Gazzetta n. 176 del 31 luglio 2001 (vai al sommario) |
COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA |
COMUNICATO |
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001 |
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Il comune di Santarcangelo di Romagna (Rimini) ha adottato il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 5,4 per mille per i seguenti casi: a) per l'abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e per un massimo di due pertinenze; b) per l'abitazione appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario e per un massimo di due pertinenze; c) per l'alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari e per un massimo di due pertinenze; d) per l'abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata e per un massimo di due pertinenze; e) l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da oggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e per un massimo di due pertinenze; f) per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado nella quale dimorano abitualmente e per un massimo di due pertinenze, previa presentazione di idonea documentazione e/o autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste; g) per due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione e per un massimo di due pertinenze; h) per l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore e per un massimo di due pertinenze; i) per gli immobili di proprieta' di enti senza scopo di lucro, di cui al comma 53, art. 3, della legge 662/1996 e per le relative pertinenze; 7 per mille, per i seguenti casi: per le abitazioni non locate e per quelle utilizzate dal proprietario non rientranti nelle altre aliquote (seconde case) e per le relative pertinenze; per le aree fabbricabili; 6,5 per mille, per i seguenti casi: per gli immobili locati o ceduti in comodato ad enti senza scopo di lucro; per le abitazioni locate; per tutti gli altri immobili; per le pertinenze delle stesse unita' immobiliari. 2) Di prendere atto che per l'anno 2001, la detrazione ordinaria per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' fissata in L. 200.000, con la precisazione che tale detrazione spetta a tutte le abitazioni assoggettate all'aliquota del 5,4 per mille di cui sopra, ad eccezione delle tipologie previste alle lettere f) ed i) e che la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale, puo' essere detratta dall'imposta dovuta sulle pertinenze; 3) di stabilire che per l'applicazione dell'aliquota del 5,4 per mille nel caso di abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado nella quale dimorano abitualmente e per un massimo di due pertinenze, e' necessario presentare idonea documentazione e/o autocertificazione attestante le condizioni di diritto e di fatto richieste, entro il termine del 30 giugno 2001; 4) di precisare che l'applicazione dell'aliquota del 5,4 per mille di cui al punto precedente, viene rapportata ai mesi in cui si verificano le condizioni richieste, che necessariamente devono sussistere alla data del 30 giugno 2001; 5) di prendere atto che per l'anno 2001, viene confermata in L. 500.000 l'ulteriore detrazione per l'abitazione principale, per i soli casi previsti alle lettere a), b), c), in premessa indicata per i proprietari ovvero titolari del diritto di usufrutto, uso e abitazione: che siano pensionati, che alla data del 30 giugno 2001, abbiano compiato i 60 anni di eta'; oppure il cui nucleo familiare comprenda persone totalmente o permanentemente inabili al lavoro o con una invalidita' non inferiore al 67.00%, ma tale da precludere un utile inserimento lavorativo; e che si trovino nelle sottoriportate condizioni: possedere un reddito annuo lordo non superiore a L. 15.204.200 per nucleo familiare composto da una sola persona, di L. 29.599.500 per nucleo familiare composto da due persone (per ogni componente in piu' il reddito si aumenta di L. 15.204.200) (redditi aggiornati in base all'indice ISTAT novembre 2000); essere proprietari, ovvero titolari del diritto di usufrutto uso o abitazione di una sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e con eventuali pertinenze (garage o posto auto, cantina, ecc.); 6) di precisare che la maggiore detrazione di cui al punto precedente spetta in caso di comproprieta', proporzionalmente al numero dei proprietari dell'immobile che rientrino nelle suddette condizioni, la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale, puo' essere detratta dall'imposta dovuta sulle pertinenze; 7) di dare atto che ai fini di cui ai punti 5) e 6) si considera il reddito relativo all'anno 2000, escludendo dal calcolo dell'imponibile: i redditi soggetti a tassazione separata; i redditi esenti IRPEF; il reddito dell'unita' immobiliare direttamente abitata e con eventuali pertinenze; i redditi dominicali e agrari fino a L. 100.000, se non titolari di partita IVA; la maggiorazione sociale, invalidita'; 8) di stabilire che i soggetti che vorranno usufruire della detrazione di L. 500.000, dovranno inviare o consegnare l'apposita dichiarazione, resa sulla modulistica all'uopo predisposta, entro il termine del 30 giugno 2001, data di scadenza della prima rata I.C.I. (Omissis). |
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