Istruzioni per lo svolgimento dei controlli in campo, relativi ai regimi di premio speciale bovini maschi e di mantenimento e supplementare per vacche nutrici - Campagna 2001. |
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Agli assessorati regionali agricoltura Agli assessorati provinciali autonome Trento e Bolzano Alle organizzazioni professionali agricole: Coldiretti Confagricoltura C.I.A. Copagri E.N.P.T.A. Eurocoltivatori A.L.P.A. Fe . Na. P. I. Coopagrival F.Agr.I. All'A.I.A. Al Corpo forestale dello Stato Alla Regione siciliana - Corpo forestale dello Stato - Servizio controlli e verifiche per i settori di intervento AGEA e, per conoscenza: All'AGEA - Ufficio Tecnico Ispettivo Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali ex ufficio decimo Ministero della sanita' - Direzione generale sanita' pubblica veterinaria, alimenti e nutrizione
I controlli per i regimi di premio speciale ai bovini maschi, per il mantenimento delle vacche nutrici e supplementare sono disciplinati, per la campagna 2001, dai regolamenti CEE 3887/92 e sue modifiche, dalle norme applicative comunitarie recate dai regolamenti n. 1254/99 del Consiglio e 2342/99 della Commissione, dal decreto del 22 gennaio 2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali e successive modifiche ed integrazioni, nonche' della vigente normativa in materia di identificazione e registrazione dei capi bovini (regolamento CE 1760/00). In attuazione della suddetta normativa, comunitaria e nazionale, con le presenti istruzioni questa Agenzia provvede, per la campagna 2001, ad impartire le modalita' operative con particolare riferimento alle procedure per l'espletamento dei controlli e alle norme da seguire nella compilazione dei verbali di controllo durante il sopralluogo. Per quanto concerne gli altri regimi di premio alla macellazione ed alla estensivizzazione istituiti con il regolamento n. 1254/1999 del Consiglio, l'AGEA emanera' altre apposite istruzioni per l'effettuazione dei controlli.
1. Norme generali. L'AGEA provvede alla determinazione di un campione di domande da sottoporre a controllo, sulla base dei criteri prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente. Da parte dell'AGEA e degli organismi di controllo preposti possono essere predisposti eventuali controlli supplementari od integrativi del campione selezionato. Si evidenzia che, in applicazione di quanto definito dal regolamento CE 3887/92, i controlli in azienda devono essere effettuati senza preavviso. Tuttavia e' ammesso dal citato regolamento, nel caso di impossibilita' di reperire l'azienda o l'interlocutore al momento del primo accesso, di inviare una raccomandata ar o un telegramma di convocazione al titolare della domanda di premio, indirizzato alla sede legale dell'azienda. Tale preavviso deve essere limitato al tempo strettamente necessario a rendere possibile il controllo, tempo che non puo' eccedere le 48 ore. Nel caso in cui sia accertata l'irreperibilita' dell'azienda, e' necessario, ove possibile, che il controllore si faccia rilasciare una dichiarazione da parte di un pubblico ufficiale (carabinieri, vigili urbani, ecc.) attestante quanto riscontrato, che e' riportata in allegato al verbale. Per quanto concerne gli eventuali ed eccezionali controlli da effettuare fuori del periodo di detenzione obbligatoria del bestiame oggetto di premio, cosi' come previsto dalla vigente regolamentazione comunitaria, si evidenzia che essi devono essere espletati mediante una verifica dettagliata dei: registri aziendali: in essi devono essere registrate le variazioni della consistenza e le date di entrata e di uscita degli animali. E' fatto obbligo al produttore di aggiornare il registro aziendale con tutte le annotazioni relative alla consistenza, non solo degli animali per i quali si richiede il premio, ma anche di quelli presenti in azienda. Una volta svolto il controllo, la prima riga disponibile del registro deve essere barrata da destra a sinistra riportando timbro e firma del controllore e data. Qualora nel registro aziendale vi sia un apposito spazio previsto per le annotazioni di cui sopra, non e' necessario sbarrare la prima riga disponibile; documenti fiscali (autofatture, fatture, etc.); documenti sanitari: (moduli per il trasferimento degli animali - modello 4 o modello 7 per lo spostamento degli animali all'alpeggio; cedole per tutti i bovini, nati dal primo gennaio 1997; passaporti - per tutti i bovini, nati dal primo luglio 1998, fatta eccezione per le vacche nutrici, iscritte o meno ai libri genalogici, che hanno goduto di una deroga per il rilascio della cedola/passaporto; certificazione sanitaria attestante l'eventuale morte in azienda dei capi in assenza di uno dei due documenti sopra descritti. E' necessario tener presente che, per gli animali nati in date antecedenti a quelle di cui sopra, gli stessi possono risultare muniti di cedola e/o passaporto, poiche' sono stati immatricolati con un nuovo marchio auricolare. Laddove, all'atto del controllo si riscontrino documenti sanitari difformi da quelli sopra indicati, e' necessario che il controllore verifichi, nell'ASL competente per territorio, le eventuali deroghe all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000 nonche', limitatamente al sistema di identificazione e registrazione dei bovini, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 compatibili con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. Inoltre, nell'ambito della documentazione da controllare rientrano anche le notifiche inoltrate all'AGEA per comunicare le diminuzioni intervenute nella vita del bestiame oggetto di premio. E' importante distinguere le due tipologie che possono produrre diminuzioni: le cause di forza maggiore, quali specificate all'art. 11, comma 3, del regolamento CE 3887/92, e le circostanze naturali, quali specificate all'art. 10, comma 5, del regolamento CE 3887/2. La diminuzione dei capi per le circostanze naturali, se correttamente notificata, come successivamente indicato, determina, per le risultanze dell'esito tecnico, la sottrazione di questi dal numero dei capi richiesti a premio. Viceversa, la diminuzione dei capi per le cause di forza maggiore, se correttamente notificata, come di seguito indicato, non determina alcuna decurtazione del premio da erogare, qualora non vi siano altre difformita'. Si evidenzia che la regolare notifica all'AGEA ed agli organi di controllo, nei casi sopra richiamati deve essere inoltrata, da parte del richiedente il premio, nei termini prescritti dal citato regolamento: entro i dieci giorni feriali successivi alla constatazione della diminuzione del numero degli animali. Se il controllore deve accedere ai documenti del "fascicolo aziendale", di cui alla circolare AGEA n. 35 del 24 aprile 2001 (Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106), che e' costituito e tenuto aggiornato dalla organizzazione professionale agricola a cui il titolare dell'azienda ha conferito il mandato di rappresentanza, e' necessario che il titolare stesso si faccia parte diligente affinche' il controllore possa svolgere l'accertamento nel modo piu' agevole possibile. Quale supporto per l'effettuazione dei controlli, gli organi preposti devono utilizzare esclusivamente gli appositi "verbali di controllo" (fac-simile - allegato 1) che sono personalizzati dall'AGEA, con le informazioni dichiarate dall'azienda oggetto di controllo, all'atto della presentazione della domanda di premio. Qualora gli organi preposti al controllo intendano estendere il numero di aziende da controllare, devono avere cura di darne comunicazione, formale e preventiva, all'AGEA al fine di consentire ad essa di predisporre nuovi verbali e di subordinare l'erogazione dell'aiuto al rientro dell'esito del controllo aggiuntivo. Il formulario dei verbali di controllo e' concepito in maniera da consentire le annotazioni dei controllori solo nei campi bianchi, che devono riportare le informazioni relative al riscontro fisico e della documentazione cartacea svolto nell'azienda controllata. Tali informazioni devono essere coerenti e riconducibili sia a quanto constatato direttamente nell'azienda, sia a quanto riportato nei registri aziendali e negli altri documenti a corredo, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale. I verbali di controllo, all'atto dell'accertamento, devono essere controfirmati dal soggetto che ha svolto il controllo e dal titolare della domanda o da un suo rappresentante. Il controllore e' tenuto ad annotare in stampatello il proprio nome e cognome, la data e l'ora in cui ha svolto il controllo, gli estremi del documento di identita' del titolare della domanda o di un suo rappresentante che ha presenziato allo svolgimento della verifica, utilizzando la seguente codifica: 01 rappresentante legale; 02 figlio/a; 03 moglie/marito; 04 fattore; 05 contitolare; 06 altro (specificare); e riportando gli estremi del documento secondo la seguente codifica: 01 carta di identita'; 02 patente auto; 03 tessera ferroviaria; 04 passaporto; 05 tessera postale. In calce al formulario e' riservato un apposito spazio, ad uso esclusivo del titolare della domanda o di un suo rappresentante, per verbalizzare le eventuali osservazioni e/o contestazioni. Il verbale di controllo e' realizzato su carta chimica in quadruplice copia. Le quattro copie, a cura dell'organismo di controllo, devono essere distribuite nel modo seguente: la prima copia obbligatoriamente all'AGEA; la seconda copia rilasciata al produttore; la terza copia e' acquisita agli atti dell'organo preposto al controllo; la quarta deve essere inviata all'organo territorialmente competente del Ministero della sanita' (ASL o distretti). Si evidenzia che le funzioni del controllo sono mirate a: semplificare e razionalizzare, per mezzo la standardizzazione delle informazioni, l'acquisizione informatica dei dati rilevati; certificare e notificare l'effettuazione del controllo e le risultanze di accertamento. Si raccomanda una corretta, conforme e chiara compilazione del verbale di controllo, per evitare difformita' o incompletezze tali da comportare ritardi e contenziosi di cui l'AGEA potrebbe chiedere conto al controllore. Si riporta una tabella riassuntiva delle date di presentazione delle domande per i diversi tipi di aiuto: premio speciale bovini maschi: 1o marzo 2001 - 30 novembre 2001; premio di mantenimento e supplementare vacche nutrici: 15 maggio 2001 - 15 ottobre 2001. In funzione di tali scadenze si richiede agli organi preposti di far pervenire all'AGEA i verbali di controllo entro i termini fissati entro non oltre trenta giorni dalla data di svolgimento del sopralluogo, salvo eventuali altri termini fissati da questa Agenzia e opportunamente comunicati.
2. Norme di controllo specifiche per il premio speciale bovini maschi, di mantenimento e supplementare delle vacche nutrici. I controlli in azienda, devono essere espletati, rispettivamente: per i bovini maschi entro 2 mesi a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda; per le vacche nutrici entro 6 mesi a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. I bovini maschi eleggibili a premio sono tutti quelli che hanno: non meno di 7 mesi e non piu' di 19 mesi per i maschi interi e la prima fascia di eta' per gli animali castrati; oltre 19 mesi, per la seconda fascia di eta', per gli animali castrati. Per ogni campagna e' possibile richiedere premi senza il limite dei 90 capi per azienda. Le vacche nutrici eleggibili a premio sono tutti i capi di sesso femminile appartenenti ad una razza ad orientamento carne, diversa da quelle indicate nell'allegato 2, od ottenuta da un incrocio con una di tali razze ed appartenenti ad una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne. Tali animali devono aver partorito almeno una volta nella vita e avere almeno 24 mesi di eta' alla data di presentazione della domanda. Possono essere richieste a premio anche le giovenche di 8 o piu' mesi che non abbiano ancora figliato, rispondenti alle stesse caratteristiche di razza e destinazione di cui sopra, per un numero non superiore al 20% del totale dei capi femmine richiesti a premio. Qualora, la domanda di premio per il mantenimento delle vacche nutrici riguardi da 2 a 5 animali, il numero massimo di giovenche che possono beneficiare del premio e' pari ad 1. Particolare attenzione deve essere prestata alle aziende che, richiedendo il premio supplementare, devono produrre all'atto del controllo, la dichiarazione dell'associazione nazionale di razza da carne, competente per territorio, attestante l'iscrizione dell'azienda e degli animali richiesti a premio. Possono altresi' avvalersi del premio vacche nutrici i produttori assegnatari, al 1o aprile 2001, di: una quota latte disponibile (consegne + vendite dirette) inferiore od uguale a 120.000 kg; una quota latte solo vendite dirette senza applicazione di alcun limite produttivo. Tutti gli animali presenti in azienda devono essere: identificati con marche auricolari; muniti di: cedola per tutti i bovini, nati dal 1o gennaio 1997; passaporti per tutti i bovini, nati dal 1o luglio 1998, fatta eccezione per le vacche nutrici iscritte nei libri genalogici italiani da carne e per quelle non iscritte, che godono di una deroga ai fini sia dell'identificazione che dei documenti identificativi (cedola/passaporto); registrati nel registro aziendale; notificati per l'iscrizione nella base dati dell'anagrafe zootecnica ai sensi della normativa vigente. Si rileva che possono essere presenti in azienda diverse tipologie di marche auricolari. Tali tipologie sono conformi alle disposizioni vigenti in materia, esclusivamente se, esse sono registrate anche nella banca dati dell'anagrafe zootecnica. In particolare, si menzionano le seguenti tipologie: marca AIMA: numerazione prestampata in neretto, ad impressione, la cui struttura e' costituita dai seguenti caratteri: anno di marchiatura (ultima cifra dell'anno); sigla automobilistica della provincia; numero progressivo all'interno della provincia (6 cifre); carattere di controllo alfabetico. Tale tipologia di marca puo' ritrovarsi esclusivamente su animali nati anteriormente al 1o gennaio 1997. marca decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996: la cui struttura rispetta la seguente stringa di caratteri: sigla dello Stato membro (ad es. IT); codice ISTAT del comune (3 caratteri numerici); sigla automobilistica della provincia (ad es. LT); codice progressivo dell'azienda nell'ambito del comune (3 caratteri alfanumerici); anno di nascita dell'animale (1 lettera); progressivo dell'animale nell'azienda (3 caratteri alfanumerici); marca decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000: la cui struttura rispetta la seguente stringa di caratteri: sigla dello Stato membro (ad es. IT); 12 caratteri numerici (in cui i primi tre individuano il codice ISTAT della provincia. In particolare, per gli animali iscritti nei libri genealogici la suddetta marca e' di color salmone. Per gli animali introdotti dai Paesi UE la marca di identificazione in alcuni casi si discosta dalla stringa sopra descritta. Infatti, possono esistere marche in cui i primi due caratteri identificano lo Stato membro di provenienza, mentre i successivi eventuali 12 caratteri hanno una conformazione eterogenea. Possono esistere anche altre tipologie di marche auricolari, cosi' come previste dall'art. 3 - Marchi auricolari - comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000 del Ministero della sanita', la cui struttura non rispetta una precisa stringa di caratteri. In particolare ci si riferisce alle marche apposte agli animali iscritti ai libri genealogici ed identificati prima del 1o luglio 1998, nonche' alle marche applicate agli animali sottoposti ai piani di risanamento epidemiologico. Il sistema di identificazione degli animali e' gestito dal Ministero della sanita' che si avvale delle aziende sanitarie locali (A.S.L.), territorialmente competenti. Tale sistema e' regolamentato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000, sulla base della vigente normativa comunitaria in materia. Relativamente alle norme del regolamento CE 3887/92 e successive modifiche ed integrazioni, si forniscono i chiarimenti sulle terminologie utilizzate: capi ammissibili: sono considerati capi ammissibili al premio tutti i bovini maschi, presenti in azienda, per i quali non sia gia' stato richiesto un aiuto ai sensi di detto regolamento, ne' in Italia ne' in altro Stato membro, nonche' le vacche nutrici e giovenche ad esclusione delle razze di cui all'allegato 2, cosi' come precedentemente definite; passaporto/cedola: premesso quanto gia' richiamato al punto 2 della presente circolare, in merito ai documenti identificativi dei capi bovini, si osserva che, limitatamente a particolari situazioni territoriali: possono rilevarsi cedole per capi identificati a partire dal 1o gennaio 1997; possono rilevarsi vacche nutrici prive di cedole/passaporti. In tali casi e' previsto un apposito campo nel verbale per indicare gli animali non ancora provvisti di tale documentazione, perche' in corso di regolarizzazione da parte delle ASL competenti per territorio. Il citato regolamento attuativo del sistema integrato impone che i controlli in azienda siano svolti reiteratamente, laddove si riscontrino difformita', sul patrimonio aziendale, costituito da tutti i capi, richiesti a premio o meno. Il campione selezionato dall'AGEA, quindi, obbliga il controllore a verificare, separatamente e comunque contestualmente le diverse tipologie di animali, sia quelli oggetto di premio che quelli presenti in azienda. E' necessario che il controllore utilizzi in modo oculato i diversi spazi bianchi messi a sua disposizione per il rilevamento dell'esito tecnico all'atto del controllo (spazi dedicati al riscontro dei bovini maschi richiesti a premio o meno, delle vacche nutrici richieste a premio o meno). Il verbale di controllo e' costituito da un modulo continuo di almeno quattro pagine, a seconda del numero dei quadri D necessari, per riportare l'elenco analitico sia dei capi relativi alla domanda oggetto di controllo sia di quelli oggetto di altre domande, precedentemente presentate, nell'arco dei dodici mesi antecedenti alla verifica da svolgere. L'AGEA provvede a prestampare il verbale di controllo. Qualora sia necessario utilizzare piu' verbali per una stessa azienda, poiche' il numero analitico dei capi eccede lo spazio riservato nel modello, l'AGEA provvede a riempire, con il carattere asterisco, tutti i campi che non devono essere utilizzati dal controllore. In particolare, nei modelli accessori del principale, sara' possibile contrassegnare le sole caselle a disposizione nel quadro D. Inoltre, e' richiesto sia al controllore sia al rappresentante dell'azienda controllata di sottoscrivere tutte le pagine che compongono il verbale, avendo cura di compilare le specifiche informazioni di dettaglio. ----> Vedere Verbale di Controllo - fac-simile <---- Il direttore dell'area dell'organismo pagatore: Migliorini
Roma, 4 luglio 2001 |
| Allegato 1 ----> Vedere Allegato <---- |
| Allegato 2 ----> Vedere Allegato <---- |
| Allegato 3 ----> Vedere Allegato <---- |
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