Gazzetta n. 176 del 31 luglio 2001 (vai al sommario) |
COMUNE DI USMATE VELATE |
COMUNICATO |
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001 |
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Il comune di Usmate Velate (Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Aliquote: 1) 4,5 per mille. Si applica nei seguenti casi: a) abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta' usufrutto o altro diritto reale di godimento dimora abitualmente, in conformita' alle risultanze anagrafiche, inclusa la pertinenza. In tal senso si precisa che ai sensi dell'art. 14 del regolamento comunale ICI, approvato con deliberazione n. 61 del 30 novembre 1999, si considerano parti integranti dell'abitazione principale: il garage o box (C/6), la cantina (C/2) e la soffitta (C/7) che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale. L'applicazione dell'aliquota sopra considerata e' limitata ad una sola pertinenza dell'abitazione principale. Resta fermo che l'abitazione principale e la sua pertinenza continuano ad essere unita' immobiliari distinte e separate a ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo 504/1992, ivi comprese la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo e dell'imposta dovuta secondo l'applicazione dell'aliquota prevista nella presente deliberazione. Resta, altresi, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale spettando alla pertinenza solo quella parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale; b) alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari (adesso ALER); c) unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata. Sono equiparate ai fini dell'applicazione di questa aliquota: d) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto o altro diritto reale da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; e) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'U.T.E. regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso l'equiparazione decorre dalla data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione; f) l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti entro il primo grado che la occupano quale loro abitazione principale. In tale caso l'agevolazione e' subordinata alla presentazione, entro il termine per versare l'acconto ICI per l'anno di riferimento, del contratto di comodato d'uso regolarmente registrato. 2) 5,5 per mille. Si applica nei seguenti casi: a) aree edificabili; b) terreni agricoli; c) tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale cosi' come individuati al punto precedente. 3) 7 per mille. Si applica nel seguente caso: Per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale (ad eccezione delle categorie catastali A/10 - B - C - D) e non locati. Detrazione: L. 230.000. Tale detrazione si applica nel caso di abitazione principale cosi come precisato al punto 1 precedente ad esclusione della lettera f) (immobili concessi in comodato d'uso gratuito a famigliari entro il primo grado di parentela per i quali si applica solo l'aliquota ridotta del 4,5 per mille e non anche la detrazione). La detrazione e' elevata a L. 300.000 nel caso si verifichino le seguenti condizioni: 1. Reddito del nucleo famigliare inferiore ai limiti sotto elencati: a) nucleo famigliare composto da una persona L. 17.000.000; b) nucleo famigliare composto da due persone L. 26.000.000; c) per ogni ulteriore componente il nucleo famigliare si aggiungono ai limiti precedenti L. 2.000.000. 2. Che i componenti del nucleo famigliare non siano proprietari di: a) altre abitazioni o immobili, oltre all'abitazione principale, comprese residenze secondarie in multiproprieta', residenze secondarie in locazione anche stagionale su tutto il territorio nazionale; 3. Che la rendita catastale di detta unita' immobiliare, non sia superiore a L. 1.200.000. Al fine di poter usufruire di tale maggiore detrazione il contribuente dovra' presentare entro il termine per il versamento dell'acconto I.C.I. un'autocertificazione in carta libera attestante l'esistenza in capo al richiedente dei requisiti di cui sopra richiamati. (Omissis). |
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